Autore Topic: Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze  (Letto 2786 volte)

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Offline mimmo

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Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« il: Febbraio 11, 2012, 19:34:36 pm »

http://www.earmi.it/diritto/leggi/DL%209-2-2012.html



Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze

Il Decreto legge 9/2/2012 modifica alcune norme del TULPS e, per quanto concerne la nostra materia  contiene, allo art. 13, le seguenti disposizioni:

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;
Il testo originario dell’articolo  diceva:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia  hanno la durata di un anno,  computato secondo il calendario  comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Diventa ora:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia  hanno la durata di tre anni,  computati secondo il calendario  comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

In termini pratici ciò vuol dire che in futuro tutte le licenze di PS avranno la validità minima di tre anni, salvo che la legge disponga diversamente, sia fissando una durata maggiore, sia fissandone una minore. Vengono prorogate a tre anni tutte quelle licenze in materia di armi, esplodenti, munizioni, artifici che ora sono annuali; rimangono a due anni di validità quelel per cui era già stabilito tale termine.

b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;

Il testo originario dell’articolo  diceva:
Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.   (abrogati dalla legge 110)
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Il problema è che il comma terzo non esiste! Infatti i primi due commi sono stato abrogati dalla legge 110/1975 e l’art. 42 è ufficialmente formato da un solo comma.
Stendiamo un telone pietoso e ammettiamo che qualcuno ignorasse questo piccolo particolare. Il nuovo testo dell’art. 42 diventa quindi:
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.

In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno. Esattamente il contrario della semplificazione che voleva il ministero! Invece di aumentare la validità,  si accorcia. Cacciatori e tiratori dovranno rfiare la licenza ogni anno, invece che ogni sei anni!

c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla  data del rilascio”;
Le licenze per la vendita di esplosivi hanno durata di due anni a partire dalla data del rilascio.

Il Decreto deve essere convertito in legge. speriamo che qualcuno inofrmi il Ministro delle scioccchezze che le hanno fatto scrivere.

Nota
È facile immaginare ciò che è avvenuto al Ministero.
Il Ministro che voleva semplificare le procedure ha chiamato un funzionario (sicuramente laureatosi all’Aquila) e si è svolto il seguente dialogo:
M:  Senta, qui dobbiamo semplificare termini e procedure; lei  è esperto di queste cose?
F: Certamente, è tutta la vita che studio il T.U. di P.S.; guardi, mi porto sempre dietro la copia originale del 1931 che mi hanno lasciato i miei predecessori.
M: Molto bene, mi dica che cosa possiamo semplificare.
F: Il T.U. è un’opera di assoluta perfezione e la sostanza non si può modificare perché crollerebbe la sicurezza sociale che abbiamo conquistato ottant’anni fa. Possiamo aumentare la durata di qualche licenza.
M: Meglio di niente; allora che cosa scriviamo?
F: Ecco, guardi l’art. 13! Rinnovare le licenze ogni anno è cosa esagerata, scriviamoci tre anni. E poi perché dare agli uffici tutto il lavoro di rinnovo  a fine anno? Diciamo che ogni licenza vale tre anni da quando è rilasciata.
M: Bene, ma non si potrebbe scrivere che ogni licenza deve essere rilasciata entro due settimane?
F: Assolutamente impossibile. Le esigenze superiori della sicurezza pubblica impongono che il funzionario responsabili mediti su ogni pratica il più a lungo possibile!
M: Allora abbiamo finito.
F: No, mi scusi, ci sarebbe un punto delicato; vede, l’art. 42 al terzo comma non fissa alcun termine di validità per le licenze di porto d’armi e quindi esso è sempre stato di un anno; se ora lo facciamo diventare di tre anni, addio sicurezza pubblica; chi li controlla più questi cittadini violenti che battono le strade in armi? No, queste licenze devono restare annuali!
M: Ma è sicuro che non vi siano norme di altre leggi che stabiliscono durate maggiori?
F: Sicuramente  no; in questa materia comanda solo la P.S.; noi applichiamo solo il T.U. e le nostre circolari e da nessuna parte sta scritto che una licenza di porto d’arma possa valere più di anno.
M:Grazie dottore. Mi complimento per  la sua preparazione.

