Autore Topic: QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE  (Letto 32040 volte)

0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.

Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #30 il: Agosto 29, 2012, 22:17:58 pm »
Citazione
Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta

ciao |V|, io me lo sono augurato che lo fosse, ma dal tono usato nel tuo post (che ho citato) mi sembrava fosse una affermazione.

Non ho idea di chi abbia in mano il bandolo della matassa, tu citi che sia tutto in mano al CONI Spa, staremo a vedere. Io mi auguro che resti in Unione il personale che attualmente ci lavora, con fiducia testimoniata anche dagli altri amici nei relativi post partecipati da facebook.

Citazione
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ...

e se è così, ... e allora non è una barzelletta!

Speriamo che si risolva tutto per il meglio per il personale già in Unione, sono in ballo i destini delle famiglie e le prospettive di futuro correlate. E' uno dei problemi discendenti dal Sistema CONI/federazioni, imputando ora a soggetti ben definiti la sua sostenibilità, è questo il problema maggiore. Solo che è un problema di non facile e immediata soluzione. Non so chi sia stato deputato alla sua soluzione, di sicuro è un problema da GIUSLAVORISTI!

Caro Sig. Ricky, seconco lei, il personale vuol venire all'Unione o restare al Coni?

Lei s'augura quello che, forse, il personale non vuole.

Qualcuno ha barattato la questione personale con la "protezione" che in molti casi disdicevoli è piovuta come manna dal

cielo.

Con la riduzione degli organici e la mobilità nella pubblica amministrazione non credo che il personale possa accettare con

tranquillità un passaggio all'ente-Federazione.

E su chi graverebbero i loro stipendi visto che anche le certificazioni sono in forse?




Offline Ricky

  • Utente Certificato
  • Azzurro
  • *
  • Post: 593
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #31 il: Agosto 30, 2012, 10:52:12 am »
Un caro saluto a tutti,
leggo sempre con passione gli argomenti del topic specie quando, a volte, sono citato esplicitamente. Mi fa piacere esternare un pensiero che riguarda però solo marginalmente l'attività sportiva e i temi "caldi" del topic, perchè il personale dell'Unione è il caposaldo di riferimento per tutto quello che c'è da svolgere come fase esecutiva di una funzione sportiva, e per la nostra federazione, pubblicistica, e non quindi la fase manageriale dei meccanismi di scelta (e le scelte effettuate) che siamo soliti affrontare.

Non so quanto il tema possa coinvolgere la massa degli utenti del sito. |V|, giustamente, pone dei dubbi e dei quesiti che per qualcuno  possono assumere carattere esistenziale, quindi, per alcuni di essi, si va oltre il problema da giuslavorista, e, quindi, sul "cosa conviene fare?"

Sarebbe bello rispondere che ognuno è arbitro del suo destino, a ognuno di noi la vita ha posto e pone da sempre delle occasioni (da sfruttare o meno), si fanno delle scelte, la fregatura è che gli scenari cambiano, è chiaro che per la scelta del datore di lavoro ognuno vorrebbe affidarsi al titolare più grande come risorse di portafoglio e tesoreria, ma tante volte non tutto va come inizia. E la colpa, se così si può chiamare, di chi è?

Secondo me non esistono colpe, solo opportunità, decisioni e scelte effettuate che portano ad una situazione di fatto che può assumere toni rilevanti.

Per il personale che passa alle federazioni l'onere economico relativo graverebbe sulla federazione, è esplicitamente citato nell'accordo postato da |V|, d'altro canto il problema non si porrebbe, e quindi nelle sue risorse, e se andiamo a vedere bene quindi, o sul tesseramento degli associati, o su altre entrate che nel nostro caso possono tradursi in "certificazione", ma si potrebbe trovare anche anche qualche altra strada. E' chiaro che la cosa va regolamentata.

