Autore Topic: INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN  (Letto 16872 volte)

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Offline gunny

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #20 il: Gennaio 11, 2016, 12:22:50 pm »
intanto, si sta allungando la lista dei presidenti che chiedono un parere al giudice Edoardo Mori...

forse a questo giro UITS l'ha fatta davvero "fuori dal vaso" e forse consiglieri, dirigenti e funzionari farebbero bene a rivalutare tutta la questione prima che sia troppo tari... ma sappiamo già fin d'ora che non avverrà, perché piuttosto che ammettere di aver sbagliato ci staranno loro stessi ad essere commissariati... mah?!?

visto che il giudice Mori risponde a tutti e riprende quanto egli sostiene e sosteneva già in tempi non sospetti, di seguito riporto il contenuto delle sue risposte... buona lettura (anche se ribadisco che so essere fatica per tanti):

Citazione da: Edoardo Mori - gudice di cassazione
E’ un problema che hanno complicato talmente che non si capisce più e non si sa come uscirne; bisognerebbe cha varie sezioni si unissero per fare un ricorso al Tar e cercare di avere un chiarimento.

Io nel mio codice (uscirà 15 giorni), ho scritto:
"Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8, R.D. 2051 del 21 novembre 1932) e sono soggette alla vigilanza ed alla tutela del ministero della difesa e dell’U.I.T.S.; in ogni comune può essere costituita una sola sezione, con possibilità di costituire delegazioni nelle frazioni comunali lontane e nei comuni privi di poligono. I poligoni del T.S.N. sono beni appartenenti al demanio dello Stato, concessi in uso gratuito alle Sezioni, responsabili della custodia e manutenzione di fronte alla Direzione lavori del Genio militare competente per territorio. Possono iscriversi alle sezioni tutti i cittadini italiani (ma ora ovviamente anche quelli comunitari) che abbiano compiuto 14 anni di età, ma fino al 16° anno essi possono sparare solo con armi ad aria compressa (norma dell’U.I.T.S. che potrebbe anche essere modificata).
Compito delle Sezioni è di invogliare i giovani alla pratica del tiro, curandone il reclutamento e assicurando l’assistenza tecnica e morale, di allenare i tiratori che dimostrino maggiori attitudini, di tenere corsi per chi deve conseguire l’idoneità al maneggio di armi o presta servizio armato.
Rappresentante della Sezione è il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è formato da tre o cinque membri (se i soci sono più di 500) e da due delegati, nominati uno dall’U.I.T.S. ed uno dal Comune. I mezzi economici derivano dalle tasse di iscrizione dei soci, da una quota sulla tessera U.I.T.S., dai diritti di segreteria sui certificati di idoneità al maneggio delle armi e da sovvenzioni di vari enti.
"

Come detto, le Sezioni del TSN sono anche entità costitutive dell’UITS. Questa entra ufficialmente nella storia del TSN con la L. 17 aprile 1930, n. 479, (Riforma della legge sul tiro a segno nazionale), la quale all’art. 2 stabilisce che “Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all’unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti”. Dal fatto poi che un comma successivo reciti “L’unione ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri, ne sarà approvato lo statuto” qualcuno ne dedusse che essa acquisisse lo status di ente pubblico. In effetti la L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (Istruzione paramilitare) espressamente la indicava (assieme all’UNUCI) fra gli “enti statati o parastatali” chiamati a collaborare.
L’UITS è inserita nel CONI come federazione sportiva (L. 16 dicembre 1942 n. 426) e come tale ha emanato le norme per il funzionamento dell’UITS.
Dal 1944 in poi la situazione giuridica dei due enti è stata caotica e si sono visti interventi illegittimi dell’UITS che con provvedimenti propri pensava di poter modificare le leggi dello Stato.
La L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha abolito, sic et simplicter, l’UITS e l’UNUCI quali enti inutili, dando tempo sei mesi di tempo per la loro liquidazione e stabilendo il divieto di loro finanziamento pubblico, diretto o indiretto.
Alla abolizioni si opponevano strenuamente gli organi e dipendenti dell’UITS, che avrebbero dovuto cercarsi altre occupazioni meno comode ed essi giungevano persino a sostenere che non potevano essere eliminati in quanto avevano funzioni pubbliche di certificazione; peccato che la legge riservasse queste certificazioni esclusivamente al T.S.N.
L’UITS comunque ritornava ad essere “utile” e veniva salvata con conferma della sua natura di ente pubblico mediante il D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209. Se si pensa che invece con la stessa norma veniva dichiarato inutile il Banco di Prova, vien da piangere!

