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Quattro amici al bar => Discutiamo di... tutto => Topic aperto da: mimmo - Luglio 13, 2011, 17:33:20 pm

Titolo: ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Luglio 13, 2011, 17:33:20 pm
N. 06212/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10349/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 10349/2010, proposto dalla Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Massimo Ranieri, Laura Palasciano ed Enrico Lubrano, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo studio legale dell’avv. Mario Sanino,

contro

l’Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,

nei confronti di

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.

per l'annullamento, previa sospensiva,

e per quanto di ragione, dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Statistica e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 25 novembre 2010 l’Unione Italiana Tiro a Segno ha impugnato l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

2. Avverso il predetto Elenco, nella parte in cui la include nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione art. 1, comma 5, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009, art. 15 D.L.vo n. 242 del 1999 – Violazione del principio di legalità – Illegittima compressione del diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.) – Violazione artt. 6 -12 D.L. n. 78 del 2010.

La ricorrente non è un organismo di diritto pubblico e, quindi, una Pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità della sua inclusione nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

L’inclusione nel predetto elenco non è coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle amministrazioni pubbliche.

b) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

Non è chiaro il criterio usato dall’ISTAT per decidere se includere o non una Federazione nell’Elenco.

Non è certamente il riferimento alla prevalenza o meno dei contributi pubblici rispetto ai ricavi derivanti direttamente dall’attività privatistica di ciascuna Federazione. Tra le trentuno Federazioni inserite nell’Elenco figurano, infatti, Federazioni nel cui bilancio prevalgono contributi pubblici del CONI ed altre (come la ricorrente) che conseguono la maggior parte dei loro introiti dalle iniziative di carattere imprenditoriale (sponsorizzazioni, diritti televisivi, ecc.).  Peraltro alcune Federazioni, che si trovano nella stessa situazione della ricorrente, sono escluse dall’elenco. E ciò è palesemente contraddittorio e, quindi, illegittimo.

c) Eccesso di potere, sotto altro profilo, per illogicità manifesta, irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

L’inclusione della ricorrente nell’elenco comporta l’applicazione di una serie di previsioni legislative valevoli per le Pubbliche amministrazioni, volte al contenimento della spesa pubblica, che la pongono nel’impossibilità di perseguire i propri obiettivi istituzionali, come ad es. le missioni all’estero.

Aggiungasi che poiché anche il CONI è incluso nell’Elenco, sarà costretto a ridurre i contributi da elargire alle Federazioni. E ciò comporta una palese disparità di trattamento del settore dello sport italiano rispetto ai settori affini a carattere culturale e ricreativo.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto Nazionale di Statistica e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) non si è costituito in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 1032 del 24 marzo 2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

7. All’udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come si è detto in narrativa, la ricorrente Unione Italiana Tiro a segno impugna l’Elenco ISTAT pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010 n. 171, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n. 196. Ne chiede l’annullamento nella parte in cui illegittimamente la inserisce fra le suddette Amministrazioni nonostante la sua qualità di persona giuridica privata, che provvede in misura assolutamente prevalente con proprie entrate alla copertura dei costi afferenti l’attività svolta, fruendo di un contributo da parte del CONI largamente inferiore inferiore al 50% della spesa complessiva sostenuta.  

2. Al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini alcune preliminari precisazioni s’impongono.

Alla compilazione del contestato elenco l’ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricomprese le “unità istituzionali” che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95. Il modus procedendi dell’Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall’art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio “ambito di riferimento” con richiamo agli “enti e agli altri soggetti” individuati dall’ISTAT come Amministrazioni pubbliche “sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”. Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all’aggiornamento del suo elenco. Nell’art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è ripetuto il richiamo – come soggetti destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall’ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009.

Le classificazioni dell’Istituto hanno quindi copertura legislativa in quanto assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica e per il suo contenimento.

3. Nella redazione e nell’aggiornamento del suo elenco l’ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un’ulteriore precisazione s’impone.

La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un “sistema statistico europeo” e, quindi, di produrre “statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti”, che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l’effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo fosse realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzassero un vocabolario o linguaggio comune, che prevedesse identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri.

A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all’art. 1, comma 3, afferma che nessun Stato membro è obbligato “ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95”.

L’opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.

4. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.

Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di “unità istituzionale”, inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale.

La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli “attuali indirizzi comunitari” è stata espressamente dichiarata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.

Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg.2.69) riconosce la qualifica di “unità istituzionale”: a) agli “organismi pubblici”, che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle “istituzioni senza scopo di lucro” dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che “siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche”, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuato intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio.

Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi.

E’ anche incontestato che la ricorrente Federazione nella sua attività non persegue scopi di lucro.

5. Ciò premesso, può passarsi all’esame delle censure proposte dalla ricorrente.

La prima censura deve essere disattesa nella parte volta a sostenere che la Federazione ricorrente non è inquadrabile in nessuna delle tre categorie di soggetti considerati dal SEC95. Peraltro tale affermazione risulta meglio e più ampiamente chiarita nelle memorie depositate successivamente, nelle quali lo stesso problema è impostato in termini più aderenti al sistema normativo di riferimento, nel senso che, con riguardo alla posizione specifica della ricorrente, si pongono in discussione i presupposti necessari per il suo inquadramento in una delle tre categorie, e precisamente in quella relativa alle istituzioni senza scopo di lucro.

Ritiene pertanto il Collegio opportuno spostare in avanti l’esame complessivo della censura – che investe il nucleo centrale della vertenza - in modo che le posizioni delle parti in causa siano ampiamente e definitivamente chiarite alla luce delle argomentazioni svolte nelle memorie ed anche con il sussidio determinante della documentazione depositata in atti.

6. Il secondo motivo di doglianza deve essere disatteso essendo irrilevanti, al fine del decidere sulla legittimità dell’elenco ISTAT relativo all’anno 2010, le classificazioni dallo stesso Istituto compiute per gli anni precedenti. Ed invero, una volta incontestato che ogni elenco ha una valenza annuale e che l’Istituto ha il potere dovere di sottoporlo a revisione periodica in presenza di fatti sopravvenuti o anche per effetto di un ripensamento in ordine alle determinazioni in precedenza assunte, la materia del contendere trova il suo limite naturale nelle classificazioni operate per l’anno di riferimento, le sole impugnate che sono anche le sole per le quali sussiste un interesse concreto ed attuale a provocare un intervento annullatorio del giudice della legittimità.

