CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)
Quattro amici al bar => Discutiamo di... tutto => Topic aperto da: diamante - Giugno 27, 2012, 09:13:05 am
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Il personale è molto preoccupato per l'approvazione del regolamento di organizzazione, delle procedure concorsuali e per la conversione delle qualifiche per il cambio contrattuale.
Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi.
Ciao
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cioè dovranno anche lavorare?
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Unione Italiana Tiro a Segno
Regolamento di Organizzazione
Art. 1 ‐ Oggetto
Art. 2 – Criteri informatori
Art. 3 – Principi e criteri di organizzazione
Art. 4 – Principi di separazione delle competenze
Art. 5 – Criteri di organizzazione
Art. 6 – Gestione delle risorse umane
Art. 7 – Segreteria Generale
Art. 8 – Modello organizzativo
Art. 9 – Unità di progetto
Art. 10 – Piano degli obiettivi
Art. 11 – Dotazione organica
Art. 12 – Organigramma
Art. 13 – Assegnazione del personale
Art. 14 – Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo in materia di personale
Art. 16 – Reclutamento del personale, modalità di accesso
Art. 17 –Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
Art. 18 –Stage e collaborazioni con Università
Art. 19 –Posizioni di lavoro e responsabilità del personale non dirigente e ordinamento professionale
Art. 20 –Mobilità interna
Art. 21 –Utilizzazione personale interno per copertura di vacanze in organico
Art. 22 –Mobilità per inidoneità psico‐fisiche
Art. 23 –Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro
Art. 24 –Formazione del personale
Art. 25 –Norme finali
Art. 26 –Pubblicità del Regolamento
Art. 1 ‐ Oggetto
1. Il presente regolamento di organizzazione, predisposto in ottemperanza alle disposizioni
di cui al Dlgs 165/2001 e richiamato all’art.62 comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90, tiene
conto della doppia funzione dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) di cui all’art.59 del
medesimo Decreto.
2. Con il presente regolamento si riforma l’organizzazione dell’Unione Italiana Tiro a Segno
in conformità ai principi contenuti nelle leggi che regolano la materia, nello Statuto e nei
contratti collettivi dei dirigenti e del personale non dirigente per quanto concerne la
materia contrattuale.
3. Il presente Regolamento definisce l’assetto organizzativo dell'Ente e disciplina i rapporti
funzionali tra le sue componenti in relazione alle specifiche esigenze per rispondere ai
criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, ed economicità della gestione.
Art. 2 ‐ Criteri informatori
1. Il presente regolamento costituisce strumento di innovazione dell’azione amministrativa
facendo proprio il concetto di flessibilità della propria dotazione organica quale
programmazione reale del fabbisogno necessario per raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione si pone.
2. Detti obiettivi, per la loro realizzazione, sono affidati al Segretario Generale al fine di:
‐ migliorare le funzioni di “governance”;
‐ migliorare le potenzialità delle funzioni di attività ed assicurare la valorizzazione dei
processi lavorativi;
‐ migliorare l’integrazione e l’interazione tra le diverse attività in modo da ottimizzare
l’azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
‐ favorire ed incrementare metodologie lavorative direzionali e collegiali coordinate e
condivise nell’ambito degli uffici al fine di ottimizzare la realizzazione dei programmiobiettivi.
3. La UITS, sulla base dei principi costituzionali ed in ottemperanza al D.Lgs. 165/2001 art.7
comma 1 si informa a criteri di pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso e
trattamento sul lavoro.
Art. 3 ‐ Principi e criteri di organizzazione
1. Nel rispetto delle norme, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dei contratti
decentrati integrativi, l'organizzazione delle strutture dell’Ente è fondata sui seguenti
principi e criteri:
‐ partecipazione e responsabilizzazione di tutti i dipendenti in ordine al conseguimento degli
obiettivi dell'Ente, ciascuno secondo il proprio grado di qualificazione, professionalità e di
autonomia decisionale;
‐ organizzazione articolata per funzioni omogenee;
‐ rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, accessibilità,
funzionalità e pubblicità, anche attraverso il massimo potenziamento delle apposite
strutture per l'informazione alla “clientela”;
‐ collegamento delle attività degli Uffici attraverso il dovere di collaborazione e di
comunicazione interna ed esterna, prevedendo ‐ a questo proposito ‐ momenti di confronto
a cadenze periodiche;
‐ attività improntata al criterio della buona amministrazione e del giusto procedimento al
fine di erogare servizi di qualità, anche adottando orari di lavoro e di apertura degli uffici
adeguati alle esigenze dell'utenza e che tengano conto degli orari della “clientela”;
‐ adozione di sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati per un costante
monitoraggio dell'azione dell'Ente con particolare riferimento alla adozione dell’Organismo
Interno di Controllo (OIV) di cui all’art.14 D.lgs 27 ottobre 2009 n.150 di cui alla delibera
Civit 99/2010 del 29 luglio 2010 a cui è si è dato seguito con Decreto del Ministro della
Difesa del 16 ottobre 2010.
‐ perseguimento di una funzionale integrazione tra l'azione degli organi istituzionali di
governo e degli organi dirigenziali di gestione.
Art. 4 ‐ Principio di separazione delle competenze
1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per
cui agli organi politici competono funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul
conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze
gestionali.
2. Agli organi politici compete più in particolare:
a) l'attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi.
3. Ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Art. 5 ‐ Criteri di organizzazione
1. L’organizzazione dei Servizi e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
“Trasparenza” – l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima
trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso;
“Partecipazione e responsabilità” ‐ l’organizzazione del lavoro deve stimolare la
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il
conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di autonomia decisionale;
“Flessibilità” ‐ deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle
articolazioni strutturali e nell’impiego del personale nell’ambito della normativa
contrattuale e nell’esercizio del potere dello jus variandi secondo i principi delle mansioni
contrattualmente equivalenti laddove non vi è pregiudizio per la professionalità acquisita e
si valorizzi l’attitudine professionale;
“Armonizzazione degli orari” di apertura degli uffici e di lavoro alle esigenze dell’utenza.
Art. 6 ‐ Gestione delle Risorse Umane
1. E’ riconosciuta la centralità delle risorse umane, come condizione essenziale di efficacia
della propria azione, la quale deve necessariamente tradursi in attenzione costante ai
problemi della gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità
anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei
dipendenti.
2. L'attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della
collaborazione per i risultati dell'attività lavorativa.
3. E’ riconosciuta e favorita la professionalità e la responsabilizzazione di ogni dipendente
quale fattore fondamentale per promuovere opportunità di crescita e come espressione di
una sempre maggiore integrazione del dipendente stesso con l’organizzazione e le finalità
dell'Ente.
4. L'assegnazione delle risorse umane ai singoli Uffici viene informata al principio di
massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze
dell'Ente.
Art. 7 ‐ Segreteria Generale
1. La Segreteria Generale, costituisce elemento di gestione dell'Ente, contribuendo
all'integrazione e regolazione delle singole parti che compongono il sistema organizzativo.
2. La sua funzione si esplica su tre livelli:
‐ coordinamento dei processi direzionali al fine di assicurare una coerente ed efficiente
articolazione del binomio obiettivi/risorse assegnate;
‐ recupero delle varianze favorendo la interfunzionalità al fine di promuovere l'interscambio
e la collaborazione;
‐ coordinamento di eventuali progetti intersettoriali.
3. Si rinvia al regolamento sulla dirigenza per la specificazione delle competenze demandate
al Segretario Generale.
Art. 8 ‐ Modello organizzativo
1. L’ organizzazione e l'attività dell’Unione Italiana Tiro a Segno si individua in:
‐ Segretario Generale che rappresenta l’unità organizzativa funzionale comprendendo un
insieme di Aree, la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa
dell'Ente nell'ambito di una o più attività omogenee;
‐ Aree (A) che rappresentano unità organizzative organiche e comprendono un insieme di
funzioni le cui attività sono finalizzate a garantire la gestione dell'intervento dell'Ente
nell'ambito delle materie assegnate.
‐ Uffici in staff (S), risorse in supporto agli organi politici o al Segretario Generale non
costituenti unità organizzative
2. L'articolazione delle Aree e degli uffici è riportata nell’organigramma allegato al presente
regolamento (allegato A).
Art. 9 ‐ Unità di progetto
1. L'Unità di progetto è un'unità organizzativa di carattere temporaneo finalizzata al
conseguimento di obiettivi specifici settoriali o intersettoriali e che trae origine
essenzialmente per la realizzazione e l’individuazione di progetti specifici.
2. Affinché sia istituita un'unità di progetto è necessario che:
‐ sia indicato chiaramente l'obiettivo del progetto;
‐ siano stanziate risorse finanziarie secondo un budget specifico di progetto a disposizione
del Responsabile;
‐ sia assegnato il personale necessario in forma stabile per tutta la durata del progetto.
3 L'istituzione, modificazione o soppressione di un'unità di progetto è disposta dal Consiglio
Direttivo.
4. Nell'atto di costituzione ne viene definita la collocazione nell'organigramma funzionale.
5. Con il raggiungimento dello scopo del progetto e la sua consuntivazione l’unità si scioglie.
Art. 10 ‐ Piano degli Obiettivi
1. Il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) è il principale strumento operativo di programmazione
degli indirizzi e delle politiche dell'Ente.
2. Viene approvato all’inizio di ogni quadriennio Olimpico dal Consiglio Direttivo con atto
deliberativo a cui è allegata una descrizione degli effetti applicativi della distinzione tra
funzione di indirizzo politico‐amministrativo propria dell'organo politico e gestione
finanziaria e tecnico‐amministrativa riservata alla struttura.
2. Le finalità, il contenuto e la gestione del P.D.O. può essere definito annualmente anche in
modifica della programmazione quadriennale sulla base delle mutate esigenze e del quadro
di riferimento delle attività della UITS.
Art. 11 ‐ Dotazione organica
1. La dotazione organica è il documento nel quale è prevista la consistenza del fabbisogno
funzionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno classificato in base all’ordinamento contrattuale
vigente.
2. Essa rappresenta la “misura” delle risorse umane necessarie ad attuare il modello
organizzativo generale con la semplice indicazione del numero ottimale dei lavoratori
dipendenti distinti solo per categorie contrattuali nella considerazione che l’appartenenza
alla categoria contrattuale individua l’aggregazione di più prestazioni lavorative.
3. La dotazione organica definisce il limite massimo del personale ammissibile.
4. La spesa per il personale occupato o da occupare è stabilita annualmente con il bilancio di
previsione anche in considerazione della contribuzione economica da parte del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.
5. L’assetto organizzativo e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da
parte del Consiglio Direttivo e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, e art.36, D.Lgs.
80/98, comma 4, e con gli strumenti di programmazione economico‐finanziaria pluriennale.
6. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dal
Consiglio Direttivo, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell'Ente.
7. La dotazione organica dell’UITS (allegato B) è riveniente dal precedente regolamento
organico del personale dell’Unione Italiana Tiro a Segno, formato sulla base dei criteri di cui
alla deliberazione di Consiglio Direttivo nella riunione del 23 giugno 1984, approvato con
decreto del Ministro della Difesa in data 15 gennaio 1985 e successivamente ridotto nella
consistenza numerica con delibere di Consiglio Direttivo n.64 del 28 aprile 2005; n. 128 del
7.11.2008 , approvata successivamente in allegato allo statuto con decreto del Ministero
della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e ridotta ulteriormente con delibera
di Consiglio Direttivo n.7 del 9.3.2012.
8. La classificazione del personale non dirigente è individuata nelle aree A, B e C previste dal
vigente CCNL di lavoro del comparto enti pubblici non economici (EPNE). In esse sono
confluite, con equiparazione e nel rispetto delle declaratorie delle attività e dei profili
professionali, le categorie CONI con le quali era stata formulata la precedente dotazione
organica (allegato B/1).
Art. 12 ‐ Organigramma
1. L’organigramma dell’UITS rappresenta la mappatura completa del personale in servizio,
con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato
nell'ambito delle articolazioni previste (allegato A).
Art. 13 ‐ Assegnazione del personale
1. L’assegnazione nominativa del personale nelle Aree, l’utilizzazione nelle diverse posizioni
di lavoro del personale assegnato e la definizione del ruolo e della responsabilità,
nell’ambito della categoria di appartenenza è disposta dal Segretario Generale in qualità di
responsabile del personale che provvede con proprio Ordine di Servizio.
Art. 14 ‐ Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro
Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro subordinato sono regolate nel
rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti in materia, dello Statuto e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto.
Art. 15 ‐ Competenze del Consiglio Direttivo in materia di personale
Al Consiglio Direttivo spettano tutte le attività connesse al reclutamento del personale ai fini
dell’avvio dell’esperimento delle relative procedure.
Art. 16 ‐ Reclutamento del personale ‐ Modalità di accesso
1. L’Accesso all’impiego all’UITS avviene secondo la normativa vigente in materia di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nei limiti della dotazione organica
complessiva e del contributo definiti dal CONI per le funzionalità sportive.
2. Le modalità di assunzione saranno contenute nelle singole deliberazioni che approvano
anche eventuali schemi di bandi relativi alle figure professionali da assumere e dovranno
essere improntate alla semplificazione, alla riduzione dei tempi di espletamento e
all'attivazione di forme di selezione finalizzate all'accertamento della preparazione e
dell'attitudine dei candidati in relazione alla specificità dei singoli posti da ricoprire
3. Se è data facoltà dalla normativa vigente possono essere utilizzate tutte le forme di
lavoro flessibili, facendo salvo il principio della trasparenza e dell’evidenza pubblica.
Art. 17 ‐ Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
1. Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità ed incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi
determinati, qualora non sia possibile riscontrare all'interno della dotazione organica
professionalità analoghe sulla base dello specifico regolamento a cui si rimanda (allegato C).
Art.18 ‐ Stage e collaborazioni con Università
L’UITS nell’ambito dello sviluppo di specifici progetti o nell’ottica di uno sviluppo di
professionalità ed interscambio con il personale interno, può istituire accordi specifici con
Università per l’istituzione di stage a favore di laureandi, neo‐laureati o specializzandi in
master nelle materie di interesse dell’Ente.
Art. 19 ‐ Posizioni di lavoro e responsabilità del personale non dirigente e ordinamento
professionale
1. Il personale è suddiviso in categorie A, B, C cui fa riferimento la declaratoria della
professionalità ossia il profilo professionale inteso come aggregazione di prestazioni
lavorative tipicamente ascrivibili ad una certa modalità di impiego del lavoratore.
2. Il profilo professionale attribuito può variare, nell’ambito della stessa categoria di
appartenenza, avendo riguardo all’equivalenza delle mansioni e al titolo di studio
posseduto, con atto motivato, a firma del Segretario Generale, per esigenze organizzative.
3. Per principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione di lavoro può essere
modificata in ogni momento, nel rispetto delle effettive capacità professionali del dipendente.
4. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnato, risponde direttamente
della validità delle prestazioni.
Art. 20 ‐ Mobilità interna
1. L’Ente promuove la mobilità dei dipendenti all’interno dell’organizzazione.
2. La mobilità può avvenire nell’ambito del Piano di assegnazione di cui al precedente art.
12 anche per far fronte a situazioni emergenti nelle Aree o/e negli Uffici in relazione al
riequilibrio del personale addetto e non altrimenti ovviabili, per ragioni di funzionalità e di
opportunità connesse alla migliore efficacia degli stessi nell’obiettivo della razionalizzazione
dell’impiego del personale, ovvero per motivi proposti dal dipendente in relazione alla
personale opportunità di rotazione nei diversi ambiti di competenza dell’Ente.
Art. 21 ‐ Utilizzazione personale interno per copertura di vacanze in organico
1. Per la copertura di vacanze in organico si provvede prioritariamente con personale
interno della medesima categoria.
2. L’addestramento di tale personale alle nuove funzioni viene assicurato mediante la
programmazione e la realizzazione di corsi di formazione.
Art. 22 ‐ Mobilità per inidoneità psico‐fisiche
1. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni
affidategli ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa, è soggetto, di
norma, a mobilità interna d’ufficio.
Art. 23 ‐ Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro
1. La sospensione disciplinare o consensuale per la cessazione del rapporto di lavoro in
essere con l’Ente avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge, dal CCNL e dalle
disposizioni applicative rese con proprio atto del Segretario Generale.
Art. 24 ‐ Formazione del personale
1. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono
assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo
non inferiore all’1% della spesa complessivamente prevista per il personale;
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2. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente può promuovere,
eventualmente anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzione con altri
enti e soggetti privati, la costituzione di un Centro studi e formazione del personale.
Art. 25 ‐ Norme finali
1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono qualsiasi altra disposizione interna
in materia e sostituiscono il precedente regolamento organico del personale dell’Unione
Italiana Tiro a Segno.
Art. 26 ‐ Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art.26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.
ALLEGATI 4
Allegato A – Organigramma
Allegato B ‐ Tabella di equiparazione tra sistemi di classificazione del personale (da Coni e Enti
pubblici non economici –EPNE‐)
Allegato C – Classificazione del Personale UITS a seguito conversione
Allegato D – Regolamento affidamento Consulenze
I punti che fanno agitare il personale sono evidenziati.
Anzitutto c'è da dire che l'aggancio non può non tener conto dell'attuale livello retributivo.
A parità di mansioni svolte è possibile che il contratto degli enti pubblici sia sfavorevole economicamente rispetto a
quello di provenienza.
Non meno trascurabile è il fatto che dipendenti Coni gia stabilizzati che cambieranno contratto e saranno assunti
definitivamente all'UITS diventeranno precari perchè la dotazione organica può essere rivista in ogni momento dal
consiglio direttivo.
Morale se il Coni taglia i rifornimenti il Consiglio rivede lapianta organica e qualcuno potrebbe andarsene a casa.
Un dipendente Coni passerebbe da una situazione vantaggiosa ad una situazione di m..... molto precaria.
Quel che è strano che il consiglio deliberi cose di una certa rilevanza ed i rappresentanti dei lavoratori (sindacati)
sono stati tenuti fuori.
Per la classificazione del Segretario ne riparleremo in seguito
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Una domanda... ma quello che hai esposto è il regolamento vecchio...
su quello nuovo invece che cosa cambia.... su quale punto essenziale è cambiato?
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Una domanda... ma quello che hai esposto è il regolamento vecchio...
su quello nuovo invece che cosa cambia.... su quale punto essenziale è cambiato?
Gent.mo Sig. Daniele quello che ho esposto è il regolamento nuovo (neonato) posto all'approvazione del consiglio,
ma l'UITS ha mai avuto un documento d'organizzazione o di contabilità?
Il raffronto lo potremo fare, se esistesse un regolamento vecchio, allorquando il sig. Richy oppure il sig. Billy lo
pubblicheranno.
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spending review: in arrivo tagli per 10.000 statali, riduzioni delle province e di 3mila enti inutili
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Anche se Monti ha escluso ieri il possibile di corso una manovra correttiva dei conti nel corso dell'anno, resta ancora aperto il problema di reperire le risorse necessarie per bloccare l'aumento Iva e far fronte alle spese per il terremoto in Emilia. Oltre agli ipotizzati interventi nel settore della sanità con una possibile riduzione della spesa per i medicinali degli ospedali, l'attenzione sembra si stia concentrando sul pubblico impiego. Una delle ipotesi è quella di una riduzione di circa 10.000 statali. Questo avverrà innanzitutto con la riduzione del personale e riguarderà il 20% dei dirigenti e il 5-10% degli altri impiegati. Si cercherà anche di favorire il pensionamento dei sessantenni in esubero con una deroga a quanto prevede la riforma Fornero. Chi non accetterà la mobilità andrà in cassa integrazione con l'80% dello stipendio per due anni e poi andrà in Aspi per altri 8 mesi. Si riapre ancora una volta il discorso delle Province dato che entro l'anno la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sui tagli previsti dal Decreto "Salva Italia". Con il sistema dell'accorpamento i tagli potrebbero riguardare dalle 10 alle 40 province con contestuali tagli anche a Tribunali e Prefetture. Anche l'associazione le province ha fatto notare che ci sono ben 3.127 enti strumentali, società, consorzi di Regioni, Province e Comuni sui quali è possibile intervenire per tagliare la spesa pubblica.
