Autore Topic: CONTROLLO CORTE DEI CONTI  (Letto 718 volte)

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Offline mimmo

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CONTROLLO CORTE DEI CONTI
« il: Agosto 25, 2011, 13:39:46 pm »
Siamo al 3° anno che i bilanci vanno in parlamento ed è strano che la corte dei Conti non abbia ancora deliberato la relazione da trasmettere alle Camere.
Per l'UNUCI e la Lega Navale la CDC lo fa ogni anno.

 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/21590.htm

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dall'Unione italiana tiro a segno (UITS)
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Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 20 marzo 1975, n.70, art. 30, co. 5
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo
Iniziativa
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 596 del 3 agosto 2011
Assegnazioni
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa) il 3 agosto 2011; annuncio nella seduta ant. n. 596 del 3 agosto 2011




Art. 30 - Controllo sui bilanci di previsione
Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione
ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
(2/h).
Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti pubblici.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al
Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta
organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.
Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi
degli enti da parte dei Ministeri vigilanti. Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun
Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla
consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione
stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti,
secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259 (2/i).
(2/h) Vedi il D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84, riportato al n. N/XXIX.
(2/i) Riportata alla voce Corte dei conti.