Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-05388
presentata da
PAOLO FRANCO
martedì 14 giugno 2011, seduta n.566
FRANCO Paolo - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
negli ultimi anni la Guardia di finanza ha effettuato nel territorio una serie di controlli sulle associazioni sportive dilettantistiche;
a seguito di questi controlli, l'Agenzia delle entrate ha elevato contestazioni pecuniarie di notevole entità, per supposte violazioni alla gestione delle imposte dirette, Irap ed Iva;
le motivazioni supportate dai due enti fanno riferimento alla mancata iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive del CONI;
gli statuti delle associazioni sono redatti in conformità con la legge n. 289 del 2002 e quindi contengono gli elementi previsti dall'articolo 14, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Elementi previsti dal legislatore per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli enti nonprofit, in particolare dalla legge n. 398 del 1991. Solo in via accessoria le associazioni svolgono anche un'attività commerciale che consiste nella raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni tra le aziende al fine di finanziare l'attività istituzionale, cioè quella sportiva;
le iscrizioni al registro tenuto dal CONI ai fini del riconoscimento dei sodalizi che svolgono attività sportiva dilettantistica sono iniziate nel novembre 2005. Infatti la legge n. 289 del 2002, all'art. 90, commi 20, 21 e 22, prevedeva l'istituzione di un registro pubblico delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi tenuto dal CONI a "certificare l'effettiva attività sportiva". Successivamente fu sollevata da alcune Regioni una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 289 del 2002, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118, e 119 della Costituzione; il Governo, quindi, con il decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, ha provveduto ad abrogare i commi 20, 21, 22 che prevedevano l'istituzione di tale registro pubblico eliminando però anche ogni competenza del CONI in materia di riconoscimento delle attività sportive. Il Consiglio dei ministri, al fine di evitare forme di elusione fiscale, ha provveduto ad adottare il decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, al fine di confermare che il CONI era, ed è, l'unico soggetto certificatore della "sportività" dell'attività svolta dalle associazioni. Con questo decreto è stato affermato quindi che le disposizioni dell'art. 90, così come modificate dal decreto-legge n. 72 del 2004, potevano trovare applicazione soltanto nei confronti dei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004; quest'ultimo avrebbe dovuto trasmettere annualmente il registro all'Agenzia delle entrate;
già l'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 242 del 1999, noto come decreto Melandri, aveva previsto che il CONI deliberasse in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle società ed associazioni sportive. Basandosi quindi su quanto previsto dal decreto-legge n. 136 del 2004, il CONI, con proprio atto interno (delibera C.N. n. 1273 del 15 luglio 2004), ha istituito il registro ed ha disposto, ai fini del riconoscimento sportivo, l'obbligo di iscriversi al registro e l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni, ovviamente oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale. Questa prima fase provvisoria del registro è durata circa cinque anni e si è conclusa al 31 dicembre 2010;
l'attuale registro CONI non è, dunque, il registro pubblico di cui all'art. 90, preso atto che il CONI ha scelto la via dell'istituzione amministrativa del proprio registro in cui iscrivere i soggetti che, a fronte di debito procedimento, siano stati riconosciuti a fini sportivi;
la sostanziale differenza con quanto previsto dai commi abrogati dell'art 90 consiste nel fatto che prima si poteva parlare di efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in relazione alla possibilità di fruire direttamente dei benefici tributari;
si evidenzia che, nella delibera C.N. n. 1288 del 2004 del CONI che istituiva il registro, si prevedeva il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi per tutte le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate riconosciute ed agli enti di promozione sportive dilettantistiche;
il riconoscimento definitivo è collegato all'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Solo in data 24 giugno 2010, ha fissato il termine del 31 dicembre 2010 per l'iscrizione obbligatoria, chiarendo che, per l'iscrizione al registro del CONI non era necessario alcun versamento di denaro e, quindi, non si è verificata nessuna omissione fiscale,
l'interrogante chiede di sapere, considerate le difficoltà venutesi a creare alle associazioni sportive, in base all'interpretazione delle disposizioni in materia, se il Governo ritenga opportuno inviare agli organi di controllo territoriale un'interpretazione autentica delle norme, nella quale si chiarisca l'equiparazione dell'iscrizione al CONI per le associazioni affiliate, come la FIGC per il calcio, per il periodo sino al 31 dicembre 2010.
(4-05388)