CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)

Quattro amici al bar => U.I.T.S. & T.S.N. - Discussione, idee e proposte => Topic aperto da: mimmo - Luglio 13, 2010, 14:17:41 pm

Titolo: TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: mimmo - Luglio 13, 2010, 14:17:41 pm
TSN e Codice dell'Ordinamento miliare n. 66/2010
Il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, intitolato Codice dell’Ordinamento Militare e che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010, ha riordinato intermente le leggi che riguardano il Ministero della difesa. Due articoli sono dedicati al TSN e cioè:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Inoltre l’art. 2268 al nr. 117 dell’elenco di leggi abrogate elenca il Regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143.

Difficile capire la portata di questo provvedimento sui TSN.
Di buono vi è :
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN.
- che viene ribadito che chi ha fatto il militare non deve mai più presentare il certificato di idoneità al maneggio delle armi, alla faccia delle coglionate diverse scritte dal ministero dell’interno.

Di misterioso vi è l’abolizione del Regio Decreto del 1935 che regola le Sezioni e che senza una legge regolatrice resterebbero prive della possibilità di funzionare potrebbero chiudere subito.
La mio opinione però è che il RD n. 2430 del 1935 non aveva mai abrogato il precedente decreto n. 2051 del 1932 il quale in effetti era ancora utilizzato per le parti non superate dal decreto del 1935. Quindi con l’abrogazione attuale riprende piena validità il decreto del 1932 che non era poi tanto male e che non conteneva norme tipicamente fasciste. 

 

 

 
 
 
email - Edoardo Mori
 
 

 
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 13, 2010, 15:14:11 pm
L’art. 251 è interessante nella sua letterale innovatività: al n° 1 dice che è confermato l’obbligo di iscrizione e superamento del corso tenuto dai TSN, così come dalla L. 286/81; ma col n° 2 si dice che chi non abbia prestato servizio militare deve non solo iscriversi ma frequentare il TSN.
Ora, la portata della cosa è palese: non si parla più di obbligo di certificazione a seguito del superamento di un corso per queste categorie di persone (come prevede la L. 286/81) ma di “frequenza” al TSN.
Dunque le cose sono due: o il legislatore voleva semplicemente confermare la portata della L. 286/81 e ha creato qualche refuso, oppure se questo testo è voluto alcune cosucce cambieranno…

Prime domande: 1) possiamo ritenere che la L. 286/81, unita alla presente, ci possa permettere di dire che per un porto d’armi io devo iscrivermi, frequentare e superare il corso e poi ancora frequentare il TSN se voglio rinnovare il porto d’armi? 2) come si quantifica la frequenza obbligatoria per cacciatori e titolari di difesa personale? 1 volta/mese? 10 volte? 3) e i titolari di porto tiro a volo (non previsti dal testo)?
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: diamante - Luglio 13, 2010, 16:05:58 pm
Chiedo a chi ne sa più di me: " le sezioni, visto che le leggi sono state abrogate, devono versare ancora il 25% all'uits?".
Ciao
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: mimmo - Luglio 13, 2010, 17:48:43 pm
Aggiornamento del GIUDICE MORI

http://www.earmi.it/diritto/leggi/ordinamento%20mil.htm


TSN e Codice dell'Ordinamento miliare n. 66/2010 e Regolamento D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90
Il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, intitolato Codice dell’Ordinamento Militare e che entrerà in vigore il 9 ottobre 2010, ha riordinato intermente le leggi che riguardano il Ministero della difesa. Due articoli sono dedicati al TSN e cioè:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Vengono poi modificate o abrogate le seguenti leggi:
Art. 2129 - Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre
 1994, n. 724:
1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110,
le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143
sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro
a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e
nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare>>.
2. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è cosi' sostituito:
<<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il
regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
Art. 2678, abroga:
60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
117) r.d. legge 16 dicembre 1935, n. 430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143
227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
Art. 2679 abroga:
71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
Difficile capire la portata di questo provvedimento sui TSN.
Di buono vi è :
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN.
- che viene ribadito che chi ha fatto il militare non deve mai più presentare il certificato di idoneità al maneggio delle armi, alla faccia delle coglionate diverse scritte dal ministero dell’interno.
La materia è stata poi regolata definitivamente con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (G.Uff. n. 140 del 18 giugno 2010, Supp. Ord,)
Art. 59 - Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno
 1. L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa è altresi'
federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
Art. 60 - Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché
da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza
diritto di voto.
3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti
del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.
Art. 61 - Sezioni del tiro a segno nazionale
1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo
statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica
sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla
sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;
e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.
 Art. 62 - Statuto dell'Unione italiana tiro a segno 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché' nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60;
b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;
c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro
a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco.
L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;
g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;
h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva;
l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale;
o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
Art. 63 - Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
 1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:
a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
e) corrispettivi per eventuali attività rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.
Art. 64 - Amministrazione e contabilità
 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.
 

