Pubblicato il 26/02/2021
N. 00526/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tiro A Segno Nazionale, Sezione di Appiano Gentile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Latorraca e dall’Avv. Mario Lavatelli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;
contro
- Comune di Appiano Gentile, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Durini, 24;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Ministero dell’Interno e Questura di Como, rispettivamente in persona del Ministro e del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi, dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);
nei confronti
Alessandro Albanese, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia);
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale prot. gen. n. 15935, reg. ord. n. 128/2019;
- dell’atto di chiarimenti e solleciti forniti personalmente dalla Questura di Como in data 16.12.2019 richiamato nell’ordinanza sindacale medesima;
- della relazione A.R.P.A. prot. 153009 del 30.9.2019;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
per l’annullamento e/o disapplicazione
- del piano di zonizzazione acustica del Comune di Appiano Gentile e suo regolamento attuativo nella parte in cui non è indicato che il tiro a segno può svolgere attività senza applicazione del criterio differenziale, e/o, in via gradata, perché non è prevista per il tiro a segno, come invece indicato in relazione agli impianti sportivi, la non applicazione del limite differenziale, nonché nella parte in cui non è prevista la corretta distanza tra le classi acustiche;
nonché per la condanna
del Comune di Appiano Gentile ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano Gentile, del Ministero dell’Interno e della Questura di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza la partecipazione dei difensori delle parti che non hanno chiesto di essere sentiti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - In data 24.01.2018, il Sindaco del Comune di Appiano Gentile, sulla scorta del superamento del limite differenziale di immissione diurno previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 (5,0 db (A)), accertato in esito a sopralluogo eseguito dall’A.R.P.A. nel periodo 31.10.2017 – 15.11.2017, ordinava alla Sezione di Tiro a Segno di Appiano Gentile (di seguito T.S.N. o Sezione) ex art. 50 TUEL, di:
1) “adottare con decorrenza immediata modalità operative e accorgimenti atti a limitare le emissioni rumorose […] dando comunicazione scritta in merito alle stesse entro dieci giorni dal ricevimento della presente”;
2) “presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni […] un piano di intervenuto volto a ricondurre le emissioni di rumori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”;
3) “eseguire entro e non oltre 90 (novanta) giorni […] lavori di bonifica a eliminate l’inconveniente e riportate nei limiti il valore delle emissioni acustiche”;
4) “presentare al termine dei lavori di bonifica una relazione, sottoscritta da un tecnico competente in materia acustica, relativa agli interventi effettuati e che attesti l’idoneità degli stessi a ricondurre le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”.
1.1. – T.S.N. impugnava il provvedimento (reg. ric. n. 804/2018) che veniva sospeso in via cautelare (ordinanza n.561 del 18.04.2018). Nelle more del giudizio, il Comune, rivalutate le circostanze di fatto ed in considerazione del progetto di adeguamento fonometrico, in parte già attuato dal T.S.N., procedeva in autotutela (ordinanza n. 82 del 9.11.2018), così determinando l’improcedibilità della domanda (D.P. n. 1311 del 12.12.2018)
2. – A distanza di circa un anno, il 24.12.2019, il Sindaco, viste le ulteriori segnalazioni di alcuni cittadini residenti nelle immediate vicinanze del poligono, la nota della Questura di Como (n.39942 del 17.10.2019) ed il rapporto di ARPA (relativo al diverso sopralluogo del 18.09.2019, effettuato su delega d’indagine della Procura della repubblica) attestante, nuovamente, il superamento del limite di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, adottava una seconda ordinanza (n.15935/2019).
Con essa, ritenuta l’inapplicabilità della deroga al limite differenziale di cui all’art. 4, comma 3 D.P.C.M. 14.11.2017, alla luce della Circolare del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 06.09.2004, e del vigente regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica, ordinava alla Sezione di “sospendere immediatamente le attività che generano emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, come indicato da A.R.P.A., nella nota citata in premessa; avvertendo che la ripresa delle attività è subordinata alla realizzazione di interventi volti a ricondurre le emissioni di rumore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al termine dei lavori di bonifica dovrà essere presentata una relazione, sottoscritta da un tecnico competente in materia acustica, relativa agli interventi effettuati che attesti l’idoneità degli stessi a ricondurre le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”.
