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TSN e cassazione

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Valerio:
Qualcuno sa spiegarmi in parole povere che può succedere

https://www.armietiro.it/la-cassazione-fa-tremare-i-tsn

sgtHartman:
Semplice!
La cassazione ha stabilito in via definitiva che la Corte dei Conti, organo deputato al controllo degli enti pubblici, ha piena competenza nella valutazione di un caso di peculato (sottrazione indebita di fondi), avvenuto presso una sezione del TSN.

Tra le argomentazioni di questa affermazione, la più importante risulta essere quella che essendo le sezioni enti che svolgono una funzione pubblica e avendonle stesse un'unica contablità che non distingue tra istituzionale e sportivo, tutte le entrate di fatto sono da considerarsi pubbliche, quindi qualunque sottrazione di fondi ingiustificata o qualunque spesa effettuata senza rispettare le regole valide per gli enti pubblici non economici, è da considerarsi danno erariale.

A questo punto, pare che il regime fiscale semplificato delle ASD non possa essere adeguato/applicato per la natura reale delle sezioni TSN.

Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

Enyo:
Come il limite dei mandati dei presidenti e dei consiglieri?

Paolo Buscaglia:

--- Citazione da: sgtHartman - Novembre 18, 2021, 08:25:07 am ---Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

--- Termina citazione ---

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?

gunny:
Cari signori, sono anni che su questo Forum si evidenziano aspetti e problemi sulla natura delle sezioni, anche a seguito di alcuni accertamenti amministrativi avvenuti presso alcune sezioni TSN per peculato/appropriazione indebita.

Procedimenti nati dopo ispezioni UITS, ad esempio come quella avvenuta a Fidenza, nella quale il rag. Iardella, allora revisore UITS e ispettore incaricato dall'ing. Obrist, non ritenne che vi fossero profili di irregolarità nella conduzione della sezione. Tanto che al termine dell'ispezione invitò chi fece gli esposti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, cosa che puntualmente avvenne e che dopo anni di indagini e procedimenti ha portato a condanne. 

Quanto segue ancora una volta riconosce alle sezioni la funzione pubblica (che per altro non è mai stata in dubbio), purtroppo nel contesto normativo attuale: ovvero tale funzione risulterebbe svolta in quanto diramazione periferica della stessa UITS successivamente al riordino avvenuto con il D.P.R. 90/2010, quindi la natura prevalente delle sezioni non potrebbe affatto essere quella di ASD, vedendosi inapplicabili gli sgravi fiscali previsti.
Non bastasse, nelle sezioni, in quanto enti pubblici non economici nonché diramazioni periferiche di UITS, si porrebbe anche un problema per i mandati delle cariche direttive.

Ma sicuramente i professori senza titoli, gli pseudo-avvocati "caaaalma... so tutto io" e soprattutto i presidenti di lungo corso ed "esperti", nonché i salvatori della patria (quelli ben remunerati come dirigenti di sezione) avranno senza dubbio da ridire.


Segue il testo dell'ORDINANZA della Cassazione Civile a sezioni unite n. 32418 del 08-11-2021, sul ricorso 13436-2020 avverso la sentenza n.185/2019 della CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019:


--- Citazione ---Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 12-10-2021) 08-11-2021, n. 32418

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco M. - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA

sul ricorso 13436-2020 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PALLADINI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la propria sede;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

