La circolare di tesseramento 2018 riporta al punto 9.2 b 3), una novità riguardo alle esenzioni dalla presentazione del certificato medico: i titolari di porto d'armi uso Tiro a Volo e uso caccia in corso di validità perchè coperti da certificazione sanitaria (ex art. 35 TULPS) con validità sei anni (cifr. art.3, comma 1 let. e) DLgs n.204/2010). Per gli anni successivi al primo, è consigliata la presentazione della certificazione sanitaria di cui al punto a).
Ora pongo alcune domande:
1) Visto che la presentazione della certificazione sanitaria è “consigliata”, sarà a discrezione del segretario o del Presidente di sezione o, magari, dello stesso tiratore stabilire se è il caso, o meno, di presentarla?
2) Il firmatario della circolare di tesseramento del 2018 è lo stesso funzionario che il 24 giugno 2016 su carta intestata “Ufficio Giuridico-Istituzionale” ha inviato alle sezioni TSN e ai Comitati Regionali UITS nota (prot. n. 5652/16) nella quale si sottolineava “l’obbligo per il tesserato UITS alla presentazione di certificazione medica annuale”?
(Eppure nella nota “rammentando a tutti, ove ve ne fosse la necessità” si chiariva che il tiro a segno è “attività pericolosa capace di arrecare pregiudizio agli altri se non condotta e organizzata con tutte le misure idonee ad evitarlo, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di malattie mentali o vizi che ne diminuiscano la capacità di intendere e di volere”).
3) L’UITS è a conoscenza che tutto il quadro normativo stabilisce che certificati medici sportivi, agonistici e non, certamente per l’attività di tiro a segno, hanno validità annuale e che non si può certo demandare richiamando l’art.3, comma 1 let. e) del DLgs n.204/2010 che si riferisce chiaramente a "Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi”?
Lascio a voi qualsiasi commento.