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TSN e cassazione

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gunny:
Si noti inoltre, che ancora una volta i giudici per formulare le sentenze, non si basano sugli statuti, bensì sulle leggi.

Se nello statuto delle sezioni e in quello UITS sono formulate tesi difformi dalla legge, il DPR 90/2010 (oltre al corollario collegato), semplicemente la legge prevale e le "stronzate" statutarie non valgono nulla.

Ormai questa cosa dovrebbe essere chiara ai più, ma forse ancora non basta e occorre prendere qualche altra legnata nei denti.

sgtHartman:

--- Citazione da: Paolo Buscaglia - Novembre 18, 2021, 13:10:45 pm ---
--- Citazione da: sgtHartman - Novembre 18, 2021, 08:25:07 am ---Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

--- Termina citazione ---

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?

--- Termina citazione ---

Penso, che indipendentemente dalla ratifica delle elezioni federali, chiunque si ritroverà a gestire l'ente fino alla prox scadenza elettorale, non avrà che una priorità, imposta dal ministero difesa: definire l'assetto delle seziini e Uits per non continuare perpetrare gli errori assurdi degli ultimi 16 anni.
Il DPR 90/2010 parla chiaro, e i giudici continuano a farvi riferimento in modo esemplare. Purttoppo la realtà dei fatti e gli statuti Uits e Sezioni complicano e alterano il senso della legge, nel tentativo di disapplicarla preservando interessi diversi, quando non personali.

Paolo Buscaglia:

--- Citazione da: sgtHartman - Novembre 20, 2021, 07:50:36 am ---
--- Citazione da: Paolo Buscaglia - Novembre 18, 2021, 13:10:45 pm ---
--- Citazione da: sgtHartman - Novembre 18, 2021, 08:25:07 am ---Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

--- Termina citazione ---

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?

--- Termina citazione ---

Penso, che indipendentemente dalla ratifica delle elezioni federali, chiunque si ritroverà a gestire l'ente fino alla prox scadenza elettorale, non avrà che una priorità, imposta dal ministero difesa: definire l'assetto delle sezioni e Uits per non continuare perpetrare gli errori assurdi degli ultimi 16 anni.
Il DPR 90/2010 parla chiaro, e i giudici continuano a farvi riferimento in modo esemplare. Purtroppo la realtà dei fatti e gli statuti Uits e Sezioni complicano e alterano il senso della legge, nel tentativo di disapplicarla preservando interessi diversi, quando non personali.

--- Termina citazione ---

Rivedere gli statuti era ed è, ma non posso farlo perché adesso spetta a Vespasiano, la mia priorità.
Già in campagna elettorale avevo detto che almeno, per iniziare, quello delle sezioni ed i vari regolamenti dovevano essere corretti ed aggiornati ed avevo anche programmato gli steps. Questo perché i vulnus che si riscontrano in quello delle sezioni sono replicati in quello dell'unione, fatte salve le parti diverse e specifiche.
Quindi correggere quello delle sezioni secondo le richieste della corte, che non erano necessarie perché tutti sapevano ma ignoravano, avrebbe significato fissare i paletti per le modifiche dello statuto dell'unione.

Adesso i romani hanno ricevuto un ulteriore sollecito, ma non credo che faranno nulla. Vedremo.

Rimettere a posto questi problemi per chi ha interessi ed amicizie di qualsiasi genere sarebbe come ballare la samba su un campo minato.
E nessuno ci vuole rimettere ne un piede, ne una gamba e tantomeno la pelliccia!

Occorrono persone ASSOLUTAMENTE slegate da ogni interesse e storia le quali sapendo dove mettere le mani inizino il lavoro, che in realtà non è difficile ma casomai è solo ostacolato. Vero è che di "ostacolatori" professionali ne è piena l'Italia, ma altrettanto vero è che di coriacei e teste dure ce ne sono almeno altrettanti.
Comunque le truppe romane non le ritengo adeguate per questo impegno che vedo quindi molto difficile da realizzarsi.