2.1. - Con ricorso notificato il 03.01.2020 e depositato il 07.01.2020 il T.S.N., premettendo che presso la propria sede, appartenente al demanio dello Stato (art. 11 r.d.l. 2430/1935) ed operativa sin dal 1924, si svolgeva abitualmente attività di pubblica funzione (i.e. esercitazioni obbligatorie di tiro con armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine, prove balistiche) impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando plurime censure.
2.1.1. - Con un primo motivo (“Violazione dell’art. 50 e dell’art. 54 d.lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 9 L. 447/1995. Inesistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza contingibile e urgente. Violazione del principio di proporzionalità. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà o comunque contrasto con la precedente ordinanza di annullamento in autotutela”) eccepiva, a fronte della persistenza del contesto fattuale e giuridico posto a base dell’autotutela del 2018, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento contingibile e urgente.
2.1.2. - Con un secondo motivo (“Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 L. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle disposizioni comunitarie in materia di partecipazione e giusto procedimento amministrativo. Violazione del principio di tipicità del procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 250 d.lgs. 66/2010 Eccesso di potere per contraddittorietà.”) si doleva, invece, della violazione del contraddittorio e delle garanzie procedimentali (mancata assegnazione, a seguito della comunicazione della volontà di presentare controdeduzioni, di un termine per la presentazione di memorie; difetto della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del Ministero della difesa, ente proprietario del poligono ai sensi dell’art. 250, d.lgs. n. 66/2010; mancata partecipazione dei propri consulenti ai rilievi tecnici ed impossibilità di chiederne la revisione).
2.1.3. - Con un terzo motivo (“Ancora violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 L. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Ancora eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”) deduceva inoltre l’omessa considerazione della propria natura pubblica, che, da sé sola, avrebbe precluso l’applicazione del valore limite differenziale di immissione stabilito dall’art. 4, del D.P.C.M. del 14.11.1997, per come peraltro deciso dal Consiglio di Stato in caso analogo (parere del 03.9.2008 della Prima Sezione e TAR Lombardia 2910/2014).
2.1.4. - Con un quarto motivo (“Violazione dell’art. 15 L. 689/1981 e comunque del principio fondamentale in esso espresso”), lamentava la violazione dell’art. 15 L. 689/1981, posto che l’Amministrazione “prima di adottare il provvedimento, [avrebbe dovuto] consentire all’interessato di chiedere la revisione degli accertamenti in modo da consentire il contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa”.
2.1.5. – Con un quinto motivo (“Incompetenza del Questore. Violazione dell’art. 15 L. 121/1981”) deduceva l’incompetenza del Questore a formulare i chiarimenti richiamati nell’ordinanza.
2.1.6. – Con un sesto motivo (“Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 6 L. 241/1990. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3. Difetto di motivazione”) riprendendo le argomentazioni di cui alla terza censura, ribadiva l’inapplicabilità del criterio differenziale, per come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado dianzi richiamata (vd. supra, par. 2.1.3.)
2.1.7. – Con un settimo motivo (“Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 6 e dell’art. 3 L. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione Violazione del d.m. 16.3.1998 recante “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”), eccepiva, in sintesi, l’erroneità, sotto plurimi aspetti, degli accertamenti tecnici effettuati da ARPA. Depositava, all’uopo, consulenza tecnica di parte.
2.1.8. - Con un ottavo motivo (“Violazione dell’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione tra Enti”) deduceva la mancata collaborazione tra enti (in particolare, la Questura che avrebbe sollecitato il sindaco ad adottare il provvedimento inibitorio ed il Ministero della Difesa).
2.1.9. - Con un nono motivo (“Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990. Nullità. Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990. Nullità.”), rilevava la nullità dei chiarimenti della Questura richiamati nell’ordinanza, per difetto di forma scritta.
2.1.10. - Con un decimo motivo (“Violazione dell’art. 844 c.c. Eccesso di potere per sviamento”) lamentava la violazione del principio della preesistenza, stante la risalenza della struttura ad epoca antecedente la limitrofa edificazione residenziale.