 
 email - Edoardo Mori 

Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 13, 2010, 19:06:13 pm
accidenti!:  d'acchito pare che abbiamo falcidiato tutte le leggi storiche del TSN!

Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: gunny - Luglio 13, 2010, 20:22:24 pm
temo che come al solito ne deriverà tanta confusione  ???

se si abrogano delle leggi, per semplificare il quadro normativo, significa che di fatto si torna nello stato precedente a quello della legge abrogata... quindi?  :o

inoltre se così stanno le cose e vista la data del decreto, marzo 2010, ma che li abbiamo pagati a fare i consulenti per redarre, non uno, ma ben due regolamenti di riordino?
e l'assemblea del 3 luglio scorso cosa ha approvato all'unanimità (dei presenti)? il nulla?
quali differenza sostanziale ci sia con quanto scritto nel decreto, a prima vista mi sfugge, ma forse la mia è pigrizia... il caldo...

e poi, cosa significa "porto d'armi ad uso personale"... a me pare che anche l'uso tiro a volo sia personale, mica posso cederlo a terzi?!?  :-\

ma vista questa spinta alla semplificazione, lo facessero seriamente una volta per tutte...
come al solito tra l'incudine e il martello ci stiamo noi, gli appassionati di armi e tiro a segno sportivo e non   >:(

personalmente, e non l'ho mai nascosto, sarei favorevoe a obbligare la frequentazione del TSN a chi è titolare di un porto qualunque, anche per tagliare la strada a coloro che vorrebbebro farci fare lo screening periodico da un comitato di strizzacervelli statali...
tra l'altro se una persona ha un porto qualunque, a maggior ragione se da difesa, se non lo utilizza per andare a sparare per divertimento o esercitazione al maneggio della propria arma da difesa, che gli serve a fare? questo è il ragionamento che spesso fanno alcuni funzionari dei vari uffici armi..., diamo un contentino anche a loro così avranno meno opportunità di vessarci

sarebbe un po come le tasse e concessioni che si debbono pagare annualmente per il porto da caccia, che se non versate di fatto invalidano la licenza e in talune realtà, a insindacabile giudizio del funzionario di turno, ne invalidano anche l'uso per il solo trasporto, iscriversi annualmente al TSN e frequentare, che sò, almeno una volta ogni due o tre mesi (anche se poco a mio avviso), costerebbe senz'altro di gran lunga meno che le concessioni regionali per la caccia... la libertà ha comuque e sempre un prezzo  :-X

Rimangono poi in discussione tutti i legittimi detentori di armi che non hanno un porto qualunque... e via che si ricomincia!

La sezione TSN potrebbe essere proprio l'anello di congiunzione, di garanzia, tra la libera e legittima aspirazione di possedere e utilizzare le armi da parte un cittadino probo e onesto, per necessità lavorative,  difesa personale, ludiche o sportive, e quell'amministrazione statale e organi di polizia che finalmente vedrebbero sodisfatte le proprie aspettative di controllo tramite una razionale sinergia con le sezioni TSN stesse.
Delegando in qualche modo e per quanto possibile il controllo dei cittadini onesti alle sezioni, gli stessi organi di polizia potrebbero meglio concentrarsi su quei delinquenti che non hanno bisogno di licenze e/o autorizzazioni ne tanto meno del TSN per esercitarsi.

Sul dato di fatto che ogni tanto qualcuno esce di senno (l'uomo non è una macchina perfetta) e diviene protagonista di stragi o atti di esibizionismo e autolesionismo, al riguardo la cronaca ci evidenzia che l'arma da fuoco non è che uno strumento utilizzato al pari di tanti altri come coltelli da cucina, posaceneri, le automobili e le mani nude!

Lunga vita al TSN!  ;)
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: mimmo - Luglio 14, 2010, 15:31:36 pm


e poi, cosa significa "porto d'armi ad uso personale"... a me pare che anche l'uso tiro a volo sia personale, mica posso cederlo a terzi?!?  :-\


Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.  