Qui lo dico tanto per ridere perché tanto so benissimo che non potrò mai avere un incarico da commissario nel caso il cui Vespasiano non venga confermato, o dovesse rinunciare. Ma l'unico (forse  ;D) tra i candidati che ha avuto zero voti a garanzia della sua assoluta distanza dal sistema sono io.
E sono anche l'unico che ben conosce le norme... per averne chiesto la loro applicazione malgrado le inerzie ed i fantasmagorici pareri di un certo ufficio.



biagio:
mi è stata inviata copia di una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 che è importante perchè finalmente chiarisce il confine esistente tra ricordo alla giustizia ordinaria e quella sportiva nonchè il rispetto o meno del vincolo di giustizia troppo spesso usato per proteggere presidenti di sezione e di comitato regionale e consiglieri vari.
Per inciso questa sentenza dovrebbe interessare molto anche l'ing. Buscaglia sia per il tema che per i soci di TSN Palermo.
Di seguito copio detta sentenza.

SENTENZA
sul ricorso 31421-2020 proposto da:
C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo STUDIO LEGALE
CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO
NAPOLITANO e GIORGIO VERCILLO;
Civile Sent. Sez. U Num. 3101 Anno 2022
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 02/02/2022Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, Ente Pubblico posto sotto la
vigilanza del Ministero della Difesa, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI,
che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonchè contro
SINAGRA MARCO, CANINO GUGLIELMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2320/2020 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 07/04/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del
07/12/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il
quale conclude per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Marco Sinagra, che nel 2017 era stato eletto tra i
consiglieri dall'assemblea degli associati dell'Associazione
sportiva dilettantistica Tiro a segno nazionale - sezione di
Palermo (hinc solo Tsn) - riunita in sessione elettorale, e che
era stato successivamente escluso dalla carica per la
sussistenza di una causa di ineleggibilità dovuta al rapporto
di lavoro subordinato con la medesima sezione di Palermo,
impugnò dinanzi al Tar del Lazio la decisione del Collegio di
garanzia dello Sport, conclusiva dei reclami interni previsti
dall'ordinamento degli associati.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021  -2-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
In cinque motivi lamentò, tra l'altro, che la competenza
a decidere sul reclamo avverso i risultati elettorali si sarebbe
dovuta attribuire alla commissione di disciplina d'appello, non
derogabile né modificabile da deleghe di sorta, e che il
procedimento di adozione della decisione sul reclamo si era
svolto senza rispettare le garanzie processuali e del
contraddittorio previste dal codice di giustizia sportiva del
Coni.
Nel merito sostenne che il rapporto esistente con la
sezione Tsn di Palermo non fosse qualificabile come lavoro
subordinato ma come collaborazione coordinata e
continuativa, e che quindi non potesse dar luogo a causa di
ineleggibilità.
Nella resistenza del Coni e dell'Unione italiana tiro a
segno (Uits) l'adito Tar dichiarò il ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione, in applicazione della regola di riparto
di cui agli artt. 1, 2, 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla I.
n. 280 del 2003, come interpretati dalla sentenza della Corte
costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49.
Su appello del Sinagra il Consiglio di stato, con la
sentenza n. 2320 pubblicata il 7 aprile 2020, ha ribaltato la
decisione, segnatamente ritenendo che la controversia
relativa alla ineleggibilità all'incandidabilità o
all'incompatibilità a componente di un organo (di
un'articolazione territoriale) di una federazione sportiva non
sia riservata al giudice sportivo, ma rientri nella giurisdizione
dello Stato, essendo devoluta in particolare, per l'art. 133,
comma 1, lett, z), cod. proc. amm., alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò in quanto riservate alla giustizia sportiva sono
unicamente le controversie in cui si discute dell'osservanza e
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - lui 07-12-2021   -3-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'applicazione delle regole tecniche riguardanti il corretto
svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della
competizione (per tali dovendosi intendere le «norme
regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a
garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»), e le
controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli
organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di
provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e
compagini sportive.
Il Coni ha proposto contro la detta sentenza ricorso per
cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L'Uits si è costituita con controricorso adesivo alle
difese del Coni.
Il Sinagra non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. - Col primo mezzo il Coni denunzia la violazione o
falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 cost., 1, 2 e 3 del
d.l. n. 220 del 2003 come convertito e dell'art. 133 cod. proc.
