Autore Topic: TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO  (Letto 5165 volte)

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Offline mimmo

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TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« il: Novembre 14, 2010, 22:23:09 pm »
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Cari iscritti, l'ente/federazione a cui tutti noi siamo affezionati, se tenuta, nella qualità di ente pubblico non economico, assolve gli obblighi della pubblicità legale?
Sbrigativamente, secondo voi  il nostro beneamato ente, pubblica sul sito istituzionale le delibere assunte, gli impegni di spesa, i bilanci, i premi per i dirigenti, i bandi di gara, i concorsi d'assunzione, i contratti con i privati ed i dipendenti pubblici e diversamente dove sono pubblicati gli atti amministrativi che un portatore d'interesse può verificare ed eventualmente impugnare?
 :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X



Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

Omissis.................................................

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
« Ultima modifica: Novembre 14, 2010, 22:45:16 pm da mimmo »

Offline diamante

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #1 il: Novembre 15, 2010, 20:15:47 pm »
Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

Omissis.................................................

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

La legge è legge!

Se le cose stanno come sopra evidenziato, di conseguenza anche la nostra Federazione  deve adempiere a tale disposizione.

Speriamo di vedere,al più presto possibile, pubblicato sul sito dell'UITS tutte le delibere che vengono adottate dal C.D. quando si riunisce, ... utopia... speriamo di no.

Ciao

Offline diamante

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #2 il: Novembre 27, 2012, 09:35:42 am »
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Rapporto_trasparenza_enti_vers_da_pubblicare_23-ott.pdf


Si legge sotto la tabella:
"Quelli relativi all'organizzazione e ai procedimenti oscillano tra il pieno adempimento, indice di elativa facilità della pubblicazione di queste informazioni, e il totale inadempimento, segno di disattenzione da parte delle relative amministrazioni.

Vedete la tabella per quel che ci riguarda "Organizzazione e Procedimenti" siamo allo 0%.
Ciao
« Ultima modifica: Novembre 27, 2012, 09:42:30 am da diamante »

Offline ercole

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #3 il: Novembre 27, 2012, 10:54:06 am »
Non è per caso che l'UITS si è traferita nella Repubblica di S.Marino?
 E' mai possibile che se ne sbatta delle leggi italiane?

Se  noi poveri cristi si sbaglia o si omette una virgola ti fanno subito un c...così.

Offline Ricky

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #4 il: Novembre 27, 2012, 19:42:54 pm »
così come detto in qualche post fa, su altro topic

... ciao a tutti,
...

Tornando al tema,
...
 nonostante ci sia un apparato di controllo operante su ogni attività (CIVIT in questo caso).

...

Chi deve (e vuole) gestire la UITS si deve fare carico delle relative azioni, azioni che hanno (avranno) un proprio disciplinare di riferimento (CHI fa COSA, QUANDO, COME e DOVE);

...

anche all'interno di UITS occorre definire le regole e promuovere la trasparenza, i tempi mutano, mutano le esigenze, ci sono dei disposti di legge che definiscono le cose da fare,  impensabili fino a ieri, ma ora più che mai attuali, nell'era della comunicazione di massa, anche con strumenti mediatici


Offline VENDETTA

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #5 il: Novembre 27, 2012, 23:14:52 pm »
E chi dovrebbe promuove la trasparenza.............. lei sig. Ricky da "Buon Utente" per autodefinizione?

http://www.youtube.com/watch?v=6bjQOwXMoPk

Le manchevolezze di questa dirigenza sono palpabili per tabulas e lei non perde occasione per difendere le "chiacchiere"

rispetto ai macigni degli esposti, dei ricorsi, delle interrogazioni e se vogliamo dagli apparati esterni che nulla hanno a che

vedere con i contenziosi.

Ma forse anche quelli, per lei, sono finanziati dai "detrattori".