Inoltre, una volta definita la materia del contendere, risulta ininfluente, sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, che altre Federazioni sportive in posizione asseritamente identica a quella della ricorrente non siano state ricomprese nell’elenco. Ed invero la censura sarebbe da respingere ove la ricorrente chiedesse di fruire del medesimo trattamento alle stesse illegittimamente riservato. Se invece la censura dovesse essere interpretata, come è ragionevole ritenere, nel senso che la denunciata esclusione è assolutamente legittima e si rivendicasse lo stesso trattamento, il problema si risolve – come correttamente impostato nelle succitate memorie – nella verifica in capo alla ricorrente dei medesimi presupposti che hanno indotto l’ISTAT ad escludere dall’elenco le succitate Federazioni sportive.

7. Il terzo motivo di doglianza si sostanzia nell’elenco dei danni che sotto diversi profili (il divieto di missioni all’estero, la riduzione della spesa per la formazione dei dirigenti e dei tecnici, per il conferimento di incarichi professionali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi) la ricorrente subisce per effetto della sua inclusione nell’impugnato elenco. Senonchè, anche a questo riguardo è agevole opporre che il contestato elenco è stato formulato dall’ISTAT a soli fini statistici e sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale di utilizzare anche a fini interni la nomenclatura comunitaria, non avendo esso alcun potere in materia di governo della spesa pubblica.

I danni di cui la ricorrente si duole sono imputabili ad una scelta del legislatore nazionale che, con l’art. 6 d.l. n. 78 del 2010, convertito con la L. n. 122 del 2010, ha ritenuto - sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale (non essendovi obbligato a livello comunitario) - di utilizzare la nomenclatura ISTAT e, quindi, comunitaria, per individuare i settori della Pubblica amministrazione sui quali, a suo avviso, era necessario ed urgente intervenire con misure restrittive della relativa spesa e delle sue ricadute sul bilancio complessivo dello Stato.

Segue da ciò che gli effetti delle suddette scelte legislative sono impropriamente imputati all’ISTAT e al suo provvedimento.

8. Ciò premesso, può passarsi all’esame del primo motivo di doglianza, sulla base dell’interpretazione che di esso hanno dato sia la ricorrente, nelle sue puntuali memorie, sia le Amministrazioni intimate nei loro ampi ed articolati scritti difensivi. Elemento comune nel loro argomentare è che la ricorrente è un’istituzione che non persegue scopi di lucro. Comune è anche il problema di fondo che sottopongono all’esame del Collegio, e cioè se, con riferimento alla ricorrente, sussistono i presupposti richiesti dal SEC95 per il suo inserimento nell’elenco ISTAT, vale a dire la sua soggezione al controllo di un’Amministrazione pubblica e l’insufficienza delle sue entrate a coprire in misura superiore al 50% la spesa complessiva sopportata per lo svolgimento della sua attività istituzionale, con conseguente necessità di un continuo e sostanzioso contributo pubblico per ottenere il pareggio di bilancio.

Peraltro con il motivo in esame vengono in effetti dedotte dalla ricorrente una pluralità di censure, che vanno esaminate e definite separatamente.

9. Non è condivisibile la prima censura con la quale si contesta all’ISTAT di aver inserito la ricorrente nell’elenco senza aver prioritariamente provveduto a distinguere, nell’ambito della complessiva attività da essa svolta, quella pubblicistica da quella privatistica. E’ agevole infatti opporre che si tratta di distinzione irrilevante agli effetti classificatori atteso che il SEC95 richiede come condizione per qualificare “unità istituzionali pubbliche” i soggetti operanti senza scopi di lucro nel settore dell’Amministrazione pubblica che gli stessi siano soggetti al controllo di una Pubblica amministrazione e che dal raffronto fra spesa complessiva sostenuta per la loro attività istituzionale e le entrate proprie, costituenti corrispettivo per i servizi resi, queste ultime coprano la prima in misura superiore al 50%. Di qui l’ininfluenza, secondo le regole comunitarie recepite dall’ISTAT, della qualificazione giuridica, pubblica o privata, che gli ordinamenti nazionali assegnano a detti soggetti e all’attività da essi svolta.

10. E’ invece fondata la censura con la quale si contesta che la ricorrente, nel suo operare, possa essere considerata soggetta a “controllo pubblico” e si sostiene quindi la mancanza, nei suoi riguardi, dell’elemento nel quale “il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico” individua (punto 1.2 dei “criteri di classificazione delle unità nel settore delle Amministrazioni pubbliche”) “un criterio fondamentale ai fini della classificazione”,

Si è già detto che la nozione comunitaria di “controllo” non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale.

D’altro canto, come già si è accennato, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine “controllo” trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E’ il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della “domanda di giustizia”, locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all’azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all’intervento in giudizio, all’opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa.

E’ ancora il caso del cd. “operatore economico”, anch’esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l’imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d’imprese, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo (“….è utilizzato unicamente per semplificare il testo”), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi.

In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe”.

Non sembra che tale condizione ricorra nel caso in esame. Ed invero, contrariamente a quanto afferma l’ISTAT nella sua memoria (pag. 27), il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive, che l’art. 15 d.lgs. n. 242 del 1999 assegna al CONI, non corrisponde affatto alla nozione che del controllo dà il SEC95, ma si esaurisce nella verifica che le Federazioni sportive nazionali svolgano la loro attività “in armonia” con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Quindi ad essi è riconosciuto, al limite, un controllo “esterno”, che nulla ha a che vedere con il potere di determinare “la politica generale e i programmi” della singola Federazione sportiva.

Di qui l’irrilevanza, al fine del decidere, della lunga elencazione dei poteri che lo Statuto del CONI gli riconosce nei riguardi delle singole Federazioni sportive (il loro riconoscimento; il loro eventuale commissariamento; l’approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo; l’an e il quantum del contributo da corrispondere a ciascuna di esse, eventualmente prestabilendo anche uno specifico vincolo di destinazione; la presenza di tutti i presidenti delle Federazioni sportive nel Consiglio nazionale del CONI che semmai, condizionandone le determinazioni, conferma la possibilità per le stesse di far valere anche al massimo livello la loro autonomia nel fissare la politica generale e i programmi da realizzare).