amm., stante il difetto assoluto di giurisdizione per essere la
controversia instaurata dal Sinagra riservata alla cognizione
degli organi di giustizia sportiva.
Col secondo mezzo denunzia la violazione o falsa
applicazione delle medesime norme per eccesso di potere da
sconfinamento e per violazione del vincolo della cd.
pregiudiziale sportiva, avendo Sinagra adito il Tar
direttamente impugnando l'atto di delega in ragione del quale
la commissione di disciplina aveva esercitato le funzioni a
essa conferite dal commissario straordinario dell'Uits, senza
tuttavia prima censurarlo dinanzi agli organi della giustizia
sportiva.
II. - Il primo motivo è infondato.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -4-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Consiglio di stato, dopo aver sottolineato che
secondo la giurisprudenza anche costituzionale, sono
riservate alla giustizia sportiva le controversie in cui si
discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole
tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione
agonistica o la regolarità della competizione, per tali
dovendosi intendere le «norme regolamentari, organizzative
e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento
delle attività sportive», e le controversie su
provvedimenti disciplinari adottati dagli organi
sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti
punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive,
ha ritenuto che, per i loro effetti, tali controversie restino, dal
punto di vista statale, irrilevanti (arg. da Corte cost. n. 49 del
2011).
In conseguenza di ciò ha affermato che, invece, la
controversia in cui si contesti l'elezione a una carica sociale di
una federazione sportiva, per ineleggibilità, incandidabilità o
incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia
sportiva, e dà accesso alla giurisdizione statale, in quanto in
questo caso non si discute del corretto risultato di una
competizione e, dunque, dell'applicazione di una
regola tecnica, ma della legittima investitura di organi interni
di quella speciale associazione. Donde non si tratta di
controversie irrilevanti dal punto di vista giuridico generale,
perché l'ordinamento ritiene invece rilevanti le vicende
strutturali interne delle formazioni sociali (cfr. artt. 14 e ss.
cod. civ.), e il fatto che tali formazioni siano espressione del
principio di libertà associativa non impedisce che singoli loro
atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di
concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -5-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro
capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità
esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si
associano o riferiscono.
III. - Il Coni censura l'argomentazione come erronea,
perché la vicenda dedotta in giudizio, da considerare come
vicenda strutturale interna, evocherebbe l'applicazione di
norme  regolamentari  organizzative  e  statutarie
dell'ordinamento sportivo e della sua articolazione, attinenti
alla vita interna delle strutture federali, sicché, limitate al
detto ambito, esse non potrebbero esser considerate rilevanti
nell'ordinamento giuridico generale, rimanendo confinate
nell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo dalla
Corte costituzionale.
L'affermazione non può essere condivisa.
IV. - Questa Corte, nel solco di quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2011, ha avuto
modo di considerare che l'ordinamento giuridico statuale
riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all'ordinamento
sportivo sia riservata sì un'autonomia, ma solo in tema di
osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che
naturalmente  sul  piano  disciplinare,  ivi  ricompresi
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
sportive (v. Cass. Sez. U n. 32358-18, Cass. Sez. U n.
29654-20, Cass. Sez. U n. 4850-21, Cass. Sez. U n. 12149-
21, Cass. Sez. U n. 30714-21).
V. - A sua volta la Corte costituzionale ha rimarcato che
nel quadro della struttura pluralista della Costituzione,
orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri
ordinamenti, l'ordinamento sportivo è da considerare uno dei
P.c. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -6-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
più significativi ordinamenti autonomi, con í quali quello
statale viene "a contatto".
Nell'individuare l'esatto confine tra i due ordinamenti la
Corte costituzionale ha stabilito che gli eventuali collegamenti
"devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di
quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa
trova radice" (v. Corte cost. n. 160 del 2019), ma anche del
limite necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo
ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali
che possono venire in rilievo, fra le quali è da annoverare
quella alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
presidiata dagli artt. 24, 103 e 113 cost.
VI. - In tale quadro, queste Sezioni unite hanno offerto
l'interpretazione del d.l. n. 220 del 2003, conv. con
modificazioni nella I. n. 280 del 2003, sottolineando che
l'impianto normativo: (i) all'art. 1 assicura l'autonomia
dell'ordinamento sportivo e garantisce la tutela
giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive
che, pur legate con l'ordinamento sportivo, sono rilevanti per
