Art. 2
Organi centrali
l . Sono organi centrali dell'UITS:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi
strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle
verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti
delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonche' da altri membri
indicati nello statuto di cui all'articolo 4, senza diritto di voto.
3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale
dell'UITS, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del
cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della
difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti
stabiliti nello statuto di cui all'articolo 4. E' coadiuvato da un
vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i
propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione,
amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte
dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal
presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri,
eletti dall'assemblea nazionale dell'UITS tra i tesserati e nominati
dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai
presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi
sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai
rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di una atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio
direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello
statuto di cui all'articolo 4, e' convocato dal presidente nazionale
per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da
parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o
urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita'
o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di
ratifica da parte del consiglio direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri
effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di
presidente dell'organo, uno effettivo ed uno supplente dall'assemblea
nazionale dell'UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono
nominati con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in
carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una
sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se
subentrati nel corso del quadriennio.