Le commissioni coinvolte sono 3 di seguito c'è la V Bilancio

Ha valutato favorevolmente con osservazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter,
comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con
osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto
legislativo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del
relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato
a norma degli articoli 1, comma 3, e 36, della legge comunitaria 2008,
che reca attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Per quanto attiene ai
profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala
che sia l'originaria norma di delega - prevista all'articolo 36, commi
2 e 3 della legge comunitaria -, sia lo schema di decreto delegato sono
assistiti da una generale clausola di non onerosità. Pur rilevando che
la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame ribadisce
l'assenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene, comunque,
opportuno acquisire
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conferma da parte del Governo circa
l'idoneità della predetta clausola a garantire l'effettiva neutralità
finanziaria delle norme. Osserva come tale richiesta appaia altresì
opportuna alla luce di quanto disposto all'articolo 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede, tra l'altro, che per le
disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la
relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,
anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti
e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità
indicate dalle disposizioni medesime. In particolare, a suo avviso
andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate, alla
luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne
l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e che l'utilizzo, per l'identificazione e la
tracciabilità di armi e munizioni, del sistema informatico «G.E.A.»,
già individuato presso il Ministero dell'interno per la tracciabilità
degli esplosivi e degli articoli pirotecnici, non necessiti di
eventuali misure di implementazione, suscettibili di comportare oneri
aggiuntivi a carico dell'amministrazione interessata. Ritiene inoltre
che vada acquisita una conferma da parte del Governo circa la
possibilità che gli ulteriori adempimenti previsti - tra cui lo scambio
protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e
le forze dell'ordine previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema -
siano espletati con le risorse attualmente disponibili, senza quindi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Luigi
CASERO rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo del
provvedimento. In riferimento, invece, ai rilievi formulati dal
presidente, in sostituzione del relatore, precisa quanto segue. In
merito alla richiesta concernente la rassicurazione che il sistema
informatico G.E.A., evidenzia preliminarmente che le imprese
utilizzatrici di tale sistema, già previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, assumono a proprio carico le spese
di funzionamento. Relativamente alla conferma che le Amministrazioni
interessate espleteranno le attività derivanti dal decreto e gli
ulteriori adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili,
rileva che nelle relazioni allegate al testo è stata data contezza
dell'assenza di onerosità del provvedimento. Con riferimento alla
tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli articoli 5, comma 1,
lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema, relativamente
all'utilizzazione del sistema informatico previsto, rappresenta, oltre
a quanto già contenuto nella relazione tecnica allo schema di decreto,
che è già in uso un programma applicativo, il sistema di cooperazione
fra i cittadini e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per la
trattazione di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le armi e
gli esplosivi, la cui manutenzione è assicurata mediante l'utilizzo di
fondi ordinari finalizzati al complessivo processo di informatizzazione
del Dipartimento della pubblica sicurezza. Conferma, pertanto, che il
sistema informatico «G.E.A.»del Ministero dell'interno non necessita di
alcuna misura di implementazione di carattere finanziario per
l'identificazione e al tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli
articoli 5, comma 1, lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema di
decreto legislativo. Sottolinea che, per quanto riguarda i riflessi
finanziari, il ricorso al predetto sistema informatico rappresenta
un'ulteriore estensione applicativa, analoga a quella già prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in
materia di identificazione univoca e tracciabilità degli articoli
pirotecnici, con riferimento al sistema di tracciabilità degli
esplosivi, di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 8
del 2010. Con riferimento allo scambio protetto dei dati tra il
Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine, di cui
all'articolo 6, comma 2, dello schema, precisa che, per gli aspetti di
funzionalità del sistema di competenza di questo Ministero, tale
scambio sarà realizzato attraverso il ri
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corso agli ordinari
stanziamenti di bilancio, finalizzati all'attuazione
dell'informatizzazione degli uffici della pubblica amministrazione e
che non hanno destinazione specifica.
Massimo POLLEDRI (LNP) osserva
che la disposizione di cui all'articolo 13-bis della legge n. 110 del
1975, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera h), in materia di
immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative,
dovrebbe essere integrata con la previsione di due ulteriori categorie
di armi da immettere in commercio. In particolare, ritiene che
andrebbero incluse le armi storiche sequestrate, che potrebbero essere
di interesse per collezionisti disposti a pagare anche cifre rilevanti
per acquistarle e le armi storiche per le quali la medesima legge del
1975 consentiva la trasmissione solo ai figli dei proprietari. Propone
quindi di inserire un'apposita osservazione sul punto.
Giancarlo
GIORGETTI, presidente, formula, in sostituzione del relatore la
seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi
dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto
legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236);
preso atto
dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
il sistema
informatico G.E.A. istituito, presso il Ministero dell'interno, per la
rintracciabilità degli esplosivi e degli articoli pirotecnici non
necessita di alcuna misura di implementazione ai fini dell'attuazione
delle disposizioni degli articoli 5, comma 1, lettere g) e m) e 6,
comma 3, dello schema di decreto legislativo;
allo scambio protetto dei
dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le Forze
dell'ordine di cui all'articolo 6, comma 2 del suddetto schema, potrà
provvedersi con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo
schema di decreto legislativo, con la seguente osservazione:
valuti la
Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le armi storiche e
quelle oggetto di sequestro possano essere cedute ai soggetti muniti di
apposita licenza che ne facciano richiesta in deroga alle disposizioni
in materia».
La Commissione approva la proposta formulata dal
presidente in sostituzione del relatore.
La seduta termina alle 15.05.