Autore Topic: INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN  (Letto 16945 volte)

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Offline gunny

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #10 il: Gennaio 03, 2016, 19:27:06 pm »
e intanto qualcuno comincia a guardarci dentro...

http://www.teamartist.com/blog/2016/01/02/controllare-tutte-le-associazioni-il-progetto-ercole-della-guardia-di-finanza/

anche se qualche "solone federale" insiste sul fatto che gli iscritti d'obbligo non abbiano diritti, sarà bene che chi invece ci mette le proprie "chiappe" ovvero i dirigenti sezionali, pensino bene al fatto che se dovessero subire un controllo, potrebbero risultare evasori per il semplice fatto di non aver diritto alla defiscalizzazione prevista dall'art.90 L.289/2002 proprio per l'assenza del principio di democrazia... per non parlare di quanto scritto sulla devoluzione del patrimonio in caso si scioglimento della sezione...

visto che ci "impongono" di modificare lo statuto, che almeno si metta a posto quello che realmente occorre per non essere "scoperti" in caso di verifiche, controlli e/o ricorsi di soci... in 10 pagine si scrive tutto quello che serve
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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #11 il: Gennaio 07, 2016, 11:24:40 am »
pare che ci sia chi, portatore di interesse, abbia richiesto formalmente a mezzo PEC documenti e riferimenti di legge riguardo la "potestà" impositiva che UITS pare essersi attribuita (illegittimamente) riguardo la tacita adozione del nuovo statuto tramite abrogazione di quello vigente... in barba al diritto privato e al codice civile

tra l'altro sempre per quanto attiene il nuovo statuto, l'analisi attenta dell'art.6 pone altrettanti dubbi (illegittimità) riguardo al fatto che il CD UITS possa deliberare in merito allo scioglimento di una sezione e relativa devoluzione del patrimonio...

ciò sarebbe assai grave e ulteriore usurpazione del diritto privato e pure di quello sportivo

ma ancora, la domanda di fondo è perché si debba forzosamente imporre un cambio di statuto alle sezioni, quando queste avendo natura privata e/o giuridica (chi l'avesse fatto) ma con finalità pubbliche riconosciute per legge, in deroga all'art.90 L.289/2002 possono comunque richiedere l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI (condizione necessaria per godere della defiscalizzazione) anche senza indicare nell'oggetto sociale la dicitura Associazione Sportiva Dilettantistica, come peraltro rilevato dal Ministero della Difesa (ente vigilante delle Sezioni e di UITS) e confermato appunto nella delibera n. 1327/2007 del consiglio nazionale del CONI che si chiede di citare nei nuovi statuti

che le sezioni abbiano una natura non prettamente o principalmente sportiva è proprio insito nella legge perché altrimenti non si comprenderebbe come possano godere gratuitamente di beni dello stato (demanio difesa e/o comunale/provinciale), mentre tutti gli altri soggetti sportivi sono tenuti al pagamento di canoni quando vogliono utilizzare impianti pubblici

a questo punto, fermo restando che l'unico soggetto che ha subito un riordino e conseguente riscrittura di statuto è stata UITS, non esiste alcuna ragione valida, non essendosi modificata la legge, perché si debba cambiare gli statuti delle sezioni, nemmeno la scusa dell'aggiornamento dei codici di giustizia del Coni  e delle federazioni visto che è già genericamente scritto che chi si affilia accetta e rispetta i regolamenti (sportivi e di giustizia) della federazione e del CONI

inoltre, ritrovandoci con un nuovo statuto, diverso e più complesso del precedente, si violerebbe quanto previsto dal DPR 90/2010 ovvero che gli statuti delle sezioni dovrebbero seguire criteri di semplificazione nel rispetto dell'AUTONOMIA gestionale, amministrativa e organizzativa riconosciuta per legge in quanto soggetti al diritto privato, quando si agisce fuori della funzioni pubbliche riconosciute per legge, per le quali si è appunto vigilati dal Ministero Difesa e Ministero degli Interni e dalla stessa UITS per i rispettivi profili di competenza

quindi, in estrema sintesi, l'affiliazione a UITS è per legge necessaria solo ed esclusivamente per chi volesse praticare attività sportiva federale... nulla può UITS, sempre per legge, riguardo l'attività istituzionale se non vigilare che le sezioni a loro volta operino secondo quanto previsto dalla legge stessa in materia di addestramento degli obbligati e di chi si iscriva per  richiedere porto d'armi e/o abilitazione al maneggio armi

