Autore Topic: Contenimento spesa pubblica.  (Letto 7234 volte)

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #10 il: Gennaio 29, 2011, 19:47:57 pm »
CONI/EQUITALIA ASSUNZIONI INCROCIATE . PIU' DEGLI ATLETI INTERESSANO I FAVORI.
Roma 13 Nov. (Corsera.it) Ho letto che Rocco Crimi, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega alla vigilanza sullo sport, voglia porre fine al potere del CONI. Un potere oggi valutato in circa 360 milioni di euro. E’ quanto la finanziaria di Tremonti intende trasferire dalle casse dello Stato a quelle dell’ente pubblico.La rendita in precedenza ammontava a 450 milioni.Se Tremonti decidesse di ridurre drasticamente quella rendita il potere del CONI svanirebbe. La corsa alla presidenza alla greppia sportiva perderebbe d’interesse.

Roma 13 Nov.Corsera.it  Recentemente però il sottosegretario Crimi ha cambiato idea. Non solo non intende espropriare il CONI del suo potere, ma cercherà di convincere il ministro dell’economia ad allargare nuovamente la borsa.La strada per una riforma è stata abbandonata alle ortiche. Rimane in piedi sempre più saldo il sistema inventato dal fascismo incarnazione del prestigio della nazione sportiva. Per transitare dal vecchio al nuovo non c’è altro percorso che investire il Parlamento di un compito gravoso, mai affrontato seriamente, sempre rinviato per il contrapporsi di interessi politici divergenti. E’ una questione ormai diventata ineludibile. Non si può continuare a sacrificare il diritto di tutti i cittadini alla pratica dello sport sull’altare del prestigio della nazione sportiva. Già il pensiero corre ai giochi olimpici di Londra del 2012 e alla ricerca della prestazione assoluta per giustificare la rendita pubblica e magari chiedendo altri copiosi finanziamenti dal governo.C’è un mondo di oltre 20 milioni di persone che è ancora emarginato ,che preme chiedendo che i finanziamenti pubblici siano direttamente investiti nello sport di base, nelle scuole, operando sul territorio a stretto contatto con le società sportive. Il recente rapporto Censis  intitolato “ Sport e società” rileva che oltre il 40% della popolazione italiana non fa nessuna attività fisica. Al governo, al parlamento non interessa la salute pubblica e tanto meno al CONI che persegue la sua politica del prestigio della nazione sportiva. La greppia pubblica consente il potere. Le responsabilità ricadano in particolare sul ministro Tremonti inventore del CONI servizi spa costituito nel 2002 nel tentativo di utilizzare al meglio il patrimonio dell’ente dopo le disastrose gestioni di Carraro, Gattai  e Pescante. Un bluff tanto che si era deciso di liquidarlo. Un centro di potere speculare a quello del CONI istituzionale  nella mani di Raffaele Pagnozzi nella duplice veste di segretario generale e amministratore delegato. La Corte dei Conti continua ad occuparsi della gestione del CONI e lo fa sulle segnalazioni dei sindacati, in particolare di uno nuovo sorto recentemente che si chiama “ Comitato 5 febbraio”.I motivi ci sono ed è tutto all’interno del CONI  servizi spa da dove risulta  che Flavio Pagnozzi è stato assunto da Equitalia, la pupilla di Visco e ora di Tremonti, mentre un figlio dell’amministratore della stessa Equitalia che di cognome fa Befera è stato assunto nell’ufficio legale del CONI servizi spa. Insomma una partita di giro.Che cosa dire di Petrucci. Presidente del CONI, presidente del CONI servizi spa, presidente del circolo del tennis del Foro Italico, seguace dell’Opus Dei. La greppia. E’ la greppia che determina il potere con la beffa del prestigio della nazione sportiva.

Renato Corsini

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #11 il: Gennaio 30, 2011, 08:36:05 am »
Gazzetta dello Sport

Archivio storico

Sezione: sport federazioni
Pagina: 33
27 gennaio 2011
Petrucci tranquillizza le federazioni «Ma i tagli vanno fatti»

