Autore Topic: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI  (Letto 1720 volte)

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Offline mimmo

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RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« il: Gennaio 28, 2010, 09:31:44 am »
                               Art. 1
 
 
                    Natura e finalita' dell'ente
 
  l. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di
cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito  con
modificazioni dalla legge  4  giugno  1936,  n.  1143,  e  successive
modificazioni, e' riordinata quale ente di diritto  pubblico (A),  avente
finalita' di istruzione ed  esercizio  al  tiro  con  arma  da  fuoco
individuale o con arma o strumento ad aria compressa  e  di  rilascio
della relativa certificazione  per  gli  usi  di  legge,  nonche'  di
diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
  2. L'UITS e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e
realizza i fini istituzionali di istruzione, di  addestramento  e  di
certificazione  per  il  tramite  delle  sezioni  di  tiro  a   segno
nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa e' altresi' federazione  sportiva
nazionale di tiro  a  segno  riconosciuta  dal  CONI,  sotto  la  cui
vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

 
A)ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON È UGUALE ALL’ENTE PUBBLICO
(FA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?)
« Ultima modifica: Gennaio 28, 2010, 09:37:56 am da mimmo »

Offline diamante

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #1 il: Gennaio 28, 2010, 13:10:58 pm »
C'è una differenza sostanziale tra "Ente di diritto pubblico" ed "Ente pubblico", di seguito vi riporto la definizione:

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Nell'ordinamento italiano e in quello degli altri stati appartenenti all'Unione Europea l'organismo di diritto pubblico è un soggetto giuridico collettivo, non necessariamente appartenente al settore pubblico, individuato per la prima volta dalla Direttiva n. 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale». Si tratta, dunque, di soggetti giuridici patrimonializzati o controllati o sovvenzionati dallo Stato o da un altro ente pubblico.

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ENTE PUBBLICO
Nel diritto italiano, un ente pubblico economico è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato; essendo separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato, anche perché hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, inoltre, devono iscriversi nel registro delle imprese.
Rimane tuttavia il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente; ai detti Ministeri spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza. Spesso sono il passaggio intermedio nella trasformazione di un'azienda autonoma in società per azioni.
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Ciao

Offline Moebius

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #2 il: Gennaio 28, 2010, 13:37:18 pm »
E allora hanno sbagliato la dizione, poichè:

 ...gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente; ai detti Ministeri spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza.


Offline mimmo

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #3 il: Gennaio 29, 2010, 09:54:44 am »
L'unione è nata per uno sbaglio di Pescante!
Tutta la richiesta per la costituzione dell'ente era stata istruita da Orati ed il Presidente del Coni gli aveva fatto fare il giro.
Senonchè per il trascorrere delle tempistiche del silenzio assenso l'Uits ha avuto per straforo questo tipo di riconoscimento.
Il problema però è che l'Unione nel tempo non si è mai strutturata come Ente.
Adesso i nodi verranno al pettine.
Ciao

Offline diamante

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #4 il: Gennaio 29, 2010, 15:29:22 pm »
Dalla lettura dei vari articoli, si evince che il riordino dell'uits dovrebbe essere analizzato nella sua interezza e reiscritto totalmente, è stato un parto prematuro, ovvero pilotato.
Ciao

Offline mimmo

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #5 il: Gennaio 29, 2010, 23:34:10 pm »
Secondo me è un aborto di un essere maligno!
Ciao

Offline mimmo

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Re: RIORDINO - ARTICOLO 1 - COMMENTI
« Risposta #6 il: Gennaio 30, 2010, 07:39:36 am »
L'articolo 1 è "la grande stangata" - "la rapina del secolo"; per mantenere in vita un organismo inutile gli han dovuto attribuire le funzioni istituzionali certificatorie delle sezioni che ora sono come le delegazioni dell'Aci, cioè operano in rappresentanza.
L'uits ora può concedere o revocare ad una sezione quella che prima era la "podestà certificatoria".
I Presidenti ingenui per non dire altro nell'assemblea di Febbraio 2008 (ente si ente no) si sono rivelati degli stolti........tranne uno ;D.
Ciao