ARTICOLO 1
1. La Sezione Tiro a Segno Nazionale di ………….., di seguito denominata Sezione, è ente a base associativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010, dalla legge n. 110 del 18 aprile 1975, dal regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 e dalle altre leggi e regolamenti che disciplinano il Tiro a Segno Nazionale.
2. La Sezione, avendo natura anche di associazione sportiva dilettantistica ai fini di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla base della deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1367 del 6 dicembre 2007, svolge, altresì, anche sulla base delle direttive dell’UITS ed in regime di affiliazione con la stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali o promozionali. Ai fini della pratica dell’attività sportiva la Sezione deve ottenere il proprio riconoscimento a fini sportivi e richiedere l’affiliazione all’UITS e l'iscrizione nel registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
3. La Sezione ha durata illimitata ed è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi. I proventi delle attività ed il patrimonio della Sezione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, neanche in forme indirette. Gli iscritti volontari non potranno trasferire la propria quota o contributo associativo e non potranno rivalutarla. La Sezione ha sede legale in …………….. (__), via ……………………...
4. La Sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge:
a) provvede, nel proprio ambito territoriale di riferimento, all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione TSN, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno;
b) rilascia le certificazioni e gli attestati previsti dalle vigenti disposizione di legge e regolamentari;
5. La Sezione, nell’ambito dell’espletamento e per il perseguimento delle proprie finalità sportive, cura:
a) lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti;
b) l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) le attività sportive e i compiti derivanti dall’affiliazione alla Federazione sportiva Unione Italiana Tiro a Segno;
d) l’attività e la diffusione di ogni forma del tiro a segno, in conformità allo statuto e ai regolamenti della Federazione sportiva;
e) l’attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno con particolare riguardo alle categorie giovanili.
6. L’attività della Sezione, fatto salvo che per l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato. E' soggetta ed accetta anche le norme di carattere sportivo approvate dalla UITS, dal CONI e dalla ISSF (International Shooting Sport Federation).
7. La Sezione adotta l’emblema del Tiro a Segno Nazionale e quello dell’Unione Italiana Tiro a Segno riportati nell’allegato 2 dello Statuto dell’UITS. La bandiera della Sezione è la bandiera nazionale con l’emblema del TSN. Nel bollo d’ufficio della Sezione è riprodotto l’emblema del TSN con la denominazione della Sezione.
L'Unione ha diramato alle sezioni la proposta di modifica dell'articolo 1.
C'è da capire se sarà modificato solo l'articolo 1.
Non vorrei che quello scritto nell'articolo 1 sarà completamente "rivoltato" in quelli successivi.
Prima di accettarlo i presidenti dovrebbero valutare tutto lo statuto non solo l'articolo 1.