(30/06/2012 - N.R.) -
Con i tagli in vista che bella fregatura per i dipendenti UITS un contratto - EPNE (enti pubblici non economici.
Forse è meglio la trasformazione dell'UITS in un soggetto di diritto privato.
Ciao
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Legislatura XVI
Proposta emendativa 1.03. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5273
1.03.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2012 mostra nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2012 [ apri ]
1.03.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Soppressione enti inutili).
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Bragantini Matteo, Vanalli Pierguido, Pastore Maria Piera, Volpi Raffaele, Meroni Fabio, Bitonci Massimo, Simonetti Roberto, Polledri Massimo, D'Amico Claudio
Fosse la volta buona.
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... e comunque interessanti la finanza statale
UITS interessa la finanza statale? Ha sovvenzionamenti che gravano sul PIL? Elisione?? Boh, ...
Poi come va, vada, ... ennesimo lavoro per la Presidenza, ... di certo viviamo tempi difficili, c'è poco da rallegrarsi per ogni singola cosa ..., ma questo riguarda in primis gli appassionati del tiro, |V| si è autodefinito contro il Sistema, se ne farà gaudio ...
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... e comunque interessanti la finanza statale
UITS interessa la finanza statale? Ha sovvenzionamenti che gravano sul PIL? Elisione?? Boh, ...
Poi come va, vada, ... ennesimo lavoro per la Presidenza, ... di certo viviamo tempi difficili, c'è poco da rallegrarsi per ogni singola cosa ..., ma questo riguarda in primis gli appassionati del tiro, |V| si è autodefinito contro il Sistema, se ne farà gaudio ...
Se il "sistema dei Candelani" pur di gestire delle assunzioni mette a repentaglio dei contratti in essere, è chiaro che
"V" è contro il sistema.
Caro sig.Richy lei lo sa chi sta gestendo i concorsi pertanto non meniamo i can per l'aia.
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... e comunque interessanti la finanza statale
UITS interessa la finanza statale? Ha sovvenzionamenti che gravano sul PIL? Elisione?? Boh, ...
Poi come va, vada, ... ennesimo lavoro per la Presidenza, ... di certo viviamo tempi difficili, c'è poco da rallegrarsi per ogni singola cosa ..., ma questo riguarda in primis gli appassionati del tiro, |V| si è autodefinito contro il Sistema, se ne farà gaudio ...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-07478 presentata da STEFANO PEDICA
mercoledì 16 maggio 2012, seduta n.723
PEDICA, BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 1° maggio 2012 il giornale "il Fatto Quotidiano" pubblicava un articolo intitolato "Enti inutili, otto leggi per cancellarli dal 1956. Eppure sono sempre lì", relativo ai costosi enti inutili non ancora eliminati nonostante se ne parli ormai da tanti anni;
l'articolo evidenzia che, nonostante la normativa di riferimento sia alquanto cospicua e la tematica sia oggetto di discussione nell'ambito delle istituzioni parlamentari da oltre un decennio, nella pratica i tagli si sarebbero concretizzati nella cancellazione o riordino di soli 37 enti, una decina dei quali sotto il Governo Monti, nonché nei tagli di 353 poltrone voluti dallo stesso Monti, anche se ovviamente per questi ultimi occorrerà attendere la scadenza degli incarichi;
è nota a tutti la crisi economica che il Paese sta affrontando e la necessità di intraprendere scelte dirette ad una riduzione strutturale della spesa corrente, che consenta almeno di mantenere, se non addirittura di aumentare, la quota di spesa destinata agli investimenti e alla crescita del Paese;
ad avviso degli interroganti è preoccupante e poco rispettoso dei cittadini italiani, costretti a subire le recenti manovre finanziarie, che nonostante si sia constatata da tempo la necessità di ridurre gli enti inutili e i relativi costi, non si sia ancora addivenuti alla soppressione degli stessi,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di competenza il Governo intenda adottare al fine di sopprimere tutti gli enti inutili, destinando così le risorse risparmiate a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
(4-07478)
Posta così la questione, tenuto conto dell'interrogazione Lannutti del 26 Gennaio 2012, credo che a gioirne non sia solo "V".
Ciao
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Art.18 ‐ Stage e collaborazioni con Università
L’UITS nell’ambito dello sviluppo di specifici progetti o nell’ottica di uno sviluppo di
professionalità ed interscambio con il personale interno, può istituire accordi specifici con
Università per l’istituzione di stage a favore di laureandi, neo‐laureati o specializzandi in
master nelle materie di interesse dell’Ente.
Atto a cui si riferisce:
C.5/07023 [Rimborso spese per i tirocinanti degli enti pubblici]
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-07023 presentata da MARIA ANNA MADIA
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645
MADIA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività stabilisce all'articolo 9, comma 4 che «al tirocinante debba essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio»;
risulta all'interrogante da articoli di stampa apparsi in rete sul periodico on line La Repubblica degli Stagisti che l'Avvocatura dello Stato, così come altri enti pubblici, non potrebbe ottemperare al dettato dell'articolo 9, comma 4, poiché il comma 8 dello stesso articolo prevede che «dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». L'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli spiega infatti nel testo dell'intervista che il bilancio dell'Avvocatura non permette al momento di erogare un rimborso spese ai praticanti: «Bisognerebbe introdurre una voce per il "compenso per l'attività dei praticanti", voce che al momento manca;
alla domanda «L'articolo 9 [...] prevede che al tirocinante debba essere "riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio", l'Avvocatura intende adeguarsi?» l'avvocato risponde: «No. Perché leggendo tutta la norma, al comma 8 si legge che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"» -:
quale sia la giusta interpretazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, cioè se sia corretta l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale in assenza di uno specifico capitolo di bilancio una amministrazione non è tenuta, in ottemperanza al suddetto comma 8, a corrispondere il rimborso di cui al comma 4 - ovvero se le amministrazioni dello Stato siano tenute a operare variazioni di bilancio e rimodulazioni delle proprie attività al fine di identificare - a risorse invariate - la necessaria dotazione finanziaria per il riconoscimento del rimborso spese di cui all'articolo 9, comma 4. (5-07023)
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http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/07/spending-review.pdf
Ci si mette pure la Spending Review contro il personale!!!!!
Vedo difficile la possibilità di stabilizzazione dei dipendenti in funzione dei contenuti della Bozza del Decreto.
L'ente di diritto privato e non di diritto pubblico come si è organizzato avrebbe reso la vità più semplice a tutti.
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Notizie da faceook
Maria Giorgi
E' ufficiale!!!! dipendenti CONI in esubero...siamo in mobilità!!!
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Pietro Frangipane pure da noi è arrivata la mobilità? secondo me ne rimarrà uno solo: " il calcio "
Ieri alle ore 15.07 · Mi piace
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Vale Karma annamo bene...
Ieri alle ore 16.04 · Mi piace
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Federica Scotti Proprio bene...
Ieri alle ore 20.38 tramite cellulare · Mi piace
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Armeria Del Centro Oristano MAi che sbattano a calci qualche politico ,auguri Maria
10 ore fa · Mi piace
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Guido De Angelis spero proprio che non ti spostino da dove stai,perchè senno guai a noi del tiro a segno. In bocca al lupo
9 ore fa · Mi piace
Doriana Sauro
Ops.....procedura di esubero....siamo in mobilità!!!!!
Mi piace · · Ieri alle ore 13.48 ·
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Mario SalviniNON PIACE questo elemento
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Federica ScottiChe cavolo stai dicendo?????????
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Gabriella Vigliottinn è bello
Ieri alle ore 14.11 · Mi piace
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Rino Solari... non ci credo!!! Si taglia dove hanno già tagliato da tempo? E' assurdo... Spero sia una bufala!!!
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Doriana Saurovedremo...situazione complicata!!
Ieri alle ore 14.51 · Mi piace
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Enzo EspositoLa sezione di Castellammare di Stabia ringrazia per il vostro contributo che ci date e che non deve venir meno, per il bene delle sezione e di tutto il movimento del tiro a segno, invito tutti i Presidenti di sezione a lottare a fianco al personale dell' UITS, forza ragazzi .
Ieri alle ore 15.49 · Mi piace · 1
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Rino SolariIo ci sto!!!
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Massimo BenedettiLo so la vostra situazione e' difficile ma non l'avranno vinta non possono sempre fare come vogliono e non possono girare le leggi sempre a loro favore. Dovete tener il punto la ragione e' dalla vostra parte. Coraggio
21 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 1
o
Mandrino Paoloun enorme ... in bocca al lupo !!!
19 ore fa · Mi piace · 1
o
Ennio Massarellii tagli li dovrebbero fare a ci dico io......siamo con voi, ciao
Il Buon Attilio aveva visto giusto, la favoletta che stanno raccontando è:" Non vi preoccupate che la
mobilità non ve la facciamo come federazione ma come ente pubblico".
A parte il fatto che o mobilità federazione o mobilità ente sempre di mobilità si tratta e non credo sia simpatico, ma
poi sarei curioso di sapere come l'Ente puùo mettere in mobilità chi era in comando all'UITS con contratto Coni.
Dal 2010 che potevano stabilizzare i dipendenti hanno atteso 2 anni per tenerli sulle spine ed arrivare alle elezioni.
Secondo me solo Attilio Fanini ha le idee chiare sulla "questione personale" per averlo già espresso nell'intervista
rilasciata ad "Armi e Tiro"............... il resto sono parole al vento.
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Il Buon Attilio aveva visto giusto, la favoletta che stanno raccontando è:" Non vi preoccupate che la
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A parte il fatto che o mobilità federazione o mobilità ente sempre di mobilità si tratta e non credo sia simpatico, ma
poi sarei curioso di sapere come l'Ente puùo mettere in mobilità chi era in comando all'UITS con contratto Coni.
Dal 2010 che potevano stabilizzare i dipendenti hanno atteso 2 anni per tenerli sulle spine ed arrivare alle elezioni.
Secondo me solo Attilio Fanini ha le idee chiare sulla "questione personale" per averlo già espresso nell'intervista
rilasciata ad "Armi e Tiro"............... il resto sono parole al vento.
http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=50705
LAVORO: DI GIUSEPPE (IDV), FORNERO VIGILI SULL'OPERATO DEL CONI SERVIZI SPA Roma, 04/07/2012:- "Secondo quanto appreso dalle organizzazi oni sindacali martedì 26 giugno scorso, la Coni servizi spa ha aperto una procedura di esubero per 141 lavoratori assunti con regolare concorso pubblico presso CONI Ente, e già distaccati per legge presso le Federazioni Sportive". - cosi l'On. Anita Di Giuseppe, sul problema dei dipendenti del Coni. "Oggi, in forza dell'art. 30 del CCNL che prevede la possibilità di passaggio volontario del personale presso le Federazioni, pare che l'azienda avrebbe effettuato pressioni nei confronti dei lavoratori, affinché passassero volontariamente alle Federazioni, mettendoli in una vera e propria anticamera di nuovi esuberi e di precariato; cosa ancora più grave se si pensa che il Coni servizi spa, avrebbe effettuato recentemente ben 200 assunzioni di nuovo personale". - prosegue il Deputato Dipietrista - "In un momento difficile per i lavoratori Italiani appare inaccettabile il comportamento del CONI servizi spa che, da un lato procede ad assunzioni per chiamata diretta, e dall'altro tenta di alleggerire i costi del personale, scaricando i lavoratori su altri Enti come le Federazioni sportive, tra l'altro sovvenzionati integralme nte dallo Stato". "Ecco perche noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, di vigilare sul modus operandi della Coni Servizi spa per tutelare i diritti dei 141 lavoratori " - conclude la Di Giuseppe.
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A parte il fatto che o mobilità federazione o mobilità ente sempre di mobilità si tratta e non credo sia simpatico, ma
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Dal 2010 che potevano stabilizzare i dipendenti hanno atteso 2 anni per tenerli sulle spine ed arrivare alle elezioni.
Secondo me solo Attilio Fanini ha le idee chiare sulla "questione personale" per averlo già espresso nell'intervista
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http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=50705
LAVORO: DI GIUSEPPE (IDV), FORNERO VIGILI SULL'OPERATO DEL CONI SERVIZI SPA Roma, 04/07/2012:- "Secondo quanto appreso dalle organizzazi oni sindacali martedì 26 giugno scorso, la Coni servizi spa ha aperto una procedura di esubero per 141 lavoratori assunti con regolare concorso pubblico presso CONI Ente, e già distaccati per legge presso le Federazioni Sportive". - cosi l'On. Anita Di Giuseppe, sul problema dei dipendenti del Coni. "Oggi, in forza dell'art. 30 del CCNL che prevede la possibilità di passaggio volontario del personale presso le Federazioni, pare che l'azienda avrebbe effettuato pressioni nei confronti dei lavoratori, affinché passassero volontariamente alle Federazioni, mettendoli in una vera e propria anticamera di nuovi esuberi e di precariato; cosa ancora più grave se si pensa che il Coni servizi spa, avrebbe effettuato recentemente ben 200 assunzioni di nuovo personale". - prosegue il Deputato Dipietrista - "In un momento difficile per i lavoratori Italiani appare inaccettabile il comportamento del CONI servizi spa che, da un lato procede ad assunzioni per chiamata diretta, e dall'altro tenta di alleggerire i costi del personale, scaricando i lavoratori su altri Enti come le Federazioni sportive, tra l'altro sovvenzionati integralme nte dallo Stato". "Ecco perche noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, di vigilare sul modus operandi della Coni Servizi spa per tutelare i diritti dei 141 lavoratori " - conclude la Di Giuseppe.
http://www.comitato5febbraio.com/public/Comunicato%20stampa.pdf
Comunicato stampa Coni Servizi Spa, Ugl: “Su procedura di esubero serve passo indietro” “Coni Servizi Spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’apertura di una procedura di esubero ‘mirata’ a 141 lavoratori dell’azienda distaccati per legge presso le Federazioni Sportive. Serve un passo indietro”. Lo rendono noto il segretario nazionale dell’Ugl Intesa Funzione Pubblica, Francesco Prudenzano, e il responsabile Fnos-Ugl, Fiorenzo Pesce, spiegando che “stiamo parlando di lavoratori assunti con regolare concorso pubblico che hanno già subito dei trasferimenti, nel 2002, con la trasformazione del Coni da Ente a Spa. Ora si ripete la stessa storia ma in maniera ancor più grave visto che stiamo parlando di Federazioni Sportive sotto forma di associazioni private, molte delle quali sotto ai 15 dipendenti”. “Inoltre – aggiungono - il ccnl, sottoscritto da tutte le parti, prevede la possibilità di passaggio volontario del personale e per questo i lavoratori hanno subito forti pressioni affinché accettassero volontariamente il trasferimento”. “Ancor più grave – aggiungono - è che, da una parte, Coni Servizi Spaha effettuato ben 200 assunzioni di nuovo personale, mentre le 45 Federazioni Sportive, dall’altra, hanno assunto circa 900 persone, e tutte negli ultimi anni (2009 – 2012). Questo significa che la società anziché ricollocare in modo efficace le 141 persone che oggi sostiene siano in esubero, assumeva nuovo personale, mentre procedeva al trasferimento presso associazioni private che altro non sono che una vera e propria ‘anticamera’ di nuovi esuberi e di precariato, viste le già annunciate e gravi condizioni economiche delle Federazioni e il peggioramento previsto in virtù dei tagli del prossimo novembre da parte dello Stato”. “Siamo davanti ad un copione già scritto – aggiungono -: procedere da un lato ad assunzioni clientelari per chiamata diretta, come è già accaduto, e dall’altro di liberarsi del personale giudicato in eccedenza trasferendoli nelle Federazioni Sportive, sovvenzionate integralmente dallo Stato, in modo da sembrare ‘virtuosi’ di fronte ai controlli della Corte dei Conti ed ai tagli del Governo, considerando che la società si è ben guardata dal cedere i settori più vantaggiosi, come le sponsorizzazioni. Inoltre, spesso, le Federazioni si rifiutano di pubblicare i propri bilanci, nascondendo sperperi”. “Il vero problema della Coni Servizi Spa –concludono - non è di certo costituito da 141 lavoratori, che in ogni caso rimarrebbero a carico dello Stato, ma da una mala gestione. L’innovazione deve riguardare prima di tutto la classe dirigente, per evitare l’assurda ed incredibile confusione di ruoli tra controllori e controllati: il presidente del Coni è anche presidente della Coni Servizi spa, stessa cosa per gli altri amministratori che sono allo stesso tempo segretari generali ed amministratori delegati spesso anche nelle varie società collegate, non favorendo certamente una corretta e trasparente amministrazione”. Roma, 28 giugno 2012
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http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=269
IL CONI LICENZIA ......................
Di Admin (del 29/06/2012 @ 12:14:27, in Notizie e Comunicati, linkato 323 volte)
IL CONI LICENZIA I LAVORATORI 'SCOMODI'
E VA CONTRO LA LEGGE!
A pochi giorni dai fasti della presentazione di Casa Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Londra, il CONI dichiara l’apertura di una procedura di esubero e va contro la legge!
E sì, con la scusa che non ha soldi, la CONI Servizi lancia l’ultima azione ‘mirata’ contro quel gruppo dei 141 dipendenti distaccati legittimamente, che non accetta di passare alle dipendenze delle FSN e non firma la dismissione ‘volontaria’ del proprio contratto da CONI a Federazione e allora, ecco che Pagnozzi – segretario generale CONI Ente nonché Amministratore Delegato di CONI Servizi - sferra la ‘punizione’ ai ‘dissidenti’, nonostante la legge decreti che i dipendenti PERMANGONO IN DISTACCO PRESSO LE FEDERAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO.
Il CONI Servizi asserisce di non avere i soldi per mantenere i dipendenti in distacco, ma badate bene e lo ricordiamo sottolineando l’incongruità della strada scelta, i soldi li troverebbe subito e li verserebbe alle federazioni, solo a patto che quegli stessi dipendenti si decidessero a firmare un nuovo contratto con le Federazioni: è ormai evidente il gioco che sta mettendo in atto, spostando i suoi problemi dal proprio contesto a quello delle Federazioni, come dire 'CONI Servizi è virtuosa, non fa sprechi, mantiene il numero dei suoi dipendenti secondo le previsioni del Piano Indistriale, nel caso i problemi ce li hanno o ce li avranno (ben presto....N.D.R) le federazioni e le oltre 1000 assunzioni del comparto sportivo non ci riguarda più...'
Senza dimenticare che con l'autoriforma sta già abolendo i comitati provinciali con le note ricadute sui lavoratori.
Quindi, in pochissime parole, ricordiamo anche che, con questa nuova trovata dell’esubero, CONI Servizi commette varie illecità: dalla violazione della legge (DL 14/2009 art.35 comma 4) , alla violazione del contratto nazionale art.30 e relativo 35, oltre all'allestimento di un impianto procedurale di assoluta discutibile consistenza.
