DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0074)
(GU n. 106 del 8-5-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualita' delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Norme organizzative
Art. 1 omissis
Art. 2 omissis
Art. 3 omissis
Art. 4 omissis
Art. 5
Poteri
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le societa' a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure: a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunita'; b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Requisiti di nomina
1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'.