11. Tutt’altro discorso merita la verifica del secondo elemento rilevante agli effetti classificatori ed oggetto nelle sue risultanze di specifica, ulteriore censura da parte della ricorrente, e cioè l’autonomia finanziaria delle singole Federazioni, che si manifesta con la capacità di ciascuna di esse di coprire il costo complessivo sostenuto nel singolo esercizio con le proprie entrate in misura superiore al 50%. Al fine di verificare la fondatezza della censura è quindi sufficiente il raffronto fra due dati numerici, che spetta alla ricorrente fornire perché nella sua disponibilità e all’ISTAT attestare o contestare sulla base degli elementi contabili in suo possesso. E’ evidente che da detto raffronto emerge implicitamente la misura del contributo che la finanza pubblica è costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio alla singola Federazione, ma si tratta di elemento influente al fine del decidere sulla sua autonomia finanziaria agli effetti classificatori, atteso che il metro di valutazione, imposto da SEC95 e fatto proprio da ISTAT, è quello di cui innanzi si è detto.

Segue da ciò che è del tutto condivisibile l’affermazione della ricorrente (pag. 9 dell’atto introduttivo del giudizio) secondo cui nella materia de qua non rileva né la misura del contributo pubblico di cui beneficia il soggetto né la percentuale dello stesso sui suoi ricavi complessivi, giacchè il criterio di calcolo imposto dal legislatore comunitario e per libera scelta recepito dall’ISTAT si fonda esclusivamente sul rapporto fra spesa complessiva ed entrate proprie.

12. Una volta definito il thema decidendum nei suoi esatti termini deve osservarsi che nessun contributo significativo e ad esso pertinente è offerto dall’ISTAT sia nella memoria di costituzione in giudizio che nella scheda tecnica predisposta dai suoi uffici, nonostante le precise indicazioni fornite dal Collegio in sede cautelare.

Nella memoria si afferma infatti (pagg. 30 e 31) che “sulla base dei documenti contabili” risulta che negli anni 2007-2009 “il rapporto fra i suddetti ricavi e i costi assume valori inferiori compresi fra 21,5-22,8”.

Si tratta, e il rilievo è assorbente, di un dato non significativo perché relativo globalmente ad un arco temporale (2007-2009) diverso da quello di riferimento, l’unico da prendere in considerazione attesa l’efficacia annuale dell’elenco ISTAT e le periodiche revisioni alle quali è sottoposto nel tempo, come rilevato dalla ricorrente e non contestato dalle Amministrazioni resistenti. Di conseguenza, relativamente all’anno di riferimento, l’ISTAT non è stato in grado di indicare il rapporto fra costi complessivi ed entrate proprie. Inoltre, ma il rilievo è secondario, i dati numerici forniti per il triennio decorso non sono supportati da alcun elemento probatorio, pur avendo l’ISTAT dichiarato di aver desunto i valori comunicati dai documenti contabili in suo possesso.

Nessun dato significativo è desumibile anche dalla scheda tecnica predisposta dagli uffici dell’ISTAT, ricca di notazioni di carattere giuridico ma priva di qualsiasi indicazione di carattere tecnico. Per questa parte il tutto si riduce ad una “nota di approfondimento sulle entrate della Federazione”, nella quale è riportato (nota 1) l’importo complessivo del contributo corrisposto dal CONI alla ricorrente per l’anno 2009 e il suo riparto per singole voci, cioè un dato irrilevante per le ragioni innanzi esposte. Nella nota 2 sono indicate le attività dalle quali la Federazione può ricavare entrate (contratti; collaborazioni istituzionali; corsi per conseguire brevetti e specifiche qualifiche professionali; attività di formazione professionale e preparazione sportiva).

Manca qualsiasi indicazione sui proventi che dall’esercizio di tale attività la Federazione ricorrente ha ricavato, così come manca qualsiasi indicazione sulla spesa complessiva sostenuta.

13. Segue da quanto finora esposto che è esatto il rilevo della ricorrente secondo cui l’ISTAT non ha affatto adempiuto agli incombenti istruttori che il Collegio gli aveva assegnato in sede cautelare, ma da ciò la Federazione non è in grado di ricavare alcun vantaggio agli effetti di una positiva definizione della censura, atteso che anche ad essa è imputabile la carenza probatoria contestata all’Istituto.

Parte ricorrente si limita infatti ad affermare, sia nell’atto introduttivo del giudizio che nelle numerose memorie difensive depositate, che il rapporto costi-entrate è ad essa favorevole, ma non offre alcun dato numerico né la relativa documentazione, pur avendo dell’uno e dell’altra piena disponibilità, con ciò ingenerando il dubbio che l’affermazione non è supportata da un adeguato bagaglio probatorio.

La censura in esame deve essere quindi disattesa perché non comprovata dalla ricorrente, pur avendo essa completa possibilità di dimostrare quanto affermato.

14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.

15. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse, e quindi in parte qua, dell’impugnato elenco ISTAT, ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrazione compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei limiti dell’interesse l’impugnato elenco ISTAT.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

 
 
 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
 IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Luglio 13, 2011, 19:26:38 pm
Citazione
14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.

Questa sentenza pare riconoscere UITS unicamente come una federazione sportiva soggetta al controllo del CONI (ente pubblico) e quindi non può essere ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche senza fine di lucro...
Ma non è sotto il controllo del Ministero della Difesa?

UITS nel ricorso sostiene e rivendica di essere ente di diritto privato, però sbandiera ai 4 venti di essere un "ente pubblico" (pure sul sito web)...

Ma allora noi tutti fino ad ora di che cosa abbiamo discusso?!? Stiamo parlando della stessa UITS oppure ce n'è un'altra in circolazione?

 ??? ::) :o
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: Franz - Luglio 14, 2011, 00:00:53 am
Citazione
14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.


Questa sentenza pare riconoscere UITS unicamente come una federazione sportiva soggetta al controllo del CONI (ente pubblico) e quindi non può essere ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche senza fine di lucro...
Ma non è sotto il controllo del Ministero della Difesa?

UITS nel ricorso sostiene e rivendica di essere ente di diritto privato, però sbandiera ai 4 venti di essere un "ente pubblico" (pure sul sito web)...

Ma allora noi tutti fino ad ora di che cosa abbiamo discusso?!? Stiamo parlando della stessa UITS oppure ce n'è un'altra in circolazione?

 ??? ::) :o

In attesa di qualche ulteriore chiarimento da chi sa leggere e interpretare le sentenze mi associo alle perplessità di Gunny.
E' il momento di fare chiarezza una volta per tutte!!!
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gianvi - Luglio 14, 2011, 23:11:27 pm
CHIAREZZA????????
più chiaro di così:ci si posiziona a seconda della convenienza del momento,l'importante è non farsi sfuggire il potere perché è con il potere che si gestiscono i soldini ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Luglio 16, 2011, 17:53:10 pm
Più leggo la sentenza e sempre più devo dare ragione al Giudice E. Mori.
Ma quale ente pubblico.
Ciao
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Luglio 19, 2011, 16:51:27 pm
Montezemolo: "vergognoso" che politica non tagli suoi privilegi

Reuters – 1 ora 5 minuti fatweet2EmailStampaContenuti correlatiIngrandisci fotoL'AD della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo
MARANELLO (Reuters) - Luca Cordero di Montezemolo si accoda al coro di critiche contro i costi della politica e definisce "vergognoso" che dopo aver varato una manovra da 48 miliardi circa i politici italiani non contribuiscano riducendo i loro privilegi.