UITS può nominare ispettori/commissari solo per questioni sportive, per tutto il resto, in quanto vigilante può informare le autorità di PS sul territorio (comune, prefettura e questura) riguardo atti compiuti dalle sezioni non conformi alla legge.
Saranno i soggetti preposti ad indagare il consiglio direttivo della sezione per eventuali o presunti reati, oppure a nominare un commissario per rendere possibile l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Operare fuori dalle previsioni della legge può costare caro, le recenti sentenze del TAR lo confermano, così come confermano che i DPR non possono che regolare quanto la legge stabilisce, ma non possono modificare in alcun modo le leggi che regolano. Stessa cosa vale per gli statuti...
« Ultima modifica: Gennaio 07, 2016, 13:01:27 pm da gunny »
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Offline attiliofanini

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #12 il: Gennaio 07, 2016, 12:47:55 pm »
Benissimo caro Gunny ,
che ci sia qualche soggetto che si comincia a svegliare è cosa buona.
Hai fatto una esposizione perfetta dello status quo delle cose , capiranno i lettori ?
Credo che si stia portando a TAR la questio imposizione , chissà che non ne esca un calvario come per le agibilità.
Tanto va la uits al lardo che ci lascia lo zampino !!!!!!!

Offline gunny

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #13 il: Gennaio 07, 2016, 13:51:10 pm »
Giunge voce che in data 23/12/2015 siano state inviate ad alcune sezioni delle lettere di UITS nelle quali si censurano le modifiche nell'adozione del nuovo statuto, in particolare riguardo la presenza di un rappresentante delegato dal comune, o di altra amministrazione pubblica proprietaria degli impianti di tiro concessi in gestione gratuita alle Sezioni TSN, in seno ai consigli direttivi delle stesse.

Siccome tale figura ovvero il delegato del comune, non è mai stata abolita da alcuna legge e da alcun riordino, non si comprende come mai UITS ora ritenga tale previsione "come violazione della legge vigente" e dei principi di democrazia stabiliti nell'art.90 L.289/2002, visto che è lo stesso Coni a riconoscere con la delibera n.1327/2007 che le sezioni sono enti con natura non propriamente sportiva!!!

Al riguardo, giusto per sottolineare l'apparente "doppiopesismo", pare che in data 27/07/2015 il la giunta comunale di Caldaro (BZ), fresca di rielezione abbia deliberato in merito alla nomina di un componente di giunta come proprio delegato presso la Sezione TSN di Caldaro, come peraltro fatto per tutte le associazioni e consorzi sui cui il comune ha interesse a farlo, rinnovando e sostituendo quelli nominati dalla giunta precedente.

Orbene, visto che la cosa non è avvenuta proprio ieri, non ci risulta che la sezione di Caldaro sia stata commissariata o sciolta per tale motivo, ne che abbia ricevuto lettere del tenore come quelle citate in apertura di questo post... tanto meno che il suo CD o addirittura l'amministrazione comunale di Caldaro siano stati denunciati per qualche reato (in base a quale legge sarebbe interessante saperlo...), infatti la stessa risulta essere sempre stata regolarmente affiliata a UITS e aver partecipato all'attività sportiva federale senza alcun problema di sorta, e immaginiamo che così sarà sicuramente anche per il futuro.

Corre l'obbligo ricordare che Caldaro è quella bellissima località altoatesina alle porte di Bolzano, nella quale vive e risiede il presidente UITS, di cui è stato presidente di sezione prima di divenire consigliere nazionale e successivamente presidente federale nel 2004, quindi non può dirsi non informato dell'uso e consuetudine che pare ricorrente in quasi tutte le sezioni del Trentino Alto-Adige, e altre regioni del nord, che utilizzano impianti comunali/provinciali

Certo che da una persona che proviene da una regione dove dell'autonomia si fa cultura e bandiera, è molto strano subire "dictat" e "imposizioni" alla stregua di sistemi che sembrano ricordare il vassallaggio del medioevo ...
Chissà, forse il maglio di ferro, un po come sta cercando di fare Obama sulle armi negli USA, è giustificato dal fatto che tanto visto che non è più rieleggibile può permettersi di operare senza bisogno di dover raccogliere consensi... e ciò vale praticamente per quasi tutto il CD federale, a meno che non si candidino tutti a presidente...
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Offline attiliofanini

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #14 il: Gennaio 07, 2016, 16:32:02 pm »
ti ricordi la casa discografica  " la casa del padrone " incideva quello che gli pareva , Caldaro , casa del padrone elegge chi gli pare. Fra l'altro caro Gunny , il delegato del comune ed il delegato della UITs non sono mai stati aboliti da alcuna norma , fu interpretata a comodo la legge Melandri che inseriva i rappresentanti atleti e tecnici in CD ma i delegati comune e uits mai nessuno parlò di sostituzione o estromissione. Per cui , Caldaro è in regola piena , le altre no e la UITS gioca scorretta a censurare tali faigure .

