Autore Topic: DECRETO LIBERALIZZAZIONI  (Letto 9405 volte)

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Offline diamante

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #50 il: Marzo 13, 2012, 23:15:13 pm »
L'Unione è tanto forte che ha fatto porre la fiducia visto che quest'emendamento era sfuggito al

controllo dopo che il Presidente federale aveva detto come al solito:"Tutten apposten".

Vorrei avvisare i Presidenti perchè tra "apposten" e "supposten"non c'è molta differenza. 

"Caro Alex non c'è da cantar vittoria perchè il provvedimento è atteso in senato."

L'ente è giovane (il riordino è del 2010) e già siamo il "bersaglio" della politica


Mi pare anzi certo, che un provvedimento votato per fiducia da un ramo del Parlamento non può essere emendato per poi ritornare indietro per il nuovo voto.
Pertanto la questione è chiusa.
Poi ho avuto notizie che il ministero ha posto la pregiudiziale di illegittimità perche se le patenti le rilascia la motorizzazione e le abilitazioni alle arti e i mestieri le camere di commercio come enti pubblici, come può essere rilasciata da un privato l'abilitazione all'uso delle armi, che è paragonata alla patente o altra abilitazione?. Sarebbe illegittimo perchè non ci possono essere competenze parallele agli enti pubblici in materia di rilascio di abilitazioni riconosciute dallo stato.

Anche le università soggetti con personalità giuridica di diritto privato rilasciano lauree e non sono enti pubblici.

Certo, però per fare il medico, l'architetto o l'ingegnere bisogna dare l'esame di stato. Come si vede potremo girare intorno al problema all'infinito.
Sembra e non la dò per certa, che ci sia addirittura un ricorso di un'avvocato alla Corte Costituzionele per un'interrogazione sulla disparità dei cittadini.
Il caso, il soggetto con il porto d'armi per difesa, ha posto la pregiudiziale perchè in uno stand privato non c'è obbligo di registrazione mentre al TSN si, addirittura per sparare di AC. Ecco un'altro argomento che andrebbe dibattuto

Da indiscrezioni sembra sia imminente l'emanazione del regolamento attuativo sui poligoni privati, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs n. 204 in modifica all’art. 57 del Tulps.
La previsione è che tutti i poligoni privati, indistintamente, siano assoggettati a licenza di Pubblica Sicurezza. In base a detto regolamento le strutture private si rifaranno a tutti i principali riferimenti legislativi in materia, con particolare riguardo alla sicurezza generale, compresa quella nei luoghi di lavoro(Dlgs 81/08).
I Poligoni Privati, inoltre, potranno essere autorizzati tramite  licenza all’apertura di armerie interne.
Figuriamoci quale potrà essere il problema delle registrazioni degli utenti.
Se così fosse la frittata si girerebbe e le strutture seriamente in difficoltà potrebbero diventare le Sezioni TSN che con certe normative non vanno sempre d’accordo.
E allora le benedette certificazioni a quel punto prenderanno un’altra strada............ divergente o parallela, per ora, non è dato sapere.
Ciao
« Ultima modifica: Marzo 13, 2012, 23:17:18 pm da diamante »

Offline Alex

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #51 il: Marzo 14, 2012, 16:55:09 pm »
L'Unione è tanto forte che ha fatto porre la fiducia visto che quest'emendamento era sfuggito al

controllo dopo che il Presidente federale aveva detto come al solito:"Tutten apposten".

Vorrei avvisare i Presidenti perchè tra "apposten" e "supposten"non c'è molta differenza. 

"Caro Alex non c'è da cantar vittoria perchè il provvedimento è atteso in senato."

L'ente è giovane (il riordino è del 2010) e già siamo il "bersaglio" della politica


Mi pare anzi certo, che un provvedimento votato per fiducia da un ramo del Parlamento non può essere emendato per poi ritornare indietro per il nuovo voto.
Pertanto la questione è chiusa.
Poi ho avuto notizie che il ministero ha posto la pregiudiziale di illegittimità perche se le patenti le rilascia la motorizzazione e le abilitazioni alle arti e i mestieri le camere di commercio come enti pubblici, come può essere rilasciata da un privato l'abilitazione all'uso delle armi, che è paragonata alla patente o altra abilitazione?. Sarebbe illegittimo perchè non ci possono essere competenze parallele agli enti pubblici in materia di rilascio di abilitazioni riconosciute dallo stato.

Anche le università soggetti con personalità giuridica di diritto privato rilasciano lauree e non sono enti pubblici.