"Nel momento in cui si chiede giustamente agli italiani un sacrificio per mantenere il paese competitivo non è accettabile, è addirittura vergognoso che il mondo della politica non guardi dentro se stesso in termini di privilegi, costi e faccia altrettanto", ha detto Montezemolo", ha detto il presidente della Ferrari nel corso di una conferenza stampa a Maranello.

(Philip Pullella)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Luglio 26, 2011, 11:56:03 am
Servizio Report "Giustizia Amministrativa".

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/16/concorsi-truccati-anche-la-mia-storia-a-report/111568/
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Luglio 26, 2011, 17:02:11 pm
un amico mi ha fatto notare che sulla carta intestata UITS, anche nelle recenti comunicazioni protocollate, compare la dicitura: "ente pubblico e federazione sportiva riconosciuta dal Coni"

il ricorso è stato avanzato i primi di Novembre 2010... avranno utilizzato la stessa carta intestata per le comunicazioni ufficiali a Istat e Tar del Lazio?

questo scenario è abbastanza kafkiano, credo siano dovute le opportune spiegazioni da presidenza e segreteria

dalla bivalenza federazione - ente pubblico, siamo passati alla onnivalenza  federazione - ente pubblico - organismo non di diritto pubblico in quanto persona giuridica privata  :o :o :o
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: Franz - Agosto 01, 2011, 17:57:26 pm
Comunicato da UITS ai Presidenti TSN

"Al fine di chiarire le voci che stanno girando in merito ad una presunta mutata natura giuridica dell’UITS, si conferma che nulla è variato nel quadro normativo di riferimento, dove nel vigente DPR 15 marzo 2010 n.90 che all’art.59 prevede:UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Art.59 Natura e finalità dell` Unione italiana tiro a segno.
1. L`Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L`Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini: istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all` articolo 61.
Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. "

matassa sempre più intricata, boh???
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 01, 2011, 18:17:29 pm
Caro Franz la nota da te divulgata ci rassicura ed è cosa a noi gradita, lo sarà ancora di più se la federazione, oltre ai Presidenti di sezione, l'avesse trasmessa anche all'ISTAT, al TAR non fosse altro per la serietà degli argomenti di cui trattasi,anzi, sono convinto che l'Unione ha inviato la nota a chiarimento, unitamente alla sentenza del Tar Lazio, anche all'organo vigilante in quanto sappiamo bene che si è sempre contraddistinta per la sua trasparenza e divulgazione degli atti.
 :o :o :o :o :o 
 

P.s.: Il segretario parla di "voci che stanno girando" non della sentenza del TAR LAZIO.
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 01, 2011, 20:10:51 pm
 :o

ma pensano di prenderci in giro ancora per molto?
viene quasi il dubbio che il segretario non abbia notizia della sentenza del TAR...

negare... negare sempre, anche l'evidenza  8)
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: Valerio - Agosto 04, 2011, 18:47:24 pm
Dalla rivista ufficiale UITS
http://www.armietiro.it/uits-contro-istat-vittoria-o-autogol-armi-3893
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 04, 2011, 19:06:52 pm
http://www.armietiro.it/uits-contro-istat-vittoria-o-autogol-armi-3893

Uits contro Istat, vittoria o autogol?


Pubblichiamo copia degli atti relativi al ricorso al Tar del Lazio promosso dalla Uits contro un provvedimento che prevedeva l’inquadramento della stessa nell’elenco degli enti pubblici e pubbliche amministrazioni tenuto dall’Istat. Il ricorso, vinto dalla Uits, ripropone però alcuni interrogativi sulla reale natura giuridica di “ente di diritto pubblico” dell’Unione aprendo scenari poco rosei sul futuro della stessa in campo istituzionale.

Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 05, 2011, 00:37:41 am
follia... pura follia

si dice che qualcuno in UITS avrebbe sostenuto che non solo loro ad essersi dichiarati "ente non di diritto pubblico" bensì sia stato lo stesso TAR a qualificarli così....

non ho parole, tre anni fà eravamo a un passo dal baratro... penso che tra breve scopriremo che quel passo da tempo è stato avanzato!
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 05, 2011, 01:34:53 am
E no caro Gunny pare che il presidente abbia rappresentato al consiglio di presidenza i vantaggi della sentenza.....................:"Saremo in 8 anzichè 5, non ci saranno decurtazioni di stipendi per la nuova regolamentazione ed altri vantaggi" sembra abbia d3tto.
Dimentica, però, il presidente, che l'assemblea nazionale (quella dove partecipano i Presidenti delle sezionil 2008 aveva deliberato altro!
Con tutti i pro ed i contro compreso quello della riduzione delle spese
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 05, 2011, 02:12:36 am
 ::)  ::)  ::)
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 08, 2011, 22:42:29 pm
dall'editoriale del presidente nella rivista federale di luglio-agosto 2011:

"LʼUITS ha ottenuto un importante successo istituzionale grazie alla sentenza del Tar al quale lʼUnione Italiana Tiro a Segno aveva fatto ricorso insieme al Coni e ad altre federazioni sportive per essere tolto dalla lista dellʼIstat. Il Tar ci ha dato ragione. Questo ci rende “meno burocratici” e rende più agevole la risoluzione di diverse nostre problematiche."
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 08, 2011, 23:01:02 pm
dall'editoriale del presidente nella rivista federale di luglio-agosto 2011:

"LʼUITS ha ottenuto un importante successo istituzionale grazie alla sentenza del Tar al quale lʼUnione Italiana Tiro a Segno aveva fatto ricorso insieme al Coni e ad altre federazioni sportive per essere tolto dalla lista dellʼIstat. Il Tar ci ha dato ragione. Questo ci rende “meno burocratici” e rende più agevole la risoluzione di diverse nostre problematiche."