Io temo che FITAV, stante il tenore letterale della norma, porrà il problema sulla non obbligatorietà dell'iscrizione ad una sezione del TSN e del certificato d'idoneità d'uso e maneggio armi per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e piattello.

Ciao
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 14, 2010, 21:16:19 pm
eh già, se non fosse che col TAV si comprano anche pistole, che alla FITAV non ti insegnano ad usare...
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: diamante - Luglio 14, 2010, 23:50:09 pm
eh già, se non fosse che col TAV si comprano anche pistole, che alla FITAV non ti insegnano ad usare...

Hai ragione Pierpu, il TAV   ed il porto d'armi uso caccia ( ho omesso il Porto d'armi per difesa personale per ovvia ragione) sono gli unici documenti che ti autorizzano a detenere o acquistare armi, e agli organi di P.S. questo serve.
Devi convenire con me, avere il porto d'armi non significa essere un bravo tiratore.
Allora il certificato al maneggio delle armi  o lo rilascia  il TSN o la FITAV, non cambia nulla.
Ciao
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: gunny - Luglio 20, 2010, 13:53:15 pm
dopo qualche giorno di riflessione sul decreto del 15 marzo, e successivo confronto con i dirigenti della mia sezione, è sorto spontaneo il dubbio sul da farsi dal giorno 9 ottobre in poi:

1)  essendo state cancellate tutte le leggi sul TSN dal 1930 fino al 1981, gli stessi certificati di abilitazione di fatto sono da ritenersi nulli per i riferimenti normativi in essi riportati

2) che fine ha fatto il ruolo pubblicistico delle sezioni e il potere certificario sul maneggio delle armi, per non dire del resto dell'attività istituzionale?

3) le deroghe sull'acquisto e detenzione di armi e munizioni senza denuncia a favore delle sezioni vengono meno, per non parlare la facoltà di portare armi da fuoco sulle linee di tiro ai non possessori di licenze di porto (di fatto l'equiparazione ai campi di tiro privati), e dell'utilizzo delle armi da parte dei minori

4) stando al comma 1 dell'articolo 250, non tutti i poligoni in realtà sono stati impiantati a spese dello stato, in quanto quelli già esisteti nel 1930 da almeno 60/70 anni, di fatto sono stati oggetto di sequestro dal ministero della Guerra alle allora Associazioni di Tiro comunali fondate a seguito dell'istituzione del Tiro a Segno Nazionale da parte di Garibaldi, a cui si riferiscono le reali spese di impianto, come conseguenza della promulgazione di quelle leggi che dal 9 ottobre saranno abrogate.
Secondo logica, vedendo cancellate tali leggi ci si potrebbe auspicare il ritorno alla precedente situazione.

5) il federalismo demaniale, ovvero il passaggio di tanti poligoni dal ministero della difesa agli entri locali (comuni), prevederà il mantenimento della concessione gratuita alle sezioni, o di ciò che ne resterà?


Basandoci sui tempi medi che i nostri politici e legislatori mediamente impiegano per promulgare leggi organiche, non c'è che da aspettarsi l'oblio... o no?

chi sà parli!!!  :o

Infine, perchè sul sito UITS non c'è traccia o notizia di una legge talmente importante così come non è stata portata la noitizia sulle ipotesi di legge delega in materia di armi per l'adeguamento alla normativa comunitaria?
Possibile che un ente pubblico che tratta materia d'armi anzichè sensibilizzare affiliati e tesserati su ciò che potrebbe riservagli il futuro, rimanga sommesso e silente?

A volte mi viene in mente che per la sola mancanza di carta igenica, in diverse realtà, si assiste a scioperi e manifestazioni di piazza...
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: diamante - Luglio 20, 2010, 16:21:30 pm
che fine ha fatto il ruolo pubblicistico delle sezioni e il potere certificario sul maneggio delle armi, per non dire del resto dell'attività istituzionale?
Chiedo :chi ha voluto tutto questo?

E la federazione, che tanto esiste perchè i Tsn  hanno voluto che esistesse cosa fa?

Perchè la federazione con il passare degli anni si è arrogata, grazie a molti PRESIDENTI DI TSN;  di avere vita, morte e miracoli sulle stesse?

Perchè , come dice Gunny, sul sito uits non c'è menzione di nulla?

Secondo me se la federazione avesse svolto solo ed esclusivamente per il mandato cui è nata, cioè sovrintendere all'attività sportiva, oggi ci troveremmo in questa situazione?

