Art. 4
Statuto UITS
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UITS sono disciplinati
con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nel presente
regolamento. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su
proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini
sportivi, dal CONI ed e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo
2;
b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto
dell'UITS e le sue competenze in materia di costituzione,
scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di
funzionamento delle sezioni TSN;
c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'UITS
nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini
dell'affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per
l'attivita' sportiva nazionale e internazionale, con particolare
riguardo ai tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'UITS di rappresentanza presso gli enti e
le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN,
nonche' di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello
sport del tiro a segno e delle attivita' ludiche propedeutiche presso
l'organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi
incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi
o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco.
L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le
armi di prima categoria e' regolato dall'UITS. L'uso degli impianti
per le armi di categoria superiore alla prima e' regolato dall'UITS,
d'intesa con il Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di
costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per
il tiro, alimentato con i proventi da attivita' svolte ai sensi
dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi
stabiliti dal consiglio direttivo dell'UITS in misura comunque non
superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata
dall'assemblea nazionale;
g) le modalita' e le misure del versamento delle entrate alla
gestione nazionale, nonche' dell'erogazione delle spese, per il
funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella
periferica;
h) le modalita' di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di
proprieta' dell'UITS e dell'organizzazione periferica, nonche' dei
beni demaniali in uso;
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di
funzionamento delle strutture periferiche, nonche' degli organi di
giustizia sportiva;
l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle
sezioni TSN, di cui all'articolo 3, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le
modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti,
le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell'UITS e delle sezioni TSN;
o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi.
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Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 419 del 1999, il
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la legge n. 110 del
1975 si veda nelle note alle premesse.