Il regolamento conteneva queste disposizioni:
(Natura e finalità dell’ente)
1. L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata “UITS”, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni,  è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L’UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi “TSN”. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
NOTA: Si noti la falsificazione della realtà con cui si trasferisce alla UITS il rilascio dei certificati che però vengono predisposti dal TSN. Unico scopo era quello di fregare introiti al TSN e di attribuire alla UITS una funzione pubblica! In sostanza hanno pensato: l'UITS si frega i certificati e al TSN lasciamo i corsi di addestramento ai soci obbligatori ( per chi richiede il certificato maneggio armi, per un guardie giurate e locali, ecc,).

1.   Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di  direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a)   provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;
b)   curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c)   svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi.
2.   Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.   In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.
4.   Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
NOTA: Si osservi come l'agibilità dei poligoni venga riservata al Ministero della Difesa e come il TSN continui a svolgere funzioni pubbliche come ente pubblico.

Il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, intitolato Codice dell’Ordinamento Militare 
rimettevs le cose a posto, per quanto possibile, seguito dal regolamento contenuto nel d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90. Dice il Codice Militare:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
NOTA: Stando a questa norma di legge, la frequenza  non sarebbe obbligatoria per chi richiede il maneggio armi, ma non intende richiedere una licenza di porto d'armi.

È del tutto chiaro in base alla legge:
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene riaffermato che le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN
.

La materia è stata poi regolata definitivamente con il DPR 15 marzo 2010 n. 90   in cui si scrive che la  UITS  è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61.

La norma sul TSN viene poi un poco modificata rispetto la 2009:
Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

Da quel momento è iniziata una sistematica operazione di interpretazioni forzate delle norme di legge al fine di trasferire competenze e soldi dai TSN alla UITS.
L'UITS si è arrogata il compito di creare "periti balistici", come se bastasse fare lo sport del tirassegno per andare a pontificare nelle aule dei tribunali, l'UITS si è arrogata l'agibilità dei poligoni di tiro di prima classe mettendo da parte i militari, l'UITS ha preso in mano il rilascio dei certificati maneggio armi e l'addestramento delle guardie municipali e giurate, stabilendo delle regole sebbene siano cose che poco hanno a che vedere con l'abilità di forare un bersaglio, l'UITS ha iniziato a sostenere che le sezioni del TSN non sono più enti pubblici, anche se nessuna norma ha mai tolto loro tale qualifica storica e indiscussa. Scrive nel 2015 la pagina dell' UITS: La UITS esercita la vigilanza sulle sezioni del Tiro a Segno nazionale, soggetti di diritto privato, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche di rilascio del patentino di idoneità al tiro e diploma di idoneità al maneggio delle armi. Ma se lo sono inventato loro nel DPR del 2010!
Il Codice Militare (legge prevalente) dice che la vigilanza compete al Ministero della difesa e, tra l'altro, non esiste neppure un "diploma" di idoneità!
 
TSN: pubblico privato?
Vediamo di esaminare a fondo il problema della personalità giuridica di diritto pubblico del TSN e quello della competenza a giudicare sulla sicurezza dei poligoni attenendoci strettamente alla normativa e non ad interpretazioni interessate. A questo punto se si tiene presente che i DPR sono sempre subordinati alle norme di legge che devono regolare nei particolari e che non possono modificare, si deve concludere che i vari DPR, ivi compreso il DPR del 2009, sono illegittimi in quanto in contrasto con leggi di rango superiore, e che le sezioni del TSN godono ancora della qualifica di ente pubblico.

Sono illegittime le norme che hanno passato la competenza per i certificati maneggio armi alla UITS. E le norme regolamentari illegittime possono essere disapplicate da giudici.