In una società sana chi denuncia è emarginato dal potere che invoca la "lesa Maestà" e trova, purtroppo, chi lo sostiene 




« Ultima modifica: Novembre 27, 2012, 23:25:09 pm da VENDETTA »

Offline VENDETTA

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #6 il: Novembre 28, 2012, 07:33:43 am »
E chi dovrebbe promuove la trasparenza.............. lei sig. Ricky da "Buon Utente" per autodefinizione?

http://www.youtube.com/watch?v=6bjQOwXMoPk

Le manchevolezze di questa dirigenza sono palpabili per tabulas e lei non perde occasione per difendere le "chiacchiere"

rispetto ai macigni degli esposti, dei ricorsi, delle interrogazioni e se vogliamo dagli apparati esterni che nulla hanno a che

vedere con i contenziosi.

Ma forse anche quelli, per lei, sono finanziati dai "detrattori".

In una società sana chi denuncia è emarginato dal potere che invoca la "lesa Maestà" e trova, purtroppo, chi lo sostiene 



Leggasi: "società non sana".
« Ultima modifica: Novembre 28, 2012, 07:34:48 am da VENDETTA »

Offline Ricky

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #7 il: Novembre 29, 2012, 17:25:40 pm »
E chi dovrebbe promuove la trasparenza.............. ?

...
In una società sana chi denuncia è emarginato dal potere che invoca la "lesa Maestà" e trova, purtroppo, chi lo sostiene 


ne abbiamo già parlato, in una società di diritto chi si vede lesi i propri diritti ha tutto il dovere civico di rivendicare la giusta applicazione di regole e di disposti legislativi. Poi da lì a farne anche pubblicità, questa è un'altra questione. Ma ognuno di noi in una società di libera azione e iniziativa come quella che ci caratterizza può fare come vuole. Deo gratias (grazie a zio)!! Se ne assume però tutte le rivendicazioni. Vale sempre il principio di Azione e Reazione, che non è solo Fisica (scienza), ma anche comportamentalità.

Un caro saluto a tutti

Offline VENDETTA

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #8 il: Novembre 29, 2012, 22:04:34 pm »
E chi dovrebbe promuove la trasparenza.............. ?

...
In una società sana chi denuncia è emarginato dal potere che invoca la "lesa Maestà" e trova, purtroppo, chi lo sostiene 


ne abbiamo già parlato, in una società di diritto chi si vede lesi i propri diritti ha tutto il dovere civico di rivendicare la giusta applicazione di regole e di disposti legislativi. Poi da lì a farne anche pubblicità, questa è un'altra questione. Ma ognuno di noi in una società di libera azione e iniziativa come quella che ci caratterizza può fare come vuole. Deo gratias (grazie a zio)!! Se ne assume però tutte le rivendicazioni. Vale sempre il principio di Azione e Reazione, che non è solo Fisica (scienza), ma anche comportamentalità.

Un caro saluto a tutti

Il dramma è che nel sistema togliersi dai piedi chi invoca trasparenza è facile.

Per imporre il rispetto delle leggi a chi fa gli "affari suoi" è difficile e ci vogliono soldi, tanto più se chi fa i "cavolacci suoi"

trova chi è pronto a sostenerlo per un piatto di "pasta e fagioli".

Buon appetito!! :o

Per quanto riguarda il principio fisico di azione e reazione, per quel che mi riguarda l'enunciato è :

"Ad ogni azione corrisponde una reazione contraria pari al quadruplo dell'energia applicata".

Come vede Sig. Ricky avete sbagliato le misure



« Ultima modifica: Novembre 29, 2012, 22:09:22 pm da VENDETTA »

Offline diamante

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Re:TRASPARENZA - ENTE PUBBLICO
« Risposta #9 il: Agosto 22, 2013, 14:29:45 pm »
http://www.civit.it/?p=9059

Delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”
LA COMMISSIONE
 
Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:
1. Note del 10 maggio e del 26 giugno 2013 del Segretario del Comune di Martinengo con le quali si chiede se le aziende speciali siano tenute agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare a quelli di cui all’art. 26, considerato che l’art. 11 del decreto, relativo all’ambito soggettivo di applicazione, non le menziona e queste ultime non sono citate nemmeno dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 alla quale l’art. 11 rimanda. Tuttavia, si fa presente che l’art. 18 del d.l. n. 83/2012, ora abrogato, si applicava, per espressa previsione della norma, anche alle aziende speciali.
 