MAURIZIO GALDI ROMA Poco più di due ore con trenta presidenti presenti su quarantacinque e al termine qualcuno ammette «ora siamo più tranquilli». Gianni Petrucci, presidente del Coni ha riunito ieri i presidenti di federazione allarmati dopo l' invio della circolare esplicativa sulla legge di stabilità - a firma del segretario generale Pagnozzi - che illustrava i criteri dei tagli che dovranno essere fatti. «La prossima settimana avremo un incontro con il ministro Tremonti per mettere in luce alcune particolarità. Soprattutto i casi di Covisoc e Comtec (le commissioni di Federcalcio e Federbasket che si occupano dei controlli dei bilanci delle società). Sono istituite per legge e dobbiamo vedere cosa si può fare per garantirne il funzionamento». Sono queste le assicurazioni che il presidente Petrucci ha fatto ai presidenti. Per il resto però ha dovuto ricordare: «La legge c' è e va rispettata e per questo dobbiamo contenere i costi» Retroattività Il pensiero principale viene dal fatto che la legge richiede da maggio 2010 la riduzione dei compensi per gli organi collegiali e in alcuni casi anche per gli organi tecnici. Ieri sull' argomento non si è scesi nei dettagli, ma potrebbe capitare che la Federcalcio sia costretta richiedere il rimborso del compenso a Pierluigi Collina come designatore della passata stagione. Per la legge di stabilità il compenso massimo è di 30 euro al giorno, per cui un presidente federale potrà avere un massimo di 900 euro al mese (lordi) e così anche per gli organi tecnici o per una parte di essi. Intanto rimbalza dal Senato che sarebbero pronti emendamenti al milleproroghe proprio per ristabilire una parità di trattamento tra tutte le federazioni. Oggi quelle inserite nell' elenco Istat (31) rientrano a pieno titolo nei tagli, 4 federazioni pubbliche ne sono esenti, le altre hanno tagli minori. L' effetto immediato, comunque, è un taglio alle collaborazioni esterne.
Galdi Maurizio

 

E' più semplice adeguare i 4 enti - federazioni alle federazioni sportive comprese nell'elenco Istat e non beneficiare con minori tagli le 31 federazioni come i 4 enti.
Anche la UITS è annoverata nell'elenco ISTAT quindi i tagli andrebbero fatti per la parte pubblica e per quella sportiva.
« Ultima modifica: Gennaio 30, 2011, 08:41:39 am da mimmo »

Offline mimmo

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #12 il: Febbraio 04, 2011, 13:30:51 pm »
Assalto alla diligenza :-[


2.310
BARELLI, ESPOSITO, TANCREDI, LAURO
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
        «19-bis. Nei riguardi delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, i termini previsti dall'articolo 6, con l'esclusione dei commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti alla data del 31 dicembre 2011». Ai conseguenti oneri, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».
2.503
BARELLI, ESPOSITO, TANCREDI, LAURO
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
        «19-bis. Nei riguardi delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 sono differiti alla data del 31 dicembre 2011».
        Ai conseguenti oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011.
2.617
MASSIMO GARAVAGLIA
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «19-bis. All'articolo 6 comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere, infine, i seguenti periodi: ''Alle federazioni sportive iscritte al CONI si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Alle medesime federazioni non si applicano le disposizioni di cui al comma 2''».

2.0.21
VACCARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
        All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 1978, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applica alle Federazioni sportive aventi natura di Ente pubblica affiliate al Coni».


Art.9 comma 28
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non
può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno
2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.


« Ultima modifica: Febbraio 04, 2011, 13:40:49 pm da mimmo »

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #13 il: Febbraio 05, 2011, 09:14:54 am »
Ecco cosa dice Petrucci:

Sezione: sport federazioni
Pagina: 29
26 gennaio 2011
Tagli: federazioni all' incontro chiave

Oggi i presidenti delle Federazioni sono al Coni per un incontro informale, una sorta di Consiglio nazionale nel quale si parlerà della recente circolare sulla legge di stabilità che prevede il taglio delle consulenze e dei gettoni di presenza per consiglieri, presidenti, organi tecnici (nel calcio Covisoc e Can). Soldi che le federazioni dovranno in seguito «rimborsare» allo Stato. «In questo modo - lamentano alcuni presidenti - la somma che ci viene data dal Coni come contributo, non è uguale allo scorso anno ma di fatto è ridotta del 25-30%». Una riunione che si preannuncia molto tesa, visto che molti lamentano anche delle disparità tra federazioni iscritte nell' elenco Istat (31), federazioni pubbliche (4), federazioni non Istat. Proprio queste sarebbero «privilegiate» in
quanto i tagli per loro sono inferiori. «Un elenco da rivedere» è la protesta ufficiale. Il presidente Petrucci ha comunque gia`detto: «Le leggi ci sono e vanno rispettate». Ma come sono stai fatti gli elenchi e le differenziazioni tra federazioni Istat e non? Su questo oggi si discute.