2.1.11. - Infine, con un undicesimo ed ultimo motivo (“Illegittimità del piano di zonizzazione acustica e del regola-mento attuativo nella parte in cui, con ingiustificata disparità di trattamento ed in violazione del principio di adeguatezza, non prevede, come invece avviene per il campo sportivo ed il centro polifunzionale (art. 3) che non si applichi il criterio differenziale. Travisamento dei presupposti di fatto e di di-ritto. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Violazione dell’art. 4 LR 13/2001. Contrasto con lo stru-mento urbanistico. Disapplicazione in parte qua”) censurava l’illegittimità del piano di zonizzazione acustica e del relativo regolamento di attuazione, nella parte in cui non avevano previsto, anche per il T.S.N., l’inutilizzabilità del limite differenziale, nonché il mancato coordinamento con lo strumento urbanistico.
2.1.12. - Articolava, in conclusione, domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
2.2. – Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno (21.01.2020) e la Questura di Como, rilevando, con successiva memoria (07.02.2020), il loro difetto di legittimazione passiva.
2.2.1. - Si costituiva in giudizio anche il Comune di Appiano Gentile (24.01.2020), eccependo, in primis (memoria del 07.02.2020) la tardività del ricorso nella parte diretta a censurare il Piano di Zonizzazione Acustica approvato del 2005, peraltro superato dell’Aggiornamento del 2016, con conseguente parziale improcedibilità ed inammissibilità del gravame.
Resisteva, per il resto, alle avverse doglianze, sviluppando dettagliate e documentate difese.
2.3. - Con motivi aggiunti del 07.02.2020 il ricorrente enucleava un’ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza n. 15935/2019 (cfr., primo motivo dei motivi aggiunti “Illegittimità e/o comunque inefficacia dell’ordinanza sindacale per omessa notifica al Ministero della Difesa”). Insisteva, per il resto, nelle argomentazioni già svolte nel ricorso principale.
2.4. – Si costituiva (21.10.2020) anche il Ministero della Difesa (evocato in giudizio ai fini di un eventuale intervento ad adiuvandum) che, con memoria del 31.10.2020 sollevava perplessità in ordine alla legittimità della classificazione acustica di cui alla programmazione comunale.
2.5. -All’udienza del 01.12.2020 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non chiedevano di essere sentiti e previo scambio di ulteriori memorie e repliche, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Oggetto dell’odierno contendere è l’ordinanza (15935/2019) con cui il Sindaco del Comune di Appiano Gentile ha intimato al ricorrente T.S.N. di “sospendere immediatamente le attività che generano emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, come indicato da A.R.P.A., nella nota citata in premessa; avvertendo che la ripresa delle attività è subordinata alla realizzazione di interventi volti a ricondurre le emissioni di rumore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al termine dei lavori di bonifica dovrà essere presentata una relazione, sottoscritta da un tecnico competente in materia acustica, relativa agli interventi effettuati che attesti l’idoneità degli stessi a ricondurre le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”.
Per quanto risulta dagli atti, il provvedimento, successivo ad una precedente ordinanza annullata in autotutela, è scaturito dalla segnalazione della Questura del 17.10.2019, suffragata dalla relazione tecnica di ARPA relativa al sopralluogo del 18.09.2019, e si fonda sull’inapplicabilità, al T.S.N., della deroga al differenziale di cui all’art. 4, comma 3 D.P.C.M. 14.11.2017, in ragione di due dati:
a) l’interpretazione data dalla norma dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 06.09.2004 (“si richiama quanto precisato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con propria circolare del 06.9.2004, nella quale si prevede l’applicazione di detto limite anche ai centri sportivi (tra questi anche i tiro a volo) qualora prevedono quote di iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono esser considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un’attività ricorrente che procura conseguentemente emissioni acustiche”);
b) la collocazione del poligono, in area di classe V, e la conseguente previsione (art.18, par. “Tiro a segno nazionale, via Leonardo Da Vinci”) del regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica (2016), che esonera il T.S.N. dal rispetto del suddetto limite differenziale soltanto occasionalmente, previa autorizzazione, e, comunque, non con riferimento all’attività quotidiana/ordinaria (“il regolamento prevede la deroga all’applicazione del suddetto criterio differenziale limitatamente alle manifestazioni di carattere temporaneo svolte presso la struttura del TSN e non per attività ordinarie/quotidiane”).