Ci sono molti perchè, forse gli amici di Concentrica ne aggiungeranno altri!
Ciao
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 20, 2010, 23:57:43 pm
dopo qualche giorno di riflessione sul decreto del 15 marzo, e successivo confronto con i dirigenti della mia sezione, è sorto spontaneo il dubbio sul da farsi dal giorno 9 ottobre in poi:

1)  essendo state cancellate tutte le leggi sul TSN dal 1930 fino al 1981, gli stessi certificati di abilitazione di fatto sono da ritenersi nulli per i riferimenti normativi in essi riportati

2) che fine ha fatto il ruolo pubblicistico delle sezioni e il potere certificario sul maneggio delle armi, per non dire del resto dell'attività istituzionale?

3) le deroghe sull'acquisto e detenzione di armi e munizioni senza denuncia a favore delle sezioni vengono meno, per non parlare la facoltà di portare armi da fuoco sulle linee di tiro ai non possessori di licenze di porto (di fatto l'equiparazione ai campi di tiro privati), e dell'utilizzo delle armi da parte dei minori

4) stando al comma 1 dell'articolo 250, non tutti i poligoni in realtà sono stati impiantati a spese dello stato, in quanto quelli già esisteti nel 1930 da almeno 60/70 anni, di fatto sono stati oggetto di sequestro dal ministero della Guerra alle allora Associazioni di Tiro comunali fondate a seguito dell'istituzione del Tiro a Segno Nazionale da parte di Garibaldi, a cui si riferiscono le reali spese di impianto, come conseguenza della promulgazione di quelle leggi che dal 9 ottobre saranno abrogate.
Secondo logica, vedendo cancellate tali leggi ci si potrebbe auspicare il ritorno alla precedente situazione.

5) il federalismo demaniale, ovvero il passaggio di tanti poligoni dal ministero della difesa agli entri locali (comuni), prevederà il mantenimento della concessione gratuita alle sezioni, o di ciò che ne resterà?

rispondo per punti:
1)   i riferimenti normativi sono stati sostituiti da queste nuove norme, che nella sostanza non hanno cambiato praticamente nulla e che, per il TSN, lasciano in vigore praticamente solo quelle del TULPS e suo Reg. Att. oltre che la L. 110/75.
2)   Il ruolo pubblicistico è stato concentrato, dall’art. 61, co. 2 in fondo:  “L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato”: siccome le certificazioni sono espressione di pubbliche funzioni, ecco la natura pubblicistica.
3)   Nessuna deroga per le denunce dei TSN viene meno: basta leggere l’art. 38 TULPS che rimane vivo e vegeto; rimane viva e vegeta anche la possibilità di porto all’interno dei TSN ancora stante le precipue funzioni pubblicistiche degli istruttori di tiro (e solo quelli del TSN: si ricordi il parere de Consiglio di Stato del 1997 sul punto); ricordiamoci che UITS e TSN rimangono unici enti pubblici proprio grazie all’attività istituzionale.
4)   La logica deve cedere il passo al diritto: intanto all’usucapione, come norma di diritto privato e poi, quand’anche dovessimo considerare le ipotesi teoriche dei campi di origine comunale/privata che potrebbero considerarsi tornare agli originari proprietari, oggi essi sono, per effetto dell’art. 250 D.L.vo 60/2010, legge di stato, da considerarsi espropriati per uso di servitù militari.
5)   Il federalismo demaniale nei riguardi dei poligoni, che con queste recentissime norme pare al contrario affermarsi come di primario interesse per il Mindifesa, dovrebbe prevedere una cessione solo per declassamento e dismissione delle aree, che appunto col tenore letterale del combinato normativo pare invece andare in senso contrario (rafforzamento del valore/natura del TSN)
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: mimmo - Luglio 21, 2010, 15:50:00 pm
4)   La logica deve cedere il passo al diritto: intanto all’usucapione, come norma di diritto privato e poi, quand’anche dovessimo considerare le ipotesi teoriche dei campi di origine comunale/privata che potrebbero considerarsi tornare agli originari proprietari, oggi essi sono, per effetto dell’art. 250 D.L.vo 60/2010, legge di stato, da considerarsi espropriati per uso di servitù militari.