Ultimo e non ultimo per importanza, fa ben capire ai dipendenti ex CONI Servizi che hanno ceduto ai 'solleciti' firmando l’aspettativa volontaria di 5 anni dall’azienda - per passare 'temporaneamente' alle dipendenze delle federazioni, sicuri di poter poi rientrare al CONI al termine dell’aspettativa perchè previsto dall’articolo 30 del contratto ben congeniato dai SINDAconi che invece di tutelare i diritti dei lavoratori e dei loro ingenui tesserati si assoggettano servilmente alla inesauribile tracotanza di un’azienda - che per loro al termine dell'aspettativa NON CI POTRA’ ESSERE PIU’ IL RECUPERO DEL PROPRIO 'STATUS' DI LAVORATORI DIPENDENTI CONI SERVIZI!
Un bel sistema ‘sportivo’ per celebrare la XXX^ Olimpiade, da parte di un’azienda che continua a gestire in modo sempre più disinvolto soldi pubblici e regole dettate dallo Stato!
Ma l’ultimo atto della lunga storia di almeno 5 anni è appena iniziato…..
Questo chiarisce definitivamente la "Fantomatica questione del personale".
-
Caro Daniele riflettevo tra me ed altri amici sul fatto che lo sport "plagia".
Qui agli albori di concentrica i problemi reali erano occultati da "grassatori del sistema".
Pensate ai beniamini che aslla politica ci pensiamo ha portato a scarsi risultati sportivi ed istituzionali.
Campriani sarà la dimostrazione del flop dell'apparato federale.
Le quote Cima, gli interessi e gli stipendi federali sono la base per il flop istituzionale.
E' proprio vero che l'informazione è potere e, per tante cose, concentrica è stata l'antesignana di problematiche poi piovute sulla pelle della gente.
Grazie a Daniele ed a Concentrica.
Ciao
-
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-07289
presentata da
GIOVANNI PALADINI
giovedì 5 luglio 2012, seduta n.661
PALADINI e DI GIUSEPPE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso
che:
martedì 26 giugno 2012 è stato comunicato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Coni
servizi spa l'apertura di una procedura di esubero mirata a 141 lavoratori dell'azienda, già distaccati
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2008 presso le federazioni sportive;
questi lavoratori, assunti con regolare concorso pubblico presso CONI ente, venivano nel 2002, a
seguito della nascita della Coni servizi spa, trasferiti presso tale società;
si starebbe paventando il trasferimento degli stessi lavoratori presso le federazioni sportive, aventi
chiara fisionomia di associazioni private, molte delle quali aventi struttura inferiore a 15 dipendenti;
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07289 CAMERA
Stampato il 07/07/2012
l'articolo 30 del CCNL prevede la possibilità di passaggio volontario del personale presso le
federazioni sportive e, proprio in forza di tale presupposto, l'azienda avrebbe effettuato pressioni nei
confronti dei lavoratori, affinché «passassero volontariamente» alle federazioni, vera e propria
«anticamera» di nuovi esuberi e di precariato;
durante tale procedura di trasferimento con conseguente mobilità, la Coni servizi spa avrebbe tuttavia
effettuato ben 200 assunzioni di nuovo personale posto che, dal 2009 al 2012 le 45 federazioni
sportive avevano già provveduto al reclutamento di 900 unità di personale;
l'intento dell'azienda sembrerebbe agli interroganti quello di procedere da un lato ad assunzioni per
chiamata diretta, dall'altro a liberarsi di costi di personale ponendoli a carico di altri enti,
sovvenzionati integralmente dallo Stato come le federazioni sportive -:
se, il Ministro non ritenga opportuno vigilare sul modus operandi della Coni servizi spa al fine di
ovviare alle criticità che dovrebbero eventualmente emergere, affinché i 141 lavoratori dell'azienda
distaccati per leggepresso le federazioni sportive possano mantenere ogni presupposto giuridico a
tutela del posto di lavoro. (5-07289)
Fresca di pubblicazione.
-
Caro Daniele riflettevo tra me ed altri amici sul fatto che lo sport "plagia".
Qui agli albori di concentrica i problemi reali erano occultati da "grassatori del sistema".
Pensate ai beniamini che aslla politica ci pensiamo ha portato a scarsi risultati sportivi ed istituzionali.
Campriani sarà la dimostrazione del flop dell'apparato federale.
Le quote Cima, gli interessi e gli stipendi federali sono la base per il flop istituzionale.
E' proprio vero che l'informazione è potere e, per tante cose, concentrica è stata l'antesignana di problematiche poi piovute sulla pelle della gente.
Grazie a Daniele ed a Concentrica.
Ciao
vorrei poter dire che è stato facile mantenere concentrica, ma in realtà non lo è stato per niente...
c'è chi ha disertato anche il forum tecnico, anche su consiglio di alcuni per non essere visto tra i frequentatori di questo dominio... senza parla re di altro ovviamente, che non mi sembra il caso di citare...
-
Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01579
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per sapere - premesso che:
il CONI, ente pubblico vigilato dal Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport e finanziato annualmente da un contributo dello Stato, dal 2002 si avvale della CONI Servizi Spa per l'espletamento dei suoi compiti, mediante apposito contratto di servizio annuale nel quale vengono identificati gli obiettivi e i risultati da raggiungere, tenuto conto del necessario perseguimento del pubblico interesse nel settore dello sport e nella gestione delle risorse a questo destinate;
la CONI Servizi Spa, partecipata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al CONI, con l'obiettivo - tra gli altri - di risanare i bilanci di questo;
per il risanamento del bilancio del CONI Ente, la CONI Servizi Spa ha deciso di operare, tra l'altro, tagli al personale (all'origine 2615 dipendenti in servizio tra CONI centrale-territoriale e distaccati presso le federazioni sportive nazionali) che hanno prodotto l'uscita di circa 1.400 dipendenti in primo luogo con forme di mobilità verso altri enti della pubblica amministrazione - n. 757 unità - e con incentivi economici per pensionamenti anticipati - n. 685 unità;
in secondo luogo, il processo di dismissione del personale è proseguito con il meccanismo dell'aspettativa volontaria. Infatti, con la firma del CCNL nel 2008, in base all'articolo 30, è stata introdotta la possibilità per i dipendenti in servizio presso le federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta, di ottenere il trasferimento cosiddetto volontario alle dirette dipendenze delle stesse presso cui operano, sottoscrivendo con queste un contratto a tempo indeterminato;
quest'ultima via è stata percorsa dalla Coni Servizi Spa non solo utilizzando fondi pubblici come forma di incentivo, ma chiedendo agli stessi suoi dipendenti di sottoscrivere una aspettativa volontaria quinquennale rinnovabile per farsi poi assumere dalle federazioni sportive nazionali;
nel contempo, il CONI Servizi e le federazioni sportive nazionali hanno dato avvio ad un complesso sistema di assunzioni che hanno di fatto vanificato tutta la manovra di snellimento effettuata con i prepensionamenti e la mobilità verso altre amministrazioni pubbliche: si è giunti ad un totale di 2.279 unità che erano e restano comunque a carico pubblico a cui vanno sommati i circa 1.400 dipendenti dismessi nella prima fase con la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni e pensionamenti pagati totalmente con contributi del CONI Ente;
allo stato attuale l'amministratore delegato della CONI Servizi Spa ha aperto la procedura di mobilità confermando il rifiuto dell'azienda di assorbire i propri dipendenti. Con tale procedura, violando, ad avviso degli interpellanti, i contenuti del contratto, si annullano di fatto gli effetti delle norme ivi contenute, prime fra tutte la revoca dell'aspettativa e la volontarietà dei passaggi;
la CONI Servizi Spa ha sostenuto la necessità di questo passaggio affermando di non poter tenere alle proprie dipendenze personale considerato non funzionale per competenze ed esperienze professionali al CONI Ente, poiché al momento in cui la società è entrata in azione questo era in servizio presso le federazioni sportive nazionali ed era pertanto estraneo ai processi e alle attività «core» del CONI, tralasciando la formazione e l'esperienza confermata dagli identici profili professionali;
la procedura avviata non ha, a giudizio degli interpellanti, alcun fondamento di legge, poiché non esiste alcuna norma tale da imporre ai dipendenti che ancora non sono transitati alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali di farlo; anzi l'articolo 35, comma 4, della legge n. 14 del 2009 dispone che la permanenza dei dipendenti CONI Servizi s.p.a. presso, le federazioni sportive nazionali sia finalizzata al loro funzionamento e non prevede alcun obbligo di cambio di datore di lavoro, né incentivi o altre spese a ciò finalizzate;
la considerazione del perimetro di competenza ridotto a quello delle mere attività della società Coni Servizi s.p.a. per l'individuazione dei dipendenti in esubero, secondo gli interpellanti, viola la suddetta disposizione di legge che ha di fatto legittimato il distacco dei dipendenti presso le federazioni per il funzionamento delle stesse, e vìola la volontà del legislatore di confermare l'interesse dello Stato a tale distacco riferito ad un ampio perimetro: Coni-Coni Servizi spa-federazioni sportive nazionali;
il taglio al personale è stato presentato come necessario in ottica di risanamento dei conti del CONI, ma il risparmio che si genera è fittizio: si registrerà infatti un'economia per il CONI Ente sotto il profilo del «costo del personale» nel contratto sottoscritto annualmente con la CONI Servizi s.p.a., ma questo costo sarà sottoscritto a bilancio dal CONI Ente come «contributo alle federazioni», dal momento che il personale CONI Servizi s.p.a. transitato alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali verrà pagato con i contributi (statali) erogati dal CONI alle federazioni;
a fronte di una politica di riduzione del personale previsto dal piano industriale 2007-2009 e dal successivo, anziché utilizzare quello già presente in organico, si sono registrate continue e nuove assunzioni presso gli organi centrali e periferici CONI, nonché presso le federazioni sportive nazionali, con un evidente ulteriore aggravio di spesa;
il presidente e l'amministratore delegato della Coni Servizi s.p.a. coincidono con il presidente e al segretario generale dell'Ente CONI generando ad avviso degli interpellanti, una situazione di evidente conflitto di interessi e un corpo unico che rende fittizia la suddivisione artificiosamente creata nel 2002;
la CONI Servizi s.p.a. è sottoposta al controllo della corte dei conti -:
cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare che, rispetto alla situazione illustrata in premessa, non venga effettuata nessuna forzatura normativa, ma venga al contrario tutelato un patrimonio di professionalità e competenza formatosi nel tempo, impedendo l'adozione di qualsiasi provvedimento lesivo dei diritti dei lavoratori e dell'interesse del sistema sportivo italiano in nome di una presunta ottimizzazione delle risorse.
(2-01579) «Di Biagio, Della Vedova».
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Un caro saluto a tutti,
il personale CONI ha ragione di essere preoccupato, questa vicenda purtroppo è un altro esempio di italianità, ... come è stato assunto questo personale? Ognuno sa che tipologia di contratto ha siglato (se è stato siglato), e credo che purtroppo ci troviamo nella casistica del Carrozzone di zerania memoria già altre volte citato. E' chiaro che una soluzione va trovata e ricercata, non so chi sia il primo colpevole di una situazione di fatto tanto assurda, con il personale passato alle federazioni, ai comitati, poi rientrati, poi trasmigrati in altre federazioni, e così via, ..., c'è difficoltà addirittura a individuare il DATORE di lavoro secondo me, che ho qualche amico che lavora in CONI.
Come suggeriva qualcuno, non ha senso sollevare il coperchio dalla pentola prima delle Olimpiadi, la partecipazione a queste è la missione del Comitato olimpico, il loro motivo di essere, ma dopo, con calma e a tavolino, occorrerà definire compiti, ruoli, mandati, rapporti con le federazioni, e ... ORGANICO!
Patata bollente del Sistema - olimpico - ITALIA (... e quante altre ce ne sono!!).
E' chiaro che i costi del Sistema devono essere sostenibili, è questo il mandato di base che il Governo Monti sta portando avanti, non l'economia di spesa (questa è discendente), ma spendere per quanto si ha possibilità! La fregatura è che le entrate del CONI sono affidate a giochi e lotterie, ... altro che programmazione di base (che sempre si può fare, ma nei minimi), la parte è quindi fortemente ALEATORIA. Il rapporto con la POLITICA diventa quindi di garanzia della Sostenibilità, questo da sempre, di ritorno quindi posti di lavoro a schiovere ..., come nella pantomima del Carrozzone ...
Ora qualcuno sta dicendo che non dovrà (potrà) essere più così, ... vedremo gli adeguamenti.
Mi sembra che Petrucci non potrà essere rieletto al suo vertice, per scadenza complessiva di mandato, sarà anche qui tutto da vedere ...
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come al solito i tagli vengono fatti sulla pelle di chi lavora e porta a casa uno stipendio misero...
mentre chi ha lauti stipendi non mi pare che vengano proposti tagli... se su questi si facessero delle rispettose diminuzioni, basterebbero a coprire gli stipendi di chi sarebbe mandato a casa o diminuito stipendio e livello lavorativo.... come al solito!
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117954.pdf
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http://www.comitato5febbraio.com/dblog/stampa.asp?articolo=279
\\ Home Page : Articolo : Stampa
Romana strategia d'antico Impero
Di Admin (del 10/07/2012 @ 23:36:54, in Notizie e Comunicati, linkato 162 volte)
DIVIDE ET IMPERA
L’ARROGANTE STRATEGIA CONI SPA PER RIDURRE IL PERSONALE “DIVIDE ET IMPERA”
IL DISEGNO PARTE DA LONTANO E LO ABBIAMO DENUNCIATO SIN DAL 1° GIORNO, MA OGGI
(E DOMANI) SIAMO ALLE STRETTE FINALI!
COLLEGHI SVEGLIATEVI,
O CI SEGUITE OGGI O NON CI SARA’ PIU’ TEMPO!
(Comunicato UGL per Manifestazione all'Obelisco)
CONI PROVINCIALI
VENERDI 6 LUGLIO L’AZIENDA HA INCONTRATO I SINDACATI PER FARSI BENEDIRE I PROSSIMI AUTOLICENZIAMENTI.
SUL VERBALE DELL’INCONTRO SI PARLA CHIARO:
“LA SOCIETA' VALUTA CHE IL CARICHI DI LAVORO SIANO TALI DA ASSORBIRE L'INTERA CONSISTENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE ATTUALMENTE OPERANTE PRESSO TUTTI I COMITATI REGIONALI.......”
SEMPRE CHE ACCETTINO L'APPLICAZIONE DELL'ART.65 (trasferimenti anche oltre i 250 km), o addirittura accettino il pre-pensionamento, ALTRI ESODATI, TANTO IL NUMERO LA FORNERO ANCORA NON LO CONOSCE, 50 IN PIù O IN MENO......
E CHI NON ACCETTA ? LICENZAMENTO
141 ESUBERI (Clicca quì per l'Articolo dell'Unità sul CONI)
ANCHE PER I 141, OGGETTO DI UN LICENZIAMENTO CHE VIOLA TUTTE LE LEGGI, IL CONI HA DICHIARATO DI ASSORBIRE L'INTERA CONSISTENZA DI CHIUNQUE VOGLIA AUTOSOSPENDERSI PER FIRMARE UN CONTRATTO CON LE FSN....
E CHI NON ACCETTA..... LICENZAMENTO
GARANZIE DELL’ART.30 ( ANCORA SBANDIERATE DAI SINDACONI)
COLLEGHI IN ASPETTATIVA PRESSO LE FSN: LO VOLETE CAPIRE CHE NON ESISTONO PIU’! E IL DOMANI ( NEL VERO SENSO DEL TERMINE) E’ CERTO: CONI RIDURRA’ I CONTRIBUTI ALLE FSN CHE SARANNO COSTRETTE A LICENZIARE.
COLLEGHI CONI SPA DEGLI UFFICI CENTRALI
TENUTO CONTO CHE LA CONI SPA HA DECISO DI RISCHIARE DI PERDERE DAVANTI AL MAGISTRATO PER UN ESUBERO DISCRIMINATORIO (I 141 DISTACCATI NELLE FSN CHE NON HANNO ACCETTATO DI AUTOELIMINARSI), SOLO PERCHE’ ERA L’UNICO MODO DI SALVARE I SUOI 200 NUOVI ASSUNTI, COSA PENSATE CHE SUCCEDERA’ QUANDO DECIDERA’ DI PROCEDERE ANCHE CON VOI?
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Gli esuberi di viale tiziano si sono dati all'atletica leggera anche quelli del Tiro a segno.
Hanno calzato le scarpette da ginnastica e sono andati a protestare a Montecitorio.
Il Presidente Federale c'è rimasto molto male così come quelli delle altre federazioni.
Con tutto il buon da fare in questo periodo d'olimpiadi non ci voleva proprio.
Fossi in loro andrei a Londra ed in tutte le finali protesterei attirando le attenzioni della TV e Stampa Internazionale.
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http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=286
AL PARLAMENTO
Di Admin (del 17/07/2012 @ 23:27:02, in Notizie e Comunicati, linkato 80 volte)
Manifestazione a MONTECITORIO
di tutti i dipendenti CONI
LA UGL HA INDETTO UNA MANIFESTAZIONE PER SENSIBILIZZARE SIA L’OPINIONE PUBBLICA CHE LE FORZE POLITICHE SU QUESTA ANNOSA VICENDA CHE METTE A RISCHIO 141 POSTI DI LAVORO.
LA MANIFESTAZIONE E’ AUTORIZZATA DALLA QUESTURA E SI TERRA’ IN PIAZZA MONTECITORIO DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 20:00 DEL 18 LUGLIO 2012
Di seguito si riporta il testo del comunicato UGL (originale nel link) relativo all'incontro dell'11 luglio "accompagnato" dalle contestazioni dei colleghi davanti alla Sala Giunta:
A TUTTI I COLLEGHI
Si è svolto mercoledì 11 luglio u.s. il primo incontro previsto ai sensi della legge 233/91 sulla procedura di esubero di personale avviata da Coni Servizi Spa. In tale incontro la UGL ha manifestato, in un primo intervento, la propria contrarietà sulla predetta procedura ritenendo la stessa mancante di reali motivazioni organizzative. In concomitanza con la riunione sindacale si è svolta una manifestazione, davanti al FORO ITALICO, di circa 80 colleghi iscritti e simpatizzanti UGL che contestavano duramente la scelta della Società di dar luogo a questa azione di snellimento di personale. Come previsto dalla procedura di legge la riunione ha come scopo trovare eventuali soluzioni che evitino il proseguo della procedura di esubero. A tal riguardo sono emerse sul tavolo alcune proposte come gli incentivi all’esodo su questa proposta l’azienda non ha escluso la possibilità di attuazione ma si è riservata di analizzare questa soluzione. Altra proposta pervenuta da alcuni sindacati è stata quella di una riapertura dei termini per la possibilità di usufruire dell’aspettativa volontaria quinquennale rinnovabile e instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la FSN nella quale il dipendente è distaccato come previsto dall’articolo 30 del CCNL. Quest’ultima proposta ha riscontrato una ampia apertura da parte dell’Azienda mentre la UGL la ritiene non risolutiva del processo in quanto è la stessa soluzione che da alcuni anni è già a disposizione dei colleghi che non hanno ritenuto di usufruirne.
La UGL ha portato sul tavolo una propria proposta ovvero mantenere i distacchi del personale Coni Servizi Spa presso le Federazioni Sportive Nazionali rigirando a quest’ultime gli oneri tenendo conto che gli stessi sarebbero coperti comunque, come accade oggi sia per i dipendenti federali che per i dipendenti Coni Servizi che hanno usufruito dell’art.30, dal CONI. La UGL in occasione del prossimo incontro previsto per il 23 luglio p.v. svilupperà la predetta proposta portando tutti i riferimenti di legge sulla sua attuabilità.
E' GRADITA ANCHE LA PRESENZA DEI:
COLLEGHI CHE HANNO FIRMATO PER LE FEDERAZIONI;
COLLEGHI DEL TERRITORIO;
COLLEGHI DEI SERVIZI CENTRALI;
COLLEGHI DELLE FEDERAZIONI.
