Art. 1
Natura e finalita' dell'ente
l. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di
cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive
modificazioni, e' riordinata quale ente di diritto pubblico (A), avente
finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco
individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio
della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di
diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L'UITS e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e
realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di
certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno
nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa e' altresi' federazione sportiva
nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui
vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
A)ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON È UGUALE ALL’ENTE PUBBLICO
(FA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?)