Certo, però per fare il medico, l'architetto o l'ingegnere bisogna dare l'esame di stato. Come si vede potremo girare intorno al problema all'infinito.
Sembra e non la dò per certa, che ci sia addirittura un ricorso di un'avvocato alla Corte Costituzionele per un'interrogazione sulla disparità dei cittadini.
Il caso, il soggetto con il porto d'armi per difesa, ha posto la pregiudiziale perchè in uno stand privato non c'è obbligo di registrazione mentre al TSN si, addirittura per sparare di AC. Ecco un'altro argomento che andrebbe dibattuto

Da indiscrezioni sembra sia imminente l'emanazione del regolamento attuativo sui poligoni privati, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs n. 204 in modifica all’art. 57 del Tulps.
La previsione è che tutti i poligoni privati, indistintamente, siano assoggettati a licenza di Pubblica Sicurezza. In base a detto regolamento le strutture private si rifaranno a tutti i principali riferimenti legislativi in materia, con particolare riguardo alla sicurezza generale, compresa quella nei luoghi di lavoro(Dlgs 81/08).
I Poligoni Privati, inoltre, potranno essere autorizzati tramite  licenza all’apertura di armerie interne.
Figuriamoci quale potrà essere il problema delle registrazioni degli utenti.
Se così fosse la frittata si girerebbe e le strutture seriamente in difficoltà potrebbero diventare le Sezioni TSN che con certe normative non vanno sempre d’accordo.
E allora le benedette certificazioni a quel punto prenderanno un’altra strada............ divergente o parallela, per ora, non è dato sapere.
Ciao

"riferimenti legislativi in materia, con particolare riguardo alla sicurezza generale, compresa quella nei luoghi di lavoro(Dlgs 81/08)."
E in più se l'area non rientra nelle previsioni nel PRG e del relativo regolamento urbanistico del Comune, il poligono non si fà.

Online VENDETTA

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #52 il: Marzo 14, 2012, 22:01:30 pm »
L'Unione è tanto forte che ha fatto porre la fiducia visto che quest'emendamento era sfuggito al

controllo dopo che il Presidente federale aveva detto come al solito:"Tutten apposten".

Vorrei avvisare i Presidenti perchè tra "apposten" e "supposten"non c'è molta differenza. 

"Caro Alex non c'è da cantar vittoria perchè il provvedimento è atteso in senato."

L'ente è giovane (il riordino è del 2010) e già siamo il "bersaglio" della politica


Mi pare anzi certo, che un provvedimento votato per fiducia da un ramo del Parlamento non può essere emendato per poi ritornare indietro per il nuovo voto.
Pertanto la questione è chiusa.
Poi ho avuto notizie che il ministero ha posto la pregiudiziale di illegittimità perche se le patenti le rilascia la motorizzazione e le abilitazioni alle arti e i mestieri le camere di commercio come enti pubblici, come può essere rilasciata da un privato l'abilitazione all'uso delle armi, che è paragonata alla patente o altra abilitazione?. Sarebbe illegittimo perchè non ci possono essere competenze parallele agli enti pubblici in materia di rilascio di abilitazioni riconosciute dallo stato.

Anche le università soggetti con personalità giuridica di diritto privato rilasciano lauree e non sono enti pubblici.

Certo, però per fare il medico, l'architetto o l'ingegnere bisogna dare l'esame di stato. Come si vede potremo girare intorno al problema all'infinito.
Sembra e non la dò per certa, che ci sia addirittura un ricorso di un'avvocato alla Corte Costituzionele per un'interrogazione sulla disparità dei cittadini.
Il caso, il soggetto con il porto d'armi per difesa, ha posto la pregiudiziale perchè in uno stand privato non c'è obbligo di registrazione mentre al TSN si, addirittura per sparare di AC. Ecco un'altro argomento che andrebbe dibattuto

Da indiscrezioni sembra sia imminente l'emanazione del regolamento attuativo sui poligoni privati, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs n. 204 in modifica all’art. 57 del Tulps.
La previsione è che tutti i poligoni privati, indistintamente, siano assoggettati a licenza di Pubblica Sicurezza. In base a detto regolamento le strutture private si rifaranno a tutti i principali riferimenti legislativi in materia, con particolare riguardo alla sicurezza generale, compresa quella nei luoghi di lavoro(Dlgs 81/08).
I Poligoni Privati, inoltre, potranno essere autorizzati tramite  licenza all’apertura di armerie interne.
Figuriamoci quale potrà essere il problema delle registrazioni degli utenti.
Se così fosse la frittata si girerebbe e le strutture seriamente in difficoltà potrebbero diventare le Sezioni TSN che con certe normative non vanno sempre d’accordo.
E allora le benedette certificazioni a quel punto prenderanno un’altra strada............ divergente o parallela, per ora, non è dato sapere.
Ciao