Offline gunny

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #15 il: Gennaio 09, 2016, 12:21:36 pm »
caro Attilio,
infatti mi guardo bene dal supporre che sia la Sezione TSN di Caldaro che l'amministrazione comunale del medesimo comune stiano operando a torto oppure violando le leggi.

Però l'appunto fatto nelle lettere ricevute da alcuni TSN in data 23/12/2015 è scritto in modo talmente "perentorio" da indurre a credere che la previsione del delegato comunale (se non eletto, quindi iscritto alla sezione) sia "violazione di legge" pertanto un REATO!

Ora, visto che di leggi si vuol parlare, ritengo di fare un favore ai dirigenti e burocrati UITS, nel ricordagli che quel parere "favorevole" elargito dal Consiglio di Stato che di fatto ha "salvato" l'ente pubblico, nel quale sono state inserite affermazioni per nulla veritiere ma indispensabili allo scopo, come quella che UITS sarebbe deputata: "all'istruzione ed esercizio al tiro e rilascio di relativa certificazione per gli usi di legge" ovvero la L.479/1930 regolamentata dal R.D. 2051/1932, poi superata poi dalla L.2430/1935 regolamentata a sua volta dal R.D. L.1143/1936, ha visto la soppressione tramite il DPR 90/2010 di quasi tutte quelle fonti tranne il R.D. 2051/1932, nel quale a conferma della legge regolata ovvero la L.479/1930 dice quanto segue:
Citazione
Art. 4.
Oltre alle attribuzioni in materia  sportiva  e  di  gare,  di  cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di  tiro  a  segno stabilire tutte  le  modalita'  di  attuazione  delle  manifestazioni sportive di tiro indette  dall'opera  nazionale  balilla,  dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in  congedo,  e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.

Art. 5.
L'unione italiana di tiro  a  segno  ha  personalita'  giuridica  e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso  dal  ministero della guerra, ne sara' approvato lo statuto. 
Essa e' posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 6.
Il funzionario che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte  di diritto della presidenza dell'unione, e' designato dal  ministro  per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno  alla  presidenza stessa il ministero.
Egli deve essere previamente informato di  tutte  le  riunioni  del consiglio.

Art. 7.
E' in facolta' del ministro  per  la  guerra  di  sospendere  entro cinque  giorni   l'esecuzione   delle   deliberazioni   nelle   quali rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.

fermo restando che come direbbe qualunque principe del foro, il combinato disposto delle leggi e dei regolamenti successivi hanno modificato alcuni aspetti, il più significativo per UITS è il riconoscimento da parte del CONI come federazione sportiva nel 1919 avvenuto però prima di queste leggi, certe cose sono però rimaste tali nella legge, ovvero la finalità, che il DPR 90/2010, che non è una legge, ha riscritto impropriamente quindi di fatto impugnabile sul piano del diritto.

ma sempre nel testo 2051/1932 troviamo altre perle, che fatte salve pure qui le modifiche come la trasformazione delle sezioni da enti sottoposti al controllo diretto di un ministero ad associazioni di diritto privato, volendo anche riconosciute, comunque di fatto per legge risultano essere le depositarie e uniche incaricate del "servizio di pubblica utilità ed interesse" ovvero l'addestramento, la certificazione del superamento dei corsi obbligatori previsti per le varie categorie di iscritti, nonché l'esercizio e l'addestramento degli iscritti volontari, così come, in regime di affiliazione, l'attività sportiva regolata da UITS:
Citazione
Art. 8.
Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la  loro  origine,  hanno personalita' giuridica, e sono soggette alla tutela  e  al  controllo del ministero della guerra il quale esercita la sua azione per  mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.

Art. 9.
Alle  sezioni  provenienti  dalla  trasformazione   delle   cessate societa' di tiro a segno nazionale sono attribuite le attivita' e  le passivita' delle societa' stesse.

Art. 10.
Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso  i  quali non esista sezione di  tiro  a  segno  i  comandi  di  legione  della M.V.S.N., previe intese col podesta',  promuovono  con  i  mezzi  che riterranno piu' opportuni la raccolta, di adesioni  per  l'iscrizione al tiro a segno nazionale.
Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2  della legge, detti comandi ne informano  il  comando  della  divisione,  il quale  propone  al  ministero  della  guerra  la  costituzione  della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito  il prefetto della provincia.

