Art. 3
Sezioni TSN
1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal
regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge
28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonche', anche
sulla base di direttive degli organi centrali, attivita' agonistiche
o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per
legge a iscriversi a una sezione TSN;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la
preparazione tecnica degli iscritti, nonche' l'organizzazione di
manifestazioni sportive;
c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello sport
del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche
all'uso delle armi.
2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di
assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento
autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di
semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento
e vigilanza dell'UITS, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della
difesa e dell'interno, peri profili di rispettiva competenza
concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e
relativa agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi
all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle
norme di diritto privato.
3. In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione TSN.
Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'UITS, una o
piu' delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa,
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate
dalla sezione TSN di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti
al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni
TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le
modalita' vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere,
anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro
utilizzati.
5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate
costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche'
donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con
le modalita' stabilite nello statuto della sezione TSN;
e) corrispettivi per l'attivita' didattica, promozione
pubblicitaria eventualmente svolta.
________________________________________
Note all'art. 3:
- Per il regio decreto-legge n. 2430 del 1935, il regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la legge 18 aprile 1975, n.
110 e la legge 28 maggio 1981, n. 286 si vede nelle note
alle premesse.