Autore Topic: CONSIGLI PERICOLOSI-DAL SITO "earmi"  (Letto 6225 volte)

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CONSIGLI PERICOLOSI-DAL SITO "earmi"
« il: Settembre 07, 2014, 22:21:33 pm »
http://www.earmi.it/varie/consigli.html

Attenti ai consigli giuridici pericolosi
Il sito Long Range Italia è stato creato dal dr. Borgioni  dopo che ha lasciato la direzione del Catalogo nazionale per altri compiti. È un buon sito, tanto che è sponsorizzato da un gran numero di venditori di armi italiani. Nel sito è stato trasferito e migliorato il catalogo informatico del ministero dell’interno contenente tutte le armi catalogate. Funziona bene salvo un unico neo.
Come è noto il dr. Borgioni fu l’autore della disastrosa pensata secondo cui i calibri per pistola non possono essere usati in armi da caccia e, purtroppo, non si limitò a pensare (cosa che rientra nelle libertà costituzionali), ma di sua iniziativa inserì nel catalogo, per ogni arma, l’indicazione di quelle che erano alla caccia, eliminando tutte quelle calibrate per cartucce per pistola. Ciò provocò grande scompiglio anche se ben presto tutti si convinsero che non era il Catalogo o il dr. Borgioni che potevano decidere una cosa del genere. Ora il neo del catalogo sul sito Long Range è che la dicitura sbagliata non è stata eliminata, ma continua imperterrita a dire  che a caccia con i calibri per pistola non ci si va. Quindi fate attenzione quando consultate il catalogo.
Il problema del dr. Borgioni pare proprio stia nel suo rapporto con le cartucce! Egli è laureato in legge e, come tanti altri giuristi, lo hanno convinto che se uno ha studiato legge è in grado di affrontare ogni questione giuridica. Il che non è vero sempre perché, o per manchevolezza degli insegnanti o dello studente, il risultato è che molti non superano il livello dei primi passi da infante, come dimostrano ampiamente tutte le stupidaggini in materia di diritto delle armi che si sentono dire nelle questure. Ma come ho detto, il dr. Borgioni ne è tanto convinto che quando qualcuno gli portava i miei scritti, faceva spallucce e battute su chi pensava di saperne più di lui!
Ora ha pubblicato una pagina del suo sito dedicata alla detenzione delle munizioni, pagina che sembra fatta apposta per spargere informazioni non conformi alla legge tra gli appassionati di armi, sconvolgendo le idee che già hanno e inducendoli a comportamenti che potrebbero comportare serie conseguenze giuridiche.
Riporto solo le frasi discutibili (in corsivo il testo del dr. Borgioni), per non violare il diritto d’autore, rinviando per l’intero testo al sito:
http://www.longrangeitalia.com/la-detenzione-delle-munizioni/
Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 38 del TULPS, è obbligatorio denunciare il possesso di munizioni entro le 72 ore successive al momento dell’acquisto o della loro produzione domestica; al riguardo, è opportuno precisare che le munizioni detenibili possono essere acquistate solo presso un’armeria o realizzate previa ricarica. Infatti, mentre la legge consente la cessione tra privati delle armi o il loro comodato (art. 22 della 110 del 1975) non prevede la stessa possibilità per le munizioni.
a) L’autore insiste nell’errore, superato da tempo persino dalla Cassazione, di ritenere che si deve denunziare l’acquisto delle munizioni; il TULPS è chiaro nel dire che va denunziata la detenzione entro 72 ore; il che significa che se uno le acquista e le consuma non ha più nulla da denunziare. Della produzione domestica ne riparliamo dopo.