2. Nota del 22 maggio 2013, con la quale la Provincia di Genova chiede se sia corretto ritenere che, in virtù dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, siano da pubblicare sussidi, aiuti e provvidenze e non corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione, sebbene l’art. 27 preveda la pubblicazione del curriculum del soggetto incaricato, implicitamente lasciando intendere l’esistenza di un obbligo di pubblicazione dei pagamenti di corrispettivi per incarichi.
 
3. Nota del 30 maggio 2013 del Dirigente dell’Area Finanze del Comune di Sala Consilina, con la quale si chiede se sia corretto interpretare l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione di sussidi, aiuti e provvidenze, con esclusione dei dati relativi a corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione.
 
4. Nota del 18 giugno 2013 della Provveditrice della Camera di Commercio di Ancona, con la quale si osserva che gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non prevedono la pubblicazione dei dati dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, e si chiede pertanto se detta pubblicazione possa considerarsi assorbita o se si tratta di un obbligo ulteriore cui le amministrazioni sono comunque tenute ad adempiere.
 
5. Nota del 1 luglio 2013 del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, con la quale si chiede in primo luogo se sia corretto interpretare l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, con esclusione dei dati relativi a corrispettivi e compensi in favore di professionisti, imprese e privati dovuti in forza di una prestazione, ed in secondo luogo se sia necessario pubblicare solo gli atti di concessione di vantaggi economici di importo superiore a mille euro annui.
 
6. Nota del 15 luglio 2013, con la quale il Comune di Molteno chiede se sia corretto interpretare l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 come volto ad imporre la pubblicazione dei contributi erogati a persone, enti ed imprese con esclusione dei dati relativi a corrispettivi alle imprese per lavori, servizi e forniture.
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della delibera n. 5072013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del d.lgs. n. 33/2013
 
ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO
 
Ambito soggettivo di applicazione
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, le “pubbliche amministrazioni” cui gli artt. 26 e 27 fanno riferimento sono tutte quelle menzionate dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in virtù della previsione dell’art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 e del rinvio operato dall’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Pertanto, sono tenute all’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione della norma secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Inoltre, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici, considerato che, in base all’art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 agli enti pubblici nazionali, senza distinzione tra enti pubblici economici e non economici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 15 a 33, della medesima legge, relative, tra l’altro, alla pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Infine, sono sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Infatti, l’art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che a queste si applichino, limitatamente all’attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui al citato art. 1, cc. da 15 a 33 della l. n. 190/2012.
 
Ambito oggettivo di applicazione
Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.
L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.
In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.
Peraltro, tenuto conto che, in forza dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
Infine, la Commissione esprime l’avviso che, qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.
 
Modalità di pubblicazione
I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”. Si rinvia, comunque, a quanto previsto nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
L’art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione. Con riferimento alla qualità delle informazioni pubblicate, la Commissione ha già fornito indicazioni all’interno dell’allegato 2 alla delibera sopra citata.
In proposito, la Commissione è dell’avviso che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che, stando all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente.
Si ritiene, inoltre, che nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici la pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici alle quali si deve pervenire attraverso link collocati nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione centrale.
In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l’art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
 
Sospensione dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi alla concessione di vantaggi economici
Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013 sul proprio sito istituzionale ha invitato le amministrazioni a non dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni, prevista dall’art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla pubblicazione di specifiche indicazioni.
 
Roma, 15 luglio 2013
 
Romilda Rizzo