Un bel documento, grazie per averlo postato,
è proprio vero che in fase giudicante non si sa mai quale effetto sortirà,
vero è che alcune funzioni non possono assolutamente essere delegate,
e se delegate occorre il compito di sorveglianza.
Così come è anche interessante il seguente comma
"Con riguardo all’imputazione di responsabilità a carico dell’organizzatore ex art. 2050 c.c. va osservato che, per indirizzo giurisprudenziale oggi maggioritario, anche quella che potrebbe apparire come mera attività amministrativa può considerarsi pericolosa ai fini del riconoscimento del criterio di responsabilità aggravata. La giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dell’organizzatore sportivo, seppur con pronunce oscillanti, in riferimento all’attività di organizzazione di gare su strada (automobilistiche[2], motociclistiche[3] e ciclistiche[4]), all’attività degli aeroclub[5], alla gestione di una scuola di equitazione[6], ovvero di una pista di go-kart[7] o di autopiste di divertimento[8], ovvero ancora di una piscina aperta al pubblico[9], o di un pubblico stabilimento con gioco di bocce[10], all’esercizio di un tiro a segno[11], all’organizzazione di partite di calcio[12] e, con riferimento specifico alla materia che ci riguarda, allo svolgimento di gare di sci[13] e discese in bob[14]."
che riguarda appunta la (Art. 2050) Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose:
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Si legge che l'indirizzo giurisprudenziale è quello "oggi maggioritario", ossia di maggiore attuazione, nel senso che alcune sentenze potrebbero anche sancire il contrario di quanto normalmente operato in fase giudicante di analoghe questioni. Questo paradosso è solo apparente, perchè riguarda una specifica funzione del colleggio giudicante, ossia "la discrezionalità del giudice", che resta sacra.
Sempre dal link si legge: "La giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dell’organizzatore sportivo, seppur con pronunce oscillanti, in riferimento all’attività di organizzazione di gare su strada (automobilistiche[2], motociclistiche[3] e ciclistiche[4]), all’attività degli aeroclub[5], alla gestione di una scuola di equitazione[6], ovvero di una pista di go-kart[7] o di autopiste di divertimento[8], ovvero ancora di una piscina aperta al pubblico[9], o di un pubblico stabilimento con gioco di bocce[10], all’esercizio di un tiro a segno[11], ..." .
Qualcuno ha notizie del riferimento [11], ovvero la sentenza:
[11] Corte App. Firenze, 9 maggio 1967, n. 302 ?
Sarebbe bello approfindere l'evento e la pronuncia del colleggio giudicante per sapere a cosa si va incontro nella gestione di una attività a rischio.
Un caro saluto a tutti