b) la legge non vieta affatto di cedere le munizioni o materie esplodenti; basta che esse siano consegnate ad una persona munita di porto d’armi o di nulla osta e che la consegna venga denunziata. L’articolo 22 della legge 110/1975 c’entra come i cavoli a merenda. Esso ha regolato il prestito delle armi e ovviamente non è stato tanto stupido da regolare il prestito di una cosa destinata ad essere consumata; come fa uno a restituire le munizioni prese in prestito se la sparate? Quindi la norma delle munizioni proprio non se n’è interessata. Perciò vale il principio, che forse non era scritto nel manuale di diritto usato dall’Autore, secondo cui ciò che non è espressamente vietato dalla legge, si intende consentito. Ma mi chiedo: è mai possibile che l’Autore al poligono non abbia mai dato una delle sue munizioni ad un compagno di tiro?  Forse ammette di aver commesso un reato consapevolmente?
Inoltre, chi detiene polvere da caricamento, potrà utilizzarla per ricaricare delle munizioni e, quindi, dovrà successivamente denunciarle. Ad onor del vero, bisogna dire che una circolare del Ministero dell’Interno ha consentito l’attività di ricarica, ma essa era riferita alle munizioni che venivano acquistate in armeria, sparate e, quindi, successivamente ricaricate. Realizzare le proprie munizioni partendo dall’acquisto delle sole componenti della cartuccia potrebbe essere intesa come attività di “fabbricazione”.
c) Anche qui il manuale di diritto dell’Autore era manchevole, o l’autore ha saltato alcune pagine. Il Ministero dell’Interno con le sue circolare non può “consentire” un bel nulla. Le circolari interpretano la legge e vengono applicate se non sono sbagliate. Io capisco che al ministero, con la cultura in materia di armi che hanno, non capiscano che il termine “ricaricare”, peraltro non noto alla legge, è antiquato, in quanto una volta erano solo i cacciatori che riutilizzavano i bossoli vecchi; ma da sempre i cacciatori hanno sempre acquistato anche bossoli nuovi (quelli vecchi dopo due ricariche erano da buttare) ed inneschi e si sono caricati in casa le loro cartucce (come facevo io già sessant’anni fa, e come faceva mio nonno nel 1918). Perciò la differenza fra carica e ricarica è solamente nella mente di chi ha notizie raccogliticce in materia di armi.
d) Chi vuole caricare cartucce compera la polvere e, se non la brucia entro 72, ore la deve denunziare; di solito non la utilizza tutta per caricare tante cartucce in un un colpo solo, ma ne carica solo alcune. Quindi la denunzia della detenzione della polvere è sempre dovuta; in effetti però se uno compera un etto di polvere non cambia nulla se denunzia di detenerne un etto oppure se dopo due giorni denunzia di detenerne 50 g + 50 cartucce caricate. È per questo motivo che da sempre chi carica le cartucce non le denunzia, anche perché, stando con i piedi per terra, in caso di controllo può sempre dichiarare di averle caricate la sera prima e egli è comunque in regola. L’idea che uno per poter caricarsi le sue cartucce debba prima comperarne un lotto di nuove per poterle reintegrare, è  balzana; forse che uno non ha diritto di sparare solo le sue cartucce? Come fa a reintegrare il consumo se quelle che ha dovuto comperare non le spara perché non lo soddisfano e il dr. Borgioni gli vieta di vendere o regalarle?
e) L’affermazione che il caricare cartucce con elementi nuovi potrebbe costituire “fabbricazione di cartucce” è veramente spiritosa. Neppure il ministero ha mai osato farsi venire un’idea simile e nei suoi provvedimenti parla di “caricamento industriale” e mai di fabbricazione. Sarebbe come accusare chi si fa il pane in casa di essere un “fabbricante di pane”. Il termine caricamento industriale indica invece in modo chiaro che esso si verifica solo quando l’attività, per quantità di produzione, per macchinari utilizzati, per la destinazione alla vendita del prodotto, assume proporzioni industriali. E questo concetto vale anche per le armi; non si può certo seguire l’opinione dell’appuntato Cacace secondo cui se uno prende una vecchia lima e con la mola ci ricava una lama di pugnale, commette il reato di fabbricazione di armi senza licenza! Pura sciocchezza, perché egli risponderà della detenzione illegale dell’arma creata, ma non certo perché non aveva richiesto la licenza per limare il ferro! Ma se non ci vuole la licenza neppure per fabbricare parti di armi non finite!