"riferimenti legislativi in materia, con particolare riguardo alla sicurezza generale, compresa quella nei luoghi di lavoro(Dlgs 81/08)."
E in più se l'area non rientra nelle previsioni nel PRG e del relativo regolamento urbanistico del Comune, il poligono non si fà.

Strano invece il fatto che esistano quelli del TSN.

Se ne accorgeranno quando le autorità, ahiiiiinoiiiiiii  :'( :'( :'( :'( :'( :'(,  leggeranno il riordino :-X :-X :-X :-X :-X

 ART. 3
(Sezioni TSN)

2.   Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.


Experientia docet

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2002, n. 2930.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

     

    D E C I S I O N E

     

    sul ricorso in appello n. 1838 del 1993 proposto dal Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 ;

    c o n t r o

    il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

    l’Unione italiana di tiro a segno e l’Unione italiana di tiro a segno- sezione di Prato, rappresentate e difese dall’avv. Tommaso Roberto e poi dagli avv.ti Alberto Valentini ed Elena Staccioli ed elettivamente domiciliate presso l’avv. Cesare Romano Carello in Roma, via Silvio Pellico, n. 24 ;

    per l’annullamento

    della sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. I) 17 giugno 1992, n. 265, resa inter partes.

    Visto il ricorso con i relativi allegati ;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dell’Unione italiana di tiro a segno;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2002 il Consigliere Domenico La Medica, uditi l’avv. Barbantini per delega dell’avv. Stancanelli, l’avv. Carello e l'Avvocato dello Stato Sclafani;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue :

     

    F a t t o

     

    La Sezione di Prato dell’Unione italiana di tiro a segno in data 20 settembre 1984 presentava al Comune della stessa città domanda di concessione edilizia per l’ampliamento del poligono di tiro sito in località Galceti; successivamente la stessa Sezione presentava un’ulteriore domanda di concessione edilizia per la costruzione di un manufatto ( ricovero per segnalatori ) al servizio del detto poligono.

    Le suddette domande sono state respinte dal Comune sul rilievo del contrasto con il vigente P.R.G., in quanto per l’area in questione lo strumento urbanistico prevede la destinazione a verde pubblico.

    Tuttavia, la menzionata Sezione con nota in data 11 novembre 1989 comunicava al Comune di voler dare inizio ai lavori progettati in forza dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato Maggiore dell’Esercito ai sensi dell’art. 31, secondo comma, l. 6 agosto 1967 n. 765.

    Il Comune ha impugnato innanzi al T.A.R. della Toscana il suddetto provvedimento, ma il Giudice adito ha respinto l’impugnativa con sentenza 17 giugno 1992, n. 265, nei cui confronti il medesimo Comune propone appello deducendo la violazione dell’anzidetta norma, nonché un eccesso di potere sotto diversi profili.

    In sostanza, l’Amministrazione appellante afferma che non può trovare applicazione, nella specie, la particolare derogatoria disciplina prevista per le “ opere destinate alla difesa nazionale “, mancando qualsiasi collegamento funzionale tra i campi di tiro a segno e la menzionata destinazione.

    Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa che, con memoria in data 13 dicembre 2001, ha concluso per il rigetto dell’appello.

    Si è costituita in giudizio anche l’Unione italiana tiro a segno che con controricorso in data 19 marzo 1993 , ha ugualmente concluso per il rigetto dell’appello.

    In prossimità dell’udienza, il Comune ed il Tiro a segno nazionale -Sezione di Prato hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.

     

    D i r i t t o

     

    1. Il Comune di Prato censura la sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. I) 17 giugno 1992, n. 265, con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito avente ad oggetto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10 della l. 6 agosto 1967 n. 765, in favore della Sezione di Prato dell’Unione italiana di tiro a segno, ad effettuare lavori di ampliamento del poligono di tiro sito il località Galceti del medesimo Comune.

    L’appello è fondato.

    2. La disciplina derogatoria stabilita dalla citata norma per le “opere destinate alla difesa nazionale “trova giustificazione nelle particolari esigenze che tali opere sono destinate a soddisfare, esigenze che non possono essere apprezzate e limitate dalle autorità locali.