Di sicuro la cosa deve entrare in programmazione di spesa, il numero dell'organico da impiegare deve essere una spesa sostenibile, chi è deputato alla cosa farà la scelta la più giusta secondo me, tutti hanno capacità di far quadrare un portafoglio ENTRATE-USCITE.

la cosa impossibile è non fare cambiare niente in una società che è mutevole giornalmente, così come qualcuno forse si auspica. Non so quale sia il male minore, è certo una situazione di non facile soluzione. I meccanismi di risoluzione della problematica si conoscono, a tutti sono da sempre noti problemi di lavoro e di assunzioni, per non avere problemi ci vorrebbe il beneplacito consenso di tutte le figure coinvolte, ed è questo l'obiettivo che un tavolo delle trattative (se è posto in atto) dovrebbe perseguire. il LAVORO è da sempre CONTRATTAZIONE.

Il problema è gravato dall'EFFICIENZA del Sistema che si andrà a costruire, se nulla muta e si saranno contenute le spese si sarà riusciti nell'intento che i mutati propositi impongono. E' sempre questo l'obiettivo delle disposizioni che cambiano lo stato di fatto.

Un caro saluto a tutti

Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #32 il: Agosto 30, 2012, 13:00:30 pm »
Prima Parte

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
 
 
 
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini
D.L. 95/2012 – A.C. 5389
Schede di lettura
(Articoli da 1 a 12)




Articolo 2, commi 1-2 e 5-20-bis
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
 

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 
 
L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.
Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione.
Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.
Dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
Alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione.
Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time).
Per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, siprevede chel'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
 
L'articolo 2 al comma 1dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:
§      20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale (lettera a);
§      10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).
 
La riduzione opera per le seguenti amministrazioni:
§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§      agenzie.
Si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio), ma anche all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego;
§      enti pubblici non economici;
§      enti di ricerca;
§      enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
Nella disposizione richiamata si fa riferimento ai seguenti enti e organismi:
-        Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo 304/1999);
-        enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996);
-        Agenzia spaziale italiana (ASI);
-        Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
-        Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-        Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
-        Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
-        Registro aeronautico italiano (RAI);
-        Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
-        Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
-        Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
-        Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
 
Secondo il successivo comma 2 le riduzioni di personale sopra descritte vanno ad applicarsi agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi di riduzione già disposti dall'articolo 1, comma 3, del L. 138/2011[35],mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
Per il solo personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nel corso dell’esame presso il Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui le riduzioni si applicano all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17 (alla cui scheda di lettura del presente dossier si rinvia), nel rispetto delle percentuali ivi previste e, comunque, entro il 30 aprile 2013.
 
In tema di riduzioni delle dotazioni organiche, l’articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo iniziato con il D.L. 112/2008[36] e proseguito con il D.L. 194/2009[37], ed ha quali destinatari le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[38].
Le amministrazione suddette, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del D.L. 112/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, devono provvedere:
§       ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;
§       alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009[39].
 
Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10, del D.L. 207/2008, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.
 
Il comma 5 prevede che le riduzioni di organico sono disposte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2012.
Le amministrazioni possono adottare riduzioni in misura inferiore alle percentuali indicate al comma 1 a condizione che siano compensate per la differenza dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.
Per quanto attiene specificamente al personale della carriera diplomatica, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero degli affari esteri, limitatamente alla quota corrispondente alle unità in servizio all’estero all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; le riduzioni, con le modalità e le percentuali di cui al precedente comma 1, saranno completate all’esito della riorganizzazione delle sedi estere, in nessun caso, tuttavia, oltre la data del 31 dicembre 2012, fino alla quale si applicano le disposizioni del successivo comma 6.
 
Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, il comma 6 prevede che l’amministrazione responsabile sia soggetta alla sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. In via provvisoria, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi, le dotazioni organiche sono determinate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Peraltro, vengono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate alla data del 31 ottobre 2012, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e il rinnovo degli incarichi.
 
L’articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165 del 2001prevede che entro certi limiti (10% della dotazione organica della prima fascia e 5% della seconda fascia), gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali.
 
Si fa presente che la norma in esame non cita espressamente anche l’articolo 19, comma 6, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato[40].
 
Il comma 7 prevede che dalla riduzioneprevista dalla disposizione in esame vengono escluse:
§      le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§      il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
§      il personale di magistratura;
§      le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies (alla cui scheda di lettura si rinvia);
§      la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.
 