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http://www.infouil.it/wp-content/uploads/2012/08/Verbale-dellAccordo.pdf
Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta .
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Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta
mi auguro che lo sia, ma credo che per la particolare configurazione della nostra Federazione sportiva, che riveste anche funzione pubblica, non si possa fare a meno di bandirlo (non so se sia stato già deliberato di bandirlo da come cita |V|, non ho notizie al riguardo), o che comunque occorra dare forma di pubblicità per le eventuali assunzioni del personale già in UITS che si potranno effettuare.
Credo che l'accordo riporti non a caso lo specifico punto 8, e non tutti gli attuali impiegati in UITS erano già dipendenti CONI. Mi auguro comunque che la faccenda si risolva favorevolmente a loro pregio, anche se quando si parla di lavoro si parla di progettualità individuale per ogni persona che può, per legge, accedervi, e quindi il cerchio dei concorrenti diventa larghissimo.
L'argomento è sempre stata una questione di non facile risoluzione.
Spesso le grandi imprese (personali) nascono da piccole opportunità (Demostene).
E il lavoro è opportunità!
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E bravo il sig. Ricky, s'augura che il concorso sia una barzelletta.
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ma anche ai fessi non sfuggirà che è tutto in mano al Coni spa.
E come s'atteggia il paesano incaricato del concorso, ma se mi gira scatterà una bella interrogazione entro ottobre riguardo
la sua pargoletta e via a pedate nel sedere una volta e per sempre.
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Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta
ciao |V|, io me lo sono augurato che lo fosse, ma dal tono usato nel tuo post (che ho citato) mi sembrava fosse una affermazione.
Non ho idea di chi abbia in mano il bandolo della matassa, tu citi che sia tutto in mano al CONI Spa, staremo a vedere. Io mi auguro che resti in Unione il personale che attualmente ci lavora, con fiducia testimoniata anche dagli altri amici nei relativi post partecipati da facebook.
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ...
e se è così, ... e allora non è una barzelletta!
Speriamo che si risolva tutto per il meglio per il personale già in Unione, sono in ballo i destini delle famiglie e le prospettive di futuro correlate. E' uno dei problemi discendenti dal Sistema CONI/federazioni, imputando ora a soggetti ben definiti la sua sostenibilità, è questo il problema maggiore. Solo che è un problema di non facile e immediata soluzione. Non so chi sia stato deputato alla sua soluzione, di sicuro è un problema da GIUSLAVORISTI!
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Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta
ciao |V|, io me lo sono augurato che lo fosse, ma dal tono usato nel tuo post (che ho citato) mi sembrava fosse una affermazione.
Non ho idea di chi abbia in mano il bandolo della matassa, tu citi che sia tutto in mano al CONI Spa, staremo a vedere. Io mi auguro che resti in Unione il personale che attualmente ci lavora, con fiducia testimoniata anche dagli altri amici nei relativi post partecipati da facebook.
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ...
e se è così, ... e allora non è una barzelletta!
Speriamo che si risolva tutto per il meglio per il personale già in Unione, sono in ballo i destini delle famiglie e le prospettive di futuro correlate. E' uno dei problemi discendenti dal Sistema CONI/federazioni, imputando ora a soggetti ben definiti la sua sostenibilità, è questo il problema maggiore. Solo che è un problema di non facile e immediata soluzione. Non so chi sia stato deputato alla sua soluzione, di sicuro è un problema da GIUSLAVORISTI!
Caro Sig. Ricky, seconco lei, il personale vuol venire all'Unione o restare al Coni?
Lei s'augura quello che, forse, il personale non vuole.
Qualcuno ha barattato la questione personale con la "protezione" che in molti casi disdicevoli è piovuta come manna dal
cielo.
Con la riduzione degli organici e la mobilità nella pubblica amministrazione non credo che il personale possa accettare con
tranquillità un passaggio all'ente-Federazione.
E su chi graverebbero i loro stipendi visto che anche le certificazioni sono in forse?
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Un caro saluto a tutti,
leggo sempre con passione gli argomenti del topic specie quando, a volte, sono citato esplicitamente. Mi fa piacere esternare un pensiero che riguarda però solo marginalmente l'attività sportiva e i temi "caldi" del topic, perchè il personale dell'Unione è il caposaldo di riferimento per tutto quello che c'è da svolgere come fase esecutiva di una funzione sportiva, e per la nostra federazione, pubblicistica, e non quindi la fase manageriale dei meccanismi di scelta (e le scelte effettuate) che siamo soliti affrontare.
Non so quanto il tema possa coinvolgere la massa degli utenti del sito. |V|, giustamente, pone dei dubbi e dei quesiti che per qualcuno possono assumere carattere esistenziale, quindi, per alcuni di essi, si va oltre il problema da giuslavorista, e, quindi, sul "cosa conviene fare?"
Sarebbe bello rispondere che ognuno è arbitro del suo destino, a ognuno di noi la vita ha posto e pone da sempre delle occasioni (da sfruttare o meno), si fanno delle scelte, la fregatura è che gli scenari cambiano, è chiaro che per la scelta del datore di lavoro ognuno vorrebbe affidarsi al titolare più grande come risorse di portafoglio e tesoreria, ma tante volte non tutto va come inizia. E la colpa, se così si può chiamare, di chi è?
Secondo me non esistono colpe, solo opportunità, decisioni e scelte effettuate che portano ad una situazione di fatto che può assumere toni rilevanti.
Per il personale che passa alle federazioni l'onere economico relativo graverebbe sulla federazione, è esplicitamente citato nell'accordo postato da |V|, d'altro canto il problema non si porrebbe, e quindi nelle sue risorse, e se andiamo a vedere bene quindi, o sul tesseramento degli associati, o su altre entrate che nel nostro caso possono tradursi in "certificazione", ma si potrebbe trovare anche anche qualche altra strada. E' chiaro che la cosa va regolamentata.
Di sicuro la cosa deve entrare in programmazione di spesa, il numero dell'organico da impiegare deve essere una spesa sostenibile, chi è deputato alla cosa farà la scelta la più giusta secondo me, tutti hanno capacità di far quadrare un portafoglio ENTRATE-USCITE.
la cosa impossibile è non fare cambiare niente in una società che è mutevole giornalmente, così come qualcuno forse si auspica. Non so quale sia il male minore, è certo una situazione di non facile soluzione. I meccanismi di risoluzione della problematica si conoscono, a tutti sono da sempre noti problemi di lavoro e di assunzioni, per non avere problemi ci vorrebbe il beneplacito consenso di tutte le figure coinvolte, ed è questo l'obiettivo che un tavolo delle trattative (se è posto in atto) dovrebbe perseguire. il LAVORO è da sempre CONTRATTAZIONE.
Il problema è gravato dall'EFFICIENZA del Sistema che si andrà a costruire, se nulla muta e si saranno contenute le spese si sarà riusciti nell'intento che i mutati propositi impongono. E' sempre questo l'obiettivo delle disposizioni che cambiano lo stato di fatto.
Un caro saluto a tutti
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Prima Parte
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini
D.L. 95/2012 – A.C. 5389
Schede di lettura
(Articoli da 1 a 12)
Articolo 2, commi 1-2 e 5-20-bis
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.
Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione.
Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.
Dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
Alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione.
Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time).
Per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, siprevede chel'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
L'articolo 2 al comma 1dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:
§ 20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale (lettera a);
§ 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).
La riduzione opera per le seguenti amministrazioni:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ agenzie.
Si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio), ma anche all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego;
§ enti pubblici non economici;
§ enti di ricerca;
§ enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
Nella disposizione richiamata si fa riferimento ai seguenti enti e organismi:
- Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo 304/1999);
- enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996);
- Agenzia spaziale italiana (ASI);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
- Registro aeronautico italiano (RAI);
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
Secondo il successivo comma 2 le riduzioni di personale sopra descritte vanno ad applicarsi agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi di riduzione già disposti dall'articolo 1, comma 3, del L. 138/2011[35],mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
Per il solo personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nel corso dell’esame presso il Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui le riduzioni si applicano all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17 (alla cui scheda di lettura del presente dossier si rinvia), nel rispetto delle percentuali ivi previste e, comunque, entro il 30 aprile 2013.
In tema di riduzioni delle dotazioni organiche, l’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo iniziato con il D.L. 112/2008[36] e proseguito con il D.L. 194/2009[37], ed ha quali destinatari le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[38].
Le amministrazione suddette, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del D.L. 112/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, devono provvedere:
§ ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;
§ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009[39].
Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10, del D.L. 207/2008, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.
Il comma 5 prevede che le riduzioni di organico sono disposte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2012.
Le amministrazioni possono adottare riduzioni in misura inferiore alle percentuali indicate al comma 1 a condizione che siano compensate per la differenza dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.
Per quanto attiene specificamente al personale della carriera diplomatica, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero degli affari esteri, limitatamente alla quota corrispondente alle unità in servizio all’estero all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; le riduzioni, con le modalità e le percentuali di cui al precedente comma 1, saranno completate all’esito della riorganizzazione delle sedi estere, in nessun caso, tuttavia, oltre la data del 31 dicembre 2012, fino alla quale si applicano le disposizioni del successivo comma 6.
Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, il comma 6 prevede che l’amministrazione responsabile sia soggetta alla sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. In via provvisoria, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi, le dotazioni organiche sono determinate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Peraltro, vengono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate alla data del 31 ottobre 2012, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e il rinnovo degli incarichi.
L’articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165 del 2001prevede che entro certi limiti (10% della dotazione organica della prima fascia e 5% della seconda fascia), gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali.
Si fa presente che la norma in esame non cita espressamente anche l’articolo 19, comma 6, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato[40].
Il comma 7 prevede che dalla riduzioneprevista dalla disposizione in esame vengono escluse:
§ le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
§ il personale di magistratura;
§ le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies (alla cui scheda di lettura si rinvia);
§ la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
Per gli enti locali il comma 8 rinvia all'articolo 16, comma 8 del decreto in esame (alla cui scheda si rinvia).
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Il comma 9 fa salve tuttele vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[41], l’articolo 3, comma 102 della legge 244/2007[42] aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all’anno 2011 dall’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.
Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima aglianni 2012 e 2013dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[43] e, da ultimo, all’anno 2014, dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011[44].
La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:
§ la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§ la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§ la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§ l’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§ accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);
§ la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001[45] (lettera f).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
La “legificazione” dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, disposta senza prevedere un coordinamento con l’art. 19 del D.lgs. 165/2001, sembra operare solo in un senso, cioè quello dell’aumento, mentre non sembrano escluse riduzioni ulteriori, ad opera di diversa fonte, rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente.
Nel corso dell’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su atti non aventi forza di legge elencati nel comma 1 del citato art. 3 della L. 20/1994. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Infine, il comma 3 prescrive che le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro
Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (alle cui schede di lettura si rinvia).
Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.
Si ricorda che l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[46], osservano le procedura di seguito descritta, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra citata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2). Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3).
Per il dirigente responsabile vi è l’obbligo di dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4).
In particolare, il comma 5 che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali:
§ si applica l’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§ in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[47] e del successivo comma 6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(comma 6).
Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7)
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[48](comma 8).
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
§ alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[49], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[50].
L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[51], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).
La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[52], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
§ qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);
§ qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).
I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3 del D.L. 79/1997[53].
In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).
Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).
Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[54].
Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.
§ Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).
§ Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.
§ Alla lettera e) si prevede che il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti di part-time del restante personale.
Il comma 12 prevede chequalora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi[55]il periodo previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l’avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.
Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.
In breve si ricorda che l’art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme in merito all’istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l’avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.
I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.
In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).
Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processo di riorganizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine:
§ da un lato si prevede che nell’organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001[56], come specificato nel corso dell’esame al Senato (lettera a));
§ dall’altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del richiamato D.Lgs n. 165/2001, sulla organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1[57], previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per le amministrazioni pubbliche vi è il divieto di determinare situazioni di soprannumero, anche temporaneo, di personale, in presenza di vacanze di organico, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Le stesse amministrazioni effettuano, ai fini della mobilità collettiva, delle rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
Il comma 20, sostituito nel corso dell’esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all’attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012[58].
In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
Nel testo originario per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 si prevedeva la cessazione alla scadenza dell’attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell’incarico.
La disposizione stabilisce espressamente che quanto prescritto sia operato al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza del Consiglio sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa. In merito a tale problematica si rimanda a quanto esposto in ordine all’art. 7, commi 1-4 del decreto in esame.
In merito si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale (e plurimis 224/2010 e 246/2011) che ha censurato disposizioni, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., che hanno previsto cessazioni automatiche di incarichi dirigenziali, in quanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro, vengono in rilievo profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione alla continuità delle funzioni espletate dal dirigente, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente stesso. Sottese a tali profili vi sono le esigenze connesse al principio costituzionale di buon andamento, che richiedono che l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso sia legata a ragioni interne a tale rapporto, altrimenti suscettibile di arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Ulteriori esigenze meritevoli di considerazione sono state individuate nell’esigenza di una valutazione qualitativa dell'operato del dirigente e nelle garanzie del giusto procedimento, che richiedono in caso di incarico a soggetto esterno all’amministrazione ( sent. 81/2010) che sia assicurata la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti ai fini della cessazione dell’incarico stesso.
Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l’assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.
Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) prescrive al l'amministrazione l’obbligo di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica nonché i criteri di scelta. Viene, altresì, espressamente specificato che l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (cd. interpello).
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, appare opportuno verificare la coerenza della disposizione in esame con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali (da ultimo si v. art. 18 D.L. 83/2012).
Caro Sig. Ricky faccia presente a chi di dovere che su concentrica c'è la scheda di lettura della "spending Review".
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Il comma 9 fa salve tuttele vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[41], l’articolo 3, comma 102 della legge 244/2007[42] aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all’anno 2011 dall’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.
Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima aglianni 2012 e 2013dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[43] e, da ultimo, all’anno 2014, dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011[44].
La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:
§ la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§ la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§ la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§ l’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§ accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);
§ la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001[45] (lettera f).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
La “legificazione” dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, disposta senza prevedere un coordinamento con l’art. 19 del D.lgs. 165/2001, sembra operare solo in un senso, cioè quello dell’aumento, mentre non sembrano escluse riduzioni ulteriori, ad opera di diversa fonte, rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente.
Nel corso dell’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su atti non aventi forza di legge elencati nel comma 1 del citato art. 3 della L. 20/1994. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Infine, il comma 3 prescrive che le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro
Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (alle cui schede di lettura si rinvia).
Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.
Si ricorda che l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[46], osservano le procedura di seguito descritta, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra citata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2). Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3).
Per il dirigente responsabile vi è l’obbligo di dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4).
In particolare, il comma 5 che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali:
§ si applica l’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§ in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[47] e del successivo comma 6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(comma 6).
Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7)
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[48](comma 8).
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
§ alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[49], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[50].
L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[51], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).
La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[52], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
§ qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);
§ qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).
I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3 del D.L. 79/1997[53].
In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).
Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).
Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[54].
Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.
§ Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).
§ Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.
§ Alla lettera e) si prevede che il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti di part-time del restante personale.
Il comma 12 prevede chequalora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi[55]il periodo previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l’avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.
Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.
In breve si ricorda che l’art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme in merito all’istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l’avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.
I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.
In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).
Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processo di riorganizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine:
§ da un lato si prevede che nell’organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001[56], come specificato nel corso dell’esame al Senato (lettera a));
§ dall’altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del richiamato D.Lgs n. 165/2001, sulla organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1[57], previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per le amministrazioni pubbliche vi è il divieto di determinare situazioni di soprannumero, anche temporaneo, di personale, in presenza di vacanze di organico, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Le stesse amministrazioni effettuano, ai fini della mobilità collettiva, delle rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
Il comma 20, sostituito nel corso dell’esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all’attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012[58].
In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
Nel testo originario per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 si prevedeva la cessazione alla scadenza dell’attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell’incarico.
La disposizione stabilisce espressamente che quanto prescritto sia operato al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza del Consiglio sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa. In merito a tale problematica si rimanda a quanto esposto in ordine all’art. 7, commi 1-4 del decreto in esame.
In merito si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale (e plurimis 224/2010 e 246/2011) che ha censurato disposizioni, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., che hanno previsto cessazioni automatiche di incarichi dirigenziali, in quanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro, vengono in rilievo profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione alla continuità delle funzioni espletate dal dirigente, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente stesso. Sottese a tali profili vi sono le esigenze connesse al principio costituzionale di buon andamento, che richiedono che l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso sia legata a ragioni interne a tale rapporto, altrimenti suscettibile di arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Ulteriori esigenze meritevoli di considerazione sono state individuate nell’esigenza di una valutazione qualitativa dell'operato del dirigente e nelle garanzie del giusto procedimento, che richiedono in caso di incarico a soggetto esterno all’amministrazione ( sent. 81/2010) che sia assicurata la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti ai fini della cessazione dell’incarico stesso.
Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l’assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.
Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) prescrive al l'amministrazione l’obbligo di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica nonché i criteri di scelta. Viene, altresì, espressamente specificato che l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (cd. interpello).
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, appare opportuno verificare la coerenza della disposizione in esame con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali (da ultimo si v. art. 18 D.L. 83/2012).
Caro Sig. Ricky faccia presente a chi di dovere che su concentrica c'è la scheda di lettura della "spending Review".
Il concorso deliberato, letta la scheda del Decreto, è una barzelletta davvero.
Ciao
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Ho letto con interesse quanto postato dagli amici |V| e Diam,
interessante la scheda di lettura, che avrei sintetizzato ancora di più e, per favorire una facilità di lettura, avrei scritto i commenti in corsivo (o viceversa il testo del disposto in corsivo).
Chi è preposto alla cosa saprà cosa fare, nè posso (e non voglio) entrare nel merito, ognuno ha la sua competenza,
poi un'altra considerazione, ... noi parliamo (sparliamo), discutiamo, chattiamo, ma sappiamo:
- quanti sono gli organici dell'UITS?
- quanti sono i dipendenti UITS attualmente in servizio?
- quanti sono i dipendenti UITS non già dipendenti CONI?
- per questi ultimi con che tipologia contrattuale si sta operando?
lascerei lavorare in pace i preposti, di informazione passerei che (è chiaro) una problematica PERSONALE c'è,
si dovrà attuare una soluzione nei termini temporali definiti, il problema non è irrisolvibile, anzi, la soluzione è sotto gli occhi di tutti, e forse è quella del concorso, da definire in termini di procedure, qualità e quantità degli operandi.
Questa è una cosa che precedeva il decreto della spending review, forse occorrerà ritoccare i numeri, ma questo è.
Poi ripeto, siamo qui solo a parlare di una problematica che sappiamo essere in campo, non possiamo avere nessuno di noi credo, la bacchetta magica per la sua risoluzione.
Sarebbe bello però avere, unitamente alla mappa del personale UITS, anche il regolamento operazionale di "Chi fa Cosa", richiesto al punto 10 del decreto. Ad esempio, il punto 10.b) cita che occorre procedere anche alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, previste dallo Statuto dell'UITS, ma sempre demandate a personale all'occorrenza nominato. Potrebbe essere l'occasione per stabilire un nucleo ispettivo così da evitare successive simpatie e antipatie nel caso.