1.1. – Ciò posto e rilevato, in via pregiudiziale, che “nel processo amministrativo la legittimazione passiva deve essere riferita all’Amministrazione che ha (effettivamente) emesso l’atto amministrativo” ed a cui è “ex lege attribuito il attribuito il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati” (cfr., Cons. Stato Sez. IV Sent., 11/06/2015, n. 2857), va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Questura di Como.
1.1.1. – Né il Ministero, né la Questura hanno infatti adottato alcun atto lesivo della posizione giuridica del ricorrente ovvero hanno contribuito, se non a livello meramente informativo e/o eventualmente sollecitatorio (cfr., all. 24 al deposito del 07.02.2020 del Comune di Appiano Gentile ed i “chiarimenti” richiamati nell’ordinanza impugnata) all’adozione degli atti impugnati. Si aggiunga che il potere di ordinanza in questa sede oggetto di censura è, a livello locale, prerogativa esclusiva del Sindaco (art. 9 l. 26.10.1995, n.447) così come è prerogativa della (sola) Amministrazione comunale la zonizzazione acustica del territorio cittadino e relativa regolamentazione tecnica, a monte dell’adottata ordinanza (art. 4 l. 26.10.1995, n.447), anch’essa oggetto di impugnazione. (Cfr., in proposito T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 04/08/2017, n. 1288; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 07/03/2017, n. 382; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 135 del 11/01/2018).
1.2. - Passando all’esame, nel merito, del ricorso, ritiene il Collegio, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, di dover prioritariamente esaminare, nell’ordine, le doglianze di cui al primo, al secondo, al quarto, al quinto, all’ottavo, al nono motivo del ricorso principale (con trattazione congiunta, per affinità tematica, delle censure di cui al quinto, all’ottavo ed al nono motivo) ed al primo motivo dei motivi aggiunti, trattandosi di doglianze tutte afferenti l’esistenza (o meno) dei presupposti per l’adozione, la validità e l’efficacia dell’ordinanza impugnata, considerata nel suo insieme.
In proposito si osserva quanto segue.
1.2.1. - Con il primo motivo, Il T.S.N. lamenta, in sintesi, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’ art. 9 l. 26.10.1995, n.447, sotto due ordini di profili: (1) da un lato, la persistenza, in fatto, delle medesime condizioni acustiche presenti al momento dell’annullamento dell’ordinanza n. 857 del 2018, sicché l’Amministrazione, in sostanza, avrebbe adottato un provvedimento contraddittorio con una propria precedente determinazione; (2) dall’altro, l’assenza di una situazione di eccezionalità tale da rendere necessario un provvedimento contingibile e urgente, laddove al disagio della cittadinanza si sarebbe potuto ovviare con un provvedimento emesso all’esito di un procedimento ordinario.
1.2.2. – Quanto al primo (1) degli aspetti citati, va rilevato che, per come risulta dagli atti (cfr., ordinanza n.82 del 2018 e provvedimento impugnato):
- alla base dell’annullamento in autotutela del 2018 si poneva la convinzione che la proposta progettuale del ricorrente, in parte già eseguita, avrebbe ricondotto entro i limiti di legge le emissioni acustiche rilevate durante il sopralluogo del 31.10.2017 – 15.11.2017. E ciò in un contesto in cui il disagio della popolazione risultava decisamente circoscritto (constava, infatti, la segnalazione di un solo residente);
- a fondamento dell’ordinanza oggetto del presente giudizio, invece: gli esiti di un diverso sopralluogo (18.09.2018), le plurime segnalazioni di cittadini residenti, l’apertura di un nuovo procedimento penale presso la competente Procura della Repubblica e la specifica comunicazione della Questura.
Da tali dati, è evidente che, a prescindere dalla supposta identità delle condizioni acustiche rilevate, i due provvedimenti sono scaturiti: da un contesto fattuale del tutto eterogeneo, da due autonome sequenze procedimentali e da due distinti accertamenti tecnici. In sintesi, da circostanze (in fatto ed in diritto) affatto sovrapponibili.
Non si ravvisa pertanto, il dedotto vizio di contraddittorietà.