Come è possibile sostenere ed immaginarsi che, senza una parola in proposito, la legge possa abolire centinaia di enti pubblici storici senza dire una parola sul loro personale, sul loro patrimonio, sulla loro gestione futura?
Se la legge non ha detto chiaramente che il TSN era abolito e non ha regolato la sua successione, ciò significa in modo certo che abolizione non vi  è stata e ogni altra affermazione può essere solo interessata. Come dicono i toscani "se serve si può sostenere che Cristo è morto di freddo"!

È vero invece che il legislatore, sotto le pressioni per salvare le poltrone pubbliche dell'UITS, si voleva inventare un sistema ibrido di ente pubblico gestito da associazioni sportive private, o viceversa, di associazioni private con funzioni pubbliche. Questo schema non è nuovo ed  è stato utilizzato, ad esempio, per certi enti musicali pubblici, trasformati in fondazioni con partecipazione pubblica (L. 28 dicembre 1995 n. 549 e D. L.vo 29 giugno 1996, n.367. (Vedi sull'argomentoDaniele Mori, Dalle fondazioni alle fondazioni di partecipazione, 2004), ma la trasformazione è sempre avvenuta con precisi ed esaustivi provvedimento normativi ad hoc e non in base ad interpretazioni interessate di chi lottava non per la musica, ma per la poltrona! 

Come è possibile, ad esempio che un poligono del demanio militare, prima affidato ad un ente pubblico il cui statuto prevede la partecipazione di militari e di ripresentanti del Comune, venga affidato ad una associazione sportiva dilettantistica che nel suo statuto non tutela a adeguatamente gli interessi  di altri enti pubblici?

E come può funzionare un ente in cui coabitano due diverse istituzioni, il TSN con un proprio statuto pubblico e la società sportiva dilettantistica con il proprio statuto privato, senza che vi sia una chiara normativa di legge  (e non sono tali i diktat che l'UITS ha imposto!) c che regoli le rispettive competenze?

Sapete come l'UITS ha risolto il problema?
Scrivendo lei stessa il nuovo statuto per le Sezioni che centinaia di "pecoroni" hanno accettato!


Quanto la pretesa interpretazione dell'UITS sia assurda si verifica ora che in base all’art. 56 legge bis del D.L. 21 giugno 2013 (federalismo demaniale) alcuni poligoni sono divenuti di proprietà dei comuni. La conseguenza è che cessa la competenza del ministero della difesa al controllo su di essi, che l'UITS non ha più alcuna voce in capitolo su di essi, che essi vengono gestiti o dai comuni oppure da associazioni sportive a cui il Comune li concede e che tutta la baracca messa in piedi dall'UITS per controllarli cade: l'UITS ha rapporti con essi solo in quanto essi svolgono attività agonistica sportiva con la partecipazione di federazioni iscritte alla UITS e a decidere su importi da pagare o ricevere dall'UITS non è più il regolamento dell'UITS, ma l'ente locale divenuto proprietario del poligono. Ed è questo che dovrà regolare i rapporti con il TSN e con altre associazioni che si servono del poligono.
È evidente che si è creata una situazione caotica in cui bisogna regolare caso per caso, rapporti che lo Stato non ha regolato, ma la situazione sarebbe estremamente semplice se l'UITS non si fosse messa di mezzo come corpo estraneo, a voler fare l'ente pubblico senza averne il minimo requisito.
 
A chi spetta di collaudare i poligoni?
Analoga situazione di forzatura interessata delle norme di legge si è avuta della materia di controllo sulla agibilità dei poligoni. Essa era pacificamente di competenza del genio militare per quanto concerneva i poligoni demaniali e le norme di legge sul TSN non hanno cambiato nulla al riguardo. Il codice militare è chiarissimo nel dire che: "l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa."
E il principale compito del ministero è sempre stato quello di controllare la sicurezza del poligoni e quindi di rilasciare la certificazione che si erano costruiti e gestiti a regola d'arte (la cosiddetta agibilità).

