dopo qualche giorno di riflessione sul decreto del 15 marzo, e successivo confronto con i dirigenti della mia sezione, è sorto spontaneo il dubbio sul da farsi dal giorno 9 ottobre in poi:
1) essendo state cancellate tutte le leggi sul TSN dal 1930 fino al 1981, gli stessi certificati di abilitazione di fatto sono da ritenersi nulli per i riferimenti normativi in essi riportati
2) che fine ha fatto il ruolo pubblicistico delle sezioni e il potere certificario sul maneggio delle armi, per non dire del resto dell'attività istituzionale?
3) le deroghe sull'acquisto e detenzione di armi e munizioni senza denuncia a favore delle sezioni vengono meno, per non parlare la facoltà di portare armi da fuoco sulle linee di tiro ai non possessori di licenze di porto (di fatto l'equiparazione ai campi di tiro privati), e dell'utilizzo delle armi da parte dei minori
4) stando al comma 1 dell'articolo 250, non tutti i poligoni in realtà sono stati impiantati a spese dello stato, in quanto quelli già esisteti nel 1930 da almeno 60/70 anni, di fatto sono stati oggetto di sequestro dal ministero della Guerra alle allora Associazioni di Tiro comunali fondate a seguito dell'istituzione del Tiro a Segno Nazionale da parte di Garibaldi, a cui si riferiscono le reali spese di impianto, come conseguenza della promulgazione di quelle leggi che dal 9 ottobre saranno abrogate.
Secondo logica, vedendo cancellate tali leggi ci si potrebbe auspicare il ritorno alla precedente situazione.
5) il federalismo demaniale, ovvero il passaggio di tanti poligoni dal ministero della difesa agli entri locali (comuni), prevederà il mantenimento della concessione gratuita alle sezioni, o di ciò che ne resterà?
rispondo per punti:
1) i riferimenti normativi sono stati sostituiti da queste nuove norme, che nella sostanza non hanno cambiato praticamente nulla e che, per il TSN, lasciano in vigore praticamente solo quelle del TULPS e suo Reg. Att. oltre che la L. 110/75.
2) Il ruolo pubblicistico è stato concentrato, dall’art. 61, co. 2 in fondo: “L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato”: siccome le certificazioni sono espressione di pubbliche funzioni, ecco la natura pubblicistica.
3) Nessuna deroga per le denunce dei TSN viene meno: basta leggere l’art. 38 TULPS che rimane vivo e vegeto; rimane viva e vegeta anche la possibilità di porto all’interno dei TSN ancora stante le precipue funzioni pubblicistiche degli istruttori di tiro (e solo quelli del TSN: si ricordi il parere de Consiglio di Stato del 1997 sul punto); ricordiamoci che UITS e TSN rimangono unici enti pubblici proprio grazie all’attività istituzionale.
4) La logica deve cedere il passo al diritto: intanto all’usucapione, come norma di diritto privato e poi, quand’anche dovessimo considerare le ipotesi teoriche dei campi di origine comunale/privata che potrebbero considerarsi tornare agli originari proprietari, oggi essi sono, per effetto dell’art. 250 D.L.vo 60/2010, legge di stato, da considerarsi espropriati per uso di servitù militari.
5) Il federalismo demaniale nei riguardi dei poligoni, che con queste recentissime norme pare al contrario affermarsi come di primario interesse per il Mindifesa, dovrebbe prevedere una cessione solo per declassamento e dismissione delle aree, che appunto col tenore letterale del combinato normativo pare invece andare in senso contrario (rafforzamento del valore/natura del TSN)