    Peraltro manca nel nostro ordinamento un’enunciazione in termini normativi e generali della definizione di siffatte opere, riferendosi le sporadiche indicazioni che si rinvengono in proposito ad ambiti e finalità di volta in volta determinati (per esempio, l. 18 agosto 1978 n. 497, art. 5).

    Per ciò, in considerazione che la menzionata destinazione delle opere può determinare la compressione di altri interessi costituzionalmente protetti, come quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, siano precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l’opera come destinata alla difesa nazionale.

    Pertanto, è stata esclusa la validità del riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura “ militare “ dell’Amministrazione interessata ai lavori ed è stato affermato che, in ogni caso, tali criteri devono investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell’opera (Corte cost., 1° aprile 1992, n. 150).

    L’individuazione delle opere in argomento, quindi, deve essere effettuata in concreto sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare che si riveli mediante un chiaro nesso teologico che a questa le ricolleghi.

    Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che il concetto di opera destinata alla difesa militare non può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal Ministero della difesa, potendo comprendere anche quelle di altre Amministrazioni, purchè siano considerate tali da un’apposita norma definitoria o intervenga un formale atto di riconoscimento. E’ stato aggiunto che la qualificazione di un’opera come destinata alla difesa militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero dei lavori pubblici, dal momento che, per effetto dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, essa comporta la sottrazione dell’opera stressa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertare la conformità alla disciplina urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati ( Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1712 ).

    3. Per quanto si riferisce all'opera adesso in questione, si deve osservare che si tratta di lavori per l’ampliamento del poligono di tiro comprendenti tra l’altro la realizzazione di una palazzina con locale per bar- ristoro, sala riunioni, ecc.; La stessa sezione pratese dell’Unione italiana tiro a segno nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia faceva presente che “gli impianti attuali risultano insufficienti a soddisfare il crescente numero degli sportivi” mettendo in evidenza che la relativa “attività ha carattere propedeutico per coloro che si accingono a praticare la disciplina sportiva”.

    Emerge, quindi, per ammissione della sezione pratese dell’Unione tiro a segno, che l’unico scopo dell’ampliamento del poligono di tiro è quello di soddisfare esigenze di carattere sportivo e tanto trova conferma anche nella considerazione che le opere sono finanziate dal C.O.N.I.

    In effetti, l’attività di tiro a segno che, secondo l’art. 1, l. 2 luglio 1882 n. 883, aveva il fine precipuo di “preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica delle armi in tutti coloro che fanno parte dell’esercito “ha perso nel tempo ogni implicazione militare per assumere contenuti e profili esclusivamente sportivi. A meno che non si tratti in concreto di tiri a segno effettivamente utilizzati da corpi militari.

    Per conseguenza si deve ritenere che la norma invocata non possa trovare applicazione nel caso in esame, dovendosi per essa escludere qualsiasi collegamento tra l’attività del tiro a segno e la difesa militare dello Stato.

    4. In base alle pregresse considerazioni, l’appello deve essere accolto e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata va annullato il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito che ha autorizzato la realizzazione delle opere in questione.

    Per quanto concerne le spese, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti per il doppio grado di giudizio.


    P. Q. M.

     

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

    Spese compensate per il doppio grado di giudizio.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori:

    Giovanni Paleologo                                         Presidente

    Domenico La Medica                                      Consigliere,est.

    Marcello Borioni                                             Consigliere

    Antonino Anastasi                                          Consigliere

    Giuseppe Carinci                                            Consigliere

     


     

    MASSIME

     

    Mancando nel nostro ordinamento un'enunciazione in termini normativi e generali di "opere destinate alla difesa nazionale", l'individuazione delle medesime opere deve essere effettuata sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare che si riveli da un chiaro nesso teleologico che a questa le ricolleghi.

     

    L'attività di tiro a segno ha perso nel tempo ogni implicazione militare per assumere contenuti e profili esclusivamente sportivi; per ciò la realizzazione delle relative opere non rientra nella speciale disciplina derogatoria di cui all'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765, dovendosi escludere qualsiasi collegamento tra la medesima attività e la difesa militare dello Stato.

Il riordino voluto dagli "azzeccagarbugli" ha peggiorato la situazione.