Svolgimento del processo

1. La prima sezione della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale centrale di appello - con la sentenza n.185 del 12 settembre 2019 ha rigettato l'appello proposto da V.S. averso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 147/2017/R, con la condanna dell'appellante al pagamento in favore della sezione di Tiro a Segno Nazionale di (OMISSIS) e della Unione Italiana Tiro a
Segno della complessiva somma di Euro 183.893,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il giudizio scaturiva dal fatto che si era ritenuto che il V., quale presidente p.t. della sezione del Tiro a Segno Nazionale (TSN) di (OMISSIS), aveva posto in essere una serie di condotte appropriative e distrattive di somme di denaro di pertinenza dell'ente, con conseguente pregiudizio delle finalità pubbliche.
Per quanto rileva in questa sede, il giudice di appello ha disatteso il motivo con il quale si contestava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando che, per effetto delle previsioni di cui al R.D. n. 2051 del 1932, le sezioni di TSN hanno poteri prevalentemente pubblicistici e personalità giuridica di diritto pubblico.
Infatti, non solo svolgono la loro attività in raccordo con i competenti organi della PS, assicurando una indispensabile funzione addestrativa e certificativa in materia di uso legittimo delle armi, ma gestiscono anche le loro funzioni, pur essendo enti di tipo associativo, sotto la vigilanza ed il controllo, oltre che del Ministero dell'Interno, anche degli organi centrali e periferici dell'Unione Italiana Tiro a Segno, da cui ricevono direttive di coordinamento ed a cui devono rendere conto, sia delle attività amministrative ad
esse intestate, sia della gestione delle entrate associative.
Poichè queste ultime sono destinate a finanziare la realizzazione degli scopi che muovono l'intero assetto operativo delle sezioni, la loro gestione inerisce all'esercizio di una funzione pubblica e può dar vita ad un danno pubblico azionabile dinanzi al giudice contabile, ove formino oggetto di esborsi non giustificati, senza che rilevi l'incerta riferibilità a tipiche funzioni pubbliche, delle spese disposte senza una formale giustificazione.
Il carattere pubblico di tali risorse discende dal solo fatto di essere finalizzate all'attuazione di fini preminentemente pubblici, con la conseguenza che in ogni caso in cui non sia dato rinvenire un utilizzo conforme a tali finalità, si configura un'ipotesi di danno ingiusto giustiziabile dinanzi al giudice contabile.
Quanto al merito, il giudice di appello riteneva prive di fondamento le varie deduzioni difensive del V., di cui confermava la condanna al ristoro del danno erariale.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.S. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 Cost. e del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 1 con violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 2010, art. 61.
Si deduce che l'art. 61 citato prevede che l'attività svolta dalle sezioni di TSN, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato, il che induce a ritenere che si tratti di associazioni sportive dilettantistiche di diritto privato.

La sentenza gravata ha erroneamente ritenuto che tutte le entrate delle sezioni di TSN abbiano connotazione pubblicistica, essendo invece necessario distinguere tra le attività attribuite dalla legge con espresse finalità di interesse pubblico ed attività afferenti a qualsiasi disciplina sportiva, connotate invece da tratti privatistici.
Non è quindi possibile correlare le singole appropriazioni e distrazioni necessariamente ad un danno erariale, in mancanza della prova che le sottrazioni di denaro abbiano effettivamente pregiudicato le funzioni di rilievo pubblico.

2. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla L. 20 marzo 1975, n. 70 (alla luce delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 31 sul controllo delle armi, nonchè della L. 28 maggio 1981, n. 286, art. 1 sull'iscrizione obbligatoria alle Sezioni medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4287 del 20/04/1991; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6319 del 22/06/1990).

