Un caro saluto a tutti,
tornando all’argomento principale del POST sono ad evidenziare che alla manifestazione, purtroppo solo il primo giorno, era anche aperta un’esposizione fotografica dei primi documenti ufficiali inerenti il TaS, raccolta da Fabio CASTELLANI, del TSN Sanremo, e a cura dell’Unione stampati in formato fotografico.
Il buon Fabio, ai cari amici presenti, ha anche distribuito copia del decreto n. 4698 del 1° aprile 1861, l’atto costitutivo del Tiro a Segno, e leggendolo vi ho trovato tanta attualità, della serie non possiamo stravolgere quello che è stato ma solo applicarlo ai tempi nostri.
Quale contributo di formazione mi piace rapportarlo anche qui, non tutti forse hanno la possibilità di farlo proprio in altro modo. E commentarlo:
VITTORIO EMANUELE II
RE D’ITALIA
Sulla proposta del nostro Ministro dell’Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art 1.
In ogni Comune o riunione di Comuni potrà essere stabilito un tiro a segno, in conformità delle norme e discipline che saranno determinate da apposito Regolamento approvato con Decreto Reale e previo permesso dell’Autorità di pubblica Sicurezza(praticamente è l’atto costitutivo delle Sezioni, già da allora poste sotto la disciplina della PS)
Art. 2.
Dove esiste un battaglione di Guardia nazionale la direzione del tiro è affidata al Comando della Guardia stessa. Nei Comuni ove non esiste un battaglione di Guardia nazionale, i direttori dei tiri verranno nominati dall’Autorità governativa.(e questo spiega il rilascio delle licenze di istruttore di tiro deputata ai sindaci oggigiorno)
Art. 3.
L’istituzione dei tiri a segno comunali, mandamentali o provinciali può essere promossa dai Consigli comunali,, provinciali o da Società private.
Una Società privata può farsi promotrice dell’istituzione del tiro nazionale.(oggi costituire una sezione è un po’ diverso, ma è ammessa l’iniziativa del privato già da allora)
Art. 4.
Gli statuti delle Società promotrici comunali, mandamentali e provinciali dovranno essere approvati dai Governi delle singole Provincie, quello della Società nazionale dovrà essere approvato dal Re.(già si parlava di Statuti e loro approvazione, si sono provati a uniformare solo nel 2006)
Art. 5.
Queste Società dovranno essere indipendenti le une dalle altre. Nessuna ingerenza di comando potranno avere le provinciali sulle mandamentali o comunali, né la Società nazionale sulle provinciali.(questo articolo sancisce il principio di indipendenza, non ci devono essere ingerenze e ognuno è responsabile delle sue azioni, è ancora oggi così, forse poi non si voleva creare corporativismo)
Art. 6.
La Società pel tiro nazionale è posta sotto la speciale direzione del Ministero dell’Interno.(oggi dopo alterne disposizioni a vigilare sono Interno e Difesa, per gli aspetti operativi e infrastrutturali)
I membri della sua direzione saranno nominati dal Governo del Re.
(nel nuovo statuto si è stabilito che il Presidente UITS sarà nominato con decreto Presidenziale)
Essa ha per iscopo di promuovere ogni anno in una o più città del regno un grande tiro nazionale.(ai tempi era difficile organizzare viaggi e manifestazioni, la partecipazione alle gare nazionali era una festa, il primo colpo era sparato dal Re, poi era occasione di sfida delle milizie, dei gendarmi, poi delle Sezioni nel complesso, il vero valore del tiro e di fare centro proprio della specialità)
Essa procurerà di mantenere la maggior possibile uniformità anche nei tiri provinciali, sia per le discipline da introdursi che pel calibro delle armi.(introduzione ai regolamenti …)
Art. 7.
La direzione della Società pel tiro nazionale avrà cura di fare una raccolta di tutte le armi da fuoco di precisione in uso presso le diverse Nazioni.(autorizzazione alla raccolta del vario tipo di armi, utile per discernere le singole potenzialità, e per addestramento nel caso di disarmo del nemico durante le battaglie, con armi da rimettere poi ad uso proprio. Oggi è desueto)
Art. 8.
Il Ministro dell’Interno presenterà al Parlamento un progetto di legge per un assegnamento annuo di una somma al fine di venire in sussidio alle Società del tiro nazionale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.(oggi sappiamo tutti come l’istituzione assume introiti, frutto dell’atto dispositivo fatto nel 1936, alla fine sono disposizioni di legge)
Dat. a Torino addì 1° aprile 1861
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti
Addì 6 aprile 1861
Reg.à 17 Atti del Governo a c. 81
WEHRLIN
(luogo del sigillo)
V. Il GuardasigilliG.B. CASSINIS
M. MINGHETTI
Storia, ma che dimostra come siamo figli del tempo e degli uomini che ci hanno preceduti. Tornando alla gara non so neanche io come ho fatto a fare quel flop nella CLT, devo lavorarci sopra, il 23 sarà a Iesi per il ranking ...
Un caro saluto a tutti