Il Presidente ragiona senza tener conto dell'assemblea dei Presidenti di Sezione del 2008 quando tanti poveri fessi decisero per l'UITS Ente Pubblico senza pensare alle conseguenze...........per loro (ormai è da molto che il Presidente federale fa a testa sua senza tener conto delle sezioni ma solo dei gruppi sportivi.......... anzi il suo consigliori è la Turisini :-X) l'unica soluzione accettabile a questo punto è la privatizzazione dell'ente come sostenuto da E. Mori.
Sarebbe preferibile essere burocrati quando si tratta di consulenze, premi ai tiratori che fanno "Fetecchia"ed aumenti di stipendio ai dirigenti federali.
Ps.: Caro Gunny ma hanno pubblicato la sentenza TAR sul giornalino in modo da far giudicare ai presidenti se è un successo o una grande montatura?
 ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Ciao
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 09, 2011, 01:43:23 am
mah  ???

per me non c'è logica, nè consequenzialità nell'azione

in questo forum dal 2008, sotto minaccia soppressione ente, penso fosse condivisa tra i più l'ipotesi che UITS dovesse divenire ente di diritto privato e occuparsi dello sportivo

nel 2010 pare che questa sia divenuta una convizione di UITS stessa ma ciò è divenuto di dominio pubblico solo con la sentenza del TAR lo scorso mese di luglio, ora addirittura pubblicizzata sulla rivista federale (ma senza i dovuti dettagli)

oppure, visto che a ricorrere al TAR a quanto pare sono state diverse federazioni e il Coni stesso, non vorrei che l'ufficio legale della federazione, per "contenere i costi" abbia involontariamente operato un "copia&incolla" incondizionato del ricorso di altra federazione, senza rileggere il testo prima di depositarlo in cancelleria!!!  :o

ma in quest'ultima ipotesi (pastrocchio) allora la sentenza sarebbe errata e il giudizio da rifomulare...

siccome voglio credere che gli avvocat federali non possano commettere errori così "grossolani" allora protenderei per la prima ipotesi, quindi rimane l'atroce dubbio di cosa ne sarà nel prossimo futuro dell'istituzionale...  :-\
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 09, 2011, 09:58:30 am
mah  ???

per me non c'è logica, nè consequenzialità nell'azione

in questo forum dal 2008, sotto minaccia soppressione ente, penso fosse condivisa tra i più l'ipotesi che UITS dovesse divenire ente di diritto privato e occuparsi dello sportivo

nel 2010 pare che questa sia divenuta una convizione di UITS stessa ma ciò è divenuto di dominio pubblico solo con la sentenza del TAR lo scorso mese di luglio, ora addirittura pubblicizzata sulla rivista federale (ma senza i dovuti dettagli)

oppure, visto che a ricorrere al TAR a quanto pare sono state diverse federazioni e il Coni stesso, non vorrei che l'ufficio legale della federazione, per "contenere i costi" abbia involontariamente operato un "copia&incolla" incondizionato del ricorso di altra federazione, senza rileggere il testo prima di depositarlo in cancelleria!!!  :o

ma in quest'ultima ipotesi (pastrocchio) allora la sentenza sarebbe errata e il giudizio da rifomulare...

siccome voglio credere che gli avvocat federali non possano commettere errori così "grossolani" allora protenderei per la prima ipotesi, quindi rimane l'atroce dubbio di cosa ne sarà nel prossimo futuro dell'istituzionale...  :-\

L'errore grossolano ha assicurato la pagnotta proprio ai consulenti tra cui i legali, infatti l'applicazione della 122/2010 agli enti compresi nell'elenco istat costringeva la federazione ad una riduzione dell'80% rispetto all'anno precedente delle spese per consulenze.
Ciao
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: Ricky - Agosto 09, 2011, 10:43:26 am
Ciao Gunny, e ciao tutti,
osservo con piacere che analizzi e cerchi di comprendere quello che accade nelle alte sfere dall’analisi “cartolaria” dei documenti. Purtroppo ogni documento è fine a se stesso, chissà quali ragioni lo hanno generato, cosa c’è dietro, ma nei documenti a volte scrivere una parola invece che un sinonimo serve solo a spuntare delle asperità operazionali e gestionali, e quindi l’analisi può far trascendere delle cose; semplicemente occorrerebbe sapere la genesi del documento, qui a volte solo ipotizzata, e gli effetti che si vogliono produrre. Quale sarà il futuro del Tiro a segno? Non è facile dirlo, da semplici utenti occorre fidarsi dei vertici, per principio. È chiaro che delle scelte possono essere messe in discussione, così come leggo su alcuni POST.

Non so a cosa vuoi riferirti per ISTITUZIONALE: io intendo il Rilascio delle certificazioni di idoneità e l’addestramento degli obbligati, non conosco altro. Per me non cambierà niente, anche se so che molti aspirano a gestire la cosa, sia per il ritorno finanziario che di valenza operativa nei più svariati contesti (politici, cittadini, di immagine,…). Resteranno di competenza delle Sezioni. Che per la parte sportiva sono diventate Associazioni dilettantistiche per l’applicazione di un decreto fatto da Pescante (ex CONI), per la gestione finanziaria e della relativa fiscalità.

Conosco molte Sezioni, disperse nelle montagne, e di cui rispetto la titolarità, che gestiscono solo le abilitazioni, e lo fanno con un senso civico molto al di sopra le parti, svolgendo con passione e senso del dovere il proprio operato, il compito delegato di addestramento e idoneità all’uso delle armi. E alle spalle del TSN curano l’orto, tralasciando quindi gli interessi e la gestione economica e finanziaria che sta dietro tanti proclami. E non curando affatto la parte sportiva perché non ci sono frequentatori. Sono realtà che vanno comunque considerate.

Per me non cambierà niente, io continuerò a frequentare il poligono del TSN per fare sport, pagando le quote istituzionali (che qualcuno vede spese male poi, con diritto di critica), vedrò gli obbligati esercitarsi per il rilascio delle certificazioni, e ogni tanto qualcuno da abilitare all’uso di idoneità e al maneggio delle armi, sparare al mio fianco, come da sempre.

Io sono come tanti sportivi che leggono anche su questo sito gli accadimenti del nostro “mondo”, oltre a curare la parte tecnica e la promozione del nostro Sport. E ogni tanto parteciperò a qualche gara, magari sarò ammesso ogni tanto ai Campionati Italiani, che non potrò mai vincere (se non in categoria) perché c’è chi è più preparato di me (non più bravo), e per l’attività sportiva nazionale rischiare di essere chiamato a far parte di qualche rappresentativa come è successo di recente ad ADAMO, del TSN di Bologna.