Per gli enti locali il comma 8 rinvia all'articolo 16, comma 8 del decreto in esame (alla cui scheda si rinvia).

Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #33 il: Agosto 30, 2012, 13:06:42 pm »
Il comma 9 fa salve tuttele vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[41], l’articolo 3, comma 102 della legge 244/2007[42] aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all’anno 2011 dall’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.
Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima aglianni 2012 e 2013dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[43] e, da ultimo, all’anno 2014, dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011[44].
 
La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:
§      la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§      la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§      la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§      l’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§      accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);
§      la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001[45] (lettera f).
 
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
La “legificazione” dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, disposta senza prevedere un coordinamento con l’art. 19 del D.lgs. 165/2001, sembra operare solo in un senso, cioè quello dell’aumento, mentre non sembrano escluse riduzioni ulteriori, ad opera di diversa fonte, rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente.
 
Nel corso dell’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
 
Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su atti non aventi forza di legge elencati nel comma 1 del citato art. 3 della L. 20/1994. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Infine, il comma 3 prescrive che le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro
 
Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (alle cui schede di lettura si rinvia).
 
Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.
Si ricorda che l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[46], osservano le procedura di seguito descritta, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra citata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2). Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3).
Per il dirigente responsabile vi è l’obbligo di dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4).
In particolare, il comma 5 che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali:
§       si applica l’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§       in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[47] e del successivo comma 6.
 
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(comma 6).
Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7)
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[48](comma 8).
 
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
§      alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[49], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[50].
L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[51], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).
La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[52], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
§       qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);
§       qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).
I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3 del D.L. 79/1997[53].
In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).
Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).
Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[54].
Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.
§      Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).
§      Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.
§      Alla lettera e) si prevede che il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti di part-time del restante personale.
Il comma 12 prevede chequalora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi[55]il periodo previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
 
Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l’avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.
Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
 
Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.
In breve si ricorda che l’art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme in merito all’istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
 
Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l’avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.
 
I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.
In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).
Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
 
La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processo di riorganizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine:
§       da un lato si prevede che nell’organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001[56], come specificato nel corso dell’esame al Senato (lettera a));
§       dall’altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).
 
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del richiamato D.Lgs n. 165/2001, sulla organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1[57], previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per le amministrazioni pubbliche vi è il divieto di determinare situazioni di soprannumero, anche temporaneo, di personale, in presenza di vacanze di organico, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Le stesse amministrazioni effettuano, ai fini della mobilità collettiva, delle rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
 
Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
Il comma 20, sostituito nel corso dell’esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all’attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012[58].
In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
 
Nel testo originario per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 si prevedeva la cessazione alla scadenza dell’attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell’incarico.
La disposizione stabilisce espressamente che quanto prescritto sia operato al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza del Consiglio sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa. In merito a tale problematica si rimanda a quanto esposto in ordine all’art. 7, commi 1-4 del decreto in esame.
 
In merito si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale (e plurimis 224/2010 e 246/2011) che ha censurato disposizioni, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., che hanno previsto cessazioni automatiche di incarichi dirigenziali, in quanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro, vengono in rilievo profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione alla continuità delle funzioni espletate dal dirigente, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente stesso. Sottese a tali profili vi sono le esigenze connesse al principio costituzionale di buon andamento, che richiedono che l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso sia legata a ragioni interne a tale rapporto, altrimenti suscettibile di arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Ulteriori esigenze meritevoli di considerazione sono state individuate nell’esigenza di una valutazione qualitativa dell'operato del dirigente e nelle garanzie del giusto procedimento, che richiedono in caso di incarico a soggetto esterno all’amministrazione ( sent. 81/2010) che sia assicurata la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti ai fini della cessazione dell’incarico stesso.
 
Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l’assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.
 
Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) prescrive al l'amministrazione l’obbligo di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica nonché i criteri di scelta. Viene, altresì, espressamente specificato che l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (cd. interpello).
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, appare opportuno verificare la coerenza della disposizione in esame con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali (da ultimo si v. art. 18 D.L. 83/2012).
 
