Autore Topic: Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?  (Letto 7483 volte)

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Offline diamante

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Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« il: Gennaio 07, 2012, 19:26:54 pm »
La legge è entrata in vigore, le sezioni sono riaperte ma l'UITS (ZAZA) tace e non favella.

Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011

http://www.earmi.it/diritto/leggi/certificati.html

Con il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al DPR 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e con cui si stabilisce che:
Art. 40
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
 2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
 3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Art. 41 - Validità   dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Art. 43 - Accertamenti d'Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

NOTA
La legge ha inteso ribadire in modo categorico che la pubblica amministrazione la deve smettere di richiedere carte ai cittadini e di farli girare da un ufficio all’altro a cercarle. Le regole sono le seguenti.
- Ogni ufficio della P.A. è obbligata a ricercare essa stessa tutti  dati che già son in possesso del complesso di enti ed uffici della pubblica amministrazione.
- Il cittadino può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffizi pubblici; essi servono solo per attestare stati o fatti ai privati.
- Il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Il violare questa norma significa commettere un illecito disciplinare.
- Il cittadino per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o produrre una autocertificazione; se necessario il cittadino deve indicare elementi idonei a individuare l’ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo versamento, deve indicare l’ufficio destinatario e la data del versamento).
- La P.A. può accontentarsi della autocertificazione; se non ci crede deve richiedere essa stessa conferma dei dati all’ufficio competente
- Fanno eccezione a questa normativa i certificati medici e sanitari.
- La P.A. deve mettere a disposizione del cittadino i moduli per l’autocertificazione

In pratica, per le licenze di PS, ciò significa che il possesso della idoneità al maneggio  armi viene autocertificata e che il cittadino deve solo indicare la Sez. del TSN che l’ha rilasciata, o il possesso di precedenti licenze o la prestazione di servizio militare. Chi ha rinunziato allo status di obiettore di coscienza deve solo autocertificare di aver spedito l’atto di rinunzia, e così via.
Sull’argomento si veda la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione  e della semplificazione n. 14/2011, di data 22 dicembre 2011.
« Ultima modifica: Gennaio 07, 2012, 19:28:11 pm da diamante »

Offline Ricky

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #1 il: Gennaio 10, 2012, 09:50:17 am »
Un caro saluto a tutti,
ben vengano i processi di rinnovamento della "macchinosa" macchina STATO, se leggiamo bene il soggetto del TOPIC sono le
Citazione
Art. 40
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
che si devono presentare ad altri organi della Pubblica Amministrazione.
In pratica sarà lo Stato a comunicare ad altro ente dello Stato le condizioni da certificare, processo ora possibile anche perchè la Pubblica Amministrazione si sta dotando di DATA BASE eletronici e comunicare un dato equivale, in termini operativi e di impiego, al tempo necessario a postare una e.mail.
Non è più lasciato al cittadino il gravoso compito di ricettore di informazioni che ne attestano lo Stato di Fatto (famiglia, situazione scolastica, ...) di ogni dato che lo riguarda e che è certificato da Enti dello Stato.

Ora, una cosa è dire, una cosa è prevedere, una cosa è fare per lo stato di fatto in cui versano gli Archivi elettronici della P.A.. Per quanto attiene le licenze di PS (Pubblica Sicurezza, ossia attinenti la sicurezza pubblica nel suo insieme, il passante, il cittadino che manifesta un dissenso nell'ambito di una manifestazione, ... quando ci si trova ad operare affianco a persone che sono titolate ad avere un'arma, in caso di difesa personale) uno dei documenti necessari per l'ottenimento della prima licenza  di PS, e che rilascia lo Stato, è il Congedo Illimitato quando il cittadino ha svolto l'obbligatorio Servizio di Leva (sono di fatto Dati Storici), o in alternativa, la certificazione rilasciata dall'UITS per il tramite delle Sezioni TSN di abilitazione al maneggio delle armi.  Per tutte le altre situazioni di rinnovo, se si è già possessori o si è conseguito apposito titolo, basta l'autocerticazione, pena la "dichiarazione mendace", che una volta verificata non permette più tante concessioni (ad esempio la partecipazione a concorsi pubblici). E i controlli a campione vengono effettuati.