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato non possono essere usucapiti.
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 21, 2010, 20:40:08 pm
4)   La logica deve cedere il passo al diritto: intanto all’usucapione, come norma di diritto privato e poi, quand’anche dovessimo considerare le ipotesi teoriche dei campi di origine comunale/privata che potrebbero considerarsi tornare agli originari proprietari, oggi essi sono, per effetto dell’art. 250 D.L.vo 60/2010, legge di stato, da considerarsi espropriati per uso di servitù militari.

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato non possono essere usucapiti.

leggi attentamente qullo che è stato chiesto e quel che è stato risposto: si chiedeva se beni originariamente privati (poligoni comunali/privati) poi passati al TSN per le leggi degli anni 30, alla luce della caducazione delle leggi oggi abrogate dovessero intendersi riqualificati allo status quo ante: la mia risposta è nel senso cui sopra: ovvero quand'anche si dovessero considerare privati sarebbero stati usucapiti dallo Stato e comunque  espropriati per ragioni pubblica utilità
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: gunny - Luglio 21, 2010, 21:09:54 pm
rispondo per punti:
1)   i riferimenti normativi sono stati sostituiti da queste nuove norme, che nella sostanza non hanno cambiato praticamente nulla e che, per il TSN, lasciano in vigore praticamente solo quelle del TULPS e suo Reg. Att. oltre che la L. 110/75.
2)   Il ruolo pubblicistico è stato concentrato, dall’art. 61, co. 2 in fondo:  “L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato”: siccome le certificazioni sono espressione di pubbliche funzioni, ecco la natura pubblicistica.
3)   Nessuna deroga per le denunce dei TSN viene meno: basta leggere l’art. 38 TULPS che rimane vivo e vegeto; rimane viva e vegeta anche la possibilità di porto all’interno dei TSN ancora stante le precipue funzioni pubblicistiche degli istruttori di tiro (e solo quelli del TSN: si ricordi il parere de Consiglio di Stato del 1997 sul punto); ricordiamoci che UITS e TSN rimangono unici enti pubblici proprio grazie all’attività istituzionale.
4)   La logica deve cedere il passo al diritto: intanto all’usucapione, come norma di diritto privato e poi, quand’anche dovessimo considerare le ipotesi teoriche dei campi di origine comunale/privata che potrebbero considerarsi tornare agli originari proprietari, oggi essi sono, per effetto dell’art. 250 D.L.vo 60/2010, legge di stato, da considerarsi espropriati per uso di servitù militari.
5)   Il federalismo demaniale nei riguardi dei poligoni, che con queste recentissime norme pare al contrario affermarsi come di primario interesse per il Mindifesa, dovrebbe prevedere una cessione solo per declassamento e dismissione delle aree, che appunto col tenore letterale del combinato normativo pare invece andare in senso contrario (rafforzamento del valore/natura del TSN)

controbatto per punti:

1) Siccome nè il TULPS nè tanto meno la legge 110 definiscono o legittimano in qualche modo il Tiro a Segno Nazionale e/o le sue sezioni, continuo ad avere i miei dubbi al riguardo

2) potrei anche essere in parte d'accordo ma ribadisco quanto sopra, non esiste un quadro normativo che regoli le sezioni TSN come nei testi abrogati, tutto ciò alla luce della situazione statutaria delle sezioni attuale, e del fatto che sono diventate quasi tutte ASD...

3) l'atr.38 del TULPS al comma a) parla di "società di tiro a segno" definizione di fatto cancellata con l'abrogazione delle leggi del 1930 e 1932, non conosco il parere del Consiglio di Stato del 1997, ma se riferito a quelle leggi, siamo da punto e a capo

4) sull'usocapione si è espresso Mimmo, alzo le braccia sull'art. 250 del D.L. 60/2010,  non ne conosco il testo, mi riservo di documentarmi

