Autore Topic: STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!  (Letto 970 volte)

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Offline mimmo

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STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!
« il: Luglio 13, 2010, 09:28:08 am »
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I

RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1. omissis

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)

       Capo II

RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI

OMISSIS


Art. 6.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n.  163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n.  43.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.  300 del 1999 e dal decreto legislativo n.  165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
        3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.  266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
        4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
        5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.        6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
        7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.
        9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
        10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.  127.
        11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
        12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.  248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.  417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
        13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
        14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
        15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato».
     

http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2010-05-31&annoatto=2010&numeroatto=78&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0101&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1279006258487
« Ultima modifica: Luglio 13, 2010, 09:32:19 am da mimmo »

Offline mimmo

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Re:STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!
« Risposta #1 il: Luglio 14, 2010, 11:39:32 am »
Dalla lettura del Decreto pare che il numero dei consiglieri si riduca ulteriormente.
Secondo le mie previsioni il prossimo consiglio sarà così composto:

http://www.youtube.com/watch?v=oeRi4fzn7nE


 ;D ;D ;D ;D

Offline diamante

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Re:STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!
« Risposta #2 il: Luglio 14, 2010, 11:53:55 am »
Dalla lettura del Decreto pare che il numero dei consiglieri si riduca ulteriormente.
Secondo le mie previsioni il prossimo consiglio sarà così composto:

http://www.youtube.com/watch?v=oeRi4fzn7nE


 ;D ;D ;D ;D

Chi lascerà la poltrona?

Video simpatico e divertente ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D......................... ;)

Ciao

Offline Franz

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Re:STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!
« Risposta #3 il: Luglio 15, 2010, 01:15:35 am »
Dalla lettura del Decreto pare che il numero dei consiglieri si riduca ulteriormente.
Secondo le mie previsioni il prossimo consiglio sarà così composto:

http://www.youtube.com/watch?v=oeRi4fzn7nE


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Chi lascerà la poltrona?

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Ciao

...non sapendo come liberarsi di un vicepresidente...ecco l'occasione buona!!!


Offline mimmo

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Re:STATUTO............TUTTO DA RIFARE!!!!!!
« Risposta #4 il: Luglio 15, 2010, 13:28:51 pm »
L'approvazione del "libro di Pinocchio" (statuto) ha dimostrato la superficialità dei  nostri rappresentanti.
Il mondo cambia e loro non se ne accorgono e non si sono accorti nemmeno i consulenti ed i dirigenti federali che nelle more dell'approvazione sono usciti decreti legge che fanno ritenere superato nella sostanza il nuovo statuto.
Ma che ci volete fare cari amici a chi ha avuto un atteggiamento critico l'hanno messo in croce, ma forse è proprio nella critica e nel confronto l'embrione della crescita di un sistema.
Godetevi il filmatino.

http://www.youtube.com/watch?v=gLC00jlP_oE

Ciao