A dovere attuare il passo di certificazione del servizio Militare, nel caso di primo rilascio di apposita licenza, gli archivi dei Distretti Militari (per la maggior parte dei Dati Storici) che sono tutti registrati a mano, senza supporto elettronico per i dati antecedenti gli anni 80', quindi parlare di Certificazione Elettronica per dati non immediati potrebbe essere utopia. Il cittadino dovrà ancora farsi carico di raccolta dei dati, la certificazione appunto, e portare il dato a chi deve curare il rilascio, Prefettura o Questura a seconda dei casi. Per il rilascio di licenza di PS, è l'unico caso in cui lo Stato deve dire allo Stato che il cittadino ha titolo (non può essere certificato il contrario, ossia che il cittadino non ha svolto il servizio di leva o status di militare).
Ad ogni modo ben venga l'innovazione, chi ha già titolo  non dovrebbe avere problemi per il rinnovo, e chi non ha svolto il servizio di leva o non sia stato militare dovrà ancora continuare a richiedere il titolo di abilitazione al maneggio armi ad una Sezione del TSN. Non voglio fare l'avvocato di nessuno, ma in ambito Sezione, cosa cambia? Servono informazioni cura UITS? Le informazioni comunicate dal giudice Mori sono rivolte all'utenza di servizio, ai cittadini quindi, anche se forse qualche Questura vorrà avere indicazioni da apposita circolare su come operare nel caso specifico. Non tutti pensano con la propria testa, e quando si parla di utenze di servizio bisogna solo attuare disposizioni (date da altri più in alto), non applicare metodologie che discendono dal buon senso. Macchina Stato, ahinoi!!

Un caro saluto a tutti

Offline diamante

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #2 il: Gennaio 13, 2012, 14:21:43 pm »
Ma se per legge c'è la decertificazione chi si iscrive al tiro a segno per richiedere il porto d'armi ha necessità del certificato e la Guardia giurata cosa se ne farà dell'attestato?
Sono sicuro che queste 2 categorie d'iscritti d'obbligo non vorranno i certificati o gli attestati per non spendere la marca da bollo.
La cosa divertente è che il certificato cartaceo o elettronico non avranno più senso così come le quote CIMA.
 ;D ;D ;D ;D

Offline chelestin

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #3 il: Gennaio 13, 2012, 14:47:47 pm »
Credo che cmq per lezioni cambi poco o niente.....
Già da sempre, per i privati, una volta rilasciato il 1 certificato non c'è necessità di ulteriori rilasci. Per le nuove guardie giurate o cmq di coloro che prestano servizio armato devono per forza avere il 1 certificato perchè ahi voglia di autocertificarti se non dimostri di averlo son ...azzi! Questo vale anche per gli attestati di partecipazione ai corsi.
Quindi il servizio della sezione deve essere cmq pagato. il cartaceo puo anche essere evitato, visto che si trovano già in giro fogli di "autocertificazione" per l'idoneità al maneggio armi. Di conseguenza si può compilare il modulo direttamente senza marca....oppure se il candidato vuole una prova tangibile, rilasciare una dichiarazione di avvenutà idoneità. La  sezione metterà agli atti la scheda compilata dal direttore di tiro, controfirmata dal  candidato, allegata all'iscrizione di prassi.
Niente certificati, niente quote cima......