5) staremo a vedere, ma temo che ne vedremo delle belle... (speriamo positive per le sezioni)
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 21, 2010, 22:12:22 pm
ancora per punti:
1) art. 38 TULPS (esenta le sezioni dei tiro a segno dagli oneri di denuncia)
art. 31 L.110/75
danno ex sé prova di un trattamento di favore -riconoscimento- del ruolo e funzioni del TSN
2) il D.L.vo 60/2010 e DPR 90/2010 hanno pressoché totalmente ripreso testo e sostanza delle norme abrogate: cambiato tutto per cambiare poco o nulla.
basta fare un semplice confronto comparatistico fra i testi
le sezioni sono anche ASD ma prima ente pubblico in funzione istituzionale (vds. statuto tipo sezinale, e queste nuove norme in commento)
3) da qui un sunto del parere  http://www.earmi.it/diritto/leggi/circ19.htm
4) usucapione e non usocapione, sulla quale arguisco -dopo il parere di Mimmo- non sia possibile discutere ulteriormente?; l'art. 250 che lamenti non conoscere è pressoché all'inizio di questo topic: stiamo confrontandoci costruttivamente oppure...?
5) speriamo che chi dice di voler cambiare per il meglio il TSN si adoperi davvero in tal senso
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: mimmo - Luglio 22, 2010, 08:59:53 am
La caducazione di leggi non ti porta indietro nel tempo!!!!!!!!
Indietro si va solo con .....Ciao Darwin ;D ;D ;D ;D
Nel nostro caso più che di usucapione potremmo parlare di Accessione invertita.

L'accessione invertita, detta anche occupazione appropriativa, è un modo di acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione.
L'accessione invertita è chiamata così perché opera in senso inverso rispetto alla normale accessione, la quale prevede che tutto ciò che è costruito sul fondo accede allo stesso e viene acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo, per cui sarebbe in questo caso il fondo ad "accedere" alla costruzione che diventa di proprietà della pubblica amministrazione.

Ciao

Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 22, 2010, 13:47:33 pm
mah, parlare di accessione invertita (o forse più opportunamente allora di occupazione acquisitiva) avrebbe senso se terreno e edificio fossero stati (o fossero ancora) ab origine di diverse proprietà.
Ma qui si parla del'ipotesi che un vecchio tiro a segno comunale o privato (in cui quindi terreno ed edificio fossero della stessa proprietà) poi passato -terreno, edifici, armi & bagagli- al demanio militare poiché attribuito al neo istituito T.S.N. e che oggi -stante la ritenuta da alcuni intervenuta vacatio legis per caducazione delle norme degli anni 30- per tale ultimo fatto si dovrebbe pensare che il tutto ritornasse nuovamente ai comuni e/o privati di 100 anni fa!!??
la soluzione è in realtà molto semplice: quello che era ancora attuabile dalle leggi del '30 abrogate è stato tout simplement trasfuso nei due testi recentemente varati.
con buona pace di tutti.
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: gunny - Luglio 22, 2010, 14:13:14 pm
ancora per punti:
...
4) ... l'art. 250 che lamenti non conoscere è pressoché all'inizio di questo topic: stiamo confrontandoci costruttivamente oppure...?
...

temo ci sia qualche piccolo fraintendimento e/o errore di battitura:
all'inizio di questo topic si parla del D.L 66/2010

mi ripeto, l'art. 31 L.110 e l'art. 38 del TULPS facevano riferimento a un quadro normativo preesitente ed articolato che ora, a mio personalissimo parere, non pare più tale nell'art.250 D.L. 66/2010, se non per sommi capi.
Certi "benefici" a favore del TSN, non essendo più espliciti, di fatto possono venir meno per la più banale e 'innocua' interpretazione del funzionario di P.S. di turno dell'ufficio armi e della Questura, sappiamo perfettamente essere capaci di sostituirsi al legislatore.

Prima avevamo il problema che le leggi erano troppe e rincorrenti l'una con l'altra generando il caos nella testa di tante persone, ora forse, siamo nella stessa situazione ma per la mancanza di "definizioni per legge".

Sarà un mio limite, ma non riesco ad avere una visione così ovvia come pare, non riesco a capire perchè mai non ci sia uno vero sforzo legislativo veramente semplificativo e chiaro per tutti.

Temo che questi "buchi", in prospettiva futura, porteranno quasi certamente a un mostro di legge che solo le menti giuridicamente contorte e onanistiche di certi nostri politici e funzionari ministeriali, potranno arrivare a concepire...
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: pierpu - Luglio 22, 2010, 14:49:45 pm
acclarati i 2 lapsus calami del mio D.L.vo 60 anziché 66/10 e tuo D.L anziché D. L.vo, o D.Lgs, (se fosse D.L. saremmo in acque ben diverse).
io ho una visione più rosea del mutamento normativo in atto..
Titolo: Re:TSN e CODICE MILITARE
Inserito da: gunny - Luglio 23, 2010, 00:39:50 am
allora, Pierpu, speriamo che tu abbia ragione e io torto marcio  ;)

le vie di mezzo mi inquietano ancora di più, ma mai quanto l'incertezza che in questo momento avvolge il futuro del TSN