1.2.3. – Quanto al secondo (2) profilo, va ricordato che per giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente che dagli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale consti l’avvenuto superamento dei limiti di legge, trattandosi di circostanza, in sé, in grado di pregiudicare la salute pubblica e non altrimenti contrastabile, nell’immediato, con un intervento amministrativo a carattere ordinario, non previsto dall’ordinamento in via alternativa (Cfr., in proposito, Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1372 del 06/03/2013, Sez. V, Sentenza n. 6649 del 13/10/2004; T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 06/10/2020, n. 589; nello stesso senso, cfr., T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 29/01/2019, n. 47; T.A.R. Marche, sez. I, 26 giugno 2019, n. 435 che richiama anche T.A.R. Umbria-Perugia, sez. I, 15 maggio 2015, n. 215; T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I Sent., 21/08/2017, n. 590; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 29/09/2011, n. 1663; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II Sent., 06/03/2014, n. 368). Si aggiunga che in presenza del superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, l’intervento del Sindaco ai sensi dell’art. 9, dianzi citato, è, oltreché giustificato, anche doveroso ed a prescindere dalla porzione (anche esigua o minima) di cittadinanza interessata (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I Sent., 21/08/2017, n. 590).
In applicazione al caso di specie, pacifico ed incontestato che all’origine dell’iniziativa del Sindaco era il superamento dei limiti acustici previsti dalla legge, di cui alla relazione tecnica di sopralluogo dell’A.R.P.A., sussistevano tutti presupposti di legge per l’adozione dell’ordinanza ex art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.
1.2.4. - Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e va respinto.
1.3. – Con il secondo motivo, la Sezione si duole della violazione, da parte dell’Amministrazione, dei principi in materia di contraddittorio procedimentale, lamentando, peraltro, il mancato coinvolgimento del Ministero della Difesa, proprietario della sede del tiro a segno (art. 250 D.lgs. 66/2010).
La censura, oltreché inammissibile per genericità, è comunque anche infondata.
In disparte la considerazione per cui – appartenendo il provvedimento ex art. 9 l. n. 447 del 1995 al più ampio genus delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 54 TUEL e non è quindi soggetta, per natura, all’ordinario contraddittorio procedimentale (cfr., T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 30/07/2018, n. 5053) – rileva, nel caso in esame, la circostanza (confermata dallo stesso ricorrente), dell’invio, da parte del Comune, dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, tanto al T.S.N. quanto al Ministero della Difesa, sicché, nel caso di specie, il contraddittorio è stato in concreto assicurato. Si aggiunga che il ricorrente ha riscontrato tale comunicazione, riservandosi l’invio, nel prosieguo, di documentazione tecnica, a quanto consta, mai trasmessa (comunicazione del 23 dicembre 2019, in atti).
1.4. - Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 L. 689/1981, posto che l’Amministrazione “prima di adottare il provvedimento, [avrebbe dovuto] consentire all’interessato di chiedere la revisione degli accertamenti in modo da consentire il contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa”. Il motivo è infondato: la norma dianzi richiamata, infatti, non è applicabile al caso di specie, essendo fonte di disciplina nell’ambito delle sanzioni amministrative e non anche dei provvedimenti, come quello in esame, adottati dalle autorità locali a tutela della salute pubblica e privi di finalità sanzionatoria (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II Sent., 27/10/2011, n. 1127).
1.5. – Vanno parimenti disattese le censure di cui al quinto, ottavo e nono motivo (“Incompetenza del Questore. Violazione dell’art. 15 L. 121/1981”; “Violazione dell’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione tra enti”; “Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990. Nullità. Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990. Nullità”). Ritiene infatti il Collegio che esse siano esplorative e non sorrette da adeguato interesse, in quanto tutte vertenti o ad una censura generica dell’agere amministrativo, (ottavo motivo) o, comunque, alla censura di atti non meglio identificati (i chiarimenti) e privi di qualsivoglia valore provvedimentale, per l’effetto, insuscettibili di influire, anche in parte, sulla legittimità (o meno) del provvedimento impugnato.
1.6. – Con il primo motivo dei motivi aggiunti (“Illegittimità e/o comunque inefficacia dell’ordinanza sindacale per omessa notifica al Ministero della Difesa”), T.S.N deduce l’illegittimità dell’ordinanza per non essere stata notificata al Ministero della Difesa.