Si potrebbe però obiettare che la soluzione sia influenzata dal quadro normativo all'epoca vigente, essendosi infatti sostenuto che nel regime anteriore al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 applicabile "ratione temporis" in forza del principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della normativa esistente al momento del fatto dedotto in giudizio - le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle federazioni medesime; spetta, pertanto, alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un dipendente di una federazione sportiva a cui venga contestata la sottrazione di denaro destinato, come contributo, alle società affiliate, attenendo la relativa responsabilità allo svolgimento di funzioni pubbliche. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14103 del 20/06/2006; Cass. S.U. n. 24646/2010).
E' pur vero che la successiva giurisprudenza ha poi evidenziato che (Cass. S.U. n. 13619/2012) le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del CONI e privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15 che ha lasciato al CONI poteri di indirizzo e controllo in ragione della "valenza pubblicistica di specifici aspetti" dell'attività sportiva. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio di una federazione (nella specie, Federazione italiana hockey e pattinaggio) non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il rapporto di servizio attinente alle residue funzioni pubblicistiche della federazione non si trasferisce da questa ai suoi amministratori. Tuttavia, e proprio con specifico riferimento
alla responsabilità erariale di appartenenti alle federazioni sportive, nella più recente giurisprudenza si è confermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendosi non risolutivo il dato rappresentato data natura privatistica della stesse federazioni quale scaturente dalla riforma del 1999.
Cass. S.U. n. 111/2020 ha infatti ravvisato la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione proposta dal pubblico ministero contabile per far valere la responsabilità del segretario generale della Federazione italiana sport equestri (FISE), associata al Coni, per il danno cagionato da spese ingiustificate, osservandosi che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento.
E' pur vero che la F.I.S.E. è soggetto privato, ma è altresì destinataria di contributi finanziari del C.O.N. I., in base all'art. 23, comma 2 dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello), con la conseguenza che è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15).
Ne deriva che il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13). Inoltre, poichè la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la
responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico "... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"; e ciò in quanto "nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano,
di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati" (Cass. S.U. n. 3310/14; n. 295/13; n.5019/2010; n. 23332/09; n.25513/06).
In termini analoghi Cass. S.U. n. 8676/2019 ha confermato la giurisdizione del giudice contabile per l'azione promossa nei confronti del presidente della Federazione Italiana Nuoto, per avere duplicato gli oneri posti a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando, da una parte, il finanziamento pubblico attribuito dal MEF alla Federazione e dall'altra, inducendo la Coni Servizi spa a sottoscrivere una transazione, che prevedeva l'accollo a detta società, ma pur sempre attraverso fondi pubblici provenienti
dal Ministero, degli stessi costi.

Anche in tale fattispecie si è ritenuta non dirimente la circostanza che la federazione fosse un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, richiamandosi la tesi secondo cui (Cass. S.U. 31/7/2017, n. 18991), in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. Sez. U. ord. 03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (conf. Cass. Sez. U. 24/11/2015, n. 23897; Cass. Sez. U. 25/01/2013, n. 1774).
Trattasi quest'ultimo di orientamento che ha ricevuto poi ulteriore conferma, essendosi anche di recente ribadito che in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorchè non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poichè tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24858 del 04/10/2019).

Peraltro, e con specifico riferimento alla Unione italiana Tiro a segno, la portata innovativa di cui al D.Lgs. n. 242 del 1999, deve confrontarsi con la stessa scelta del legislatore che, all'art. 18, comma 6, nel riformare l'architettura della federazioni sportive, ha espressamente affermato che: "Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno".

La natura pubblicistica della Unione Italiana Tiro a segno, di cui la sezione della quale era presidente il ricorrente è una articolazione territoriale, trova conferma nella previsione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, art. 59 che precisa che:

1. L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonchè di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'art. 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Quanto alle sezioni TSN, l'art. 61 medesimo D.P.R. specifica che:

1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonchè, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonchè l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonchè sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e
relative agibilità, nonchè compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.

4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento
degli impianti di tiro utilizzati.

5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonchè donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;
e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

La norma de qua conferma come l'attività delle sezioni sia finalizzata direttamente anche all'espletamento di compiti istituzionali ed evidentemente di rilevanza pubblicistica, e ciò nell'ambito di direttive e controlli assicurati da un ente che ha conservato natura pubblicistica, fruendo di entrate di natura diversa, ma anche di provenienza pubblica, e destinati appunto anche al perseguimento delle ricordate finalità pubblicistiche. L'assenza di previsione di una contabilità distinta a seconda della provenienza delle entrate e l'idoneità delle condotte distrattive ad incidere sull'attuazione dei fini pubblici, consente quindi di ritenere la controversia assoggettata alla giurisdizione contabile.

Tale soluzione risulta poi avere ricevuto conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, essendosi affermata la legittimità della circolare del Ministero dell'economia 23 ottobre 2012 n. 31 nella parte in cui estende l'applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede obblighi di versamento di somme al Bilancio dello Stato da parte delle sole Amministrazioni dello Stato inserite dall'ISTAT nel c.d. "elenco-ISTAT" - a tutte le Amministrazioni dello Stato individuate dal D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 1 comma 2, tramite un richiamo alla L. 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali rientra l'Unione italiana tiro a segno - U.i.t.s., con la conseguenza di assoggettare anch'essa al versamento annuo di contributi (Consiglio di Stato sez. IV, 01/09/2015, n. 4094).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese della presente impugnazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

--- Termina citazione ---

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