l'ordinamento statale; (H) all'art. 2 devolve all'ordinamento
sportivo l'osservanza delle disposizioni regolamentari
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale
e delle sue articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e
l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive,
trattandosi del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le
società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere
di adire, secondo statuti e regolamenti del Coni e delle
Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento
settoriale; (iii) all'art. 3 stabilisce che, una volta esauriti i
ricorsi interni alla giustizia sportiva - e fatta salva la
giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -7-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
società, associazioni e atleti - ogni altra controversia su atti
del Coni o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
VII. - Per quanto interessa il caso specifico, il principio
che se ne trae è che all'ordinamento sportivo è riservata la
disciplina delle questioni concernenti   l'osservanza e
l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e
statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle
attività sportive, e cioè di quelle che sono comunemente note
come "regole tecniche", oltre che "i comportamenti rilevanti
sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari" ( v. Corte cost. n. 49 del 2011).
Mentre non lo è, come esattamente osservato dal Consiglio di
stato nell'impugnata sentenza, la controversia in cui si
discute della decisione relativa alla regolarità dell'elezione a
una carica sociale. E questo perché una simile controversia
non è relegabile nell'alveo di quelle nelle quali viene in rilievo
l'applicazione di norme semplicemente finalizzate a garantire
il corretto svolgimento delle attività sportive: essa attiene sì
all'organizzazione della federazione, ma, per quanto così
connotata, non è né può esser confinata in un'area di
irrilevanza per l'ordinamento dello Stato, giacché sono pur
sempre tutelati dall'ordinamento stauale i diritti in cui si
esplica la personalità dell'individuo, anche nell'ambito delle
formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto
pubblico (art. 2 cost., artt. 14 e seg. cod. civ.).
VIII. - Il d.l. n. 220 del 2003, nell'interpretazione
fattane dalla giurisprudenza anche costituzionale, si muove
dunque in tale ottica allorché stabilisce che i rapporti tra
l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base
al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -8-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"
(art. 1 primo comma). Cosicché mentre la cd. "giustizia
sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in
cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, di contro
sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie
che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale,
concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi
legittimi.
In conclusione, restano soggette alla giurisdizione
statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
z), cod. proc. amm., le controversie aventi a oggetto
l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano
o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano,
come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla
regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo
munite di rilevanza per l'ordinamento dello Stato.
IX. - Il secondo motivo è inammissibile.
Essenzialmente si discute del sistema cd. di
pregiudiziale sportiva.
E' tuttavia risolutivo considerare che la questione
attinente alla violazione di un tale sistema di regole o principi
non è compendiabíle nel concetto di sconfinamento, e non
riguarda la giurisdizione: dunque non è suscettibile dì esser
devoluta alle Sezioni unite mediante impugnazione della
sentenza del Consiglio di stato ai sensi degli artt. 360, n. 1, e
374 cod. proc. civ,
X. - Il controricorso dell'Uits è esplicitamente qualificato
come adesivo alle difese del ricorrente, cosicché non devesi
provvedere sulle relative spese.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021  -9-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Sidente
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,
se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili, addì 7 dicembre 2021.
NCorte di Cassazione - copia non ufficiale

Paolo Buscaglia:

--- Citazione da: biagio - Febbraio 04, 2022, 17:41:17 pm ---mi è stata inviata copia di una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 che è importante perchè finalmente chiarisce il confine esistente tra ricordo alla giustizia ordinaria e quella sportiva nonchè il rispetto o meno del vincolo di giustizia troppo spesso usato per proteggere presidenti di sezione e di comitato regionale e consiglieri vari.
Per inciso questa sentenza dovrebbe interessare molto anche l'ing. Buscaglia sia per il tema che per i soci di TSN Palermo.
Di seguito copio detta sentenza.

--- Termina citazione ---

biagio, grazie per la pubblicazione. E' molto interessante per tutti e soprattutto da (darebbe) un chiaro indirizzo.

Quindi se non piglio una cantonata, l'UITS si deve (dovrebbe) limitare solo ed unicamente alle controversie sportive, poiché materie diverse sono di competenza dello Stato.
Vedremo.

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