E invece che cosa si inventa l'UITS?
Ecco che cosa si legge sulla sua rivista:
"Le recenti normative sul tema di agibilità degli stand di tiro (D.P.R. n. 90 del 15/03/2010: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) hanno modificato l’iter procedurale da seguire sulla progettazione e sull’agibilità degli stand di tiro a fuoco (sia in galleria, sia a cielo aperto), la cui gestione dovrà ricadere da ora in avanti unicamente sulla UITS, dando a questo Ente Pubblico la competenza totale sulla regolamentazione degli stand di tiro a fuoco di 1ª categoria. In questo modo, rimarranno di competenza dell’Autorità militare, previo il parere favorevole della UITS, gli stand di tiro a fuoco a cielo aperto di 2ª e 3ª categoria e gli stand in galleria (indoor) di 2ª e 3ª categoria. (Rivista novembre-dicembre 2011)."

E' il tipico trucco da gioco delle carte: si fa finta di non aver letto la legge e si cita solo il regolamento il quale dice, illegalmente perché non aveva alcuna autorità per scriverlo, che l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno.

E qui si scopre come alla legge si faccia dire ciò che non ha mai inteso dire: i poligoni sottostanno a due ordini di regole tecniche: quelle sulla sicurezza interna ed esterna del poligono che, per i poligoni demaniali, sono di competenza del ministero della difesa in quanto è lui che in caso di incidente sarebbe tenuto responsabile per i danni; quelle sportive le quali stabiliscono come devono essere tutti i poligoni al fine di corrispondere alle norme internazionali sulle discipline sportive che si intendono praticare ufficialmente, con gare federali (illuminazione, distanze, misure delle postazioni di tiro, eccetera). Per chiunque non sia in malafede è chiaro che la legge e regolamento hanno voluto dire che l'UITS ha competenza non sull'agibilità, ma solamente sulle norme e regole relative all'uso sportivo del poligono.
Perciò è del tutto chiaro che la competenza dell'UITS a dichiarare l'agibilità dei poligoni prima categoria è usurpata (sia chiaro che questi poligoni non sono quelli per l'aria compressa, ma sono quelli in cui si spara con pistole di grosso calibro il cui proiettile arriva ad 1,5 km di distanza, e che pertanto la sicurezza non può essere certa lasciata ai periti dell'UITS che hanno ascoltato qualche ore di conferenze e sono stati battezzati periti balistici: è cosa da ingegneri, architetti, fisici e non da praticoni!). La conseguenza pratica è che sono nulle tutte le agibilità concessa fino ad oggi, che i responsabili dei poligoni sono esposti a rischi giuridici notevoli, che l'UITS ha incassato compensi non dovuti.
Si rileva inoltre che l'UITS non ha alcuna competenza tecnica a valutare la sicurezza di poligoni non demaniali; al massimo, se nel poligono si devono svolgere gare sportive federali, ha competenza a controllare che il poligono corrisponda ai requisiti federali per poter riconoscere la gara.
Fortunatamente su questi argomenti è intervenuto con decisione il Tar del Lazio con sentenza del 28-8-2015 che ha rimesso a posto le cose.
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #21 il: Gennaio 15, 2016, 12:24:38 pm »
di seguito il likn a un prezioso e rencentissimo contributo del giudice Edoardo Mori, che ci aiuta a fare chiarezza tra i meandri legislativi che riguardano il TSN:

http://www.earmi.it/diritto/leggi/Normativa%20TSN%201930-1944.html

non ho una laurea in giurisprudenza, ma noto con dispiacere che ci sono personaggi molto più importanti di me nella gerarchia del sistema TSN-UITS che pur vantando il titolo, ignorano forse più del sottoscritto la materia in ambito TSN-UITS o forse fanno finta di nulla...

penso di conoscere la lingua italia, leggo e mi sforzo per capire ciò che leggo, se poi un giudice di provata esperienza, come Edoardo Mori, mi aiuta a comprendere ciò che si nasconde nelle pieghe a volte incomprensibili del "legalese" nel "labirinto legislativo" italiano,  mi rendo conto che l'ignoranza è veramente una brutta bestia ma soprattutto è nemica della libertà e dei principi democratici

purtroppo, più avanziamo su questi temi, più mi convinco che ci sia chi approfitta e sfrutta l'ignoranza di base di tanti dirigenti sezionali per proprio tornaconto. Dobbiamo smetterla con le scuse e le giustificazioni facili della serie: "sono andato in fiducia e ho agito secondo quanto imposto dall'alto, perché sanno quello che fanno e hanno bravi avvocati che li consigliano...", perché è pura illusione quella che così facendo ci si garantisca protezione... è come uccidere lo spirito critico accoltellandolo alle spalle!!!
Ma se dovesse capitare di essere chiamati a rispondere di fronte a un giudice di qualunque qualcosa, tale argomentazione non produrrebbe alcun elemento a nostro favore... anzi la legge, ricordiamocelo bene, non ammette ignoranza!