Un possessore di licenza di porto d’armi (di qualsiasi tipo) o coloro che possono portare armi in virtù della loro qualità permanente, possono detenere 200 cartucce da pistola e 1500 cartucce da caccia. A tal proposito è opportuno ricordare che, dal 1° luglio 2011, ossia con l’entrata in vigore del D.to L.vo 204/2010, sono considerate da caccia tutte le munizioni il cui calibro sia non inferiore ai 5,6 mm; è superato, quindi, il riferimento alla lunghezza del bossolo non inferiore ai 40 mm, che continua a figurare nell’art. 13 della legge 157 del 1992, ma trattandosi di norma precedente, deve ritenersi ormai implicitamente abrogata da una norma successiva nel tempo.
f) Strano, tutti in Italia, anche l’appuntato Cacace, sanno che per detenere munizioni basta acquistarle legalmente con nulla osta o porto d’armi e denunziarle. Perché ora leggo che ci vuole il porto d’armi? Poi, perché continua a parlare di munizioni per pistola e per caccia?. Ormai il DM che ha modificato l’all. B al Regolamento TULPS, cap. VI, art. 13, ha correttamente cambiato la distinzione in cartucce per arma corta e cartucce per arma lunga (altrimenti le cartucce per arma sportiva lunga dove si mettono?).
g) Il dr. Borgioni non si arrende. Non è affatto vero che il decreto legislativo 204/2010 abbia introdotto qualche cosa di nuovo. Esso rappresenta la cosiddetta interpretazione autentica delle norme esistenti, a cui il legislatore è stato costretto proprio per la erronea interpretazione introdotta dal dottor Borgioni in atti pubblici dell’amministrazione (il catalogo nazionale). Era sempre stato chiaro fin dal 1977, a chi interpretava le leggi in base ai lavori preparatori, alla volontà del legislatore e al buon senso, che il calibro e la lunghezza minima del bossolo erano requisiti che dovevano essere sussistere congiuntamente e che il legislatore aveva inteso solo vietare i calibri a percussione anulare.
Lo stesso decreto, tuttavia, ha stabilito che di cartucce da caccia, ma in calibro da pistola, se ne possano detenere solo 200. Ciò significa che, delle 1500 cartucce da caccia che potrò detenere, solo 200 potranno essere da pistola. Per intenderci, quindi, se possiedo una pistola in cal. 357 magnum ed una carabina dello stesso calibro, potrò detenere complessive 400 cartucce in quel calibro ed altre 1300 nei calibri tipici da fucile, sia a canna liscia che rigata.
h) Ma quando mai? Questo è più che sfrenata fantasia  interpretativa, La legge ha scritto “Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce par pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al TULPS.” Il che vuol dire chiaramente: attento che anche se hai un fucile da caccia in calibro per pistola, il limite di munizioni di tale tipo da detenere rimane sempre quello di duecento, come stabilisce l’art. 97. Altrimenti il legislatore avrebbe detto che  la sua disposizione era a modifica dell’art. 97 e non a sua conferma!
E se un cacciatore detiene 400 colpi, come gli consente il dr. Borgioni, e vende il fucile da caccia e rimane con le munizioni (visto che il dr. Borgioni gli vieta di venderle!!)  commette forse in quel preciso momento il reato di detenzione di munizioni in eccesso?