Ciao

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #14 il: Febbraio 05, 2011, 21:58:10 pm »
Contenimento della spesa: quali scenari per la FIP

 
Quali scenari si apriranno per la Federazione Pallacanestro quando le norme della nota del Coni in materia di contenimento della spesa pubblica (Legge 122 del 30 luglio 2010) entreranno a regime? La richiesta di “riduzione dei costi” per contrastare la crisi finanziaria del Paese indica un vero e proprio “decalogo” che sarà obbligatorio osservare per il raggiungimento, così si spera, dell’obiettivo.

Eccolo sintetizzato osservando l’ordine seguito dalla normativa Coni.

- Riduzione delle somme, a qualsiasi titolo percepite dai componenti gli organi collegiali (Consiglio Federale, Commissioni, ecc.) e dai titolari di incarico di qualsiasi tipo. E fissa un gettone che, in ogni caso, non può superare i 30 Euro a seduta giornaliera.

- Non sono più consentiti i rimborsi forfettari perché assimilabili ad una forma di compenso. Permangono, invece, i rimborsi delle spese sostenute. Nel caso in cui fossero state erogate somme superiori, già a decorrere dal mese di luglio 2010 la Federazione è tenuta a recuperarle richiedendole ai beneficiati.

- Adeguamento degli organi collegiali (Consiglio Federale, Consiglio di Presidenza, Consulta delle Regioni, Direttivo Minibasket, Direttivo CIA, Comitati Regionali Fip e Cia, ecc.) in un numero non superiore a cinqueunità, tre per i Revisori dei Conti.

-
Taglio, almeno dell’80 %, delle spese per studi ed incarichi di consulenza che non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nell’anno 2009.

- Non ricadrebbero nella precedente disposizione le collaborazioni tecnico-sportive (Arbitri) che hanno natura puramente dilettantistica.

- Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza non possono eccedere il 20% della spesa effettivamente sostenuta nel 2009 per tali finalità e debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro competente.

 
Contenimento delle spese per missioni prevedendo di far viaggiare solo gli atleti, i tecnici e il personale federale strettamente necessario, individuando le forme di viaggio più economiche. Comunque le spese per missioni, anche all’estero, non possono essere più effettuate per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali e di comprovata necessità.

- Riduzione del 50% della spesa annua prevista per la formazione (Istruttori arbitri, istruttori minibasket, ecc.) con esclusione delle spese per attività di formazione autofinanziate. La spesa può essere superata in caso di preparazione e partecipazioni ad eventi eccezionali, quali le Olimpiadi.

- Le spese per noleggio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi, a decorrere dal mese di gennaio 2012, non possono superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009.

La circolare ricorda che la mancata osservanza delle norme “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali”. Come dire: chi sbaglia paga.

A fronte di ciò non sarà facile, né semplice per la Fip translare tutta l’ attività nel recinto della Legge che, come s’è visto, non riguarda solo il contenimento della spesa, ma indica anche provvedimenti da adottare come la rivisitazione degli organici che vanno portati in ambiti molto limitati rispetto ai parametri attuali.

Per la verità la situazione attuale appare estremamente sovradimensionata, ma c’è da ricordare che essa non fu determinata, come potrebbe sembrare, dalla solita logica spartitoria ma da un infelice “intuito” dell’allora ministro Melandri che pretese la duttilità degli organismi elettivi con l’inserimento di rappresentanti per ogni categoria di tesserati. La conseguenza fu il raddoppio del numero dei consiglieri federali e, a cascata, anche dei consiglieri regionali con un aggravio di spesa per il loro funzionamento.

Adesso ci sembra che, sotto la spinta emotiva del crescente impoverimento di larghe fasce sociali, il Governo abbia approvato una legge i cui effetti determineranno risultati sicuramente opposti per quantità a quelli esistenti, ma dagli effetti morali altrettanto irrazionali. Sicuramente la Federazione, che anche in passato avrebbe potuto mantenere comportamenti più parchi per alcune attività (sovviene l’eccessivo numero di addetti che compongono la delegazione della Nazionale, esorbitante rispetto a quelle di altri paesi tanto da essere oggetto di censure da parte della FIBA che non ha consentito l’intero “schieramento” in panchina in occasione di incontri ufficiali), dovrà fare di necessità virtù e procedere ad una più oculata ridistribuzione della spesa considerato che il bilancio federale, di per sé insufficiente, è andato assottigliandosi anno dopo anno fino a raggiungere veri e propri livelli di guardia anche per quanto ha riguardato la preparazione olimpica.