Caro Sig. Ricky faccia presente a chi di dovere che su concentrica c'è la scheda di lettura della "spending Review".

Offline diamante

  • Utente Certificato
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2691
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #34 il: Agosto 30, 2012, 18:42:35 pm »

Il comma 9 fa salve tuttele vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[41], l’articolo 3, comma 102 della legge 244/2007[42] aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all’anno 2011 dall’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.
Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima aglianni 2012 e 2013dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[43] e, da ultimo, all’anno 2014, dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011[44].
 
La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:
§      la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§      la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§      la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§      l’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§      accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);
§      la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001[45] (lettera f).
 
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
La “legificazione” dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, disposta senza prevedere un coordinamento con l’art. 19 del D.lgs. 165/2001, sembra operare solo in un senso, cioè quello dell’aumento, mentre non sembrano escluse riduzioni ulteriori, ad opera di diversa fonte, rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente.
 
Nel corso dell’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
 
Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente su atti non aventi forza di legge elencati nel comma 1 del citato art. 3 della L. 20/1994. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Infine, il comma 3 prescrive che le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro
 
Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies (alle cui schede di lettura si rinvia).
 
Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.
Si ricorda che l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[46], osservano le procedura di seguito descritta, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale sopra citata non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (comma 2). Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (comma 3).
Per il dirigente responsabile vi è l’obbligo di dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area (comma 4).
In particolare, il comma 5 che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali:
§       si applica l’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;
§       in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011[47] e del successivo comma 6.
 
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(comma 6).
Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (comma 7)
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[48](comma 8).
 
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
§      alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[49], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[50].
L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[51], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).
La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[52], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
§       qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);
§       qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).
I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3 del D.L. 79/1997[53].
In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).
Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).
Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[54].
Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.
§      Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).
§      Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.
§      Alla lettera e) si prevede che il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti di part-time del restante personale.
Il comma 12 prevede chequalora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi[55]il periodo previsto all’articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.
 
Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l’avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.
Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
 
Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.
In breve si ricorda che l’art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme in merito all’istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
 
Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l’avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.
 
I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.
In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all’esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).
Sul potere di organizzazione, l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevedeva che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali che secondo il successivo articolo 9 disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
 
La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nei processo di riorganizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine:
§       da un lato si prevede che nell’organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165/2001[56], come specificato nel corso dell’esame al Senato (lettera a));
§       dall’altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).
 
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del richiamato D.Lgs n. 165/2001, sulla organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1[57], previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per le amministrazioni pubbliche vi è il divieto di determinare situazioni di soprannumero, anche temporaneo, di personale, in presenza di vacanze di organico, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Le stesse amministrazioni effettuano, ai fini della mobilità collettiva, delle rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
 
Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
Il comma 20, sostituito nel corso dell’esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all’attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012[58].
In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
 
Nel testo originario per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 si prevedeva la cessazione alla scadenza dell’attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell’incarico.
La disposizione stabilisce espressamente che quanto prescritto sia operato al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza del Consiglio sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa. In merito a tale problematica si rimanda a quanto esposto in ordine all’art. 7, commi 1-4 del decreto in esame.
 
In merito si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale (e plurimis 224/2010 e 246/2011) che ha censurato disposizioni, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., che hanno previsto cessazioni automatiche di incarichi dirigenziali, in quanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro, vengono in rilievo profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione alla continuità delle funzioni espletate dal dirigente, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente stesso. Sottese a tali profili vi sono le esigenze connesse al principio costituzionale di buon andamento, che richiedono che l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso sia legata a ragioni interne a tale rapporto, altrimenti suscettibile di arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Ulteriori esigenze meritevoli di considerazione sono state individuate nell’esigenza di una valutazione qualitativa dell'operato del dirigente e nelle garanzie del giusto procedimento, che richiedono in caso di incarico a soggetto esterno all’amministrazione ( sent. 81/2010) che sia assicurata la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti ai fini della cessazione dell’incarico stesso.
 
Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l’assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.
 
Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) prescrive al l'amministrazione l’obbligo di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica nonché i criteri di scelta. Viene, altresì, espressamente specificato che l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (cd. interpello).
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, appare opportuno verificare la coerenza della disposizione in esame con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali (da ultimo si v. art. 18 D.L. 83/2012).
 
Caro Sig. Ricky faccia presente a chi di dovere che su concentrica c'è la scheda di lettura della "spending Review".


Il concorso deliberato, letta la scheda del Decreto, è una barzelletta davvero.
Ciao

Offline Ricky

  • Utente Certificato
  • Azzurro
  • *
  • Post: 593
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #35 il: Agosto 31, 2012, 10:13:38 am »
Ho letto con interesse quanto postato dagli amici |V| e Diam,
interessante la scheda di lettura, che avrei sintetizzato ancora di più e, per favorire una facilità di lettura, avrei scritto i commenti in corsivo (o viceversa il testo del disposto in corsivo).
Chi è preposto alla cosa saprà cosa fare, nè posso (e non voglio) entrare nel merito, ognuno ha la sua competenza,
poi un'altra considerazione, ... noi parliamo (sparliamo), discutiamo, chattiamo, ma sappiamo:
- quanti sono gli organici dell'UITS?
- quanti sono i dipendenti UITS attualmente in servizio?
- quanti sono i dipendenti UITS non già dipendenti CONI?
- per questi ultimi con che tipologia contrattuale si sta operando?
lascerei lavorare in pace i preposti, di informazione passerei che (è chiaro) una problematica PERSONALE c'è,
si dovrà attuare una soluzione nei termini temporali definiti, il problema non è irrisolvibile, anzi, la soluzione è sotto gli occhi di tutti, e forse è quella del concorso, da definire in termini di procedure, qualità e quantità degli operandi.
Questa è una cosa che precedeva il decreto della spending review, forse occorrerà ritoccare i numeri, ma questo è.
Poi ripeto, siamo qui solo a parlare di una problematica che sappiamo essere in campo, non possiamo avere nessuno di noi credo, la bacchetta magica per la sua risoluzione.

Sarebbe bello però avere, unitamente alla mappa del personale UITS, anche il regolamento operazionale di "Chi fa Cosa", richiesto al punto 10 del decreto. Ad esempio, il punto 10.b) cita che occorre procedere anche alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, previste dallo Statuto dell'UITS, ma sempre demandate a personale all'occorrenza nominato. Potrebbe essere l'occasione per stabilire un nucleo ispettivo così da evitare successive simpatie e antipatie nel caso.

Buon lavoro ai preposti

e un saluto a tutti

Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041

Offline diamante

  • Utente Certificato
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2691
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #37 il: Settembre 13, 2012, 13:26:17 pm »
Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02462
presentata da
ENZO RAISI
martedì 11 settembre 2012, seduta n.683

RAISI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:
l'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede la possibilità per i dipendenti della Coni servizi s.p.a. provenienti dal Coni, ente pubblico, di transitare nella pubblica amministrazione fino al dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la Coni servizi s.p.a., partecipata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, fa a tutti gli effetti parte della pubblica amministrazione, sebbene i vertici aziendali di questa abbiano aperto, di fatto, una procedura di licenziamento collettivo per 141 dipendenti secondo procedure proprie di un'azienda privata;

nonostante la sopra citata norma approvata il 7 agosto 2012, la Coni servizi s.p.a. ha completato la procedura di licenziamento collettivo raggiungendo un accordo con i sindacati (escluso l'Ugl) in base al quale i dipendenti - tra i 141 oggetto dell'esubero perché non ancora transitati «volontariamente» alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali - che non richiederanno entro il 30 settembre 2012 l'aspettativa per sottoscrivere il contratto con le federazioni stesse, saranno licenziati;

nonostante l'articolo 35, comma 4, della legge n. 14 del 2009 disponga che la permanenza dei dipendenti della Coni servizi s.p.a. presso le federazioni sportive nazionali sia finalizzata al loro funzionamento e non preveda alcun obbligo di cambio di datore di lavoro, né incentivi o altre spese a ciò finalizzate, e nonostante il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preveda che le amministrazioni pubbliche debbano agevolare il processo di mobilità del personale tra le amministrazioni stesse, la strada del licenziamento intrapresa dai vertici della Coni servizi s.p.a. appare netta e costituisce agli occhi dell'interrogante uno strumento di preclusione della possibilità offerta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto la revisione della spesa pubblica;