Offline Ricky

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #4 il: Gennaio 13, 2012, 17:33:22 pm »
Ma se per legge c'è la decertificazione chi si iscrive al tiro a segno per richiedere il porto d'armi ha necessità del certificato e la Guardia giurata cosa se ne farà dell'attestato?
Sono sicuro che queste 2 categorie d'iscritti d'obbligo non vorranno i certificati o gli attestati per non spendere la marca da bollo.
La cosa divertente è che il certificato cartaceo o elettronico non avranno più senso così come le quote CIMA.
 ;D ;D ;D ;D

Un caro saluto a tutti, riprendo questo POST perchè forse si travisa la cosa o IO non ho ben chiare le metodologie di certificazione, ossia l'aver definito CHI dice COSA a CHI, con la certificazione appunto.
La legge in parola, all'articolo de quo  (di cui si parla), parla di certificazione di Ente dello Stato a Ente dello Stato, non di autocertificazione o altro. Esisteranno poi altri disposti che avranno titolo e riguarderanno l'AUTOCERTIFICAZIONE, e questo esiste da sempre ormai, ma nei rapporti tra quali soggetti? E su quali argomenti? La legge sancisce il principio, poi le disposizioni attuative risponderanno all'esigenza e determineranno le casistiche.

Quindi anche io ritengo che
Citazione
Credo che cmq per lezioni cambi poco o niente.....
Già da sempre, per i privati, una volta rilasciato il 1 certificato non c'è necessità di ulteriori rilasci. Per le nuove guardie giurate o cmq di coloro che prestano servizio armato devono per forza avere il 1 certificato perchè ahi voglia di autocertificarti se non dimostri di averlo son ...azzi! Questo vale anche per gli attestati di partecipazione ai corsi.

Forse avendo a che fare con le armi, qualcuno in alto vorrà sempre testimonianza, e quindi certificato, non autocertificazione, ...staremo a vedere, io sono nella platea, non sono interessato da queste cose. Davvero non so giudicare neanche se la strada sia quella giusta o meno, ma è anche vero che LIBERALIZZARE non deve significare perdere in SICUREZZA.

Buon Tiro (specie agli obbligati, a volte vedo delle "padelle" ..., quando si esercitano ... per fortuna!!)

Offline Franz

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #5 il: Gennaio 13, 2012, 19:11:55 pm »
...al tempo: la direttiva 14/2011 del 22 dicembre 2011 sulle Disposizioni in materia di certificati  e dichiarazioni sostitutive di cui l'art.15 della legge 12 novembre 2011 parla di "decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Privati", che, per quanto riguarda il TSN e nello specifico la certificazione "CIMA" (certificato idoneità maneggio armi) e attestati vari, non dice che l'autocertificazione sostituisce il citato CIMA e altri, ma ne attesta il possesso, ergo, se vuoi il certificato dovrai frequentare il previsto corso e poi autocertificarne il possesso e se autocertifichi il falso infrangi la legge.
Nei certificati a partire da gennaio 2012 sarà apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Ammnistrazione e ai privati Gestori di Pubblici Servizi."
« Ultima modifica: Gennaio 13, 2012, 19:13:39 pm da Franz »

Offline chelestin

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #6 il: Gennaio 13, 2012, 20:03:31 pm »
In ogni modo e sempre devi fare il corso per ottenere certificato e/o attestato. E questo per noi è quello che conta, se poi sparirà il certificato così come lo conosciamo,  e da qui cambi il discorso delle quote cima....ben venga, e cmq se la vedrà la uits.
Il discorso è di cosa ci farà la gente con quei foglietti  (2 vanno al cadidato)!!!, in quanto non potranno più essere prodotti ad amministrazioni pubbliche e  ai gestori di servizi pubblici.
Credo invece che la uits intenda costituire un data base nazionale per le certificazioni avvenute o per i corsi, non rilasciando più i foglietti, che non hanno più motivo di esistere.
Al momento della richiesta di conferma dell'autocertificazione, basterà richiamare il nominativo in questo data base, per ottenere tutte le informazioni del caso.
« Ultima modifica: Gennaio 13, 2012, 20:18:46 pm da chelestin »