E adesso che si pretende un ulteriore taglio di circa il 50% la situazione non può che rendersi veramente drammatica. Perché come la maggior parte delle cose che si fanno in questo Paese non si tiene conto degli effetti futuri; i ridimensionamenti non sonofrutto di uno studio che ne attesti la fattibilità e soprattutto ne individui le ricadute sulle attività. Ridurre gli organici degli organi collegiali in una forma così drastica e non prevedere, per esempio, l’obbligo di una legge elettorale che sancisca il diritto di rappresentanza per i gruppi di minoranza non potrà che determinare una guerra tra le regioni dalla portata imprevedibile, con il Consiglio federale che sarà appannaggio esclusivo delle solite cinque regioni che, coalizzate, disporranno della maggioranza dei voti e potranno gestire a vita la politica federale.


Ma c’è anche da capire quanti saranno disposti a candidarsi tenuto conto del salasso che ha subito il gettone di presenza. Già oggi, che pare sia dieci volte più alto di quello fissato dal Governo, è accaduto che un consigliere, responsabile di un settore importantissimo, ha declinato l’incarico non ritenendo il compenso remunerativo in rapporto alle giornate lavorative perdute. Sicuramente non tutti la pensano come quel consigliere, comunque è un fatto accaduto che va tenuto in conto.

Così come va ripensato tutto il settore che si occupa di formazione, considerato che la mannaia del risparmio si è abbattuta anche su di esso. Bisognerà fare di necessità virtù e ripiegare su nuovi preparatori, ma a discapito di cosa?

Passi la riduzione della spese per le relazioni pubbliche, per i convegni e per la pubblicità, ma come si pensa di poter fronteggiare, dal prossimo anno, l’abbattimento dell’80% della spesa effettuata nel 2009 per il noleggio di autovetture e per taxi?
Ciò veramente significa avere il prosciutto sugli occhi!
Attilio Giglio

Ciao

Online diamante

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #15 il: Febbraio 06, 2011, 18:28:20 pm »
Notizie da leggere :o
http://www.primadanoi.it/notizie/24958-Per-il-Coni-%C2elementi-
insufficienti%C2-per-sanzionare-Sabatino-Aracu


Per il Coni «elementi insufficienti» per sanzionare Sabatino Aracu

ABRUZZO. I pubblici ministeri del pool che ha indagato sulla Sanitopoli abruzzese lo volevano in galera. Il gip ha negato la richiesta motivandola con l’insussistenza dei presupposti per le misure cautelari perché fatti vecchi e datati e perché non c’era la possibilità di commettere «reati della stessa indole».
Il gip Maria Michela Di Fine non è stata però affatto tenera nei confronti del deputato di Forza Italia, Sabatino Aracu, e lo ha indicato come persona incline a delinquere dentro e fuori l’amministrazione pubblica.
Storia di piccole e grandi ruberie (finora sempre presunte) e di tangenti intascate confessate con ritardo da Vincenzo Angelini che avrebbe pagato a destra e sinistra.
Sono emerse dalle indagini storie di teste di legno e di affari qualche volta coperti e schermati anche con società in paradisi fiscali e di commesse milionarie piovute al momento giusto.
Eppure tutto questo non è bastato al Coni per sanzionare uno dei suoi iscritti più illustri e da molti anni a capo della Federazione di Pattinaggio.
«Non sono emersi elementi sufficienti che allo stato possano condurre il Coni ad adottare provvedimenti verso la Federazione di Pattinaggio ed il suo Presidente Aracu», firmato Giovanni Petrucci.
Una risposta chiara e a tratti infastidita è quella del presidente del Coni che ha risposto lo scorso 19 gennaio all’ennesima missiva dell’ex moglie di Aracu, Maria Maurizio, tesserata della Federazione Pattinaggio ed Hokey, che chiedeva come mai il comitato olimpico non avesse ancora comminato alcuna sanzione pur dopo una indagine interna.
Quella della gestione delle federazioni e delle diatribe interne al Coni e nella Federazione pattinaggio (Fihp e Firs) è una storia che si trascina da anni tra malcontenti e denunce cadute nel vuoto.
La prima denuncia dettagliata e motivata risale al maggio del 2009 ed è sempre la signora Maurizio che dettaglia e documenta presunti comportamenti illeciti dell’ex marito, proprio mentre aveva avviato un sempre più frequente rapporto con i magistrati di Pescara che indagavano sulle maxi tangenti della sanità.