Art. 11.
Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio  direttivo  delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le  iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle  gare,  la  conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni  e  la  disciplina  del personale,  la  tenuta  del  carteggio  e  degli  atti   e   registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi.

Art. 12.
In conformita' dell'art. 3 della legge i consigli  direttivi  delle sezioni sono composti del  presidente,  di  un  delegato  dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del  comune.  Interviene  a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore  di  tiro  della sezione.
Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della  M.V.S.N.  o il  delegato  dell'opera  nazionale  balilla  cui  sia  affidata   la direzione del tiro degli iscritti al reparto A di  cui  all'art.  41, quando il consiglio debba  trattare  questioni  inerenti  al  reparto medesimo.
Intervengono con voto consultivo  anche  i  delegati  della  unione nazionale ufficiali in congedo  e  dell'opera  nazionale  dopolavoro, qualora nella sezione  siano  regolarmente  costituiti  i  rispettivi gruppi e sempre che  il  consiglio  debba  trattare  di  materie  che interessino i gruppi stessi.

...

Art. 14.
Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato  dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi ordini provinciali. 
La nomina e' comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.

Art. 15.
Il delegato del comune e' nominato dal podesta',  che  comunica  la nomina al comando della divisione militare.

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Art. 24.
Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali  del  R.  esercito  in  congedo,
durante l'esercizio delle loro  funzioni  sono  considerati  come  in servizio senza assegni ai soli  effetti  disciplinari  e  vestono  la divisa.
Il direttore  del  tiro  e'  responsabile  dell'andamento  e  della esecuzione del tiro.

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Art. 39.
Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la  voluta idoneita' fisica e morale. Quest'ultima si prova col  certificato  di buona condotta  rilasciato  dall'autorita'  comunale  col  visto  del prefetto.
Per i minorenni occorre il  consenso  di  chi  esercita  la  patria potesta'.
A ciascun iscritto e' rilasciata,  a  cura  della  segreteria,  una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.

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Art. 41.
In ciascuna sezione di tiro a segno gli  inscritti  sono  suddivisi nei seguenti reparti, per  i  quali  vengono  impiantati  altrettanti ruoli nominativi:
Reparto A - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.
Reparto B - Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto  i  16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.
Reparto C -  Comprende  i  tiratori  non  iscritti  nei  precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.
Possono  essere  ammessi  nel  reparto  C,  sotto   condizioni   da determinarsi, anche gli avanguardisti che  abbiano  compiuto  il  16° anno di eta', i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati  al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.

...

Art. 42.
In seno al reparto  possono  costituirsi,  per  determinazione  del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:
Gruppo ufficiali in congedo: composto  di  tiratori  iscritti  alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;
Gruppo  dopolavoristi:  composto  di  tiratori  iscritti  all'opera nazionale  dopolavoro.  Si  costituisce  allorquando  gli   aspiranti raggiungano il numero di 30.
Gruppo sportivo: composto dei tiratori che  possiedano  la  tessera federale  dell'unione  italiana  di  tiro  a  segno.  Si  costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero `di 30.

...

Art. 44.
Previa autorizzazione del ministero della guerra e  sempre  che  il campo di tiro offra le  necessarie  garanzie  di  sicurezza,  possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di  cui  al successivo art. 75.

...

Art. 75.
Le armi libere occorrenti per  le  esercitazioni  speciali  di  cui all'art. 44  debbono  corrispondere  ai  tipi  approvati  dall'unione italiana di tiro a segno.
Sono acquistate esclusivamente con i mezzi  ordinari  del  bilancio delle sezioni.

...

Art. 79.
Le esercitazioni  libere  sono  eseguite  sotto  la  direzione  del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il  programma approvato  dal  consiglio  direttivo,  su   proposta   del   delegato dell'unione italiana di tiro a segno.
Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che  non  abbiano seguito un  corso  di  lezioni  regolamentari  presso  una  qualsiasi sezione di tiro a segno.

Art. 80.
Le gare di tiro sono indette in conformita' del programma  e  delle norme stabilite dall'unione italiana di  tiro  a  segno,  alla  quale compete di invigilarne l'organizzazione e l'esecuzione.

...