Poi è chiaro che fa piacere sapere cosa accade dietro le quinte, se qualcuno il nostro “mondo” lo assume a teatro. Ma teatro non è.
Un saluto a tutti
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 09, 2011, 10:59:16 am
Caro Ricky chi sei, cosa fai quali sono i tuoi propositi e le tue aspirazioni poco c'entrano con l'argomento scottante che stiamo trattando.
Ogni volta che ti leggo, alla fine, ho la sensazione di non capire di cosa stiamo parlando ma sono 3 il filo conduttore dei tuoi post (dai prossimi mettici un po di fantasia):
1) L'UITS ha sempre ragione;
2) Io (RicKy) sono bravo - buono e votatemi;
3) Lo sport anzitutto e fidatevi e basta di chi vi gabba.

Pianeta terra chiama base luna....pianeta terra chiama base luna.......siamo invasi dai marziani.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ps.: Il post l'avevi preconfezionato ma non hai superato l'esame, dalle prossime volte cerca di essere + naturale :P
 
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: Ricky - Agosto 09, 2011, 12:31:39 pm
Ciao Mimmo e ciao a tutti,
mi tiri in ballo direttamente e il diritto di replica è dovuto, prima non ho preconfezionato niente, ho solo letto la considerazione di Gunny, che mi ha dato lo spunto di riflessione che ho postato, senza altro doppio fine, ho esposto il mio pensiero su un argomento del mondo del tiro (italiano). Non sono mai entrato nel merito del documento in oggetto, che letto mi sembra abbia dei controsensi, ma questo è forse il modo di dire forse le cose in Italia nel mondo giurisprudenziale.
Citazione
13. Segue da quanto finora esposto che è esatto il rilevo della ricorrente secondo cui l’ISTAT non ha affatto adempiuto agli incombenti istruttori che il Collegio gli aveva assegnato in sede cautelare, ma da ciò la Federazione non è in grado di ricavare alcun vantaggio agli effetti di una positiva definizione della censura, atteso che anche ad essa è imputabile la carenza probatoria contestata all’Istituto.

Parte ricorrente si limita infatti ad affermare, sia nell’atto introduttivo del giudizio che nelle numerose memorie difensive depositate, che il rapporto costi-entrate è ad essa favorevole, ma non offre alcun dato numerico né la relativa documentazione, pur avendo dell’uno e dell’altra piena disponibilità, con ciò ingenerando il dubbio che l’affermazione non è supportata da un adeguato bagaglio probatorio.

La censura in esame deve essere quindi disattesa perché non comprovata dalla ricorrente, pur avendo essa completa possibilità di dimostrare quanto affermato.

14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.

15. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse, e quindi in parte qua, dell’impugnato elenco ISTAT, ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrazione compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.

Ci leggo solo dei controsensi, che ovviamente sono scritti appositamente per dare evidenza di alcune cose, ..., e si accetta la conclusione:
Citazione
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei limiti dell’interesse l’impugnato elenco ISTAT.

Ma all'ISTAT che stanno a fà? A volte si hanno solo dei compiti da svolgere, e vengono svolti senza entrare nel merito delle cose, è il ben noto meccanismo italiano, hanno ragione tutti, ... ma si viene da una storia che la dice lunga su queste cose. Gli Enti soppressi, tanti, ... lavoravano!! Ne ho diretta conoscenza.


Tornando al POST, l’argomento è forse scottante, ma non vedo quanto c’entriamo molti di noi sportivi con la gestione dell’Ente. È vero invece che dietro c’è anche la gestione finanziaria del portafoglio UITS, i posti di lavoro dei dipendenti, il management che sembra, come da te tante volte evidenziato, che voglia solo operare con protervia nell’accaparrarsi tutto, la potenziale gestione delle consulenze, … pensiero che rispetto ma sul quale non ho giudizio di merito. Qualcuno lo deve pur fare. Tu forse sei più informato e fai bene ad evidenziare degli aspetti che ritieni di attenzione.

Pianeta terra da base luna, pianeta terra da base luna, … i marziani vogliono sapere di come ci si addestra al tiro, … i marziani vogliono sapere di come ci si addestra al tiro, … chi gestisce e come si effettua la cosa, di quali DPT le armi laser hanno bisogno.

Non ho bisogno di superare esami, vedi una candidatura di voto (rilevato da più post), invito invece solo alla razionalità. È facile alienarsi. Mi piacerebbe leggere l’opinione dei tanti frequentatori del sito che sono tornato di più a leggere perché ho, al momento, cambiato competenze di lavoro, e ho qualche minuto di più a mia disposizione. È brutto parlarsi addosso, se siamo sempre gli stessi.

Un saluto a tutti
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 09, 2011, 13:17:24 pm
caro Ricky,
permettimi di essere critico con la tua visione.

Non posso credere che dichiarare innanzi a un tribunale il contratrio della verità, per poter avere ragione di una sentenza, sia azione giurisrudenziale ammissibile, nè condotta deontologica tollerabile.

A me non sembrano controsensi, come affermi tu, sembrano errori madornali e voglio fermamente credere a questa ipotesi perchè il contratrio sarebbe falso in atto pubblico.

Mi pare di capire dalle tue ossevazion che tali azioni siano macchiavellicamente orchestrate da una dirigenza che sà il fatto suo e di cui bisogna fidarsi, qui a mio avviso casca l'asino, perchè se tale dirigenza è quella di un ente pubblico ha il dovere della trasparenza nei suoi atti, in caso contrario se si tratta di ente di diritto privato comuqne non può compiere azioni al di fuori dell'indirizzo e del programma definito dall'assemblea generale.
Mi spiego meglio, se l'assemblea dal 2008 a oggi si è sempre pronunciata affinchè il CD federale si muova per tutelare lo status di ente pubblico, e poi il direttivo di fronte un tribunale dichiara il contrario, credo che più di un dubbio (angosciante) sia lecito farselo venire.

Se poi la sentenza di TAR, è giunta su presupposti contrari alla natura dell'ente, viene pure sbandierata come una conquista, allora i dubbi diventano mezze certezze, sul fatto che da qualche parte c'è qualcosa di non detto, di non trasparente nella gestione dell'ente e sul suo riordino.

Guarda caso fioccano e fioccheranno le interrogazioni parlamentari, soprattutto da parte di chi è inenzionato a defraudare i TSN dell'esclusiva certificatoria in materia di maneggio e addestramento.

