14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.
Citazione14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.
Questa sentenza pare riconoscere UITS unicamente come una federazione sportiva soggetta al controllo del CONI (ente pubblico) e quindi non può essere ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche senza fine di lucro...
Ma non è sotto il controllo del Ministero della Difesa?
UITS nel ricorso sostiene e rivendica di essere ente di diritto privato, però sbandiera ai 4 venti di essere un "ente pubblico" (pure sul sito web)...
Ma allora noi tutti fino ad ora di che cosa abbiamo discusso?!? Stiamo parlando della stessa UITS oppure ce n'è un'altra in circolazione?
??? ::) :o
dall'editoriale del presidente nella rivista federale di luglio-agosto 2011:
"LʼUITS ha ottenuto un importante successo istituzionale grazie alla sentenza del Tar al quale lʼUnione Italiana Tiro a Segno aveva fatto ricorso insieme al Coni e ad altre federazioni sportive per essere tolto dalla lista dellʼIstat. Il Tar ci ha dato ragione. Questo ci rende “meno burocratici” e rende più agevole la risoluzione di diverse nostre problematiche."
mah ???
per me non c'è logica, nè consequenzialità nell'azione
in questo forum dal 2008, sotto minaccia soppressione ente, penso fosse condivisa tra i più l'ipotesi che UITS dovesse divenire ente di diritto privato e occuparsi dello sportivo
nel 2010 pare che questa sia divenuta una convizione di UITS stessa ma ciò è divenuto di dominio pubblico solo con la sentenza del TAR lo scorso mese di luglio, ora addirittura pubblicizzata sulla rivista federale (ma senza i dovuti dettagli)
oppure, visto che a ricorrere al TAR a quanto pare sono state diverse federazioni e il Coni stesso, non vorrei che l'ufficio legale della federazione, per "contenere i costi" abbia involontariamente operato un "copia&incolla" incondizionato del ricorso di altra federazione, senza rileggere il testo prima di depositarlo in cancelleria!!! :o
ma in quest'ultima ipotesi (pastrocchio) allora la sentenza sarebbe errata e il giudizio da rifomulare...
siccome voglio credere che gli avvocat federali non possano commettere errori così "grossolani" allora protenderei per la prima ipotesi, quindi rimane l'atroce dubbio di cosa ne sarà nel prossimo futuro dell'istituzionale... :-\
13. Segue da quanto finora esposto che è esatto il rilevo della ricorrente secondo cui l’ISTAT non ha affatto adempiuto agli incombenti istruttori che il Collegio gli aveva assegnato in sede cautelare, ma da ciò la Federazione non è in grado di ricavare alcun vantaggio agli effetti di una positiva definizione della censura, atteso che anche ad essa è imputabile la carenza probatoria contestata all’Istituto.Ci leggo solo dei controsensi, che ovviamente sono scritti appositamente per dare evidenza di alcune cose, ..., e si accetta la conclusione:
Parte ricorrente si limita infatti ad affermare, sia nell’atto introduttivo del giudizio che nelle numerose memorie difensive depositate, che il rapporto costi-entrate è ad essa favorevole, ma non offre alcun dato numerico né la relativa documentazione, pur avendo dell’uno e dell’altra piena disponibilità, con ciò ingenerando il dubbio che l’affermazione non è supportata da un adeguato bagaglio probatorio.
La censura in esame deve essere quindi disattesa perché non comprovata dalla ricorrente, pur avendo essa completa possibilità di dimostrare quanto affermato.
14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.
15. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse, e quindi in parte qua, dell’impugnato elenco ISTAT, ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrazione compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.Ma all'ISTAT che stanno a fà? A volte si hanno solo dei compiti da svolgere, e vengono svolti senza entrare nel merito delle cose, è il ben noto meccanismo italiano, hanno ragione tutti, ... ma si viene da una storia che la dice lunga su queste cose. Gli Enti soppressi, tanti, ... lavoravano!! Ne ho diretta conoscenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei limiti dell’interesse l’impugnato elenco ISTAT.