dall’art. 6, c. 3 del Decreto Legge del 31.05.2010 n.78 (Legge di Conversione n.122 del 30.7.2010)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.
266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o
le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Ma come al posto di ridurlo il compenso al Presidente il consiglio glielo raddoppia?
Se non ricordo male il Presidente aveva dichiarato di percepire 50.000,00 € annuali!!!!!
Ciao