Buon lavoro ai preposti
e un saluto a tutti
-
http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=308
-
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02462
presentata da
ENZO RAISI
martedì 11 settembre 2012, seduta n.683
RAISI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:
l'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede la possibilità per i dipendenti della Coni servizi s.p.a. provenienti dal Coni, ente pubblico, di transitare nella pubblica amministrazione fino al dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la Coni servizi s.p.a., partecipata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, fa a tutti gli effetti parte della pubblica amministrazione, sebbene i vertici aziendali di questa abbiano aperto, di fatto, una procedura di licenziamento collettivo per 141 dipendenti secondo procedure proprie di un'azienda privata;
nonostante la sopra citata norma approvata il 7 agosto 2012, la Coni servizi s.p.a. ha completato la procedura di licenziamento collettivo raggiungendo un accordo con i sindacati (escluso l'Ugl) in base al quale i dipendenti - tra i 141 oggetto dell'esubero perché non ancora transitati «volontariamente» alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali - che non richiederanno entro il 30 settembre 2012 l'aspettativa per sottoscrivere il contratto con le federazioni stesse, saranno licenziati;
nonostante l'articolo 35, comma 4, della legge n. 14 del 2009 disponga che la permanenza dei dipendenti della Coni servizi s.p.a. presso le federazioni sportive nazionali sia finalizzata al loro funzionamento e non preveda alcun obbligo di cambio di datore di lavoro, né incentivi o altre spese a ciò finalizzate, e nonostante il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preveda che le amministrazioni pubbliche debbano agevolare il processo di mobilità del personale tra le amministrazioni stesse, la strada del licenziamento intrapresa dai vertici della Coni servizi s.p.a. appare netta e costituisce agli occhi dell'interrogante uno strumento di preclusione della possibilità offerta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto la revisione della spesa pubblica;
il Governo ha assunto in sede di risposta ad una precedente interpellanza (atto n. 2-01579 del 3 luglio 2012) l'impegno per «verificare che venga sempre applicata la regola della buona pratica gestionale, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità formatesi nel tempo, nell'interesse del sistema sportivo italiano» -:
cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che le decisioni della Coni servizi s.p.a. siano conformi ai principi delle amministrazioni pubbliche e, perciò, che sia possibile per i lavoratori di questa azienda non ancora transitati alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali di permanere in servizio presso le stesse, usufruendo - come tutti i restanti lavoratori della Coni servizi s.p.a. - del termine previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (3-02462)
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Stamattina in viale Tiziano c'è stata una riunione per la questione del personale.
Le notizie non sono buone, il concorso di cui se ne sta occupando il Consigliere Caputo non pare esperibile, pertanto, a fine anno parte dei dipendenti sarà lasciata a casa.
Si parla di sei o sette mesi........secondo me per sempre.
Posso solo esprimere tutta la mia solidarietà ai lavoratori con invito a tutelarsi
http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=316
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Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta
ciao |V|, io me lo sono augurato che lo fosse, ma dal tono usato nel tuo post (che ho citato) mi sembrava fosse una affermazione.
Non ho idea di chi abbia in mano il bandolo della matassa, tu citi che sia tutto in mano al CONI Spa, staremo a vedere. Io mi auguro che resti in Unione il personale che attualmente ci lavora, con fiducia testimoniata anche dagli altri amici nei relativi post partecipati da facebook.
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ...
e se è così, ... e allora non è una barzelletta!
Speriamo che si risolva tutto per il meglio per il personale già in Unione, sono in ballo i destini delle famiglie e le prospettive di futuro correlate. E' uno dei problemi discendenti dal Sistema CONI/federazioni, imputando ora a soggetti ben definiti la sua sostenibilità, è questo il problema maggiore. Solo che è un problema di non facile e immediata soluzione. Non so chi sia stato deputato alla sua soluzione, di sicuro è un problema da GIUSLAVORISTI!
1) Parte Amministrativa
- Contratti dipendenti
Il Consiglio, facendo riferimento alla delibera n. 137/08 della riunione del 7 novembre 2008 rimasta inattuata in quanto non è ancora definito il relativo accordo sindacale che avrebbe dovuto disciplinare la materia , e vista la necessità e l’urgenza di garantire all’Ente il personale indispensabile per poter proseguire la sua attività istituzionale e sportiva, delibera di assumere in qualità di impiegati a tempo determinato per un periodo pari a 18 mesi, a far data dal 21 gennaio 2009, i Signori:
Inquadramento al livello B/1 del CCNL
- Ciurnelli Francesca
- De Cupis Nicola
- Ferin Diego
- Pagano Stefano
- Proietti Vania
- Pucci Rossella
- Scalzi Carla
- Spicola Tania
Inquadramento al livello B/2 del CCNL
- Furlanetto Marco
- Presenti con diritto a voto n. 14
- Voti favorevoli n. 12
- Voti contrari n. 0
- Voti astenuti n. 2 (Consiglieri Raoli e Solazzo)
La delibera assume il n. 1/09
http://www.youtube.com/watch?v=11Gk4p4B6UY&feature=related
-
Ciao |V|, e ciao a tutti,
noto con piacere che hai avuto accesso alla delibera del consiglio che per l'ultima volta ha visto presenti me e Raoli. Ovviamente si affrontò la questione personale dopo tempo e tempo che se ne parlava, c'erano stati dei nuovi assunti a tempo determinato che si sono rivisti ancora assunti a tempo determinato con una forzatura sulla logica di SISTEMA.
Era infatti previsto che:
facendo riferimento alla delibera n. 137/08 della riunione del 7 novembre 2008 rimasta inattuata in quanto non è ancora definito il relativo accordo sindacale che avrebbe dovuto disciplinare la materia , e vista la necessità e l’urgenza di garantire all’Ente il personale indispensabile per poter proseguire la sua attività istituzionale e sportiva, delibera di assumere in qualità di impiegati a tempo determinato per un periodo pari a 18 mesi, a far data dal 21 gennaio 2009, i Signori ...
ho allora al tempo pensato che non potevo farmi carico di una decisione che riguardava il futuro del rapporto UITS-dipendenti, e mi astenni, unitamente a Raoli, anche lui uscente. Ognuno si deve fare carico delle proprie responsabilità se poi le può assumere, l'astensione, al tempo, mi sembrò la cosa più corretta da fare, poi è chiaro, ognuno ha un suo profilo comportamentale, e qualcun'altro al mio posto avrebbe potuto decidere diversamente, ma c'ero io e così mi comportai (da notare: è ASTENSIONE = non ho competenza di poter tenere fede ad impegni).
Giocoforza, chi restò in Consiglio, assunse la decisione forte di procedere ad un rinnovo di un contratto a termine già scaduto al personale già in forza. Ad oggi nessuno ha obiettato, ma la decisione poteva subire avversioni ...
La questione è molto delicata, sono in gioco molti fattori, ... non ho notizie di cosa possa accadere. Un caro saluto a tutti
-
M'hanno omaggiato in forma legale di tanta documentazione che all'occorrenza può uscire fuori.
E bello parlare (scrivere) e farsi belli.
La verità è scritta nei documenti che fortunatamente girano ed i dipendenti certe cose le sanno, per fortuna.
Non a caso come sottofondo ho messo una bellissima ed appassionante canzone degli anni 70' che pregherei a più di
un iscritto di concentrica di riascoltare.
-
...
ho allora al tempo pensato che non potevo farmi carico di una decisione che riguardava il futuro del rapporto UITS-dipendenti, e mi astenni, unitamente a Raoli, anche lui uscente. Ognuno si deve fare carico delle proprie responsabilità se poi le può assumere, l'astensione, al tempo, mi sembrò la cosa più corretta da fare, poi è chiaro, ognuno ha un suo profilo comportamentale, e qualcun'altro al mio posto avrebbe potuto decidere diversamente, ma c'ero io e così mi comportai (da notare: è ASTENSIONE = non ho competenza di poter tenere fede ad impegni).
Giocoforza, chi restò in Consiglio, assunse la decisione forte di procedere ad un rinnovo di un contratto a termine già scaduto al personale già in forza. Ad oggi nessuno ha obiettato, ma la decisione poteva subire avversioni ...
...
Pur rispettando la tua personale posizione, mi chiedo quale responsabilità avrebbe comportato il votare contro. Passi il concetto di astensione per non competenza in questioni di gestione del personale, però mi pare che in tante altre delibere, il voto sia stato espresso senza astensioni su altri temi senza astensione anche quando la competenza poteva essere opinabile; questa osservazione non è rivolta a te direttamente ma in generale.
Penso che se si è componenti effettivi di un organo gestionale e si ha diritto di partecipare alle sedute di questo organo, non ci possono essere argomenti di "non competenza", piuttosto conoscendo in anticipo l'ordine del giorno sarebbe meglio darsi assenti, arrivare accidentalmente in ritardo oppure essere obbligati ad assentarsi per un'emergenza... ;)
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apparentemente la domanda può non essere pertinente, ma l'ordine del giorno, gli argomenti da trattare nella riunione di consiglio, quanto in anticipo vengono messi a conoscenza dei partecipanti?
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solitamente, anzi di norma, se di rilievo devono essere esplicitati all'atto della convocazione stessa
le quisquiglie o i temi che poi saranno soggetti a discussione e/o delibere future, vanno solitamente nelle "varie ed eventuali"... escluderei l'ipotesi che problematiche come la gestione del personale potessero essere state incluse nelle "varie ed eventuali"
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ma tradotto in termini di tempo? 1 giorno, una settimana prima?
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se abitassero e lavorassero tutti nella stessa via e nello stesso paese, basterebbe un giorno
siccome i consiglieri si muovono da tutt'Italia, presumo un preavviso minimo di una settimana, quindi se uno volesse documentarsi prima il tempo l'avrebbe...
in ogni caso è il regolamento di attuazione dello statuto che dovrebbe definire questi dettagli... ne esiste uno? se si dove è possibile recuperarlo visto che non è un documento riservato?
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Pur rispettando la tua personale posizione, mi chiedo quale responsabilità avrebbe comportato il votare contro. Passi il concetto di astensione per non competenza in questioni di gestione del personale, però mi pare che in tante altre delibere, il voto sia stato espresso senza astensioni su altri temi senza astensione anche quando la competenza poteva essere opinabile; questa osservazione non è rivolta a te direttamente ma in generale.
un caro saluto a tutti,
non avrei mai votato contro,
si discuteva di termini da attuare in un futuro che non mi avrebbe visto partecipe alle scelte federali, perchè si trattava di un procedimento a far data dal 21 gennaio 2009. Ad oggi la questione è ancora aperta e spero che trovi una concorde via di uscita.
Gli argomenti di discussione in consiglio (in AGENDA, o all'ordine del giorno), al tempo erano noti all'incirca da una quindicina a sette giorni prima, ossia alla convocazione della riunione consiliare che avveniva via INTRANET. Non mi risulta che ci sia un REGOLAMENTO che ne fissa i tempi. Non so se oggi sia ancora così. Di informazione ce ne era tanta, gli argomenti scottanti si conoscevano comunque come notizie di corridoio (anche telematico), poi l'agenda li rendeva vincolanti e canonizzati.
Certi problemi non hanno immediata soluzione, per i più svariati motivi, la questione personale è ancora aperta oggi. Non tutto può essere riassunto in un topic, anche se molti ci provano, e si leggono paginate e paginate di roba, perdendo (in molti) il filo logico delle argomentazioni.
Il problema sarà (senz'altro) rimandato al consiglio in subentro?
O si deciderà entro la convocazione del prossimo consiglio?
Il personale è un problema ancora aperto, questo vuol dire che la soluzione non è immediata!!
-
...
si discuteva di termini da attuare in un futuro che non mi avrebbe visto partecipe alle scelte federali, perchè si trattava di un procedimento a far data dal 21 gennaio 2009. Ad oggi la questione è ancora aperta e spero che trovi una concorde via di uscita.
...
Il personale è un problema ancora aperto, questo vuol dire che la soluzione non è immediata!!
scusami ma se tutti facessero così non si deciderebbe mai nulla... hai senz'altro agito in coscienza e buona fede e ci hai spiegato il perché, tanto basta
hai ragione da vendere sul fatto che una materia come quella gode di complessità notevole anche per infelici politiche di CONI e CONI Servizi... se a distanza di 4 anni la questione è ancora aperta significa che o non c'è la volontà di risolverla o non si è capaci, su quest'ultima opportunità il dubbio è lecito visto quello che sta accadendo su statuto federale e statuto delle sezioni, per non parlare delle interrogazioni parlamentati del 2012 alquanto allarmanti proprio per i quesiti che le stesse pongono nel modo in cui l'ente è stato e viene amministrato
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Pur rispettando la tua personale posizione, mi chiedo quale responsabilità avrebbe comportato il votare contro. Passi il concetto di astensione per non competenza in questioni di gestione del personale, però mi pare che in tante altre delibere, il voto sia stato espresso senza astensioni su altri temi senza astensione anche quando la competenza poteva essere opinabile; questa osservazione non è rivolta a te direttamente ma in generale.
un caro saluto a tutti,
non avrei mai votato contro,
si discuteva di termini da attuare in un futuro che non mi avrebbe visto partecipe alle scelte federali, perchè si trattava di un procedimento a far data dal 21 gennaio 2009. Ad oggi la questione è ancora aperta e spero che trovi una concorde via di uscita.
Gli argomenti di discussione in consiglio (in AGENDA, o all'ordine del giorno), al tempo erano noti all'incirca da una quindicina a sette giorni prima, ossia alla convocazione della riunione consiliare che avveniva via INTRANET. Non mi risulta che ci sia un REGOLAMENTO che ne fissa i tempi. Non so se oggi sia ancora così. Di informazione ce ne era tanta, gli argomenti scottanti si conoscevano comunque come notizie di corridoio (anche telematico), poi l'agenda li rendeva vincolanti e canonizzati.
Certi problemi non hanno immediata soluzione, per i più svariati motivi, la questione personale è ancora aperta oggi. Non tutto può essere riassunto in un topic, anche se molti ci provano, e si leggono paginate e paginate di roba, perdendo (in molti) il filo logico delle argomentazioni.
Il problema sarà (senz'altro) rimandato al consiglio in subentro?
O si deciderà entro la convocazione del prossimo consiglio?
Il personale è un problema ancora aperto, questo vuol dire che la soluzione non è immediata!!
Caro sig. Richy ci tocca d'ingoiare solo sciocchezze, fandonie e scuse del cavolo!!!!!!!!!!!!!!
Circola da oggi la voce che i dipendenti si sono riuniti ed hanno diramato un documento.
Su tale documento sono palpabili, preoccupazione, sgomento e frustrazione di chi il proprio problema occupazionale ce l'ha
in ballo dal 2005.
Un concorso pubblico da indire ma che non può essere indetto, un ente che ha fatto trascorrere il tempo prezioso per
assumere ed ha tenuto i dipendenti sulla graticola ed ora che sono intervenuti i tagli non sa che pesci prendere.
"Privatizzazione" era una delle soluzioni, ma il prestigio dell'Ente che Commissaria, dispone aumenti, fa il bello ed il cattivo
tempo è linfa vitale per la politica impostata dalla nostra dirigenza.
Dei nostri impiegati che a dei periodi contrattuali devono contrapporre mesi e mesi di vacche magre nessuno se ne importa.
Tante parole di conforto ma nei fatti anche il nostro Richy se n'è lavato le mani.........figuriamoci gli altri.
Questo consiglio ha anticipato le elezioni anche per non prendersi la responsabilità dei contratti che dal 2005 porta avanti
come "questione del Personale" rinviandola sine die una volta per questo.....una volta per quello.
Ha toppato anche "Kaput" grande esperto di funzione pubblica con l'esperienza maturata da gran Ciar........scusate
ciambellano, capo di cabinetto dello stato maggiore di un comune del Sud.
Il concorso si fa......non si fa........non si sa..........e gli impiegati stanno a penà.
Gli impiegati chiedono ai dirigenti di prendere "piena coscienza", forse, fino ad oggi sono stati incoscienti?
Non vorrei, però, che qualcuno di loro chiedesse una ratifica rapida ai vigilanti perchè ha da un lato un problema di
stabilizzazione e si preoccupa giustamente e di converso ha paura delle procedure seguite per l'organizzazione delle
elezioni che potrebbero non solo far ritardare la ratifica ma addirittura annullare le elezioni.
Cari amici siamo tutti con voi e le vostre posizioni lavorative sono sicuramente degne di tutela.
Non vorremmo però passare per i cattivi della situazione se faremo barricate e ricorsi che ritarderanno o annulleranno le
elezioni rispetto a chi dal 2005 se ne infischia delle vostre famiglie o non è capace d'individuare la strada per la risoluzione
definitiva della problematica.
La dobbiamo finire una volta e per tutte, sono le persone giuste a dover andare nei posti giusti per fare le cose giuste.
-
Ciao |V|, e cia a tutti,
mi citi e ti ricito: Non si tratta di essersene lavate le mani,
ma di non avere più funzione decisionale,
e al tempo il mio pensiero fu: "posso disporre io per una cosa che avverrà nel futuro con altri preposti alla dirigenza? caricarli di responsabilità con decisioni prese da altri?"
Ossia decidere al posto degli altri? MAI si fa questo nei meccanismi di dirigenza statutari, lavoro in una organizzazione strutturata gerarchicamente e con livelli di responsabilità definiti, oltre ad aver fatto parte di tante commissioni con funzioni di responsabilità esecutiva in compiti di istituto per lo Stato Italia.
E' una cosa che per imperativo organizzativo di decisionismo collegiale, per regola non scritta ma di ausilio e di ordine comportamentale, NON SI FA!
Caro |V|, condivido in pieno quanto hai trasposto nel tuo POST, ma se era una decisione facile da prendere credi che non si sarebbe già attuata? E invece il contorto meccanismo della gerarchia decisionale del Sistema CONI/federazioni/funzione pubblica, e chi più ne ha più ne metta, non ha portato (ancora) a niente. Così come in tanti altri settori (funzione della pubblica istruzione, sanità, telecomunicazioni, ... ossia settori dove c'è stata o c'è lo zampino della funzione pubblica).
Una cosa è certa: bisogna tutelare in primis gli ex dipendenti CONI, che devono avere anche opzioni di scelta, tutto il resto è aria fritta. si possono comporre mille strade per divenire ad una soluzione del problema, occorre avere anche DECISIONISMO, ... alla fine CHI COMANDA? Questo è uno dei paradossi di SISTEMA, che spero trovi rapida e convenevole soluzione. Mi sarebbe piaciuto vedere sul tavolo anche una proposta della controparte (il personale da assumere), e non so se sia stata fatta o proposta, nei termini di competenza attuabili però!!
Si continua con contratti a tempo determinato, ... che forse è solo quello che il Sistema, generato anche dai nostri padri, è riuscito a partorire, e chi è causa del suo male pianga se stesso!
Probabilmente il bandolo della matassa è in mano al CONI Spa, nessuno proferisce altra parola pure se si preparano concorsi, ... probabilmente si sono preparati dei sentieri da battere secondo le indicazioni che qualcuno (o qualche decisionismo collegiale) darà. Sarebbe bello sapere del documento diramato.
Per me è una Questione aperta ..., occorre trovare le persone giuste per la risoluzione? ... magari fosse solo questo è il dilemma, c'è un anteposto storico di cui dover tenere conto!! E le soluzioni di raccordo a volte sono impossibili.
Un caro saluto a tutti
-
Strano che lei ragioni così!
I suoi ex colleghi ( in altri contesti li definirei compagni di merenda) non solo hanno rinnovato il contratto con il "Residence
Sacconi per altri 4 anni " ma in piena campagna elettorale e con un consiglio che dovrebbe dedicarsi all'ordinaria
amministrazione, invece, si rinnoverà in data 03/10/2012 il contratto al Segretario Generale e non quello dei dipendenti.
Caro Sig. Richy che le voglia raccontar frottole ai suoi amici sciocchi è libero di farlo ma non offenda il normale raziocinio degli
iscritti a questo forum che mi trasformo in "belva".