Fino ad ora però non c’è alcun provvedimento disciplinare o
sanzionatorio emesso dal comitato olimpico nei confronti dell’onorevole azzurro.
Lo scambio piccato delle ultime missive, insieme alla documentazione a sostegno della tesi ormai nota ai magistrati di Pescara, è finito ancora una volta all’attenzione della magistratura.

Un altro episodio sarebbe stato testato direttamente dalla stessa procura di Pescara avendo ravvisato una violazione nel rapporto privato tra il deputato ed un ente pubblico nell’ambito di un contratto d’affitto di un immobile. I magistrati hanno potuto registrare il totale disinteresse dell’Ente che non non ha voluto approfondire le violazioni contrattuali, dunque civilistiche.

LA VERIFICA INTERNA SULLE SPESE DI
ARACU


È vero tuttavia che il Coni proprio in seguito agli esposti della ex moglie dell’ex coordinatore abruzzese di Forza Italia, ha avviato attraverso l’ufficio Internal Audit una indagine sulle spese dell’onorevole imputate alle carte di credito delle Federazioni di cui è presidente.

Nella relazione finale del Coni che espone i risultati dell’indagine si chiarisce che il lavoro di ricerca era finalizzato «all’accertamento della conformità, legittimità è congruità delle spese». Ma si chiarisce anche che «l’attività è stata fortemente limitata» e che «non è stata necessariamente condotta un’analisi di dettaglio» ed inoltre che «la documentazione già predisposta dagli uffici Fihp o fornita non puòdirsi completa» per cui lo stesso Coni non è in grado di fornire «garanzie sui risultati emersi in ordine alla completezza e alla integrità».Insomma un’inchiesta interna che per stessa ammissione di chi ha indagato è parziale e non esaustiva.

Nonostante le difficoltà a trovare i riscontri alle spese quello che emerge è una lunga lista di irregolarità contabili, e non solo, tutte imputabili alla diretta gestione del presidente Sabatino Aracu.

BREVE
LISTA DELLE CONSTESTAZIONI EVIDENZIATE DAL CONI

Le spese effettuate rendicontate sono salite vertiginosamente e spesso non hanno la documentazione giustificativa che indica cosa e come sono state spese le somme.
Ci sono moltissimi alberghi di lusso e centinaia di cene offerte a chissà chi o l’uso non semprecertificato dell’auto della federazione.
Per esempio, le spese per «l’acquisto di materiale sportivo» sono passate da 41.000 euro del 2005 a € 222.000 nel 2007.
L’assenza di documenti giustificativi di spesa si riscontra anche per le carte di credito della federazione pattinaggio intestate ad Aracu e Gasbarrone per un importo di oltre 43.000 euro. Si parla poi di irregolare ed ingiustificata erogazione di oltre € 60.000 a titolo di rimborsi a rendiconto privi di motivazione in alcuna delibera.
È poi mancato l’aggiornamento del libretto di marcia dell’autovettura federale; mancano le annotazioni e le indicazioni circa i destinatari degli oggetti acquistati (cravatte e doni vari); mancanza di registro delle presenze pressol’appartamento di Roma destinato ad uso foresteria per la necessità del presidente; totale carenza di delibere relative all’acquisto di stipula dei 13 contratti di telefonia mobile intestate alla federazione nonché mancanza di registro degli utilizzatori.
Assenza di delibere autorizzative per le trasferte inerenti il campionato del mondo 2007 in Australia così come quelle per il campionato del mondo in Colombia.
Alcune contestazioni circa le spese investono anche l’attuale consorte di Aracu, Santa Locandro, che nel 2007 ha ricevuto una integrazione di € 10.000 al compenso precedentemente statuito al fine di sviluppare la promozione del pattinaggio artistico nel meridione.
Insomma una montagna di spese per le quali il Coni stesso non è riuscito sempre a capirne le finalità ed i beneficiari.
Tutto questo però evidentemente non è bastato per rimuovere il presidente della Federazione pattinaggio.



Ciao
« Ultima modifica: Febbraio 06, 2011, 18:33:32 pm da diamante »

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #16 il: Febbraio 06, 2011, 18:32:21 pm »
Roma 21.1.2009(Corsera.it) di Renato
Corsini
Parlamentari nel CONI. Il Procuratore regionale del Lazio Luigi Mario Ribaudo dovrebbe aprire un’inchiesta sulla presenza illegittima di parlamentari nell’organizzazione sportiva.

