perchè complicarsi la vita con altri trasporti ,
sarebbe più semplice ragionare su un trasporto sportivo e stop.
Poi ognuno vada dove vuole a farsi certificare , tanto lì si arriverà ,
già vorrebbero togliere quelli che ci sono ci manca solo inventarne uno nuovo.
Semplificazione.
TRASPORTO ARMI SPORTIVO
con le medesime caratteristiche del tiro a volo odierno e tutto il resto via. spazzatura.
Attilio ,è quello che dovrebbe essere,la mia era una semplificazione a tutte le carte colorate,ma sappiamo bene che le cose semplici non le sappiamo fare
LEGGI IL DISEGNO DI LEGGE presentato da Rossi e pubblicato su armi e tiro , l'ho ripreso pure io e pubblicato in facebook , sembra , a parte alcune cagatissime , che ci si orienti proprio in quel senso : TRASPORTO X TIRO SPORTIVO , se così sarà , era ora. Il ddl è abbastanza innovativo come principi , complica la vita alle persone con raggiunta età , bastona la UITS che perde il monopolio. Leggetelo poi se vi va lo commentiamo.
Ve lo copio ed incollo qui :
Disegno di legge
D’iniziativa del senatore Luciano Rossi e sen. Nico D’Ascola
Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi e per la collezione di
armi comuni da sparo e per uso sportivo
Art. 1.
(modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“Quando ha fondato motivo di ritenere che il detentore di armi, munizioni e
materie esplodenti o il titolare di una licenza di porto d’armi abbia perduto i
requisiti psicofisici previsti, il prefetto può chiedere che l’interessato produca
entro trenta giorni il certificato medico previsto per il rilascio della rispettiva
autorizzazione. La mancata produzione del certificato o l’accertamento
definitivo della carenza dei requisiti psicofisici comportano la revoca
immediata della licenza di porto d’armi o del nulla-osta alla detenzione e
autorizzano il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi del
primo comma”.
b) All’articolo 42, dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:
“3bis) Alla documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la licenza di
porto d’armi deve essere allegato un certificato medico, di data non anteriore a
trenta giorni, che attesti i requisiti psicofisici previsti e dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali o gravi disturbi della personalità
che comportino la possibilità concreta di abusare delle armi, ovvero non risulti
assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
abusare di bevande alcoliche. Il medico certificatore che non abbia certezza
della sussistenza dei requisiti previsti prescrive tutte le verifiche psichiatriche e
psicologiche e gli accertamenti medico-diagnostici necessari, da effettuarsi
presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario
nazionale.
3ter) Quando il titolare di licenza di porto d’armi ha superato i settanta anni il
certificato di cui al comma precedente deve essere prodotto all’autorità che ha
rilasciato la licenza con cadenza almeno triennale. La cadenza è almeno
biennale quando il titolare ha superato gli ottanta anni. In caso di
inadempimento, l’ufficio di pubblica sicurezza competente diffida l’interessato,
che può provvedere nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida. L’ulteriore mancata produzione del certificato o l’accertamento della carenza dei requisiti psicofisici comportano la revoca immediata della licenza”.
Art. 2
(Modifiche alla legge 18 giuno 1969, n. 323)
1. L’articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Porto d’armi per l’esercizio dell’attività sportiva
1. Il questore ha facoltà di rilasciare il porto d’armi per l’esercizio dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale licenza abilita al trasporto delle armi comuni da sparo dal luogo di detenzione ai luoghi di esercitazione e al porto delle medesime nei campi di tiro ove è consentita o autorizzata l’attività sportiva o di esercitazione con armi.
2. La licenza di cui al primo comma ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Il rinnovo della licenza è subordinato alla presentazione della certificazione da parte dell’interessato di essersi esercitato al tiro almeno una volta l’anno nel periodo di precedente rilascio in una sezione del Tiro a segno nazionale o un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi del terzo comma dell’articolo 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o della documentazione comprovante la partecipazione ad almeno due competizioni sportive di tiro di livello regionale o nazionale per ogni anno, ovvero di aver superato un corso di addestramento al tiro comprendente almeno due lezioni teoriche e otto esercitazioni pratiche organizzato da una federazione sportiva riconosciuta o associata al Coni. La licenza è esente da ogni tassa di concessione governativa”.
Art. 3
(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:
“2. Chiunque alterando un’arma comune da sparo ne determina il funzionamento automatico o comunque l’esecuzione del tiro a raffica è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”;
b) All’articolo 10, comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore. Il trasporto delle armi detenute in collezione al di fuori del luogo di detenzione e delle sue appartenenze è permesso per soli fini di riparazione, cessione, prova o esercitazione ai soggetti in possesso delle relative autorizzazioni, e comporta l’obbligo di previa comunicazione all’ufficio di polizia amministrativa competente per territorio, che deve essere effettuata almeno 48 ore prima del trasporto anche mediante fax o posta elettronica certificata, ovvero mediante sistemi informativi automatizzati che consentano l’identificazione dell’utente. La comunicazione deve contenere gli estremi identificativi del detentore, l’indicazione del luogo di detenzione, le date del previsto trasporto, la marca, il modello e la matricola delle armi trasportate, l’indicazione del luogo di destinazione e, in caso di prova o esercitazione, l’indicazione della sezione Tsn, del campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell’art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del poligono militare ove le armi verranno utilizzate, nonché il numero e la data di rilascio del porto d’armi utilizzato. Copia della relativa licenza di collezione, completa dell’elenco delle armi detenute in forza della medesima, e una copia di un documento che dimostri l’avvenuta comunicazione di cui al terzo comma devono accompagnare le armi durante ogni trasferimento. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento, che può eventualmente essere acquisito dai titolari di licenza di cui all’art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nei limiti previsti dalla legge nelle 24 ore precedenti l’inizio della prova o esercitazione, ma deve essere comunque consumato o distrutto entro 48 ore dalla materiale acquisizione.
c) All’articolo 10 il comma 9 è abrogato.
Art. 4
(modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)
1. All’articolo 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:
“Sono comunque armi per uso sportivo le armi comuni da sparo di categoria B7 dell’Allegato I della direttiva 91/477/Cee, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, classificate in tale categoria ai sensi del comma 12-sexiesdecies dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135”.
Art. 5
(disposizioni transitorie e abrogazione)
1. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Interno, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono definiti i professionisti e le strutture sanitarie abilitati alla sottoscrizione delle relative certificazioni, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono altresì definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il servizio sanitario nazionale e le amministrazioni competenti nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento delle licenze di porto d’armi. Nello more dell’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del ministro della Sanità del 28 aprile 1998 recante “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale”.
2. Ai fini della presente legge, fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per “campo di tiro o poligono privato” deve intendersi un impianto funzionante idoneo allo svolgimento in sicurezza delle esercitazioni di tiro.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 è abrogato.
4. È autorizzata la detenzione delle armi per uso sportivo di categoria B7 dell’allegato I della direttiva 91/477/Cee eventualmente detenute al momento dell’entrata in vigore della presente legge e per effetto della stessa in numero superiore rispetto al limite previsto dal sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applica al cessionario il predetto limite di legge.