Autore Topic: ELEZIONI FEDERALI QUADRIENNIO 2024-2028  (Letto 15479 volte)

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Offline Der Kommissar

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Re:ELEZIONI FEDERALI QUADRIENNIO 2024-2028
« Risposta #50 il: Gennaio 05, 2026, 17:14:39 pm »
Scusate ma perché non è più visibile la lista delle Sezioni sul sito UITS con le loro email ed indicazioni sulle cariche sociali ?
Divide et impera? ...

Offline Enyo

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Re:ELEZIONI FEDERALI QUADRIENNIO 2024-2028
« Risposta #51 il: Gennaio 10, 2026, 00:12:52 am »
Strano, ma questo "servizio" era stato sospeso anche in prossimità delle elezioni appena annullate. Questo non può che far pensare che siamo effettivamente in prossimità delle elezioni, che chi ha " staccato la spina" intende candidarsi e che trasparenza e democrazia non saranno il punto di forza di almeno due candidati.

Offline VENDETTA

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Re:ELEZIONI FEDERALI QUADRIENNIO 2024-2028
« Risposta #52 il: Gennaio 10, 2026, 17:30:57 pm »
Strano, ma questo "servizio" era stato sospeso anche in prossimità delle elezioni appena annullate. Questo non può che far pensare che siamo effettivamente in prossimità delle elezioni, che chi ha " staccato la spina" intende candidarsi e che trasparenza e democrazia non saranno il punto di forza di almeno due candidati.

Di candidati ce ne saranno tanti!

Vespasiano, Rugiero, Turisini, Ussorio.

Turisini ed Ussorio saranno quelle candidature per rinunzia nel senso: "mi candido però faccio un passo indietro - quello che vogliono fare effettivamente è il DT della

Nazionale".

Secondo la legge che di seguito riporto, Turisini (Carabiniere-Ministero Difesa) e Ussorio (finanziere-Ministero Economia e Finanze) enti vigilanti l'UITS se eletti dovrebbero

rinunziare o alla nomina o al posto di lavoro.



LEGGE 24 gennaio 1978 , n. 14



Art. 6.
Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le
Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o
designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si
applica la procedura prevista negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona
in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia'
stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere
effettuata per piu' di due volte.

Art. 7.
Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le
nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi
dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei
Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle
partecipazioni statali;
c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti
all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi
tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti
ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra
giurisdizione speciale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle forze armate in servizio permanente
effettivo.

Art. 8.
Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti,
sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di
cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla
comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo
competente per la nomina, proposta o designazione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 7;
2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i
propri redditi.
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo
giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere
inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza
o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in
qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva
la validita' degli atti compiuti.