Pure io sono uno sportivo, non certo di alto livello, ma sono anche un consigliere sezionale.
Ripeto quanto già scritto precedentemente (in altri topic), se nella mia sezione venisse a mancare anche solo il 30% degli incassi derivanti dall'attività istituzionale i primi a farne le spese sono gli impianti sportivi e gli agonisti. Personalmente se nella sezione che ora raggiungo agevolmente e nella quale sfogo la mia passione e nella quale cerco di dare il mio contributo per il buon andamento, dovesse venir meno o costretta a tagli importanti, di certo la stessa e UITS perderebbero un socio, un atleta e un consigliere.

Forse tu sei più fortunato o vivi in un isola felice, per questo non ti biasimo anzi ti invidio, magari sei pure supportato dal sistema e il tuo lavoro ti permette di dedicare il tempo adeguato allo sport del tiro (che comunque costa mediamente di più di tanti altri). Ma la realtà è diversa, molto diversa, e sono i numeri che parlano, basta leggere la relazione del presidente Obrist all'ultima assemblea.

Non credo che giovi a nessuno, nemmeno ai tiratori di interesse nazionale e olimpico, mettere la testa sotto la sabbia.

Quello che manca è la visione, la visione del futuro e programmatica nel medio lungo termine, mi ritrovo purtroppo a dover dar ragione a Mimmo quanto sostiene che l'obiettivo principale di molti dirigenti sia arrivare a fine mese... ma ti garantisco che non fà alcun piacere doverla pensare così, perchè ciò che rode di più è la delusione rispetto le apsettative che gli stessi dirigenti dal 2005 a oggi hanno creato.
Per nostra fortuna la forza dirompente della capillarità di internet, tramite strumenti come Concentrica, ha permesso di veicolare informazioni importanti su quanto realmente accade nelle stanze del potere, altrimenti a quest'ora saremmo inesorabilmente "schiavi" degli eventi.

Vorrei quindi sottolineare che ciò che a mio avviso ha fatto più male in questa gestione è l'assenza di comunicazione e trasparenza, di conseguenza l'assenza di contraddittorio con la base, sia per l'istituzionale sia per lo sportivo.

E io dovrei fidarmi?
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 09, 2011, 13:47:34 pm
Caro Ricky ma l'UITS è o non è ente pubblico o non ne sei convinto nemmeno tu?
A me pare che lo è quando per tramite le sezioni deve succhiare soldi alla collettività e non lo è quando c' è da fare un taglio alle spese.......questo è il paradosso non quello della giurisprudenza.
Secondo me che da illo tempore ho sposato la teoria del giudice Mori:
"Ente inutile era ed ente inutile resta".
L'onestà intellettuale dovrebbe essere nel fatto che a quei 4 servi sciocchi dei Presidenti di sezione dovresti avere il coraggio di dire, nella qualirtà di ex dirigente federale e futuro candidato:
"Il riordino con il parere reso dal consiglio di stato, il cui Presidente della sezione consultiva era un consulente Coni, è stata la rapina del secolo, mentre prima le sezioni rilasciavano la certificazione indipendentemente dall'UITS oggi agiscono su mandato il quale può essere anche revocato dall'UITS stessa".
Allora per bilanciare gli interessi, se proprio le cose dovessero andare per le lunghe, le nomine dei dirigenti dovrebbero essere  fatte dalla politica ( Ministero della Difesa e basta) perchè se si mette d'accordo un branco di portatori d'interessi ad es. " i Candelesi" i cui appetiti sono proverbiali poi dobbiamo sopportarci questioni indecenti come il Commissariamento di Barletta, o Bari per andare indietro nel tempo.
Per ritornare all'argomento, i dirigenti proponenti il ricorso,per salvaguardare consulenze, stipendi e privilegi, ricorrendo al TAR, non hanno dato un'idea diversa a persone come "Mimmo"!
Siamo alla 18a interrogazione e persone che domani potrebbero decidere, come m'auguro, alla soppressione di un ente veramente inutile fatto di paradossi, di macchiette e non aggiungo altro, tanto ne parlano e ne continueranno a parlare le "Cronache", ne sono convinto, stanno lavorando per questo.
Ragiona su questo:
" meglio fare una cosa e bene (attività sportiva ) che 2 sbagliate (attività sportiva ed istituzionale).
Ciao
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: elnegher - Agosto 09, 2011, 14:49:44 pm
La REALTA! la realta e quella che oggi viviamo di bancaraotta mondiale perchè tutti si sono ipotecati la casa (stato) Io Francia ora compro Bond Italiani , gli Italiani comparno titoli Tedeschi ecc ecc I cinesi ci comprano tutti ed il gioco e finito L'UITS ha voluto l?ente pubblico ch enon stà bene al segretario generale perchè non è all'altezza di gestirlo perchè non ha neanche il personale addatto a ciò si pensi che entrano 5.500.000,00 Cinquemilioni di €uro e non avanza nulla ? ma allora mio caro Ricki gli stipendi al CT al guardiano di Civitavecchia ai compensi ai vari allenatori Trasferte di qua e di là per portare a casa ...CHE COSA.....??????  VIVETE la realta statevene ZITTI e anatevene a csa allae prossime elezioni e lasciate posto a gente che CERCHI di tamponare le falle dall'era Orati ad oggi .... Ma non so a volte parlo con dei consiglieri nazionali e per corretezza li ascolto ma penso ma questi qui pensano che tutti siano più stupidi di loro ? Non capiscono che a volte il loro interlocutore tace per non dargli del Bischero
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: mimmo - Agosto 24, 2011, 00:18:09 am
Pervengono notizie che mentre le federazioni del Coni pensavano a salvarsi dai tagli hanno lasciato le associazioni sportive in balia delle onde o se le sono vendute per salvarsi.
Per le sezioni "associazioni sportive di tiro a segno" che ancora oggi non sanno se sono carne o pesce, così come il nostro ente, dovranno fare i conti con la sabilizzazione finanziaria di fine luglio per quanto riguarda fisco e tributi.
La finanziaria "Lacrime e sangue" effettivamente è onerosa per chi materialmente lavora mentre i ricchi si salvano sempre.
Le sezioni lavorano emettendo i certificati, mentre, lo stato e l'UITS si godranno i frutti.
Ciao

Ps.: tenetevi questa

Finanziaria: una prima lettura.
Francesca Colecchia (www.arseasrl.it)
Approvata dal Parlamento la Legge n.111 del 16 luglio 2011, di conversione del decreto legge n.98 del 30 giugno 2011, con le modifiche introdotte dal Senato.
Il provvedimento mira a conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. Rispetto al testo varato dal Consiglio dei Ministri, con la correzione dei conti pubblici di circa 18 miliardi nel 2013 e 25 miliardi nell’anno successivo, la manovra pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è pari, in termini di riduzione dell’indebitamento netto, a circa 2,1 miliardi nel 2011, 5,6 miliardi nel 2012, 24,4 miliardi nel 2013 e 47,9 miliardi (2,7, del Pil) nel 2014. Così commenta il Governo. La disposizione non risulta di chiara lettura per quelle agevolazioni non suscettibili di riduzioni in punti percentuali.
All’interno dell’articolato si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse per il settore non profit.