 Sotto accusa Paolo Barelli ( nuoto), Sabatino Aracu ( rotelle), Luciano Rossi ( tiro a volo), Claudio Barbaro( membro giunta nazionale CONI), Mario Pescante ( membro giunta nazionale  CONI), e probabilmente l’elenco non è completo. Cinque dirigenti sportivi tutti appartenenti al PDL.

Una bella infornata che dimostra quanto con lo sport si possa costruire anche una carriera politica. La violazione dell’art. 2 delle legge 15 febbraio 1953, n.60 ( incompatibilità parlamentari) appare evidente osservando che i suddetti parlamentari occupano cariche in associazioni ( federazioni ) e nell’ente pubblico CONI,  a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, direttamente e indirettamente. Il divieto era stato previsto nel decreto legislativo di riordino del CONI, 23 luglio 1999, n.242, inseguito soppresso.
Tuttavia non si può sostenere che siano stati vanificati gli effetti dell’art. 2 della legge 1953/60, perché le disposizioni riguardano il conflitto d’interessi che nasce tra potere legislativo e potere amministrativo , quindi sul potere di erogazione di denaro pubblico e della sua utilizzazione da parte di associazioni ed enti beneficianti.
Nella recente finanziaria si è verificata l’incompatibilità prevista dall’art.2, quando i parlamentari Barelli e Barbone sono intervenuti ottenendo per il CONI e per le federazioni uno storno dello 0,7% sul prelievo degli introiti della gestione delle New slot machine. Un altro episodio emblematico riguarda le inchieste avviate dalla Procura della Repubblica di Pescara e dalla Corte dei Conti della Regione Abruzzo sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo in cui è indagato Sabatino Aracu sia nella sua carica di presidente federale sia di ex presidente del Comitato organizzatore locale.Il  Procuratore regionale del Lazio credo che abbia buoni motivi per intervenire essendo competente per giurisdizione.

Renato Corsini.

Ciao

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« Risposta #17 il: Febbraio 11, 2011, 23:20:02 pm »
CONI: La lettera inviata da Pagnozzi alle Federazioni in merito all'approvazione dell'emendamento sul differimento della Legge 122-2010

Questo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale Raffaele Pagnozzi alle Federazioni in merito all'approvazione dell'emendamento sul differimento della Legge 122-2010 :

Facendo seguito a quanto comunicato con la Circolare del 18 gennaio 2011 si informa che, nell’ambito dell’iter di approvazione del disegno di legge n. 2518 AS di conversione del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. “Milleproroghe”), è stato approvato dalle Commissioni 1^ e 5^, in sede referente, il seguente emendamento, riguardante le Federazioni sportive nazionali:

<<19-bis. E’ differita al 1.1.2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto – legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.”

Il successivo iter di approvazione del disegno di legge è il seguente:

− approvazione da parte dell'Assemblea del Senato (la prossima settimana)

- approvazione prima in Commissione, e poi in Assemblea, da parte della Camera (entro il 27 febbraio 2011);

− qualora da parte della Camera venissero apportate modifiche al testo approvato dal Senato, il disegno di legge dovrà tornare nuovamente al Senato per la definitiva approvazione.

Si darà tempestiva informazione sul seguito dei lavori parlamentari.

Si rappresenta, infine, che l’Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in proposito.

Roma, 11 febbraio 2011

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #18 il: Febbraio 11, 2011, 23:28:05 pm »
Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', (( enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. ))

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. ». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di amministrazione e (( di quelli di controllo )) e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate (( e alle loro controllate. ))

7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, )) non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet )) istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' (( esclusivamente )) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ». 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (( ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la residua quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industr iali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ))

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: « immediatamente » e' soppressa. ))

Offline mimmo

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Re:Contenimento spesa pubblica.
« Risposta #19 il: Febbraio 26, 2011, 22:21:22 pm »
Questo è l'articolo definitivamente approvato nel milleproroghe, non credo che le federazioni sportive canteranno vittoria:

 2-quaterdecies. È differita al 1º gennaio 2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI“.


DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
    b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
    (lettera così sostituita dall'articolo 21, comma 1, lettera a), legge n. 183 del 2010)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 145 del 2002)


Il rinnovo dei contratti del personale della federazione non pare sia corretto.
Ciao
« Ultima modifica: Febbraio 26, 2011, 22:25:26 pm da mimmo »