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CONI SERVIZI (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo.
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http://www.comitato5febbraio.com/public/FNOSUGL_EsuberiCONI.pdf
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Un pò di numeri.
Il post inviato da |V| ci fa capire, nei numeri, che sono 10 i dipendenti CONI in seno alla UITS che dovranno trovare allocazione (come, con che tipologia di contratto, non è definito nel comunicato), in quanto sono stati "stralciati" dal numero complessivo di 141, ridotto poi a 131 per questa epurazione.
Dal comunicato si capisce che il Sindacato credo combatta ora per questi 131, ma è chiaro che va definita, ulteriormente, la posizione dei 10 dipendenti UITS. Ci penserà la UITS direttamente? Oppure occorre anche l'intervento del Ministero della Funzione Pubblica? La situazione è alquanto ingarbugliata, spero che i 10 siano comunque seguiti dai sindacati. Sono questi il vero meccanismo collettivo di garanzia dei lavoratori.
In questo numero non credo che siano compresi coloro che hanno contratto a tempo determinato, contratto rinnovato man mano nel tempo. Una cosa è certa: una Organizzazione deve avere un proprio organico definito per sapere chi fa cosa, con compiti e mandati, e quindi le relative qualifiche e mansioni. Una volta definito l'organico potranno avere luogo le assunzioni, nei modi di legge (concorsi?). Fregatura è che la spendig rewiev potrà sempre ritoccare questi numeri.
Spero che sia la prima cosa che il Vertice metta in Agenda. Non so se ci sarà bisogno del concorso di entità esterne (se ne è parlato, Ministero della Finzione Pubblica, ad esempio), ed è chiaro che questa funzionalità riguarda gli aspetti funzionali rimessi alla Certificazione e alla gestione operativa delle sezioni, non meramente alla parte sportiva, di cui mi sembra, a leggere degli accadimenti, si debba fare carico la parte sportiva.
I costi di gestione del personale a chi faranno capo? Quelli di gestione Certificazione potranno fare capo a chi richiede certificazione (ad esempio con il versamneto di 1 € a certificato di aliquota sulla quota versata alla Sezione), quelli di chi si interessa della parte sportiva dovranno trovare fondo sulle quote del tesseramento di chi fa attività sportiva. Certo è che occorrerà trovare i finanziamenti e definire un plafond dedicato se il personale farà capo a UITS e basta.
E UITS diventa datore di lavoro, nella veste del Presidente. Staremo a vedere, a tutti l'augurio di vedere felicemente risolta la propria dipendenza (e assicurazione) lavorativa.
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Un pò di numeri.
Il post inviato da |V| ci fa capire, nei numeri, che sono 10 i dipendenti CONI in seno alla UITS che dovranno trovare allocazione (come, con che tipologia di contratto, non è definito nel comunicato), in quanto sono stati "stralciati" dal numero complessivo di 141, ridotto poi a 131 per questa epurazione.
Dal comunicato si capisce che il Sindacato credo combatta ora per questi 131, ma è chiaro che va definita, ulteriormente, la posizione dei 10 dipendenti UITS. Ci penserà la UITS direttamente? Oppure occorre anche l'intervento del Ministero della Funzione Pubblica? La situazione è alquanto ingarbugliata, spero che i 10 siano comunque seguiti dai sindacati. Sono questi il vero meccanismo collettivo di garanzia dei lavoratori.
In questo numero non credo che siano compresi coloro che hanno contratto a tempo determinato, contratto rinnovato man mano nel tempo. Una cosa è certa: una Organizzazione deve avere un proprio organico definito per sapere chi fa cosa, con compiti e mandati, e quindi le relative qualifiche e mansioni. Una volta definito l'organico potranno avere luogo le assunzioni, nei modi di legge (concorsi?). Fregatura è che la spendig rewiev potrà sempre ritoccare questi numeri.
Spero che sia la prima cosa che il Vertice metta in Agenda. Non so se ci sarà bisogno del concorso di entità esterne (se ne è parlato, Ministero della Finzione Pubblica, ad esempio), ed è chiaro che questa funzionalità riguarda gli aspetti funzionali rimessi alla Certificazione e alla gestione operativa delle sezioni, non meramente alla parte sportiva, di cui mi sembra, a leggere degli accadimenti, si debba fare carico la parte sportiva.
I costi di gestione del personale a chi faranno capo? Quelli di gestione Certificazione potranno fare capo a chi richiede certificazione (ad esempio con il versamneto di 1 € a certificato di aliquota sulla quota versata alla Sezione), quelli di chi si interessa della parte sportiva dovranno trovare fondo sulle quote del tesseramento di chi fa attività sportiva. Certo è che occorrerà trovare i finanziamenti e definire un plafond dedicato se il personale farà capo a UITS e basta.
E UITS diventa datore di lavoro, nella veste del Presidente. Staremo a vedere, a tutti l'augurio di vedere felicemente risolta la propria dipendenza (e assicurazione) lavorativa.
no, no e poi no!!! non è chiaro proprio un bel niente e non ci siamo proprio... adesso stai a vedere che le sezioni devo pure pagare i dipendenti di UITS
intanto la certificazione la fanno e la producono le sezioni con personale volontario e sotto la responsabilità del presidente di sezione, quindi non si capisce quali incombenze abbia UITS su questo processo e in secondo luogo cosa faccia il personale UITS di operativo per il funzionamento delle sezioni: NULLA
è chiaro invece quale sia il destino delle sezioni se andiamo avanti di questo passo... diventeranno la ca$$a di UITS alla faccia dell'autonomia amministrativa e contabile... a forza di gabelle e imposizioni statutarie non resterà nemmeno l'ombra dell'autonomia, ma come sempre resteranno le incombenze, gli oneri di manutenzione e le responsabilità oggettive, legali e penali
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Ha perfettamente ragione Gunny. Non vedo il perchè si debba sempre battere sui certificati, per il rilascio dei quali l'UITS non centra nulla.
Dò ragione anche a chi ha proposto di scindere nettamente le due attività, istituzionale e sportiva, con propri bilanci senza cne nessuna delle due prevalga sull'altra.
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la mia era solo un'idea, un'ipotesi, di come si risolverà la questione personale. A oggi il personale mi sembra debba essere ancora stipendiato dal CONI (i 10 di cui accennavo prima), al passaggio UITS dove si troveranno i fondi? Qualcuno dovrà pagare, ma il conto non lo vedo in testa alle sezioni, ma a quei poveri utenti che vengono a richiedere le certificazioni, che incamerano le Sezioni, così come incamera i tesseramenti e poi rigira la quotaparte all'Unione. E' questo uno dei mandati UITS (citato anche a Statuto), qualche cosa ne dovrà uscire fuori, una soluzione deve essere necessariamente trovata, è facile dire quello che si fa, ma ogni cosa ha il suo costo. Pagherà il Ministero della Funzione Pubblica visto che la cosa riveste funzione pubblica? Ci credo poco. I soldi si andranno a prendere dove ci sono. E quindi certicazione elettronica, e tutte quelle attribuzioni che si ha valenza di dare. La questione non è nè di facile nè di condivisibile risoluzione. Se qualcuno ha soluzioni le proponga. E' facile dire "sono con i dipendenti", ma quando la UITS li avrà assorbiti dovrà fare quadrare i conti Entrate-Uscite.
Vedremo, ho curiosità!!
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la mia era solo un'idea, un'ipotesi, di come si risolverà la questione personale. A oggi il personale mi sembra debba essere ancora stipendiato dal CONI (i 10 di cui accennavo prima), al passaggio UITS dove si troveranno i fondi? Qualcuno dovrà pagare, ma il conto non lo vedo in testa alle sezioni, ma a quei poveri utenti che vengono a richiedere le certificazioni, che incamerano le Sezioni, così come incamera i tesseramenti e poi rigira la quotaparte all'Unione. E' questo uno dei mandati UITS (citato anche a Statuto), qualche cosa ne dovrà uscire fuori, una soluzione deve essere necessariamente trovata, è facile dire quello che si fa, ma ogni cosa ha il suo costo. Pagherà il Ministero della Funzione Pubblica visto che la cosa riveste funzione pubblica? Ci credo poco. I soldi si andranno a prendere dove ci sono. E quindi certicazione elettronica, e tutte quelle attribuzioni che si ha valenza di dare. La questione non è nè di facile nè di condivisibile risoluzione. Se qualcuno ha soluzioni le proponga. E' facile dire "sono con i dipendenti", ma quando la UITS li avrà assorbiti dovrà fare quadrare i conti Entrate-Uscite.
Vedremo, ho curiosità!!
Dipendesse da me, le risorse economiche le prenderei dallo stipendio del Presidente, da quello del Segretario, dalle spese
delle consulenze esterne e dalle spese per l'organizazione di gare Faraoniche.
Ma stiamo scherzando?
Secondo il sig. Ricky sono le sezioni dovranno pagare ancora dazio!!!
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Secondo il sig. Ricky sono le sezioni dovranno pagare ancora dazio!!!
forse la parola "tramite" non è nel vostro linguaggio o ne ignorate il significato, alla fine pagheranno coloro che richiederanno certificazione, con una aliquota dedicata, che le sezioni riverseranno a UITS. O forse devo credere che chi incassa ritiene siano solo suoi i proventi? Ogni azione posta in campo ha un costo, che alla fine si sa si riversa sempre e solo sull'utenza, sono sempre i cittadini a pagare qualsiasi tipo di servizio che la macchina STATO riesce a organizzare, se ne sono loro gli usufruttuari, e per le Certificazioni al momento la macchina è quella che tutti conosciamo per come è organizzata. Ma non sono io a dover prendere decisioni, il mio era solo un pensiero, esposto in forma pubblica, di persona che conosce un pò la meccanica dei costi e delle correlazioni utenza/servizi.
Non si può parlare di socializzazione d'impresa, i costi non si possono riversare su tutti se è solo una parte dell'utenza a richiedere un particolare tipo di servizio. La contribuzione di UITS al servizio di Certificazione, in termini operativi, si può riuscire anche a quantificare, come ogni cosa, per chi conosce la genesi della determinazione dei costi di impresa, di servizi, di forniture. Esistono metodologie specifiche, qualcuna anche edita dal Segretariato Generale della Difesa, ente che qualcuno ha già qui nominato altre volte.
Poi ognuno resta della sua idea, questo non mi sorprende, avete idea di quanto costa contribuire stipendi, acconti di liquidazione TFR, contributi pensionistici, alle 10 persone interessate? la prima cosa che nasce come idea è: ma questi 10 servono tutti? Ognuna di queste persone ha specifiche competenze? E' parte attiva dell'operato degli uffici? Sono solo idee che mi vengono in mente, niente di particoleraggiato, ma saranno i problemi che si dovranno affrontare, gestire la pianta organica del personale di un'azienda è tra le cose più difficili da fare, specie se trattasi di un'azienda di padre STATO, dove i termini efficienza e rendimento sono degli algoritmi a volte irrangiungibili.
Una scommessa: si riuscirà nel corso di questo mandato a definire la questione del personale? Qualcuno ha stabilito dei termini, ma la risoluzione deve essere senz'altro organizzata a 4 e più mani, nel senso che dovranno di sicuro intervenire più figure istituzionali e funzionali. Mettersi addosso la giacchetta di Ente Pubblico è un'azione che ha anch'essa dei costi, decisionali, funzionali, organizzativi, operativi. Si è scelta come soluzione in quel di Bologna qualche anno fa, e così sia. Si è persa l'autonomia decisionale che si aveva prima, quando UITS operava di soppiatto, in silenzio, quando i fondi disponibili erano di un altro ordine di grandezza, il problema personale era impensabile.
Ora, anche gestire questo tipo di problematica deve rivestire l'Assemblea Nazionale (può essere richiesta la collaborazione operativa di tutte le sezioni), oppure può restare un problema di soluzione delegata al vertice?
O si ha bisogno di delega specifica? Secondo me la cosa da fare è creare un Gruppo di Lavoro, ricercando anche persone che abbiano specifica competenza, con partecipazione delle organizzazioni sindacali per le necessarie condivisioni d'azione (non ha senso fare cose che si possono presentare subito a ricorso), e attendere una soluzione condivisa del problema. Se no tra quattro anni ne saremo ancora a parlare (in Italia è un classico che i problemi si cercano di risolvere con l'autoestinzione del problema stesso).
Ho visto tante persone dire, giustamente, la loro, qualche idea di fattiva risoluzione? Oltre a ridurre i compensi e le spese come proposto da |V| - è poca cosa in confronto al budget d'impresa necesario -, secondo me si è nel range di 500.000 euro annui per le 10 persone interessate, se ne restano 10 in organico, ma un conto particolareggiato si può fare richiedendo loro copia della busta paga. Poi bisogna sistemare anche il personale con i contratti a termine.
Un caro saluto a tutti
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forse la parola "tramite" non è nel vostro linguaggio o ne ignorate il significato, alla fine pagheranno coloro che richiederanno certificazione, con una aliquota dedicata, che le sezioni riverseranno a UITS. O forse devo credere che chi incassa ritiene siano solo suoi i proventi?
Egr. sig. Ricky l'uits alle sezioni, cosa da in cambio?
Le sezioni, per l'uits sono soltanto un serbatoio da cui attingere euro!
Se l'uits avesse svolto solo il compito di coordinamento dell'attività sportiva, oggi non staremo a parlare del personale.
Ciao
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praticamente la uits pretende di dare le sezioni in franchising,con la differenza che anche l'insegna è a carico della sezione :-X
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Ricky,
non condivido affatto la tua ipotesi di soluzione, troppo bello risolvere i propri problemi con il portafoglio altrui.
Come accennato da Vendetta, Diamante e Armagheddon, qui ci troviamo di fronte a un sistema, UITS, che non fa NULLA e non torna NULLA del proprio bilancio verso le sezioni, ma pensa solo al proprio sostentamento, alla faccia della sussidiarietà.
Gli unici contributi che si vedono ultimamente erogare alle sezioni sono i fondi CIMA, soldi delle sezioni che vanno alle sezioni... UITS per la certificazione non fa un bel NULLA, ma proprio NULLA, e le sezioni non hanno affatto bisogno di UITS per rilasciare i certificati, almeno secondo la legge, e lo statuto federale non può certo contare più della legge dello stato.
Quindi se mai prendesse piede l'ipotesi che anche solo un centesimo dei certificati debba essere destinato a finanziare gli stipendi UITS, mi farò promotore nel consiglio della mia sezione per non affiliarci più, o almeno fin tanto che non ci sia chiarezza in merito.
Se occorrono 500.000,00 euro, si lavori sul bilancio federale, il taglio di almeno il 50% di stipendi dirigenziali e rimborsi spesa a vario titolo (e per nulla ben definiti), porterebbe a un risparmio di oltre UN MILIONE di euro, stando al consuntivo UITS aggiornato a settembre 2012, che potrebbero ulteriormente aumentare tagliando le super consulenze... quindi oltre ai dipendenti si potrebbero certamente finanziare anche progetti sportivi seri, come il sostegno per l'attività sportiva dei tiratori agonisti non professionisti, oltre al sostegno delle sezioni per l'attività giovanile e di promozione nelle scuole.
Hanno voluto la bicicletta e hanno pure fatto da gregari alla politica di Petrucci... ora se ne assumano la responsabilità e gli oneri conseguenti per una buona volta.
Infine se c'è previsione statutaria riguardo le Certificazioni, perché l'Unione non si attiva sul centro federale di Civitavecchia per erogare direttamente il servizio? C'è già il buon Vigiani a fare il responsabile (pagato), quindi di fatto può anche diventare il delegato del presidente UITS per rilasciare i certificati della prima vera e propria "sezione UITS" e poi facciano quello che vogliono con gli incassi...
E poi la si smetta di barricarsi dietro le previsioni statutarie, perché tanto abbiamo visto come questi dirigenti siano stati "bravi" nel creare i fondi CIMA dal nulla mettendoli a bilancio... si sono anche inventati la certificazione elettronica per la quale hanno già speso un patrimonio nonostante ancora non si sia visto nulla, tra l'altro senza aver rispettato minimamente i crismi imposti alla normativa vigente sulla certificazione digitale, quindi semmai dovesse veramente partire sarà tutto da rifare con spese ancora maggiori. Bravi!
Spesa inutile che di fatto vuole essere solo un escamotage per vincolare ulteriormente le sezioni... tant'è che per non trovare intoppi alle recenti elezioni il progetto è stato messo in un cassetto... certo ora le elezioni sono passate e il cassetto può essere tranquillamente riaperto visto il suffragio universale.
L'unica cosa buona che possiamo augurarci è che prima del termine del suo mandato il Prof. Monti (nonostante mi stia molto antipatico), con l'aiuto di Enrico Bondi e del ministero della difesa, faccia veramente piazza pulita di enti pubblici come questa UITS che a nulla serve e che non porta beneficio ne alla collettività ne agli affiliati affinché una buona volta UITS faccia solo ed esclusivamente la federazione sportiva.
Per mandare avanti l'attività istituzionale è sufficiente un organo di rappresentanza delle Sezioni TSN al tavolo di lavoro per il Manifesto annuale per definire in modo appropriato e uniforme le modalità con cui si erogano i servizi come la certificazione al maneggio; il controllo delle normative spetta agli organi di PS che di fatto sono i veri fruitori dei servizi di certificazione, nel caso rilevassero non correttezza e/o superficialità dovrebbero denunciare il reato al pari di qualunque altro reato.
Questo cambio di direzione potrebbero imporlo anche i presidenti di sezione... ma visto l'andamento delle recenti elezioni è evidente che manca la spina dorsale... o se c'è è priva di midollo... ma il tempo saprà essere galantumo
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Peccato non c'è il tasto "mi piace"!!
Allora quoto 100%
L'unica cosa di cui si occupa la UITS per le certificazioni, è quella di centellinarti quei "stampati di m....." credo a scopo puramente intimidatorio......I certificati "online" sono una pura cazzata istituzionale, che servirà esclusivamente per riscuotere "online" direttamente il "pizzo". Personalmente, trasmetto ogni 15 gg. il file telematico delle certificazioni rilasciate con posta elettronica certificata, alle questure competenti e non ho mai, da loro, avuto reclami di sorta.
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Peccato non c'è il tasto "mi piace"!!
L'unica cosa di cui si occupa la UITS per le certificazioni, è quella di centellinarti quei "stampati di m....." credo a scopo puramente intimidatorio......I certificati "online" sono una pura cazzata istituzionale,
...tanto, alla fine il certificato viene firmato dal PRESIDENTE DELLA SEZIONE, la responsabiltà è sempre di chi firma!
...presidenti, prima o poi sul vostro orticello si potrebbe abbattere un uragano ... e poi saranno cxxxi amari.
Ciao
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1040166/5-12-12_audizione_camera.pdf
E' menzionata anche l'UITS.
Come faranno il cocors se è previsto il blocco delle assunzioni?
Ciao
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gunny ha perfettamente ragione ed ha esposto ciò che tutti noi sappiamo. Ma il problema è:come fare per poter estirpare il cancro? e rinascere?...................
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gunny ha perfettamente ragione ed ha esposto ciò che tutti noi sappiamo. Ma il problema è:come fare per poter estirpare il cancro? e rinascere?...................
per cambiare bastava non rinnovargli la fiducia a Mestre, ma così non è stato... la maggioranza bulgara nega qualunque evidenza... semmai il problema è come mai non è mai mancato l'appoggio politico a questa dirigenza?
cosa c'è veramente in ballo?
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http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/100/del/21-12-2012
Concorso per la copertura di n. 10 posti.......ci divertiremo quando si sapranno i cognomi dei vincitori.
