Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 272
Emendamento del Governo
Art. 17.
(Armamento del personale della polizia locale)
ipotesi A:
1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato.
ipotesi B:
1. Gli operatori di polizia locale portano le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:
a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi agli operatori di polizia locale;
b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati.
3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray, il bastone estensibile e il cuscino per TSO.