Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore:
Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori:
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo:
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - A.C. 4086 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI
DL N. 225 DEL 29-DIC-10
Serie:
Progetti di legge Numero: 436 Progressivo: 1
Data:
22/03/2011
Organi della Camera:
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2518/XVI
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
Schede di lettura
n. 436/1
22 marzo 2011
Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI)
2-quaterdecies. É differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
Il comma 2-quaterdecies dell’articolo 2 differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 78/2010[25].
La norma da ultimo citata prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario.
Pertanto, per comprendere la portata della proroga, occorre innanzitutto specificare la natura giuridica delle federazioni sportive al fine di individuare le misure contenute nell’articolo 6 alle stesse applicabili.
Ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1999[26], come modificato dal D.lgs. n. 15 del 2004[27], il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).
In ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva nonché le associazioni benemerite e stabilisce i principi ispiratori dei loro statuti.
Il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, confermati con il Decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa il 19 novembre 2008 al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 242 del 1999, mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.
Delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato, 31 sono presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[28].
Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.
Con riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[29] ed assegna contributi agli altri organismi sportivi[30].
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. e), dello Statuto[31], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni[32].
Per quanto attiene al personale, si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze del CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa, contestualmente costituita. Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali[33]. E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010. Da ultimo, l’art. 35, c. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
Considerato che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.
In particolare, alle federazioni sportive private si applica l’articolo 6, co. 2, del decreto, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.
L’art. 6, co. 2, rende onorifica, a decorrere dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi. La partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010[34], l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.
Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del decreto-legge 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate. Quest’ultima disposizione dovrebbe altresì applicarsi anche alle federazioni sportive private inserite nell’elenco ISTAT.
In particolare, l’art. 6, comma 1, rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[35].
Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n. 112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.
In ordine a quanto sopra esposto, l’articolo 68 fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:
- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;
- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
L’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):
- ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti.
Alle federazioni sportive inserite nell’elenco ISTAT (v. supra) si applicano le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 che prevedono misure di contenimento previste delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione, per autovetture e buoni pasto.
Tutte le disposizioni richiamate, infatti, si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT.
Segnatamente, il comma 7 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Il comma 8, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20%della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Il comma 9 introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto dieffettuare spese per sponsorizzazioni.
Il comma 12 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenutanel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente di formazione del personale. Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il comma 14, riduce, a decorreredal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A.,incluse le autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.
La proroga dell’applicazione delle disposizioni citate al 2012 - che ha contenuto oneroso - è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Pertanto, si dispone che all’onere conseguente si provveda per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).
L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.
Una quota parte di tale somma, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La residua quota di 50 milioni di euro – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.
Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.
L’ultimo periodo della disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[36], specificando che “fino alla revisione organica della disciplina di settore”, il medesimo decreto 165 - che pone norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – continua ad applicarsi al CONI.
L’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 individua, attraverso il criterio della enumerazione, il campo di applicazione soggettivo delle norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., ivi contenute. A tale scopo, sono considerate amministrazioni pubbliche: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, leaziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
Quanto alla natura giuridica del CONI, che è ente pubblico non economico, si rinvia alla ampia ricostruzione di cui sopra, a commento della prima parte del comma in esame.
La norma dell’ultimo periodo non ha carattere innovativo poiché le disposizioni del decreto 165/2001 si applicano già al CONI che, in qualità di ente pubblico non economico, rientra nelle categorie di soggetti pubblici elencati nell’articolo 1, co. 2, d.lgs. 165/2001.