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http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/100/del/21-12-2012
Concorso per la copertura di n. 10 posti.......ci divertiremo quando si sapranno i cognomi dei vincitori.
1 -Concorso - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Concorso di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo della carriera di concetto - Settore Affari Generali - Servizi Segreteria, Stampa e tecnico Sportiva - Area «B» - posizione economica «B1» - CCNL EPNE.
ROMA
Posti: 3 Scadenza: 21-01-2013
2 - Concorso - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo della carriera di concetto - Settore Affari Generali - Servizi Segreteria, Stampa e tecnico Sportiva - Area «B» - posizione economica «B1» - CCNL EPNE.
ROMA
Posti: 3 Scadenza: 21-01-2013
3 - Concorso - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Concorso di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo - Settore Amministrativo e Funzionamento - Servizio Economico Finanziario - Area C - posizione economica Cl - CCNL EPNE.
ROMA
Posti: 1 Scadenza: 21-01-2013
4 - Concorso - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo - Settore Amministrativo e Funzionamento - Servizio Economico Finanziario - Area C - posizione economica C1 - CCNL EPNE.
ROMA
Posti: 1 Scadenza: 21-01-2013
Totale posti a concorso n.8
Salvo errori il Bando di concorso nn. 1 e 2 sono simili, così come 3 e 4.
... forse mi sfugge qualcosa :-[
Ciao
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La Segretaria del Segretario ha dato il ben servito all'Ente presigioso e se n'è ita.
Insieme a lei anche altri due dipendenti sembra che abbiano trovato soluzioni più stabili.
Non sapevo che la Segretaria del Segretario fosse la nipotina del Sig. Puccioni.
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Non sapevo che la Segretaria del Segretario fosse la nipotina del Sig. Puccioni.
...sì...sì ...sì è proprio la nipotina di Pucci...Pucci ............pucci ;D ;D ;D ;)
Ciao
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697900.pdf
La Privatizzazione dell'UNUCI è utile per il personale.
All'interno dei documenti ci sono i riferimenti mail e telefonici dei referenti delle organizzazioni sindacali che si sono occupati
della tutela dei lavoratori.
Contattateli al più presto.
Ciao
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Certamente Gunny ha ragione:alle ultime elezioni sembrava che si potesse tentare di scaricare questa presidenza e tutti i suoi seguaci a favore di Lorenzino Unio ,uomo di solida reputazione sia morale che pratica e tanti si aspettavano che, finalmente,molti presidenti avessero capito e maturata la svolta...........ed invece.......!!!!
Allora ripeto la domanda...Il male non è solo al vertice ma evidentemente lo è soprattutto nelle radici di quei presidenti falsi ed ipocriti che predicano bene e razzolano male!?
Capisco che la mia non è che una constatazione ormai antica(mi ricordo le elezioni dagli anni '70)MA NON POSSIAMO ARRENDERCI e dovremo tentare di ringiovanire i dirigenti ed i presidenti attaccati alla poltrona come i politici, tentando di cambiare le regole per le elezioni vietando,come per i sindaci, di salire sul trono per piu di tre volte alla stessa persona ,di inserire figli,mogli,nipoti,parenti................................
che bei sogni...............
Bei sogni-.........
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Si vocifera, che il V. presidente della federazione potrebbe essere il sig. Caputo
Ciao
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Si vocifera, che il V. presidente della federazione potrebbe essere il sig. Caputo
Ciao
http://banchedati.camera.it/tiap_16/ctrStartPage.asp
Assemblea
Seduta n. 684 di mercoledì 12 settembre 2012
INDICE
Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni
Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo al passaggio dei dipendenti della CONI servizi Spa nella pubblica amministrazione - n. 3-02462 Raisi (Risposta immediata) [Scheda] pag. 62
Nome del file: 47645_20120912_R.xml
Organi
ASSEMBLEA
Attività non legislatitva
Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni N:DISSIA:Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni
Intervenuti
Deputato||Enzo RAISI|0Deputato 63
Deputato||Enzo RAISI|0Deputato 62
Governo|Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento(I Governo Monti)|Dino Piero GIARDA|0Governo Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento 63
RESOCONTO STENOGRAFICO
Pag. 62
(Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo al passaggio dei dipendenti della CONI servizi Spa nella pubblica amministrazione - n. 3-02462)
BINDI Rosy. L'onorevole Raisi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-02462, concernente chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo al passaggio dei dipendenti della CONI servizi Spa nella pubblica amministrazione (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).
ENZO RAISI. Signor Presidente, la nostra interrogazione a risposta immediata di oggi riguarda l'aspetto specifico di un articolo del provvedimento sulla spending review, che dava la possibilità, a CONI servizi Spa, ente pubblico, di mettere in mobilità 140 dipendenti, i quali, però - diceva la legge -, entro il 31 dicembre 2013, potevano scegliere per quale tipo di mobilità optare. Non si sa per quale motivo, la CONI servizi Spa ha deciso che i 141 dipendenti, entro il 30 settembre, pena licenziamento, devono fare delle scelte. Ciò è ovviamente incongruente con quanto
Pag. 63
stabilisce la legge. Per cui, la nostra domanda è cosa intende fare il Governo affinché CONI servizi Spa rispetti, riguardo questi 141 dipendenti - 141 famiglie - il loro diritto a esercitare fino in fondo questa opzione che gli è stata presentata dal provvedimento sulla spending review.
BINDI Rosy. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, ha facoltà di rispondere.
DINO PIERO GIARDA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevole Raisi, nel corso degli incontri sindacali tenutesi nel mese di luglio si è sviluppato un approfondito dibattito per trovare una soluzione che evitasse la riduzione del personale di CONI servizi Spa mediante licenziamenti collettivi. Nel corso della riunione del 2 agosto è stato sottoscritto un accordo con il quale è stata assicurata la ricollocazione del personale in esubero presso la citata società attraverso l'istituto dell'aspettativa e la contestuale assunzione a tempo indeterminato da parte delle federazioni presso le quali tale personale opera. L'accordo ha quindi espressamente ritenuto in esubero solo quei dipendenti che non dovessero formulare istanza di passaggio alle dipendenze delle federazioni, e ha stralciato la posizione dei dipendenti che operano presso l'Unione italiana di tiro a segno (11 unità), in considerazione della sua natura pubblica, fissando per costoro, al 31 dicembre, il termine per l'individuazione di possibili soluzioni. L'intesa del 2 agosto è stata sottoscritta da tutte le organizzazione sindacali tranne che dalla Fnos Ugl, che aveva nel frattempo proposto un ricorso al giudice del lavoro. Con sentenza del 9 agosto il giudice ha respinto il ricorso, non condividendo i rilievi mossi dal sindacato ricorrente e argomentando che l'attivazione della procedura di mobilità non ha determinato violazioni dell'esercizio delle libertà e dell'attività sindacale.
Con la medesima organizzazione Fnos Ugl, pertanto, si è tenuto un ulteriore incontro, nel corso del quale il sindacato non ha ritenuto di condividere l'intesa raggiunta con le altre organizzazioni sindacali, né di sottoscrivere un verbale di mancato accordo. Sono state successivamente fornite alle federazioni sportive nazionali le necessarie indicazioni per consentire ai dipendenti coinvolti dalla procedura di mobilità di transitare alle loro dipendenze a decorrere dal 1o ottobre, data prevista dall'accordo medesimo per concludere il processo, e dare corso, da parte di CONI servizi Spa, all'applicazione delle conseguenti previsioni di legge per il personale che, non avendo formulato istanza di passaggio alla federazione, risultasse ancora in esubero. Peraltro, l'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, ha procrastinato al 31 dicembre 2013 la possibilità di accedere alla mobilità verso pubblica amministrazione per il personale già dipendente dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi ai sensi della legge n. 178 del 2002. Considerata, quindi, la piena fruibilità dell'istituto della mobilità di cui al citato articolo di legge da parte del personale che è ancora dipendente di CONI servizi, ancorché in aspettativa, la non coincidenza tra il termine previsto dall'accordo sindacale del 2 agosto e quello dettato dalla norma in questione - rispettivamente fissato al 30 settembre e al 31 dicembre - risulta a tutti gli effetti ininfluente. Pertanto, i lavoratori dipendenti da CONI servizi Spa non ancora transitati presso le federazioni potranno senz'altro usufruire della disposizione legislativa introdotta con l'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge n. 95.
BINDI Rosy. L'onorevole Raisi ha facoltà di replicare.
ENZO RAISI. Signor Presidente, io stavo per dichiararmi non soddisfatto, poi l'ultima parte dell'intervento invece, signor Ministro, mi ha ampiamente soddisfatto nel senso che effettivamente giustamente e coerentemente con il quesito che noi ponevamo il Governo conferma che, al di là dell'accordo sindacale firmato nell'agosto
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scorso, dove peraltro un sindacato non ha ritenuto di aderire, il Governo ribadisce che fa testo la normativa della legge che dice che fino al 31 dicembre 2013 questi 141 dipendenti avranno la facoltà di fare un'opzione o meno rispetto a quello che è previsto dalla legge.
Perché è vero che il CONI Servizi Spa ha dato l'opportunità - e qui mi sembra cosa buona e giusta, vorrei anche vedere che non fosse stato così - di passare da funzionari pubblici a dipendenti delle federazioni che comunque è una scelta che comporta anche certi cambiamenti professionali anche di percorsi e altro, con tutte le conseguenze del caso, però è anche vero che questo può esser fatto, se si vuol fare, entro il 31 dicembre 2013, come previsto dalla norma.
Quindi, il Governo oggi ha confermato - ed è importante che sia messo a verbale e che chi ci ascolti lo abbia sentito - che è prevalente la norma votata il 6 luglio 2012 che prevede appunto all'articolo 12, comma 90-bis, che questi 141 dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 per fare l'opzione che riterranno opportuna. Per cui ringrazio il Governo per la risposta e mi dichiaro soddisfatto.
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1040166/5-12-12_audizione_camera.pdf
E' menzionata anche l'UITS.
Come faranno il concorso se è previsto il blocco delle assunzioni?
Ciao
:o
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/Bando%20Concorso%20Pubblico%20B.pdf (http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/Bando%20Concorso%20Pubblico%20B.pdf)
datato 21/12/2012
Ciao
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Questi sono alcuni nominativi che probabilmente vinceranno il concorso:
Ferin, Proietti,Pucci,Lorenzini,Scotti,Spicola,Forti (personale in servizio);
Solazzo,Mariani, Tripodi (new entry dai cognomi familiari).
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Questi sono alcuni nominativi che probabilmente vinceranno il concorso:
Ferin, Proietti,Pucci,Lorenzini,Scotti,Spicola,Forti (personale in servizio);
Solazzo,Mariani, Tripodi (new entry dai cognomi familiari).
Io tra i papabili aggiungerei "Parrinello" e Capano.
Ciao
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In passato un dirigente del Sud, sia chiaro meritevolmente in quel periodo, ha piazzato la figlia.
Vuoi vedere che questa impiegata che si Sollazzerà sarà piazzata negli uffici centrali ......ma non erano sufficienti i parenti e gli
affini presso Bari e Barletta?
Per cortesia, abbiate un contegno che non sia da ipocrita, l'opportunismo fa tifare per la federazione.
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Pubblicato il 07-06-2013
Diario delle prove preselettive e prove scritte del bando di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo - settore amministrativo e funzionamento - servizio economico finanziario - area "C" - posizione economica C1- del CCNL EPNE.
ROMA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi N. 45 del 07-06-2013
Scadenza: 06-08-2013
Diario unione italiana tiro a segno del 07-06-2013
Pubblicato il 07-06-2013
Diario delle prove preselettive e prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo della carriera di concetto, settore affari generali - servizi segreteria, stampa e tecnico sportiva area "B" - posizione economica B1- del CCNL EPNE.
ROMA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi N. 45 del 07-06-2013
Scadenza: 06-08-2013
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Questi sono alcuni nominativi che probabilmente vinceranno il concorso:
Ferin, Proietti,Pucci,Lorenzini,Scotti,Spicola,Forti (personale in servizio);
Solazzo,Mariani, Tripodi (new entry dai cognomi familiari).
Io tra i papabili aggiungerei "Parrinello" e Capano.
Ciao
http://www.fratellilabufala.eu/about/storia.php
I Fratelli "La Bufala", pizzaioli famosi nel mondo, sono nati ad Eboli.
Apriranno quanto prima in viale Tiziano dove è zona di produzione IGT di "Bufale e Bufalate".
Premesso questo oggi si è svolta la Preselezione con 50/60 partecipanti, 1 sola persona ce l'ha fatta, tutto il resto, compresi numerosi dipendenti, se ne andranno a casa.
Il consiglieri Caputo tira le fila del concorso.
C'è un problema di fondo in seguito al riordino, infatti, l'Unione potrebbe procedere a stabilizzare i dipendente a contratto, senza farli partecipare al concorso.
Oppure sarà compito dei dipendenti messi alla porta farsi stabilizzare dal giudice del lavoro.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_%28ordinamento_italiano%29
Ente pubblico (ordinamento italiano)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Un ente pubblico, nell'ordinamento giuridico italiano, è una persona giuridica creata secondo norme di diritto pubblico, attraverso la quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa[1]. Gli enti pubblici si contrappongono, quindi, alle persone giuridiche create secondo norme di diritto privato, le quali, se sono per lo più destinate a perseguire interessi di carattere privato, possono tuttavia svolgere anch'esse funzioni amministrative. Gli enti pubblici devono svolgere una funzione di pubblico interesse.[2]
Indice
1 Requisiti
1.1 Autarchia
1.2 Autotutela
1.3 Autonomia
1.4 Autogoverno
2 Fini e attribuzioni
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Requisiti
la prevalenza nel rapporto con altri soggetti di diritto, per esempio con le persone fisiche, le quali non sono pertanto in dignità paritaria nei confronti dell'ente[3];
uno stretto controllo da parte degli organi statali sull'operato dell'ente (per esempio controlli sul recte agendi, ma anche nomina governativa o parlamentare delle cariche interne all'ente, come accade, fra gli altri, per la RAI);
la soggezione a un particolare regime giuridico di diritto amministrativo, prioritario rispetto alle previsioni del diritto privato, caratterizzato dai seguenti attributi:
Autarchia
L'autarchia, letteralmente, è la capacità di governarsi da sé; in questo contesto è la capacità degli enti, diversi dallo Stato, di possedere delle potestà pubbliche per il perseguimento dei propri interessi.
Tipiche espressione dell'autarchia degli enti pubblici possono essere la possibilità di agire per il tramite di provvedimenti amministrativi con la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato, o la capacità di fornire certificazione o il potere di determinare la propria organizzazione interna.
Autotutela
Il potere di autotutela è garantito a ogni Ente Pubblico o a ogni altro organo stabilito dalla legge in ordine alla possibilità di risolvere un conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico.
Sono esempi di questa capacità il potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione degli "effetti dell'atto", di annullamento o convalida dell'atto e dei suoi effetti ex tunc, o ancora di riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione dell'atto e dei suoi effetti ex nunc.
Autonomia
L'autonomia è la capacità degli enti di emanare provvedimenti che hanno valore sul piano dell'ordinamento generale, alla stessa stregua di quelli dello Stato, impugnabili davanti al giudice amministrativo.
In sintesi: "È il potere di effettuare da sé le proprie scelte".
Esistono diversi gradi e tipi di autonomia che sono attribuiti dalle leggi agli enti pubblici:
autonomia legislativa (dettando norme generali e astratte valevoli per tutti i soggetti dell'ordinamento)
autonomia regolamentare;
autonomia statutaria;
autonomia finanziaria;
autonomia contabile;
autonomia di indirizzo amministrativo;
autonomia tributaria.
Autogoverno
L'autogoverno definito come la facoltà di alcuni degli enti pubblici di amministrarsi per mezzo di organi i cui membri sono eletti da coloro che ne fanno parte.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Organismo di diritto pubblico.
Fini e attribuzioni
Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche, perseguono i fini stabiliti dal proprio statuto e tale discorso vale anche per l'ente pubblico principale, lo Stato, in quanto anche lo Stato persegue i fini degli associati che ne fanno parte. I fini sono previsti dai poteri dello stato in rappresentanza all'intera comunità.
Per perseguire i determinati fini, gli enti pubblici sono soggetti ad attribuzioni, fasci di poteri amministrativi che non esauriscono ciò che l'ente possa fare, ma ne delimita solo i poteri amministrativi. Le attribuzioni vengono poi distribuite all'interno dell'ente fra i suoi vari organi secondo varie competenze. L'ente pubblico, inoltre, ha i poteri che scaturiscono dal diritto privato per il semplice fatto che è comunque una persona giuridica.
Competenze e attribuzioni possono essere divise secondo quattro criteri: materia, destinatari, territorio e dimensioni.
Il cittadino è il principale portatore di interessi legittimi rispetto alle finalità perseguite dagli enti pubblici (come del resto per quelle perseguite dalla pubblica amministrazione). In base a questa considerazione gli organi direttivi dell'ente pubblico dovrebbero privilegiare i processi che creano valore per l'utente finale-cittadino (i processi primari), rispetto a quelli di supporto e a quelli burocratici.
Tuttavia, non sono oggetto di reato azioni come la stipula di mutui, garantiti col patrimonio dell'ente, per pagare spese di rappresentanza, spese di trasferta e collaborazioni.
Nel caso in cui l'ente pubblico goda di autonomia economica, questo non è soggetto a vincoli di bilancio per l'incremento delle voci di costo e delle passività, o a provvedimenti che vietano l'indebitamento, garantito con il patrimonio dell'ente; fra i contratti introdotti nella riforma Biagi, quelli che non prevedono un monte-ore (come le collaborazioni a progetto) consentono ai dirigenti che gestiscono i fondi di assegnare lavori (e relativi aumenti retributivi) senza concorso pubblico.
Il controllo sull'attività degli enti pubblici si avvale principalmente della possibilità di tagliare i finanziamenti e di rimuovere i vertici dall'incarico, piuttosto che di sanzioni penali per una gestione non rispettosa dei compiti assegnati agli organismi dirigenti.
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Esito delle prove pre selettive.
Il personale in servizio?
Se non leggo male se ne va a casa.
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/CU%2015%20ammessi%20C.pdf
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/CU%20n.%2014%20ammessi%20B.pdf
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http://www.comitato5febbraio.com/public/comunicato%20ugl%206ago2013.pdf
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http://www.comitato5febbraio.com/public/comunicato%20ugl%206ago2013.pdf
http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=334
A TUTTI I DIPENDENTI DELLA CONI SERVIZI SPA E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
A seguito di una richiesta di chiarimenti inviata alla Coni servizi Spa da parte di questa Organizzazione Sindacale, in ordine a eventuali richieste di mobilità presso la PA ai sensi dell’art.12 comma 90bis DL 95/2012
informiamo tutti i lavoratori
che l’azienda ha confermato l’impegno a concedere i nulla-osta per i dipendenti interessati al suddetto processo di mobilità.
Ricordiamo che il termine stabilito dalla suddetta legge è il 31/12/2013
Roma, 1 agosto 2013
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http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23433
Coni servizi mobilità verso il settore pubblico, situazione della UITS
Si è svolta lo scorso 10 settembre la riunione con Coni Servizi relativa agli argomenti in oggetto.
La possibilità di una mobilità dei lavoratori Coni Servizi, assunti prima della privatizzazione verso il settore pubblico, è stata inserita nella legge 135/2012, questa possibilità, ai sensi dell'art. 30 del 165/2001, varrà fino al 31 dicembre 2013, essa come ognuno può facilmente comprendere, si presenta come una eventualità piuttosto remota, stante le politiche delle pubbliche amministrazioni e la prossima definizione delle piante organiche da parte delle singole amministrazioni, che in alcuni casi porteranno addirittura alla dichiarazione di esubero.