Qualcuno pensa che convenga restare ognuno nel proprio orticello, omertosamente, perché tanto non val la pena opporsi al "potere costituito" perché la giustizia potrebbe essere "pilotabile" e "comprabile" dal più forte sul piano della disponibilità di risorse finanziarie (i nostri soldi) con cui si possono anche foraggiare avvocati "di grido"!
La gravità di quanto appena descritto si sintetizza nella definizione che allora siamo "mafiosi" dentro fino al midollo!!! quindi se il sistema è quel che è solo per colpa nostra.
E' così che si deve agire?... diciamo per il quieto vivere??? se così fosse confermato a me questa "cosa loro" non piace...

Eppure la legge è chiara e chi non vuole accettare questa chiarezza probabilmente ha qualcosa da nascondere... ha paura di perdere qualcosa... di certo non agisce da buon amministratore e con il senno del buon padre di famiglia.

Se si continua su questa strada, è solo perché manca il coraggio di difendere principi e il rispetto della legge a tutti i livelli... bisogna andarne fieri e reclamare il "mal comune mezzo gaudio"?!? mah?!?
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #22 il: Marzo 30, 2017, 09:39:41 am »
per chi non lo sapesse, su CONINET nell'area riservata alle sezioni nella "linguetta" affiliazione sono indicati i crismi a cui lo statuto delle Sezioni TSN (ASD) devono aderire per rispondere alle previsioni di legge:

Citazione da: CONINET
Possesso requisiti statuto:

Completare la dichiarazione di possesso di requisiti dello statuto secondo quanto previsto da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 N.1273

a far data dal GG/MM/AAAA nello statuto sono espressamente previsti, oltre alla sede legale:

a) La denominazione; (art. )
b) L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica (art. );
c) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione (art. );
d) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. );   
e) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile (art. );
f) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari (art. );   
g) Le modalità di scioglimento dell’associazione (art. );
h) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art. );

che – a far data dal GG/MM/AAAA nello statuto è espressamente previsto, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale CONI, l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti di UITS.

Nel momento in cui uno statuto prevede quanto sopra scritto, tutto il resto è discutibile e competenza delle assemblee sovrane purché non violi le leggi dello stato italiano.

Così come l'aderenza ai regolamenti federali, come indicato nell'ultimo paragrafo, non può derogare da leggi e norme di rango superiore, ovvero la federazione non può imporre alcunché che possa in quale modo andare in contrasto con il codice civile, le leggi di pubblica sicurezza e le leggi che governano il diritto sportivo.
« Ultima modifica: Maggio 31, 2017, 20:50:28 pm da gunny »
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #23 il: Maggio 31, 2017, 20:52:54 pm »
giunge notizia che nell'intervista all'ing. Obrist, pubblicata sul numero di Armi & Tiro di giugno, sia tornato in voga l'argomento statuti TSN con interessanti novità e valutazioni...

attendiamo di leggerlo e commentarvelo quanto prima
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #24 il: Giugno 01, 2017, 11:37:24 am »
Citazione da: Intervista a Obrist di A&T - mese di giugno 2017
PRESIDENTE PIGLIATUTTO
Vuole aprire l'Uits a tutte le discipline con le armi. Però solo alle sue regole.
Intervista a tutto campo con Ernfried Obrist, l'ingegnere "tedesco", dal 1984 nel tiro italiano solo ad alti livelli
...
Tutti hanno recepito integralmente con piccole modifiche lo statuto approvato da UITS. Parma invece l'ha modificato sostanzialmente, stiamo valutando e poi decideremo
...

Titolo e sottotitolo sono già un programma e una sintesi del piglio autoritario e autoreferenziale, che Obrist ha impresso alla Uits nei suoi 3 mandati da presidente... poi a noi risulta che non sia tedesco, ma italiano visto che ha fatto pure il militare come ufficiale di complemento, quindi ha giurato sulla bandiera tricolore.