Il motivo è privo di fondamento.
È infatti evidente che, essendo l’ordinanza ex art. 9 l. n. 447 del 1995 strumento diretto a contrastare le conseguenze di un’attività rumorosa, essa non poteva che essere diretta al solo T.S.N., il quale, soggetto gestore dell’impianto, è da considerarsi l’unico responsabile nonché, di fatto, unico destinatario inciso dal provvedimento. Si aggiunga che, consta, in atti, comunque, l’avvenuta comunicazione dell’adozione del provvedimento al Ministero della Difesa (dep. 05.03.2020) che, quindi, ne ha comunque avuto tempestiva notizia.
1.7. – Passando all’esame, dei residui motivi di ricorso e relativi a singoli aspetti dell’ordinanza impugnata, ritiene il Collegio, anche in questo caso per questioni di pregiudizialità logica, di dover prioritariamente esaminare, nell’ordine, le doglianze di cui al settimo, al decimo, all’undicesimo, al terzo ed al sesto motivo del ricorso principale (con trattazione congiunta, per identità tematica, delle censure di cui al terzo ed al sesto motivo).
In proposito si osserva quanto segue.
1.8. - Con il settimo motivo di ricorso, ulteriormente approfondito e specificato nei motivi aggiunti, T.S.N., rimandando alla consulenza tecnica depositata, rileva alcune “criticità nell’esecuzione delle misure da parte di A.R.P.A. o, almeno, nella loro interpretazione”. Il riferimento è alla (ritenuta) brevità (un’ora) del tempo di osservazione: il ricorrente sostiene infatti che, qualora l’indagine fosse stata estesa a tutta la mattinata (o oltre), con maggiore considerazione del rumore ambientale e residuo (traffico locale, attività antropica etcc.), le misurazioni avrebbero fornito un diverso risultato, compatibile con le prescrizioni di cui all’art. 4 D.P.C.M. 1997. Ravvisa, altresì, l’omessa considerazione del fatto che, “per quanto attiene ai privati, si impiegano calibri ridotti che producono un rumore limitato”.
Preme precisare, in proposito, che, in base all’art. 4. All. A al D.M. 16/03/1998, il tempo di osservazione (To) altro non è se non un “periodo di tempo […] nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, in un accertamento tecnico necessariamente svolto “a campione” ed “a sorpresa” come nel caso che ci occupa, al di là della durata dell’intervallo considerato, ciò che rileva, ai fini della bontà dei riscontri, è la possibilità di verificare come, in quell’intervallo, le emissioni acustiche, con le caratteristiche peculiari che le connotano, si comportino in concreto, anche e soprattutto in relazione all’ambiente circostante ed alle possibili interferenze con altre e diverse fonti di rumore.
In applicazione al caso che ci occupa, dalla relazione delle operazioni (in atti), si evince già ictu oculi che i rilievi, per quanto effettuati nell’arco di un’ora, sono stati completi ed esaustivi, rilevando tutte le componenti acustiche significative (positive e negative): sono state infatti registrate tre sessioni di sparo (rispettivamente di 150, 80 e ben 600 secondi) con relativi intervalli e rumore residuo ed applicazione, ai calcoli dei coefficienti, dei relativi correttivi. Il tempo dedicato all’accertamento tecnico è stato, pertanto, adeguato, nei termini prescritti dalla normativa tecnica di settore dianzi richiamata.
Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni del ricorrente non persuadono, assestandosi su di una critica generica all’operato di A.R.P.A. evidentemente strumentale alla dilatazione dei tempi di studio ai soli fini dell’abbattimento – del tutto ipotetico ed opinabile - dei valori sfavorevoli ottenuti.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
1.9. - Con il decimo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del criterio della preesistenza (art. 844 c.c.), in ragione dello stabile insediamento del poligono nell’area sin dal 1924 e, quindi, in data antecedente all’edificazione residenziale della zona, intervenuta a partire dagli anni ’50.
Il motivo è infondato. Il Comune ha dimostrato, depositando in atti copiosa documentazione (anche fotografica) che il poligono è in attività, a tutto voler concedere, dalla fine degli anni ’70 (1977), quando la struttura, ab immemorabilia abbandonata e pressoché in rovina, è stata ripristinata e progressivamente adattata per lo svolgimento delle attività di tiro.
