Credo sia il momento di fare chiarezza sull'argomento.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (1).
(1) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Se leggiamo il terzo comma, paragrafo a), vediamo che è specificamente detto che non si commette reato facendo sparare i minori con le armi indicate (ovvero tutte tranne quelle da guerra) nei luoghi preposti per il tiro in caso di attività sportiva, ovviamente nei calibri consentiti per le specialità previste per i minorenni dalla UITS.
E come dice sempre giustamente il Giudice Mori, una circolare del Ministero non può modificare la Legge.
In caso di contestazione da parte di un Pubblico Ufficiale basterebbe fargli leggere il riportato articolo.