Tuttavia, abbiamo svolto un ragionamento che a prescindere dalla situazione concreta, portasse alla definizione di un accordo. Secondo noi in primo luogo la possibilità della mobilità deve essere garantita a tutto il personale assunto prima del 2003 a prescindere dalla sua collocazione attuale, se cioè presti servizio presso Coni Servizi al centro o in periferia, oppure sia in aspettativa ai sensi dell'articolo 30 del CCNL. Per questo personale ovunque collocato la possibilità di accedere alla mobilità deve essere garantita anche se dovesse aderire alla procedura stabilita dall'accordo che abbiamo fatto per scongiurare i licenziamenti, lo scorso agosto. Se cioè un lavoratore inserito nelle liste di mobilità decide di passare in aspettativa alla federazione dove presta la sua opera, il 30 settembre ultimo giorno utile per farlo, egli deve poter fare la domanda di mobilità e la Coni servizi deve dare il nulla osta. Infine abbiamo proposto che il nulla osta sia automatico in caso di disponibilità all'assunzione da parte della pubblica amministrazione.
Abbiamo trovato da parte della società, una piena disponibilità alle nostre posizioni a parte l'ultimo punto, la società cioè assicura che darà a tutti il nulla osta ma non è disposta a metterlo in un accordo. Ci è sembrato che la nostra posizione, tesa a formalizzare una procedura che naturalmente è regolata dalla legge, non sia stata molto apprezzata dal tavolo e quindi non è stata accolta, resta da parte della società l'impegno ad agire per come ha dichiarato.
Relativamente alla situazione della Unione tiro a segno, federazione anomala in quanto ente pubblico,essa si presenta con qualche complessità che dal nostro punto di vista non rende possibile un accordo sulla base dell'art.30 del 165/2001 nel senso chiesto dalla società.
La società ha chiesto di scrivere che ai sensi della normativa che consente il passaggio da Coni servizi alla pubblica amministrazione i lavoratori, dipendenti di Coni servizi presso la UITS avrebbero dovuto fare domanda per il passaggio. Noi abbiamo sostenuto che sarebbe giusto e positivo si realizzasse il passaggio, previsto dalla norma ma che lo strumento proposto si prestasse, in questo momento, non nella fase di dichiarazione di esubero, a censure di varia natura.
Ci siamo però resi disponibili a fare un accordo che regolamenti anche per i lavoratori della federazione tiro a segno le condizioni già stabilite per tutti gli altri lavoratori ai sensi dell'articolo 30 del CCNL.
La società si è dichiarata anche in questo caso a garantire al personale della UITS il trattamento riservato agli altri lavoratori, ma ha richiesto con forza la stipula di un accordo contenente la previsione del passaggio alla federazione, anche allo scopo di liberare la strada al concorso che la UITS dovrebbe svolgere e che potrebbe essere utile per la stabilizzazione dei precari in servizio.
Rispetto le nostre posizioni si è riservata un approfondimento.
Roma, 12 settembre 2012
per FP CGIL Funzioni Centrali
Cosimo Arnone
Coordinatore: Cosimo Arnone
Indirizzo: Via Leopoldo Serra, 31 - 00158 Roma
Tel: 0658544320
Fax: 0658544371
Email: arnone@fpcgil.it
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http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/CU%20n.%2019%20%28nomina%20responsabile%20procedimento%29.pdf
Luca Stefanini Responsabile del Procedimento
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/CU%20n.%2020%20%28%20elenco%20candidati%20ammessi%20prova%20orale%29.pdf
Comunicazione con elenco ammessi
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/CU%20n.%2021%20%28calendario%20prova%20esame%20orale%29.pdf
Comunicazione data e sede d’esami
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http://www.abitarearoma.it/redazione/limmeritocrazia-al-potere/
Il primo in elenco potrebbe essere un giornalista pubblicista che vive a Roma ed è tifoso della Roma.
Poi ho fatto un controllo sulla persona che ha più punteggio in elenco.
Da internet risultano in 4 che hanno lo stesso nome e cognome.
Una di esse risulta dimorare a Candela (FG) ma non voglio minimamente pensare che Candela sia diventata caput mundi rispetto all'Urbe capitolina.
Ciao
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Oggi si concude il concorso nato con il nobile intento di stabilizzare il personale ed invece.......
Il Coni come la funzione pubblica aveva indicato la soluzione senza fare il concorso.
L'ex segretario ed un Consigliere hanno voluto il Concorso ed ora arrangiatevi è stata la risposta ai lai dell'ente riordinato.
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http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/C.U.%20n.%2023%20(Graduatoria%20finale).pdf
Eccovi i nuovi colleghi.
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Ci avvicianiamo al Santo Natale e Babbo Natale si è messo in moto.
Santa Lucia pure è vicina ma speriamo che il personale non debba prendere la medicina.
Un caro pensiero lo rivolgo alle risorse umane distrattamente abbandonate al loro destino.
Non è vita quella di chi deve vivere una condizione di precarietà con rinnovi annuali.
Eppure i modi per stabilizzarli c'erano.
Perchè il Consiglio ha deciso diversamente e non fa niente per salvaguardare i dipendenti?
Salvate i posti di lavoro anzichè smanettare con il Computerino.
Giocare con la pelle dei dipendenti e e delle famiglie non è cosa bella, facciamo qualcosa per i lavoratori UITS.
La dirigenza potrebbe ancora fare qualcosa ma non c'è la volontà e questo è disumano.
Stabilizzate i dipendenti per Giustizia e Carità Cristiana.
Ciao
https://www.youtube.com/watch?v=BW-eNPIuCeE
https://www.youtube.com/watch?v=CBm5SOJGBtM
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Il sig. Ricky ne conosce di precari federali, ma cosa voi che se ne freghi?
Figuriamoci gli altri (consileri), coloro che hanno deciso la sote dei lavoratori dell'ente e delle loro famiglie?d
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http://www.agi.it/economia/notizie/201311252015-eco-rt10307-coni_e_adecco_insieme_per_collocamento_atleti_post_carriera
Il personale si può rivolgere al Coni.
Mica è giusto che il Coni sistemi solo gli atleti.
Ciao
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e perché non rivolgersi alla "madama marchesa" quella del va tutto bene tanto sbandierato dai vertici federali???
poi visto che la federazione gli atleti non li accontenta (o forse accontenta solo gli olimpici ma noi non lo possiamo sapere), che sistemassero le cose almeno con i dipendenti...
come si può pretendere efficienza e collaborazione da persone che si aspettano una pugnalata tra le scapole da un momento all'altro?!?
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http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/090/001_RS/00000002.pdf
Speriamo che i dipendenti ci trovino qualcosa di utile nel documento.
Ciao
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http://www.uits.it/notizia.asp?cod=2073
L'UITS s'informa su concentrica.
Ciao ;D ;D ;D
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CONCENTRICA...forever!!! ;) ;) ;)
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La Dott.ssa Lorenzini, Dirigente dell'ufficio Organi Collegiali, non ha inteso sottoscrivere il contratto da precaria e se n'è andata.
Gli uffici sono allo sbando.
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Ad interim reggerà la posizione del Segretario la Dott.ssa Forti fino all'arrivo del nuovo dirigente forse proveniente dalla Fise o
dalla canoa se non una vecchia conoscenza federale.
Il trasferimento ad altra federazione della Forti è stato bloccato.
Chi avrebbe fatto il bilancio?
Oserei dire che la federazione è al collasso
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Ad interim reggerà la posizione del Segretario la Dott.ssa Forti fino all'arrivo del nuovo dirigente forse proveniente dalla Fise o dalla canoa se non una vecchia conoscenza federale.
...
quindi UITS ha l'acqua almeno al ginocchio, con livello in salita, perciò intende darsi all'ippica?!? :o 8) ;D
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speriamo che la chiudano d'ufficio questa federazione,non serve a niente,neanche a mantenersi le poltrone
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speriamo che la chiudano d'ufficio questa federazione,non serve a niente,neanche a mantenersi le poltrone
I deretani son ben saldati sopra!
Ciao
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Ma la Dott.ssa Grazia Marcucci è la stessa Grazia Marcucci della commissione esaminatrice del Concorso indetto dall'UITS?
Ciao
http://www.statoquotidiano.it/02/11/2011/candela-concorso-vigili-urbani-la-denuncia-di-un-candidato-irregolarita-palesi/60173/
Candela, concorso vigili urbani, la denuncia di un candidato: “Irregolarità palesi”
• 2 novembre 2011 17:03
Comune di Candela (pugliacitta.it)
Candela – Questa lettera, recapitata via mail in forma anonima, è giunta alla casella di Stato Quotidiano questa mattina. Al suo interno, un anonimo mittente che si firma “concorsista anonimo” lancia dure accuse nei confronti del Comune di Candela e degli organizzatori del concorso pubblico per la selezione di 4 Vigili Urbani svoltosi lunedì 31 ottobre. Gran parte delle affermazioni sono state suffragate e confermate da altri candidati. Pubblichiamo l’intero testo, per non alterarne il senso.
Con la presente mi preme segnalare quanto avvenuto il giorno 31 ottobre 2011 presso il comune di Candela in occasione del concorso per n. 4 posti di agente di polizia municipale. Il bando era chiaro: presentarsi all’orario stabilito presso l’incubatore di impresa del comune di Candela (area difficile da raggiungere per i non residenti, con segnalazione dello stabile quasi inesistente e nessuna indicazione del concorso) e che ogni ritardo avrebbe comportato l’esclusione dalla prova. A quell’ora, però, erano presenti al cancello poche decine di candidati. Tanto sarebbe bastato ad effettuare una sorta di preselezione su circa 500 candidati ammessi. Più della metà di loro si è presentata invece con calma dopo due ore, senza che neppure i cancelli fossero stati aperti, in barba a chi si era presentato regolarmente all’orario indicato.
Dopo due ore, in modo inspiegabilmente macchinoso, sono iniziate le procedure di riconoscimento dei candidati. La prova – consistente in un test a risposta multipla di 30 domande da compilare entro 25 minuti – è iniziata, tra proteste e incredibili ritardi solo intorno alle ore 15!! Un’ora prima dell’inizio della prova, ai candidati è stato fatto compilare un cartoncino bianco con nome, cognome e data di nascita da inserire in una busta anonima di piccole dimensioni. La busta sarebbe stata poi, a prova conclusa, inserita in una busta più grande contenente il foglio con la prova svolta. Generalmente ai concorsi che prevedono quiz e non temi, si è soliti utilizzare il meccanismo di lettura delle risposte con la penna ottica e il riconoscimento del candidato con il meccanismo del “codice a barre”.
Davanti ad una commissione totalmente incapace di vigilare (3 membri che includevano anche il comandante della polizia municipale di Foggia, dott. Delle Noci e il responsabile del procedimento, dot.ssa Grazia Marcucci) sono stati distribuiti i test. La prova si è svolta in modo scandaloso tra gente che parlava e consultava appunti indisturbata. Ma – fatto ancor più scandaloso – a fine test i 3 membri della commissione sono stati circondati da gente comprensibilmente stremata, desiderosa di
consegnare il proprio test, far sigillare la busta, firmare il foglio d’uscita e andar via. La calca si è diradata solo verso le 18.00. Nel frattempo a nessuno (né alla
commissione assediata né ai vigilantes) è stato possibile controllare quei candidati che dopo mezz’ora (!) dalla conclusione ufficiale della prova erano ancora seduti con il loro bel test in mano e continuavano indisturbati a compilarlo tra le proteste di tanti. Nel frattempo altri erano entrati e usciti dal bagno con gli elaborati…
Le porte principali e quelle di sicurezza erano incustodite, l’edificio un colabrodo e i familiari di molti candidati sono entrati mentre ancora la gente era intenta a consegnare gli elaborati con le buste aperte da far sigillare alla commissione. C’erano anziani e bambini seduti sulle sedie di fianco ai candidati. E’ stato possibile uscire dall’edificio con i test in mano prima che le procedure di consegna fossero concluse. Molti hanno portato via con sé gli elaborati, nessuno li ha fermati perché non c’era nessuno a controllare!! La prova è costata a molti dei candidati un giorno di lavoro, tempo, denaro e qualche vana speranza. Dal canto suo “l’efficientissima” amministrazione comunale di Candela ha intascato ben 10 euro a candidato per mettere in piedi una simile, pietosa pagliacciata.
Mi chiedo con quale coraggio domani, giorno 4 novembre, la commissione procederà alla correzione degli elaborati visto che molti non sono stati riconsegnati e mancano all’appello.
Redazione Stato
http://www.ilgrecale.it/news/2011/annullato-il-concorso-per-vigili-urbani-a-candela-5840.asp
Annullato il concorso per vigili urbani a Candela
L´annullamento è stato deciso per sopravvenuta compromissione della parità di trattamento tra i candidati
venerdì 4 novembre 2011 16:43:29
di Redazione
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CANDELA - Con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 123 del 03.11.2011 è stato annullato d'ufficio, in regime di autotutela, la prima prova scritta del concorso per 4 posti a tempo indeterminato da vigile urbano.
La prova scritta si era tenuta presso i locali dell'Incubatore d'Impresa di Candela lo scorso 31 ottobre. L'annullamento della prova è stata decisa per sopravvenuta compromissione della parità di trattamento tra i candidati a causa dei comportamenti posti in essere da una parte di essi.
La comunicazione è arrivata esclusivamente mediante la pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio on-line e di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune www.comune.candela.fg.it.
Il Comune si è riservato, con successivo e separato atto da adottarsi presumibilmente entro la fine del mese novembre 2011, di predisporre e pubblicare il nuovo calendario delle prove scritte ed orali mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Candela.
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Questa è bella, all'ufficio stampa UITS sfregano le manine.
Ciao
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16825
INPGI v. CONI Servizi. Sentenza del Tribunale di Roma 11256/2015: giornalista dell’Ufficio stampa va assicurato con l’Istituto previdenziale. E’ una grande vittoria dell’ente e della categoria. “L’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti”. IN ALLEGATO LA SENTENZA.
http://www.francoabruzzo.it/public/docs/coni-Inpgi.pdf
Roma, 2 febbraio 2015. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Luca Redavid, ha rigettato l’opposizione di “Coni Servizi” a un decreto ingiuntivo dell’Inpgi e ne ha confermato la validità, condannando la società pubblica al pagamento delle spese di lite in favore dell’Istituto previdenziale liquidate in complessivi euro 5.000. L’Inpgi, quindi, incassa la somma di euro 37.639 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 04/06 – 09/08, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra Coni Servizi e con il giornalista pubblicista Giuseppe Ingrati nel periodo contestato e sulla base delle risultanze di un verbale di accertamento del 22/12/2010. Il giornalista ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi di redigere comunicati stampa che inviava regolarmente alle testate giornalistiche anche nazionali.
Occorre rammentare che ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo in favore dell’INPGI, si legge nella sentenza, la Cassazione ha affermato che “nessun rilievo ha la natura pubblica o privata del datore di lavoro atteso che è sufficiente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante (Cass. n. 16147/07): infatti il possesso dello status professionale di giornalista, come disciplinato dalla L.n. 63/69, è uno dei presupposti per la costituzione del rapporto assicurativo con l’INPGI, il quale assicura non solo i giornalisti professionisti iscritti all’albo tenuto dal competente ordine professionale (artt. 2 e 6 della L.n.1122/55) ma anche, in virtù dell’art. 26 della L.n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all’art. 33 della L.n. 69/63 e, a decorrere dall’1/01/01, anche i giornalisti iscritti nell’elenco dei pubblicisti che non abbiano optato entro il 30/06/01 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l’INPS (art. 76 L.n. 388/00). E l’altro presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo è quello oggettivo costituito dallo svolgimento di prestazione lavorativa avente natura giornalistica anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro”.
La legge n. 150/00 ha previsto che “le amministrazioni pubbliche – si legge ancora nella sentenza - possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione, dotato di autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all’albo, opera una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione e la cui dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, ed inoltre l’art. 76 c.1 della l.n. 388/00, novellando l’art. 38 della l.n. 416/81, ha esteso l’ambito dell’assicurazione INPGI ai giornalisti pubblicisti a decorrere dall’1/01/01 ed ha ritenuto determinante per la costituzione del rapporto assicurativo presso tale ente, la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche, o non più solo, l’applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, come precedentemente previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che stabiliva l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti iscritti nei rispettivi albi i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal CCNG”.
E’, quindi, secondo il Tribunale di Roma, “condivisibile l’assunto dell’INPGI, sulla scorta della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80907 del 24/09/03 secondo il quale l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti”.
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Ancora nulla sul fronte del personale !
Eppur si muove direbbe Archimede !
Qualche cosa si muove per risolvere l'annoso inghippo della presa in giro del personale , concorso si , concorso no ,
chiamata si , chiamata no , ma , non hanno ancora trovato il sistema di far fare un piccolissimo emendamento con i potenti intrallazzi del CONI ? Due righine , piccole piccole che forse già ci saranno anche nel DEF in discussione .
Sempre sistemi alla Italiana , da sporciza nasce sporciza e crediamo che qualche cosa cambi o cambierà ?
Una volta tanto non si poteva fare una cosetta pulita , trasparente , non impicciata con favori e favoritismi della sporciza della politica di palazzo ? In italia no !
Nulla sfugge e nulla si nasconde. Il diavolo ha sempre insegnato a fare le pentole ma mai i coperchi !
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CARNEADE CHI E COSTUI!!!!! uno che nella sporcizia ci sguazzava e vorrebbe trornarci... DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA...... Bhe il pulpito si conosce
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CARNEADE CHI E COSTUI!!!!! uno che nella sporcizia ci sguazzava e vorrebbe trornarci... DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA...... Bhe il pulpito si conosce
Le sono grato per il paragone iniziale , il resto riguarda solo la sua immagine.
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NIO 197O ?
DEVE ESSERE UN PRETORIANO DELL'UITS. LASCIALO PERDERE.
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gli spammer dovrebbero sempre galleggiare nei propri umori corporei. ignoriamoli e proseguiamo la discussione serenamente.
cordialità
carlo
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Grazie ad un emendamento alla legge di stabilità il Comitato paralimpico ha smollato il suo personale alla Coni servizi.
Cosa impressionante è il fatto che si parli di 90 risorse, forse pure gli atleti sono stati assunti.
L'ente perfettissimo tenterà di stabilizzare il suo personale con questa invenzione visto che i tanto sbandierati concorsi
sono serviti a poco.
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Grazie ad un emendamento alla legge di stabilità il Comitato paralimpico ha smollato il suo personale alla Coni servizi.
Cosa impressionante è il fatto che si parli di 90 risorse, forse pure gli atleti sono stati assunti.
L'ente perfettissimo tenterà di stabilizzare il suo personale con questa invenzione visto che i tanto sbandierati concorsi
sono serviti a poco.
Per i San Tommaso che non credono.
Si dice che il Comitato Paralimpico abbia 90 dipendenti, forse, hanno contato pure gli atleti o quelli da stabilizzare che
sono alle dipendenze in varie feederazioni compresa la nostra.
Se così è hanno fatto leva sulla sensibilità della politica e della collettività nei confronti dei diversamente abili per
mettere a posto gente che è entrata nel mondo del lavoro pubblico senza concorso.
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44709.htm
e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l’ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette
da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi
spa, attraverso un apposito contratto di servizio;
previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.
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Scadenza contratti....prolem o no problem? ::)
Sono anni che gli impiegati federali vanno avanti a spizzichi e bocconi. :o
Vita da precari che brutta cosa. :'(
Sono più precari gli impiegati che i dirigenti incollati alle poltrone. :o
Che tristezza. :( :(