Autore Topic: RIORDINO- ARTICOLO 3 - COMMENTI  (Letto 1328 volte)

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Offline mimmo

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RIORDINO- ARTICOLO 3 - COMMENTI
« il: Gennaio 28, 2010, 09:33:53 am »
Art. 3
 
 
                             Sezioni TSN
 
  1. Le sezioni TSN svolgono i compiti  istituzionali  stabiliti  dal
regio decreto-legge  16  dicembre  1935,  n.  2430,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del  regolamento  per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi  di
pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110,  dalla  legge
28 maggio 1981, n. 286, e successive  modificazioni,  nonche',  anche
sulla base di direttive degli organi centrali, attivita'  agonistiche
o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
    a) provvedono all'addestramento  di  quanti  sono  obbligati  per
legge a iscriversi a una sezione TSN;
    b) curano lo svolgimento dello  sport  del  tiro  a  segno  e  la
preparazione tecnica  degli  iscritti,  nonche'  l'organizzazione  di
manifestazioni sportive;
    c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello  sport
del tiro a segno,  anche  mediante  attivita'  ludiche  propedeutiche
all'uso delle armi.
  2. Le sezioni TSN sono  dotate  di  struttura  organizzativa  e  di
assetti  operativi,  amministrativi  gestionali  e  di  funzionamento
autonomi,  definiti  in  apposito  statuto  in  base  a  criteri   di
semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento
e vigilanza dell'UITS, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della
difesa  e  dell'interno,  peri  profili  di   rispettiva   competenza
concernenti la realizzazione  e  tenuta  degli  impianti  di  tiro  e
relativa agibilita', nonche' compiti di pubblica  sicurezza  connessi
all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite  dalla  legge,  e'  disciplinata  dalle
norme di diritto privato.
  3. In ogni comune puo' essere  costituita  una  sola  sezione  TSN.
Possono essere costituite, previa  autorizzazione  dell'UITS,  una  o
piu' delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia  amministrativa,
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive  delegate
dalla sezione TSN di appartenenza.
  4. Gli impianti di tiro e le relative aree di  sedime  appartenenti
al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle  sezioni
TSN  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
continuano ad essere  utilizzate  dalle  stesse  sezioni  secondo  le
modalita' vigenti alla medesima  data.  Le  TSN  possono  provvedere,
anche  direttamente,  all'ammodernamento  degli  impianti   di   tiro
utilizzati.
  5. Le  sezioni  TSN  svolgono  i  propri  compiti  con  le  entrate
costituite da:
    a) quote annuali dei propri iscritti;
    b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di  tiro  a  segno
previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
    c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica;
    d) contributi corrisposti da enti  pubblici  e  privati,  nonche'
donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione  deliberata  con
le modalita' stabilite nello statuto della sezione TSN;
    e)   corrispettivi   per   l'attivita'   didattica,    promozione
pubblicitaria eventualmente svolta.

     
________________________________________
         
                          Note all'art. 3:
              - Per il regio decreto-legge n. 2430 del 1935, il regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, la legge 18 aprile 1975,  n.
          110 e la legge 28 maggio 1981, n. 286 si  vede  nelle  note
          alle premesse.

Offline mimmo

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Re: RIORDINO- ARTICOLO 3 - COMMENTI
« Risposta #1 il: Gennaio 29, 2010, 14:30:00 pm »
Le  TSN  possono  provvedere,
anche  direttamente,  all'ammodernamento  degli  impianti   di   tiro
utilizzati.



Ma se le sezioni provvedono direttamente saranno tenute a dare le quote CIMA?

Offline mimmo

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Re: RIORDINO- ARTICOLO 3 - COMMENTI
« Risposta #2 il: Febbraio 15, 2010, 19:09:07 pm »
Beccatevi questa, il riordino è falso come un epitaffio e pieno d'insidie che esporranno Presidenti a grandi responsabilità ed innumerevoli contenziosi lavoristici.
Altro che associazioni sportive dilettantistiche!
La UITS ha preteso l'istituzionale trasformando le sezioni in articolazioni periferiche che agiscono per mandato, ben vengano i contenziosi da parte di chi nelle sezioni è addetto all'attività istituzionale che rivendicherà un contratto di natura pubblicistica ;D ;D ;D ;D
Ciao
...
La Cassazione civile, sez. lav. (sentenza n. 5217/2009) ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente che, ancorché assunto direttamente da una Federazione sportiva con contratto di diritto privato, esibisca la congiunta evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le Federazioni sportive ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge n. 91/81. Di conseguenza, la costituzione, di fatto, del rapporto di lavoro subordinato avviene in violazione di norme imperative, prevedenti l'obbligo dell'assunzione da parte degli enti pubblici mediante procedure di carattere concorsuale. La nullità del rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto comporta, come conseguenza, l'inapplicabilità della normativa in tema di tutela del lavoratore in ipotesi di illegittimo licenziamento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, nel regime anteriore al dl.vo n. 242/99, le Federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del quale le federazioni stesse costituiscono organi, l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle Federazioni medesime (cfr, Cass., SU, n. 14103/2006).
« Ultima modifica: Febbraio 15, 2010, 19:13:00 pm da mimmo »

Offline Alex

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Re: RIORDINO- ARTICOLO 3 - COMMENTI
« Risposta #3 il: Febbraio 17, 2010, 21:36:01 pm »
Niente di nuovo sotto il sole, Ricordo ancora quando nel 1956, io giovanissimo, al momento della presa di possessoso della sezione si trovò fra gli atti del defunto presidente, che non aveva mai fatto sparare un colpo nel poligono, un contenzioso con una sentenza passata in giudicato con cui la sezione, non ancora funzionante, doveva pagare 400.000 lire di risarcimento ad un ex segretario.
Quei soldi non non li avevamo, anzi ci si era frugati nelle tasche per iniziare una specie di attività e non sapevamo come fare. Ci venne in soccorso la UITS di allora con la presidenza del Gen. Gatta, che pagò.