Offline sniper56

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #1 il: Febbraio 11, 2012, 21:22:07 pm »
Purtroppo ho la sensazione che la cosa sia stata fatta di proposito all'utimo momento, in quanto mi è capitato di leggere un  testo che circolava su internet  prima della pubblicazione: il riferimento all'articolo 42 del T.U.L.P.S. NON C'ERA !!, è stato aggiunto all'ultimo momento.

Fabio

Offline gunny

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #2 il: Febbraio 13, 2012, 18:48:02 pm »
Citazione
In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno. Esattamente il contrario della semplificazione che voleva il ministero! Invece di aumentare la validità,  si accorcia. Cacciatori e tiratori dovranno rfiare la licenza ogni anno, invece che ogni sei anni!

situazione veramente paradossale, l'art.13 sembra dire una cosa e l'art.42 la nega... ma a chi siamo in mano?

pare che la questione sia di scarso interesse... capisco che le beghe di UITS possano essere decisamente più succulente e interessanti, però questa faccenda è una mazzata sopratutto per gli sportivi!

possibile che sempre chi dovrebbe curare i nostri interessi, guarda caso sempre UITS, che vanta aderenze ai Ministeri, non faccia nulla per tutelarci?

è evidente, anche grazie al contributo del Giudice Mori, che al ministero in questo caso l'hanno fatta veramente fuori da vaso, auguriamoci che questo testo non venga convertito in legge

domanda, ma se nulla cambiasse la durata annuale è per i nuovi rilasci, oppure si avrebbe pure un effetto retroattivo?
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a brusa suta l' Susa

Offline gianvi

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #3 il: Febbraio 14, 2012, 12:26:43 pm »
vogliamo davvero metterci le fette di salame sugli occhi?
perché mai uits dovrebbe perorare la causa di chi vuole utilizzare le armi in modo ed in luoghi appropriati?
uits ha molto da perdere da una situazione che permette il proliferare di campi da tiro privati che nulla riversano nelle sue casse che a quanto pare sono sempre più avide e con ciò tira gli interessi(forse)delle sezioni che resterebbero il posto dove poter usare le armi senza problemi burocratici per lo meno per chi usa le armi sezionali e non in ultimo cercando di allontanare la possibilità che altre strutture possano metter mano su i certificati ;D ;D ;D ;D ;D
è più onesto combattere la concorrenza dando servizio ed accoglienza agli amanti del tiro e delle armi.

Offline gunny

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #4 il: Febbraio 14, 2012, 14:30:31 pm »
...
è evidente, anche grazie al contributo del Giudice Mori, che al ministero in questo caso l'hanno fatta veramente fuori da vaso, auguriamoci che questo testo non venga convertito in legge

giusto per non creare incompresioni... pensavo commento ho scritto contributo  :-[
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a brusa suta l' Susa

Offline gunny

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #5 il: Febbraio 14, 2012, 22:39:54 pm »
sul sito www.tiropratico.com e sul sito di Armi&Tiro si sostiene la tesi che non c'è nulla di cui preoccuparsi, mi auguro abbiano ragione

però mi suona strana anche la determinata valutazione del Giudice Mori, che non mi pare proprio uno sprovveduto

chissa come la cosa verrà applicata dagli abili funzionari ministeriali

quindi sarebbe bello a questo punto capire cosa sia accaduto alle licenze di porto... quali sono quelle di durata triennale?
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a brusa suta l' Susa

Online VENDETTA

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #6 il: Febbraio 16, 2012, 22:45:24 pm »
http://www.armietiro.it/porti-darma-niente-paura-armi-4187