Unica difficoltà interpretativa della nuova normativa è rappresentata dalla mancanza di una definizione della munizione da pistola; ad esempio, ci sono cartucce che sono nate per essere usate su carabine, ma che poi hanno trovato un maggior impiego nelle pistole (tipo il 45 L.C.) o cartucce che, seppur di piccole dimensioni, sono tipicamente da carabina (vedasi il 30 M1).
i) Ma possibile che un ex funzionario del Catalogo, che pare grande esperto di tiro a lunga gittata, non sappia che le cartucce per arma lunga o corta sono classificate come tali dal CIP? Lo so che non ritiene necessario studiare ciò che scrivo, ma se avesse letto questa mia pagina
http://www.earmi.it/armi/database/percorta.html
avrebbe capito che la distinzione fra le munizioni è una precisa questione tecnica che non richiede l'intervento dei giuristi del ministero!
Infine, coloro che abbiano ottenuto la licenza di deposito munizioni prevista dall’art. 51 del TULPS, possono detenere ulteriori 1500 cartucce da pistola. In questo caso, gli abilitati potranno detenere 1700 cartucce da pistola (ossia le 200 previste dall’art. 97 del Reg. TULPS alle quali vanno a sommarsi le 1500 consentite dalla licenza di deposito); se si considera poi che anche tra quelle da caccia vi possono essere 200 cartucce da pistola, si arriva ad un totale di 1900 cartucce in calibro per arma corta complessivamente detenibili.
l) Ma quando mai! Ma è possibile che si possano prendere delle cantonate così grandi (e farle prendere ai lettori)  su questioni elementari del diritto? La questione è semplicissima nei suoi termini (e poco contano espressioni sbagliate usate nelle circolari):
- la legge consente di detenere con la sola denunzia 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga; poco importa se egli possiede o meno armi e la tipologia ed impiego delle armi; la denunzia degli esplodenti è denunzia distinta ed autonoma rispetto a quella delle armi.
- la legge aggiunge che per detenerne un numero superiore ci vuole la licenza per il deposito di sostanze esplodenti, subordinata al sopralluogo dei locali da parte della commissione per gli esplosivi. Rimane fermo l’obbligo della denunzia di tutti gli esplodenti detenuti, perché tutti ricadano nel deposito, la  cui licenza concerne i locali ed è stabilita per prevenire il pericolo da esplosione. Denunzia e licenza sono due cose anch’esse distinte ed autonome.
- Il ministero, bontà sua, ha riconosciuto che è idiota richiedere il sopralluogo per qualche cartuccia per arma corta in più, visto che esse contengono molto meno polvere di quelle per fucile e quindi 1500 cartucce per pistola sono senz’altro meno pericolose, in caso di esplosione comulativa, di 1500 cartucce per fucile. Perciò ha stabilito che il prefetto può rilasciare questa licenza per 1500 cartucce per arma corta senza far effettuare il sopralluogo. Nulla è cambiato e nulla poteva essere cambiato dal prefetto o dalla circolare, che devono applicare le leggi e non cambiarle; perciò se il prefetto dà licenza di deposito per 2000 cartucce per arma corta, quello è il quantitativo massimo che posso detenere e non posso certo aggiungerci altre munizioni per pistola o altre munizioni per fucile. Per essere corretti la licenza dovrebbe essere così formulata “si rilascia licenza di deposito di esplodenti per 2000 cartucce per arma corta +  tot cartucce per arma lunga + tot chilogrammi di polvere”. Nella prassi, applicando in modo ottuso la circolare del ministero, certi uffici scrivono che si dà licenza di deposito per 1500 cartucce per arma corta, dando per implicito che continua ad essere possibile la detenzione di polvere o di cartucce per arma lunga. Ma la licenza mi consente di superare il limite di 200, non di averne 200+1500; la licenza di deposito stabilisce il carico massimo di esplodenti in un dato luogo e non è concepibile che in quello stesso luogo vi siano esplodenti in deposito ed altri non in deposito (forse dr. Borgioni suggerisce di scrivere sopra a questi “Le presenti cartucce non devono esplodere”!).
Perciò, e concludo, leggete pure l’articolo del dr. Borgioni, ma pensateci tre volte prima di seguire le sue istruzioni!