     
« Ultima modifica: Marzo 14, 2012, 22:11:57 pm da VENDETTA »

Offline Alex

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #53 il: Marzo 15, 2012, 14:00:08 pm »
L'attività di tiro a segno ha perso nel tempo ogni implicazione militare per assumere contenuti e profili esclusivamente sportivi; per ciò la realizzazione delle relative opere non rientra nella speciale disciplina derogatoria di cui all'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765, dovendosi escludere qualsiasi collegamento tra la medesima attività e la difesa militare dello Stato.

 La cosa sembra superata dall'art. 250 del codice militare che recita che "i poligoni possono essere dati in concessione alle sezioni dell'UITS-TSN".
Di fatto se la struttura viene dichiarata di interesse militare la competenza passa dal Comune al Genio Militare, proprietario di fatto dell'area di sedime.

Online VENDETTA

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #54 il: Marzo 15, 2012, 16:03:47 pm »
L'attività di tiro a segno ha perso nel tempo ogni implicazione militare per assumere contenuti e profili esclusivamente sportivi; per ciò la realizzazione delle relative opere non rientra nella speciale disciplina derogatoria di cui all'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765, dovendosi escludere qualsiasi collegamento tra la medesima attività e la difesa militare dello Stato.

 La cosa sembra superata dall'art. 250 del codice militare che recita che "i poligoni possono essere dati in concessione alle sezioni dell'UITS-TSN".
Di fatto se la struttura viene dichiarata di interesse militare la competenza passa dal Comune al Genio Militare, proprietario di fatto dell'area di sedime.

Interesse militare come campo minato.......non è chiaro questo passaggio

La dimostrazione che l'interesse militare si è perso, in parte, è insito nel fatto che, come raccontato

dalla dirigenza di viale Tiziano, gli stand di prima categoria sono resi agibili dall'UITS non più dal Genio.


« Ultima modifica: Marzo 15, 2012, 16:05:44 pm da VENDETTA »

Offline Ricky

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #55 il: Marzo 16, 2012, 19:44:35 pm »
Un caro saluto a tutti,
e un grazie a |V| per aver postato quella sentenza della Corte di cassazione  che riguarda, di fatto, la vita dei poligoni. E’ un fatto di cui avere memoria, ma che secondo me, non sarebbe dovuto mai accadere.

La corte di Cassazione è infatti un giudice di legittimità, nel senso che non riesamina tutti gli aspetti della causa ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme del diritto, sostanziale e processuale, da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, ignorando invece le questioni di fatto; nel caso rilevi un'errata applicazione del diritto la corte cassa (cioè annulla) la decisione impugnata e se del caso rinvia la causa al giudice competente stabilendo il punto di diritto al quale deve attenersi.

Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione.

Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa.

I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. Ma in realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi. Le sentenze assumono quasi valore di LEGGE.

Dopo l’inciso (dovuto) per ricordare cosa la corte di Cassazione fa e come lavora, leggo, dagli scritti:
- che il TSN di Prato ha richiesto, nel lontano 20/09/1984, al Comune, l’autorizzazione a costruire dei fabbricati nell’area demaniale su cui ha sedime, a cui il Comune ha risposto NO.
- Il TSN, unitamente a Ministero Difesa (proprietario dell’area) e UITS (tutore della Sezione di Prato dell’Unione italiana di tiro a segno) sono ricorsi al TAR, vincendo il ricorso,
- ma il Comune è ricorso ancora alla suprema Corte che ha accolto l’appello. Risultato: TUTTO FERMO. Guai a costruire.

Questo accade quando ognuno pensa di avere sempre ragione, non era più facile riuscire a CONCERTARE, alla base, la cosa? E siccome concertazione non c’è stata, d’ORA INNANZI, bisognerà per forza stare fermi in situazioni analoghe. Tutto il Sistema deve dire GRAZIE agli allora dirigenti se ora, applicando quanto in parola, dovesse succedere analoga situazione. I poligoni sembrerebbero sigillati! Bravi tutti, all’epoca, nel passarci questa pesante eredità!

Tornando al tema che ha scatenato tutto, quanto postato c’entra con l’emanazione del nuovo statuto UITS? Sarà stato vero che a volte bisogna agire di getto? Che non c’era tempo per le DECISIONI ASSEMBLEARI? I Presidenti saranno giudici, perchè occorre fare riferimento ad essa per le maggiori linee d’azione. Obrist saprà se avrà agito a fin di bene o meno, e se riceverà ancora mandato in termini elettorali, o chi per lui. L’Assemblea elettorale è lontana e ne stiamo già dipingendo il quadro. È un po’ irreale come situazione. Si sono viste o sono note le candidature? A tutti la risposta.