Porti d'arma: niente paura!
Con l’emanazione del cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha modificato anche alcuni articoli del Tulps, si rincorrono le voci più fantasiose e allarmistiche, le quali vorrebbero che tutte le licenze di porto d’armi (caccia e tiro a volo comprese) siano state portate a un anno di validità. Per questo, ci corre l’obbligo di precisare che le cose non stanno affatto così (come già preannunciato su questo sito in tempi non sospetti). L’articolo 13 del decreto 9 febbraio 2012, infatti, porta a tre anni la validità delle licenze di ps, ma nello stesso tempo aggiunge all’articolo 42 del Tulps che “la licenza ha validità annuale”. Ma cosa dice, in effetti, l’articolo 42 del Tulps modificato? Semplicemente che “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale”. Dalla semplice lettura del testo è evidente che se il ministro Monti avesse voluto portare tutte le licenze di porto d’armi a un anno di validità, quantomeno l’ultima frase sarebbe dovuta essere espressa al plurale. Infatti, la licenza non è una, ma sono due, la prima rilasciata dal questore, la seconda dal prefetto, e l’ultimo periodo si riferisce solo ed esclusivamente a quest’ultima. Inoltre, la durata delle licenze di porto di fucile per caccia e Tiro a volo non è determinata dal Tulps, ma da altre leggi, cioè la 323/69 (per il Tiro a volo) e la 157/92 (per la caccia), i cui specifici articoli di legge non sono stati né modificati, né abrogati dal decreto e rimangono, pertanto, perfettamente in vigore.

http://imageshack.us/photo/my-images/542/letteracongiunta.pdf/

Ma se era tutto chiaro per armi e tiro come mai le federazioni e le associazioni fanno una lettera congiunta e chiedono un emendamento?

Qualcuno come al solito "Ciurla nel manico"!

Gianni Letta pensaci tu così MM (Mario Mari e Monti) oltre all'anticamera di 2 ore che t'ha fatto fare per comunicarti il suo "No" alle olimpiadi distruggerà l'Ente Inutile che hai creato.

Offline diamante

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #7 il: Febbraio 17, 2012, 13:04:46 pm »
Strano che un Presidente di un Ente Pubblico,che sicuramente ha più influenza, sottoscriva unitamente ad altre associazioni o federazioni.
O effettivamente meritiamo di non essere  Ente Pubblico o il Presidente è talmente confuso da considerarsi alla stregua di un soggetto giuridico con personalità di diritto privato.


Ciao

Offline gunny

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #8 il: Febbraio 21, 2012, 12:53:47 pm »
ora mi si spieghi questa:

http://quibrescia.it/cms/?p=87607
notizia recuperata da www.tiropratico.com

Citazione
20 febbraio 2012

Lega Nord: “Intervento del Carroccio sulla nuova legge per il porto d’arma”
 
La Segreteria Provinciale della Lega Nord di Brescia interviene a difesa”di una delle tradizioni più importanti della provincia di Brescia: la caccia”.
Il Decreto legge 09 Febbraio 2012 numero 5 – disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, all’art. 13 ha infatti apportato una modifica all’art. 42 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza. In sostanza il porto d’arma per uso caccia e tiro a volo, attualmente con validità di 6 anni, viene parificato per durata al porto di pistola per difesa personale e per le guardie giurate.Per Fabio Rolfi, segretario provinciale del Carroccio, “Qualora il decreto non venisse modificato e non si riportasse in essere la disposizione che prevede la durata di 6 anni per la licenza di porto d’armi per caccia e tiro a volo, le conseguenze sarebbero disastrose sia per l’attività venatoria, che di fatto verrebbe cancellata, sia per le decine di migliaia di posti di lavoro del settore armiero e di quello collegato al mondo venatorio che verrebbero a mancare nella nostra provincia”.
Una vera e propria complicazione più che una semplificazione, basti pensare al lavoro che  la Questura di Brescia sarebbe chiamata a svolgere:  circa 40.000 pratiche di rinnovo di porto d’armi per uso caccia e tiro a volo all’anno quando attualmente ne tratta circa 6.000/7.000 già con notevoli difficoltà per la carenza di personale.
Davide Caparini, deputato leghista bresciano si è attivato subito per ovviare al problema proponendo due emendamenti al decreto, “Nel decreto hanno generalizzato non è infatti espressamente previsto che si parli dei fucili per uso caccia quindi ho fatto un emendamento che li esclude esplicitamente in modo da permettere che la licenza rimanga valida per sei 6 anni.  Ho fatto poi un secondo emendamento che sopprime direttamente il fatto della licenza annuale anche perchè questa norma riguarda anche il tiro al volo. Così come concepita dal governo questa norma più che semplificare, complica”.
Soddisfatto Rolfi che ha concluso: “Ci siamo mossi ancora una volta in modo celere e compatto per dare quelle risposte che il territorio chiede. Siamo a Roma proprio per questo, per tutelare e difendere gli interessi del Nord”.

