Art. 30 - Collegio dei Probiviri o Proboviro unico
Qui una mia ipotesi di revisione dell'Art. 30 tenendo conto di alcune criticità sempre osservate.
Attendo i Vs commenti.
NUOVO STATUTO1. Ogni sezione deve dotarsi di un organo di garanzia costituito da Probiviri.
2. Se la somma tra soci volontari ed obbligati è superiore a 2000 deve essere istituito il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri ed un supplente che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. Nel caso in cui la sopraddetta somma sia uguale, od inferiore, a 2000 il Collegio può assumere la forma monocratica, con un solo Probiviro.
3. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall'art. 13.
4. I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali, o di singoli o gruppi d’iscritti volontari, ed hanno il compito di dirimere eventuali controversie sorte tra parte attrice e convenuta. Essi devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
5. A conclusione dell’azione disciplinare i Probiviri possono emettere provvedimento di sospensione a carico del soccombente dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni solari. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, nel fatto e nel diritto ed immediatamente notificato ai ricorrenti tramite email od email PEC, ovvero qualora non disponibile con altro adeguato mezzo.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere ed estrarre copia della documentazione associativa, acquisire pareri ed ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio tra le parti anche disponendone l'audizione personale.
7. Tutti i provvedimenti adottati dai Probiviri devono essere adeguatamente motivati, nel fatto e nel diritto, immediatamente notificati all’ UITS ed ai ricorrenti, oltre a coloro i quali ne hanno legittimo diritto, tramite email od email PEC, ovvero qualora non disponibile con altro adeguato mezzo. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e legittimità, al Tribunale Federale dell'UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente fino al quarto grado, o persona ad esso legata per interessi diversi, possa avere un coinvolgimento di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.
STATUTO VIGENTE
1. Se la Sezione lo ritenga utile può istituire il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico (d'ora in poi Probiviri). Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, viene istituito il Collegio dei Probiviri tonnato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Proboviro.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall'art. 13.
3. I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni.
I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5. I Probiviri decidono sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio tra le parti anche disponendone l'audizione personale.
7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell'UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
TSN Palermo