Art. 85.
Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale  servizio di  guardia  occorrente  durante   le   lezioni   regolamentari,   le esercitazioni libere e le gare,  e'  disimpegnato  dai  militari  del presizio.
Nei comuni che non siano sede di presizio militare,  e  sempre  che non possa provvedersi con  l'opera  dei  militi  della  M.V.S.N.,  si provvedera' con personale appositamente incaricato dalla sezione.
Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie  fa  carico alla sezione.

...

Art. 92.
Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla  trasformazione  delle cessate societa' di  tiro,  mandamentali  o  comunali,  si  intendono costituite, senza che occorra decreto di costituzione.

Art. 93.
Le sezioni di tiro  a  segno  provenienti  dalle  cessate  societa' mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del  presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e  che non  siano  dotate  di  campo  di  tiro  proprio,   potranno   essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio  di  Stato,  con decreto Reale, che determinera',  a  quale  sezione  della  provincia debbano esserne devolute le attivita'.
Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate  le modalita' previste per la costituzione delle nuove sezioni.

...

Art. 95.
Gli statuti interni di cui all'art. 11  del  presente  regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate societa' di  tiro  a  segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore del presente regolamento.

...

Art. 98.
La condizione prescritta dall'art. 17 della legge, che  fa  obbligo agli aspiranti alla  licenza  di  porto  d'arme  e  agli  agenti  che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati  di  eseguire un corso regolamentare di tiro,  non  e'  richiesta  per  coloro  che all'atto della pubblicazione della legge erano gia' in possesso della licenza o gia' in servizio presso i menzionati enti.

Capisco che leggere sia fatica e cercare di comprendere è ancor più faticoso, ma fermo restando i vari "combinati disposti", leggi successive e conseguenti regolamenti, ciò che non è stato esplicitamente abrogato o su cui non si è nuovamente legiferato rimane in vigore.

Di quanto è riportato sopra vi è pure il conforto del parere di competenza indiscutibile del giudice di cassazione Edoardo Mori (http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/UITS-TSN.html - http://www.earmi.it/varie/uits.htm) che a più riprese sul suo sito e su riviste di settore ha ribadito il concetto di netta separazione tra UITS e TSN e della voluta commistione dei ruoli che solo un giudice, applicando le leggi vigenti, come avvenuto per la sentenza del TAR in merito alle agibilità, può correttamente riposizionare nella legalità, perché un DPR non può modificare una legge.

Stante il quadro normativo complessivo, le sezioni hanno legge dalla propria parte, mentre UITS ha solo costruito un insieme "fumoso" articolato e complesso di regolamenti e interpretazioni forzate che tutto sommato potrebbe anche essere relativamente facile smontare... a indubbio vantaggio delle sezioni... ma occorre presa di coscienza e volontà per farlo

Occorrono solo persone oneste sul piano intellettuale, disinteressate sul piano economico ma interessate a far valere il diritto e le questioni di principio che dovrebbero essere i pilastri di qualunque associazione soprattutto se, come nel nostro caso, no di solo sport si parla ma anche di servizio pubblico verso la collettività in materia di armi e sicurezza.

fate voi!!!
« Ultima modifica: Dicembre 11, 2017, 10:26:33 am da gunny »
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Offline attiliofanini

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #16 il: Gennaio 09, 2016, 22:25:16 pm »
Ben detto Caro Gunny ,
spero proprio che i lettori nebulosi della UITS girino questo tuo documento all'eccellentissomo Segretario Generale che , nel leggerlo , mi auguro si renda edotto e comprenda un momentino di più dove si è ficcato , perchè , con tutta la sua buona volontà , ho la sensazione che non abbia ancora capito nulla o comunque poco. Non se ne offenda Segretario ,
non può e non potrà mai capire con i docenti  che si sitrova attorno.
Comunque Gunny  complimenti , in università sarebbe 100lode con bacio accademico.

Offline biagio

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #17 il: Gennaio 10, 2016, 15:59:05 pm »
Attilio facciamo 110 e lode con bacio accademico  ;). Bravo Gunny, ineccepibile.!

Offline attiliofanini

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #18 il: Gennaio 10, 2016, 20:13:36 pm »
Attilio facciamo 110 e lode con bacio accademico  ;). Bravo Gunny, ineccepibile.!

si Biagio , speravo passasse inosservato ma mi sono sbagliato nel premere e mi sono accorto dopo il piccolo lapsus ,
non riuscendo a correggerlo ...........consideralo una licenza poetica. Un abbraccio Biagio.

Offline giorgio

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Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
« Risposta #19 il: Gennaio 10, 2016, 22:36:24 pm »
D'altra parte, soprattutto nel Tiro a Segno, un 10 è sempre un 10! ;) :)