il Governo ha assunto in sede di risposta ad una precedente interpellanza (atto n. 2-01579 del 3 luglio 2012) l'impegno per «verificare che venga sempre applicata la regola della buona pratica gestionale, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità formatesi nel tempo, nell'interesse del sistema sportivo italiano» -:
cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che le decisioni della Coni servizi s.p.a. siano conformi ai principi delle amministrazioni pubbliche e, perciò, che sia possibile per i lavoratori di questa azienda non ancora transitati alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali di permanere in servizio presso le stesse, usufruendo - come tutti i restanti lavoratori della Coni servizi s.p.a. - del termine previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (3-02462)

Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #38 il: Settembre 24, 2012, 15:12:25 pm »
Stamattina in viale Tiziano c'è stata una riunione per la questione del personale.

Le notizie non sono buone, il concorso di cui se ne sta occupando il Consigliere Caputo non pare esperibile, pertanto, a fine anno parte dei dipendenti sarà lasciata a casa.

Si parla di sei o sette mesi........secondo me per sempre.

Posso solo esprimere tutta la mia solidarietà ai lavoratori con invito a tutelarsi




http://www.comitato5febbraio.com/dblog/articolo.asp?articolo=316


Online VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2041
Re:QUESTIONE PERSONALE - PREOCCUPAZIONE ED AGITAZIONE
« Risposta #39 il: Settembre 24, 2012, 23:17:22 pm »
Citazione
Buona questa, il concorso deliberato per l'assunzione del personale è una barzelletta

ciao |V|, io me lo sono augurato che lo fosse, ma dal tono usato nel tuo post (che ho citato) mi sembrava fosse una affermazione.

Non ho idea di chi abbia in mano il bandolo della matassa, tu citi che sia tutto in mano al CONI Spa, staremo a vedere. Io mi auguro che resti in Unione il personale che attualmente ci lavora, con fiducia testimoniata anche dagli altri amici nei relativi post partecipati da facebook.

Citazione
Come ente l'uits dovrà bandire il concorso ...

e se è così, ... e allora non è una barzelletta!

Speriamo che si risolva tutto per il meglio per il personale già in Unione, sono in ballo i destini delle famiglie e le prospettive di futuro correlate. E' uno dei problemi discendenti dal Sistema CONI/federazioni, imputando ora a soggetti ben definiti la sua sostenibilità, è questo il problema maggiore. Solo che è un problema di non facile e immediata soluzione. Non so chi sia stato deputato alla sua soluzione, di sicuro è un problema da GIUSLAVORISTI!


1)   Parte Amministrativa

-    Contratti dipendenti

Il Consiglio, facendo riferimento alla delibera n. 137/08 della riunione del 7 novembre 2008 rimasta inattuata in quanto non è ancora definito il relativo accordo sindacale che avrebbe dovuto disciplinare la materia , e  vista la necessità e l’urgenza di garantire all’Ente il personale indispensabile per poter proseguire la sua attività istituzionale e sportiva, delibera di assumere in qualità di impiegati a tempo determinato per un periodo pari a 18 mesi, a far data dal 21 gennaio 2009, i Signori:
Inquadramento al livello B/1 del CCNL
- Ciurnelli Francesca
- De Cupis Nicola
- Ferin Diego
- Pagano Stefano
- Proietti Vania
- Pucci Rossella
- Scalzi Carla
- Spicola Tania
Inquadramento al livello B/2 del CCNL
- Furlanetto Marco
 
- Presenti con diritto a voto            n. 14
- Voti favorevoli                  n. 12
- Voti contrari                  n.   0
- Voti astenuti                  n.   2 (Consiglieri Raoli e Solazzo)

La delibera assume il n. 1/09


http://www.youtube.com/watch?v=11Gk4p4B6UY&feature=related