Il motivo è pertanto destituito di fondamento.
1.10. - Con l’undicesimo motivo di ricorso, la Sezione deduce l’illegittimità del Piano di classificazione acustica del Comune e delle relative norme tecniche di attuazione che si tradurrebbe, in chiave derivata, nell’illegittimità dell’ordinanza, nella parte in cui ne ha fatto applicazione (“il regolamento prevede la deroga all’applicazione del suddetto criterio differenziale limitatamente alle manifestazioni di carattere temporaneo svolte presso la struttura del TSN e non per attività ordinarie/quotidiane”).
Il motivo è:
- improcedibile, quanto al Piano di Zonizzazione Acustica 2005, stante il (pacifico e non contestato) superamento dello strumento di pianificazione, avvenuto nel 2016;
- irricevibile quanto al nuovo “Piano di Classificazione Acustica 2017” e relative norme tecniche di attuazione, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25 luglio 2016, pubblicato, per quanto qui di interesse, all’Albo comunale dal 1° settembre al 1° ottobre 2016 e sul BURL del 14 settembre 2016;
Con riferimento a tale ultimo profilo (il solo, peraltro, qui in rilievo, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato), infatti, non può non rilevarsi come le norme tecniche oggetto di censura, inserendo la struttura nella zona di classe V e dettando una disciplina specifica relativa alle emissioni del T.S.N. (cfr., p.22 delle norme di attuazione, cui è dedicato, nell’ambito dell’art. 18 “procedura di autorizzazione delle attività temporanee”, un paragrafo ad hoc, intitolato, per l’appunto, “Tiro a segno nazionale via Leonardo Da Vinci”) siano immediatamente precettive e conformative, connotate da autonoma, immediata e puntuale lesività e, per l’effetto, soggette, ai fini di una loro contestazione, a tempestiva impugnazione pena il loro definitivo consolidamento e l’impossibilità, per il giudice chiamato ad un loro sindacato in sede di impugnazione dell’atto “a valle”, di una loro disapplicazione (cfr., in proposito, T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., (ud. 08/07/2020) 06-10-2020, n. 589).
Le argomentazioni di cui al presente motivo di ricorso avrebbero dovuto, in sintesi, essere spiegate nell’ambito di una loro tempestiva impugnazione, cosa che, nella specie, non è avvenuta.
L’irricevibilità del motivo, comporta, giocoforza, la conferma del provvedimento impugnato, nella parte in cui (cfr., supra, par. 1, lett. b)) si fonda proprio su tale dato normativo (“il regolamento prevede la deroga all’applicazione del suddetto criterio differenziale limitatamente alle manifestazioni di carattere temporaneo svolte presso la struttura del TSN e non per attività ordinarie/quotidiane”).
1.11. – Dall’irricevibilità dell’undicesimo motivo discende il difetto di interesse a coltivare gli ulteriori e restanti motivi di impugnazione (terzo e sesto), vertenti alla censura dell’ordinanza nella parte motivazionale relativa all’inapplicabilità della deroga al limite differenziale in ragione della Circolare del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 06.09.2004 (“si richiama quanto precisato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con propria circolare del 06.9.2004, nella quale si prevede l’applicazione di detto limite anche ai centri sportivi (tra questi anche i tiro a volo) qualora prevedono quote di iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono esser considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un’attività ricorrente che procura conseguentemente emissioni acustiche”): dall’accoglimento di tali censure, infatti, il ricorrente non potrebbe ottenere la caducazione dell’ordinanza.
Il terzo ed il sesto motivo sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.
1.12. - Va infine e conseguentemente disattesa anche la domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata, senza neanche l’indicazione/allegazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
1.13. – Conclusivamente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Questura di Como, il ricorso va in parte rigettato, in parte dichiarato irricevibile, in parte dichiarato inammissibile.
1.14. – Considerata l’estrema peculiarità della vicenda, sussistono eccezionali motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Questura di Como;
2) respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 1 dicembre 2020, 12 gennaio 2021, tenutesi mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, secondo periodo, con l’intervento dei magistrati
Ugo Di Benedetto, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Nicoletta Flammini Ugo Di Benedetto
IL SEGRETARIO