Ma lasciamo i pettegolezzi per venire al dunque. La realtà è un'altra... molte sezioni non hanno (e non intendono farlo), indetto l'assemblea straordinaria per l'adozione del nuovo statuto delle sezioni UITS... e lo fanno a ragion veduta, perché non è un semplice aggiornamento ma un capestro inutile ed illegittimo.

Chi ha provato a modificarlo è stato minacciato di commissariamento... poi c'è chi l'ha approvato e modificato subito dopo...

Ma la cosa grave è che c'è chi l'ha adottato e registrato senza nemmeno fare l'assemblea straordinaria, questo significa l'aver violato lo statuto precedente ma soprattutto la legge, il codice civile, usurpando le prerogative e la sovranità dell'assemblea dei soci.

Se poi andiamo a rileggere ciò che il segretario generale ha scritto nella circolare 5185/15, discussa ampiamente in questo forum, vengono i brividi:
Citazione da: circolare Uits 5185/15
...
decorso il termine succitato, lo statuto si intenderà tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione
...

Sull'accenno a Parma, che dire... stando a quanto pubblicato sul loro sito www.tsnparma.it (sezione statuto e regolamenti), il 5 gennaio u.s. è stata convocata l'assemblea straordinaria, a norma dello statuto previgente nel rispetto della legge, all'assemblea ha partecipato un notaio (il presidente del collegio notarile di Parma), il quale ha verbalizzato tutto e registrato l'atto.

Dal verbale si evince che le modifiche apportate al modello UITS sono state volute dall'assemblea all'unanimità sia per adeguare lo statuto al modificato quadro normativo sia per avviare l'iter di richiesta della personalità giuridica, il tutto rispettando tutta la gerarchia delle fonti, dal codice civile fino all'art.90 L. 289/2002 (norme sule ASD).

Ci risulta inoltre che la stesura dello statuto approvato dalla sezione di Parma sia stata curata dall'Avv. Guido Martinelli di Bologna, già consulente della UITS in passato quando le sezioni vennero trasformate in ASD.

Se invece della "Uits-verità", ci si documenta e si valuta con l'informazione completa, si può comprendere perché a distanza di 5 mesi a Roma gli esperti di diritto non sappiano ancora come regolarsi con Parma... che sia perché non possono proprio farci nulla?!?

« Ultima modifica: Giugno 07, 2017, 14:27:33 pm da gunny »
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #25 il: Giugno 07, 2017, 15:11:46 pm »
Sempre riflettendo su quanto dichiarato dall'Ing. Obrist, nell'intervista rilasciata a Armi e Tiro, l'unica cosa che si può condividere è la vigilanza che Uits deve effettuare sulle sezioni riguardo il versamento delle quote dovute per legge, ovvero il 25% sulle iscrizioni a qualunque titolo presso le sezioni TSN.

Il danno erariale si configura a carico del presidente Uits solo ed esclusivamente per le quote stabilite per legge, nel caso egli ometta di esigerne il versamento da chi risulta obbligato, ovvero le sezioni.

A nostro avviso non c'è danno erariale per il mancato versamento della quota di affiliazione e dell'eventuale tesseramento Uits liberamente richiesto dai soci volontari delle sezioni TSN, in quanto entrate legate all'affiliazione sportiva il cui mancato versamento configura una violazione dell'contratto di affiliazione, peraltro necessaria esclusivamente per poter partecipare all'attività sportiva federale, quindi nulla ha a che fare con gli aspetti istituzionali, di fatto non è nemmeno obbligatoria nella relazione UITS-Sezioni TSN, nemmeno per l'iscrizione al registro delle ASD del Coni, il quale può avvenire semplicemente anche per il tramite di un ente di promozione sportiva.

A ben vedere, non ci risulta danno erariale nemmeno il mancato versamento delle quote CIMA, proprio perché tale fondo speciale non è legato né funzionale alla gestione caratteristica dell'ente.
Il fondo viene alimentato esclusivamente dalle sezioni è finalizzato a erogare esclusivamente contributi alle stesse.
Uits non può farne usi diversi, anzi riteniamo che abbia l'obbligo di redistribuire lo stesso il più velocemente possibile, sospendendo la contribuzione se lo stesso non riesce ad esaurirsi con le richieste avanzate dalle sezioni.