Tornando all’argomento del mio post, una riflessione. Chissà quante sentenze sono state mosse per atti riguardanti la vita delle Sezioni, o riguardanti il Sistema in generale, se ne avrà memoria? È vero che anche il diritto è in perenne mutazione, ma sarebbe bello avere un riscontro di fatto della totalità di questi accadimenti, quella che si chiama consapevolezza d’azione e che si traduce in saggezza. Molti anni fa era presente in Unione un Ufficio Legale, retto da un funzionario, e che si sarebbe potuto ancora continuare a tenere secondo me, e che andrebbe senz’altro valorizzato in termini centrali. Non siamo solo QUELLO che vogliamo DIVENTARE ma anche quello che siamo stati, in termini di diritto (diritti acquisiti o meno). Tante volte ho l'impressione che l'Unione parta ogni volta da ZERO. E invece c'è un vissuto fatto di storie e ATTI infiniti.

Un caro saluto a tutti

Online VENDETTA

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #56 il: Marzo 17, 2012, 00:13:48 am »
Sig. Ricky mi scusi se le faccio notare che lei confonde gli attributi del somaro con le lampadine

elettriche.

Mi perdoni per la franchezza, ma lei da ex consigliere federale non può farmi questi svarioni.

L'esperienza da lei maturata da Consigliere di un ente pubblico non può minimamente consentire di avere

difficoltà di comprensione di un testo, ciò farebbe preoccupare chi le ha dato fiducia.

A meno che, chi le ha dato fiducia cercava proprio un soggetto che prendesse fiaschi per fischi.

Corte di Cassazione e Consiglio di Stato sono 2 organismi molto diversi.

Si riposi un po.

Offline Ricky

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #57 il: Marzo 17, 2012, 21:41:50 pm »
Madòòò,
lapsus di lettura, o meglio, soffermarsi sui fatti senza fare troppo caso al resto, è verissimo quello che dici, è anche postato
Citazione
Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2002, n. 2930.
... della serie, si deve leggere sempre tutto, io avendo visto un ricorso ho ipotizzato al caso più semplice, quello che è sempre più orecchiato, il ricorso in Cassazione. Non ci ho badato, ma è vero, per competenza è il Consiglio di Stato ad avere competenza perchè come organo di giurisdizione amministrativa è questo Ente preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Uno degli attori in giudicando era il Ministero difesa, quindi per forza Consiglio di Stato doveva essere.
Non mi sono soffermato neanche a leggerlo, però il principio di quando ho postato secondo me vale sempre, attenzione a quello che facciamo nella vita di Sezione per i risvolti che azioni, all'apparenza anche le più banali,  rischiano di avere. E un altra massima bisogna poi dire: "attenzione a quando si entra in processo, non c'è nulla di più incerto sugli esiti". Nel caso, lo Stato ha ricusato lo Stato. Il Consiglio di Stato è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo. Quindi proprio dell'Esecutivo, sullo scranno del quale siede anche il Ministero difesa! Ai tempi della stanza dei bottoni, leggevo e rileggevo, altro chè! E poi bisogna sempre ammettere i propri errori, non sbaglia senz'altro chi non fa. Grazie |V|, ho capito anche perchè al somaro di mio nonno gli si accendevano gli occhi come lampadine quando vedeva qualche somarella, non sapevo che si poteva fare confusione anche lì.
Un abbraccio e un saluto a tutti


Online biagio

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #58 il: Marzo 18, 2012, 13:28:47 pm »
Madòòò,
.......
classica espressione pugliese che è la contrazione di "Madonna"; termine normalmente usato per dire "Madonna mia!" sottintendendo " che c...o ho fatto/detto/combinato".

quanto sopra solo per sottolineare  un pezzetto di tradizione regionale.  :) :) :) :)

bye bye biagio

Online VENDETTA

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Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #59 il: Marzo 18, 2012, 15:21:37 pm »
Grazie |V|, ho capito anche perchè al somaro di mio nonno gli si accendevano gli occhi come lampadine quando vedeva qualche somarella, non sapevo che si poteva fare confusione anche lì.
Un abbraccio e un saluto a tutti

L'asino è il figlio di un asino ed un'asina.

Il mulo è figlio di una cavalla ed un asino, ed è sterile.

Il bardotto è figlio di un'asina ed un cavallo, ed è sterile anch'esso.

La discendenza è l'asino di Buridano o l'asino d'oro di Apuleio?

L'aria di Roma è insalubre