si ritorna praticamente all'interpretazione del giudice Mori...  ???

se la ragione stà nel mezzo, che le licenze di porto di fucile uso caccia e tav alla fine arriveranno a durare 3 anni?  :-\
« Ultima modifica: Febbraio 21, 2012, 12:54:59 pm da gunny »
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a brusa suta l' Susa

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Re:Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità delle licenze
« Risposta #9 il: Febbraio 21, 2012, 19:29:34 pm »
ora mi si spieghi questa:

http://quibrescia.it/cms/?p=87607
notizia recuperata da www.tiropratico.com

Citazione
20 febbraio 2012

Lega Nord: “Intervento del Carroccio sulla nuova legge per il porto d’arma”
 
La Segreteria Provinciale della Lega Nord di Brescia interviene a difesa”di una delle tradizioni più importanti della provincia di Brescia: la caccia”.
Il Decreto legge 09 Febbraio 2012 numero 5 – disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, all’art. 13 ha infatti apportato una modifica all’art. 42 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza. In sostanza il porto d’arma per uso caccia e tiro a volo, attualmente con validità di 6 anni, viene parificato per durata al porto di pistola per difesa personale e per le guardie giurate.Per Fabio Rolfi, segretario provinciale del Carroccio, “Qualora il decreto non venisse modificato e non si riportasse in essere la disposizione che prevede la durata di 6 anni per la licenza di porto d’armi per caccia e tiro a volo, le conseguenze sarebbero disastrose sia per l’attività venatoria, che di fatto verrebbe cancellata, sia per le decine di migliaia di posti di lavoro del settore armiero e di quello collegato al mondo venatorio che verrebbero a mancare nella nostra provincia”.
Una vera e propria complicazione più che una semplificazione, basti pensare al lavoro che  la Questura di Brescia sarebbe chiamata a svolgere:  circa 40.000 pratiche di rinnovo di porto d’armi per uso caccia e tiro a volo all’anno quando attualmente ne tratta circa 6.000/7.000 già con notevoli difficoltà per la carenza di personale.
Davide Caparini, deputato leghista bresciano si è attivato subito per ovviare al problema proponendo due emendamenti al decreto, “Nel decreto hanno generalizzato non è infatti espressamente previsto che si parli dei fucili per uso caccia quindi ho fatto un emendamento che li esclude esplicitamente in modo da permettere che la licenza rimanga valida per sei 6 anni.  Ho fatto poi un secondo emendamento che sopprime direttamente il fatto della licenza annuale anche perchè questa norma riguarda anche il tiro al volo. Così come concepita dal governo questa norma più che semplificare, complica”.
Soddisfatto Rolfi che ha concluso: “Ci siamo mossi ancora una volta in modo celere e compatto per dare quelle risposte che il territorio chiede. Siamo a Roma proprio per questo, per tutelare e difendere gli interessi del Nord”.

si ritorna praticamente all'interpretazione del giudice Mori...  ???

se la ragione stà nel mezzo, che le licenze di porto di fucile uso caccia e tav alla fine arriveranno a durare 3 anni?  :-\

Sicuramente c'ha pensato la FISAT a far intervenire i suoi politici di riferimento.

E' strano l'atteggiamento poco cauto di armi e tiro ed i frastornati sottoscrittori la lettera delle associazioni tra cui il

Presidente della Fitav On. Luciano Rossi.

Ma l'interrogazione perchè non l'ha fatta l'Onorevole Luciano Rossi?