Art. 6
Amministrazione e contabilita'
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili
preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di
amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le
integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UITS.
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Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103:
«2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto
dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio
regolamento, adottato in armonia con le disposizioni
contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle
materie non specificatamente disciplinate dal presente
regolamento.
3. Il regolamento di contabilita', deliberato
dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione
vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».