Ad ogni modo, in caso di manifesta irregolarità Uits ha l'obbligo di segnalare alla Guardia di Finanza o alla Questura di zona le sezioni inadempienti rispettivamente per fatti amministrativi e istituzionali (mancata regolarità in ordine al rilascio di certificati e attestati).
Non esiste affatto il potere di commissariare entità di diritto privato e autonome, nemmeno in situazioni come quella citata di Rho, dove semplicemente, il consiglio dimissionario avrebbe dovuto indire nuove elezioni per ripristinare l'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

Quando Obrist dice che non è mai stato fatto un uso politico del commissariamento, dimostra scarsa memoria, perché stando a quanto riportato nei comunicati relativi all'attività del consiglio federale, pubblicati sul sito federale, egli stesso ha ha nominato un commissario al Tsn di Udine e stessa cosa sarebbe stata deliberata per Parma, Rovereto e Castiglione delle Stiviere, proprio per problemi legati all'adozione/modifica dello statuto... questa cos'è se non politica?

Uits non può prevaricare per nessun motivo la sovranità dell'assemblea dei soci di una sezione TSN.

Le sezioni TSN non sono emanazioni o articolazioni periferiche di Uits, non lo sono mai state, tanto meno ora che risultano tutte essere ASD.
Se fosse vero il contrario, i dirigenti delle sezioni TSN forse avrebbero diritto al riconoscimento di una indennità di carica corrisposta direttamente da Uits, esattamente come avviene per il presidente federale.
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #26 il: Dicembre 11, 2017, 11:04:29 am »
Orbene, dopo un bando indetto il 17 novembre u.s. (chi l'ha visto?!), UITS a seguito di selezione dei curriculum ricevuti, con determina n. 549 del 6/12/2017 del segretario generale, è stato conferito incarico alla giovane avvocatessa Flaminia IELO , iscritta all'ordine degli avvocati di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/themes/oar/SchedaIscritto.php?id=12160&elenco=1), di occuparsi dello statuto e dei regolamenti della UITS, nell'ottica del riordino del sistema di governo dell'ente...

Quindi prendiamo atto che forse il Commissario s'è reso conto che c'è qualcosa che non va all'origine... auspichiamo che tale incarico possa portare a una normalizzazione e profonda revisione dello statuto UITS, in modo che l'ente possa essere collocato dove gli compete, e che tante storture inserite nel 2010 possano finalmente essere eliminate o rimpiazzate con logica e rispetto di tutte le leggi di ordinamento superiore.

qui il documento: http://www.uits.it/pubblicita-legale/bandi/85.html?field=filename0

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #27 il: Dicembre 11, 2017, 12:44:33 pm »
Bene bene
mi giunge notizia che sabato alla riunione della production con Contaratto era presente anche il decaduto Finoccki.
La domanda sorge spontanea:a che titolo?perche'?


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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #28 il: Dicembre 11, 2017, 14:18:28 pm »
Bene bene
mi giunge notizia che sabato alla riunione della production con Contaratto era presente anche il decaduto Finoccki.
La domanda sorge spontanea:a che titolo?perche'?

il "duo dinamico"  ;D ;D ;D il decaduto e il decandendo...

gli eletti (trombati) sono ancora convinti di essere in carica... hanno la sindrome del malato immaginario... tant'è vero che si sono riuniti a Bologna lo scorso fine settimana... stanno cercando di elaborare la strategia per riappropriarsi della poltrona! approfittando della finale del campionato d'inverno per incontrare qualche presidente di sezione per propinargli chissà quali favole e promesse...

ma cerchiamo di restare in tema... qui si parla di statuto... o meglio di ciò che il CD decaduto ha voluto propinare alle sezioni pur di poterle meglio controllare...
« Ultima modifica: Dicembre 11, 2017, 14:41:44 pm da gunny »
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #29 il: Dicembre 11, 2017, 14:27:42 pm »
"segui i soldi e troverai il bandolo" questo scriveva una persona onesta fino in fondo.