Offline diamante

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #7 il: Gennaio 14, 2012, 14:14:38 pm »
...al tempo: la direttiva 14/2011 del 22 dicembre 2011 sulle Disposizioni in materia di certificati  e dichiarazioni sostitutive di cui l'art.15 della legge 12 novembre 2011 parla di "decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Privati", che, per quanto riguarda il TSN e nello specifico la certificazione "CIMA" (certificato idoneità maneggio armi) e attestati vari, non dice che l'autocertificazione sostituisce il citato CIMA e altri, ma ne attesta il possesso, ergo, se vuoi il certificato dovrai frequentare il previsto corso e poi autocertificarne il possesso e se autocertifichi il falso infrangi la legge.
Nei certificati a partire da gennaio 2012 sarà apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Ammnistrazione e ai privati Gestori di Pubblici Servizi."


Il certificato fu invenzione di Orati e quando le amministrazioni comunali si opposero inventò il certificato cumulativo (dichiarazione del Presidente TSN) equipollente al certificato.
Le generalità di chi supera il corso possono essere annotate pure in apposito registro, la scartoffia serve a nulla.
Ciao

Offline gunny

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #8 il: Gennaio 16, 2012, 10:53:49 am »
quoto Diamante

e vi confermo che la Questura della mia città dall'inizio dell'anno non richiede più l'esibizione del certificato, bensì l'autocertificazione

gli stessi funzionari dell'ufficio armi ci chiederanno (a noi sezioni) a campione o meno il riscontro sull'effettivo superamento della prova, riconoscento la funzionalità pubblicistica della sezione nel formare e certificare le prove degli obbligati e le abilitazioni dei maneggi

il "pezzo di carta" a questo punto può/deve essere rilasciato all'interessato su esplicita richiesta

se l'ente che certifica è la sezione TSN a cui gli organi di polizia fanno appunto riferimento, UITS che c'entra?!?

ennesima conferma che UITS ente pubblico è "ente inutile" che dovrebbe invece concentrarsi a far meglio la federazione sportiva, evitando ingerenze in questioni che non la riguardano direttamente. Cerfificazione docet.
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a brusa suta l' Susa

Offline Ricky

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Re:Mai più certificati! - Art. 15 L, 183/2011 - Dove sta ZAZA'?
« Risposta #9 il: Gennaio 16, 2012, 15:57:22 pm »

... riconoscento la funzionalità pubblicistica della sezione nel formare e certificare le prove degli obbligati e le abilitazioni dei maneggi

...

il "pezzo di carta" a questo punto può/deve essere rilasciato all'interessato su esplicita richiesta

...
ennesima conferma che UITS ente pubblico è "ente inutile" che dovrebbe invece concentrarsi a far meglio la federazione sportiva, evitando ingerenze in questioni che non la riguardano direttamente. Cerfificazione docet.



La prima affermazione discende da un disposto di legge, n. 286/81, ovvero l’emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi è compito delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, nel rispetto delle norme dettate dall’Unione Italiana di Tiro a Segno (vds., così è scritto).

il "pezzo di carta" da richiedere a cura dell'interessato, è quella cosa che si chiama "pezza di appoggio" nel caso in cui in Sezione si dovesse verificare un disguido o la "perdita" dei dati per un qualsivoglia motivo, imperizia, incendio, un allagamento, virus informatico nei database, ... chi certifica più cosa nel caso? AUTOTUTELA!!

Riguardo l'UITS, qualcuno dovrà poi pure dare un format al titolo e certificare che chi ha emesso il titolo ha TITOLO di emetterlo, per formazione, struttura, regolarità. L'UITS assume così la funzione di garante della CERTIFICAZIONE così come il SINCERT lo fa per ogni struttura organizzata in Qualità.

E' questa la procedura delle certificazioni che non possono essere solo autoreferenziali, solo la scelta di certificarsi in un dato modo, con un organismo di SORVEGLIANZA, garantisce l’implementazione di un vero e proprio sistema di gestione dati e di prodotto orientato alla serialità, alla ripetitività, e all’eccellenza, che permette di tutelare (e dialogare con l'esterno) in modo strutturato e non autoreferenziale.

Un caro saluto a tutti