uN CARO SALUTO A TUTTI,
ed un invito alla calma, continuiamo a fare le previsioni del 2012 per quel che accadrà alle Olimpiadi e nulla di più. Ai tiratori della nazionale gli AUGURI che vada tutto per il meglio.
Tirare non è facile, almeno a certi livelli, quando il raggiungimento del massimo punteggio assoluto supera se stessi, e quando ci si riesce a volte in piazzola ci sembra a noi stessi di trasfigurarci, di uscire dal nostro corpo e osservarci (come farebbe un buon allenatore) per vedere e constatare quale "magia" ci consente di stare "sempre" nel 10. Bisogna sempre e solo pensare a quello che si fa sulla linea, in gara, in allenamento e basta.
Gia qualcuno aveva definito il tiro a segno come il TIRO A SE, ossia l'atleta chiamato tiratore si chiude in una bolla che comprende le sole cose a cui prestare attenzione e tutto deve andare avanti con il raggiungimento della massima prestazione.
A volte tutto questo non accade. Quali sono le reazioni dell'uomo? Ognuno ha la sua per tanti e svariati motivi di educazione, entourage nella vita sociale, modo di volersi porre davanti agli altri e altri mille svariati motivi.
Mi sono sempre chiesto se i tiratori e i vertici della nazionale leggessero i post di Concentrica, mi hanno invitato a vari post all'argomento su Facebook ma non ho mai il tempo per poterli visionare.
Essere un tiratore della Nazionale vuol dire stare in Nazionale, avere l'onore e l'onere di far sventolare il tricolore se si riesce in qualche impresa, e credo che questo rappresenti l'orgoglio di ogni sportivo qualunque sia la disciplina che eserciti, anche la meno visibile ai media. E lo Stato Italia con i finanziamenti CONI alle federazioni cerca di consentire tutto questo.
Quali sono le reazioni che può avere un atleta quando non vede effetto dall'impegno che profonde nell'esecuzione dell'attività sportiva? Può avere l'esercizio di criticare chi su una CHAT si trovi a parlarne? O anche che non se ne parli che magari si senta ignorato? Già mi immagino l'opinione diffusa che "Tirare è difficile e commentare da dietro una scrivania è facile" che magari avranno gli atleti nel leggere i vari post; può non far piacere anche la persona che esprime il commento. E allora si entra nella sfera dei rapporti interpersonali che non è e non deve essere LITE di chat, come già evidenziato da qualcuno.
Cosa dicono i sacri testi all'argomento?
La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici.
Disciplina della libertà di manifestazione del pensiero [Wikipedia] Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:
Art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:
"Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.".
La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.
L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana . La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista.
L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La Corte di Cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.
Diritti e libertà. L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:
i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali.
i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità).
il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.
diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico.
libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero).
diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare.
libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi.
diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati.
per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.
La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell'antico Stato liberale.
Giurisprudenza. La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con lutilità della libera discussione delle questioni politiche.
Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.
Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino.
Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria.
Limiti Pur non esistendo dubbi, riguardo il fatto che la libertà di manifestazione del pensiero faccia parte di quelle libertà fondamentali che la Costituzione italiana protegge, è corretto per la generalità dei cittadini, che questa libertà abbia dei limiti. Questi sono posti dalla legge e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali o espressamente dichiarati o comunque riconducibili alla Carta costituzionale. Il diritto di manifestare il proprio pensiero, infatti, non è tutelato incondizionatamente e non garantisce secondo quanto previsto dalla Costituzione una libertà illimitata della sua manifestazione. Per questo motivo, davanti a questo diritto sono posti dei limiti che derivano dalla tutela del "buon costume" o dall'esistenza di beni o interessi diversi che sono allo stesso modo protetti e garantiti dalla Costituzione, con l'intento di limitare tutte quelle azioni che andrebbero a danneggiare la sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una delle finalità immanenti del sistema. Da notare che il concetto di diritto deve necessariamente coesistere con il concetto di "limite" nell'ambito dell'ordine pubblico. Le varie sfere giuridiche, limitandosi tra loro, cercano di mantenere quell'equilibrio in grado di mantenere la convivenza civile ordinata. E' quindi da escludere che la Costituzione enunciando il diritto di libera manifestazione del pensiero, voglia consentire quelle attività in grado di turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, non sottraendo così alle forze dell'ordine la funzione di prevenzione dei reati.
I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
il buon costume, lunico limite espressamente previsto dalla Costituzione per tutte le manifestazioni di pensiero (anche quelle riguardanti spettacoli come le attività teatrali e cinematografiche) è il limite del buon costume, enunciato nellultimo comma dell art. 21 della Costituzione.
In realtà il concetto di buon costume non deve essere inteso in senso ampio e generico come sinonimo di pubblica moralità ma con un' interpretazione più restrittiva, va riferito esclusivamente a ciò che riguarda il pudore sessuale, con speciale interesse alla tutela dei minori e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale:
si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).
Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale:
(...) il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (...)
Si legge al comma 6 dellart.21 della Costituzione: << Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.>>
Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
Per quanto riguarda il contenuto vario del concetto di "buon costume", sin dalla sentenza n°9 del 1965, la corte ha chiaramente affermato che: << il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti >>. In seguito, la stessa Corte ha affermato che, rientrando tra i concetti non "suscettibili di una categorica definizione", il buon costume è dotato anche di relatività storica, dato che "varia notevolmente, secondo le condizioni storiche di ambiente e di cultura". La Corte precisa, infine, che tale relatività non impedisce di dare un significato sufficientemente determinato al termine, essendo questo un concetto così diffuso e utilizzato ed aggiungendo che in un determinato periodo storico, si sia "in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui si realizzano" (sentenza n°191 del 1970). Bisogna tener conto che l'interprete della Costituzione, insieme con il legislatore in sede di attenuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, deve attenersi all'imprescindibile criterio secondo cui, poiché "la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (...)per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso", ne consegue che si può "limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla"(v.sent. n° 487 del 1989).
il diritto alla riservatezza
da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti social network o su forum privati dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.
i segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati.
l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico.
Non so quanto sia stato capito, all'interno di esso ci sono spunti di riflessione che possono senz'altro applicarsi alla vicenda, ma esistono anche le "goliardate", lo scrivere comune per inveire contro qualcuno e vederne le reazioni. Viviamo il 2012, l'era della comunicazione di massa anche in web, oppure si tratta davvero di un BUBBONE che è esploso? Occorre andare avanti con calma e serenità a tutti i livelli, se in forum o in chat si dicono cose irreali o non condivise contestarle e basta, o ignorare completamente gli eventi. restano PAROLE; PAROLE; PAROLE; ...
Porrei un tema!! La Nazionale si sente rappresentattiva dei tanti tiratori italiani che gli stessi atleti della nazionale incrociano negli Stand dei poligoni durante le normali gare di campionato?