A) Una scure sul terzo settore.
Dal 2013 è prevista la riduzione/abrogazione delle principali agevolazioni riconosciute al settore. Il provvedimento prevede però che detta disposizione non troverà applicazione qualora siano  adottati - entro il  30  settembre  2013  - provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali  da  determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2014. È pertanto necessario attendere il 2013 per sapere se e come queste disposizioni troveranno applicazione.
Entrando nel merito, il provvedimento prevede che “I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  (detta) disposizione  (…) non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze (…) sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del  presente  comma con riferimento ai singoli regimi interessati”.
Quali sono gli ambiti che saranno soggetti a tagli?
1) L’attività istituzionale diventa commerciale e così soggetta ad imposte (punto 166 della tabella)?
Si ipotizza di intervenire sull’articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi che consente agli enti non commerciali di non versare le imposte sulle quote di adesione e agli enti non commerciali di tipo associativo, in possesso di determinati requisiti statutari (e gestionali), di non pagare le imposte sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività riconducibili alle finalità istituzionali.
Il Governo – attraverso questo intervento - ipotizza di conseguire un risparmio di 54,73 milioni di euro (comprensivo anche dell’eliminazione dell’agevolazione fiscale riconosciuta alle ONLUS per le quali i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile).
2) Compensi sportivi (punto 61 della tabella). Tagli alla disposizione agevolativa (art.67, comma 1, lett.m e art.69, comma secondo del TUIR) che prevede l’esenzione fiscale dei redditi diversi erogati da:
- associazione e società sportive dilettantistiche, Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ad istruttori, allenatori, atleti, collaboratori amministrativo-gestionali, etc;
- cori, bande, filodrammatiche a direttori artistici e collaboratori tecnici,
per un importo pro capite annualmente non superiore ad euro 7.500,00. L’intervento dovrà garantire, come effetto finanziario ex post, un risparmio di 10,2 milioni di euro.

3) Quale futuro per i regimi di contabilità forfettaria (punti 168 e 172 della tabella)? Il prospetto prevede interventi sulla Legge 398/1991 e sul regime introdotto all’articolo 145 del Testo unico delle imposte sui redditi che consentono una forfetizzazione delle imposte, per un risparmio complessivo di 35,40 milioni di euro.
4) Le erogazioni liberali al terzo settore non saranno più fiscalmente agevolate (punti 104 - 122 della tabella). Il nostro ordinamento prevede un complesso sistema di agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) in capo a chi effettua erogazioni liberali ad enti non profit. Tra queste si evidenziano le detrazioni previste per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art.15, comma 1 lett.iter del Testo Unico delle imposte sui redditi), ad associazioni di promozione sociale (ex art.15, comma 1 lett.i octies TUIR) e le deduzioni previste per le erogazioni liberali effettuate ad associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (ex art.14 del DL 35/2005, meglio noto come più dai meno versi).
I tagli alle agevolazioni in capo ai donatori dovrebbero complessivamente determinare, come effetto finanziario ex post, un risparmio di 135,39 milioni di euro.
5) Detrazioni dei costi per l’iscrizione a corsi sportivi di minori (punto 31 della tabella). Numerose sono le spese che diventeranno non più detraibili per le persone fisiche. Tra queste i costi sostenuti per l’iscrizioni di minori ad attività sportive, ammessi alla detrazione ex art.15, comma 1, lett.i quinquies e comma 2 del TUIR. L’eliminazione dell’agevolazione dovrebbe determinare un risparmio di 55,3 milioni di euro.
6) Ampliamento dei soggetti beneficiari del 5xmille (art.23 comma 46). Il contribuente dal 2012 potrà destinare la quota del 5xmille dell’IRPEF anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

B) Disposizione sul gioco
a) Tornei di poker sportivo non a distanza (art.24, comma 34). I monopoli di Stato disciplineranno i tornei non a distanza di poker sportivo individuando la quota di partecipazione. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita nella misura del 3% della raccolta.
b) Giochi con vincite in denaro.
Iscrizione nell’apposito elenco (art.24, comma 41). Le associazioni che detengono giochi che prevedono vincite in denaro sono tenute ad iscriversi nell’"Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro" tenuto dai Monopoli di Stato (vedi art.1, comma 533 Legge 266/2005, come modificato dalla Legge 220/2010, e D.Dirett. 5 aprile 2011). Termine di iscrizione è il 31 ottobre 2011 (originariamente la scadenza era stata fissata al 30/06/2011 e poi prorogata al 15/11/2011 con il decreto direttoriale n.2011 del 22/06/2011). L’iscrizione è subordinata al versamento di un importo annuale di euro 150,00 (originariamente euro 100,00).
Innalzamento delle sanzioni per chi fa giocare minorenni (articolo 24, commi 19 – 23). Innalzate le sanzioni pecuniarie per chi consente l’utilizzo di giochi pubblici che prevedono vincite in denaro a minorenni. La sanzione minima passa da 500 euro a 5mila euro, la massima da 1.000 euro a 20.000. Revocate le autorizzazioni nel caso in cui siano accertate 3 violazioni della disposizione in esame nell’arco di un triennio.
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: gunny - Agosto 24, 2011, 15:22:17 pm
cornuti e mazziati   :'(  :'(  :'(
Titolo: Re:ESCLUSIONE UITS ELENCO ISTAT
Inserito da: VENDETTA - Dicembre 20, 2014, 08:48:10 am
Ora le federazioni sono nell'elenco istat.

Cliccando sui link vedrete le slide degli adempimenti ai quali sono tenute le federazioni


https://www.gesinf.it/images/Eventi/FSN_ElencoISTAT_2014/Slide/02-L%27elenco%20ISTAT%20e%20le%20FSN%20-%20Guarino.pdf

ed un video del Presidente della Federazione scherma che se non sbaglio è pure il Vice Presidente del CONI.

http://www.federscherma.it/top-news/26204-tagli-economici-dopo-inserimento-federscherma-in-perimetro-istat-il-messaggio-del-presidente-federale-informati-e-non-allarmati