Autore Topic: ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS  (Letto 175290 volte)

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Offline pierpu

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #780 il: Ottobre 01, 2020, 12:47:20 pm »
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
....
La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
E le sezioni TSN non sono strutture territoriali dell' UITS /CONI.
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Offline sgtHartman

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #781 il: Ottobre 02, 2020, 07:12:11 am »
Per legge e per statuto, le cariche all'interno degli organi Uits (ente pubblico), dall'assemblea fino ai comitati regionali, sono limitate a due mandati, lo ha confermato il TAR.

Anche la difesa di Obrist ha fatto leva sui tempi e limiti previsti per le federazioni (non enti pubblici) ma i giudici hanno applicato la legge.

Quindi come possano conciliarsi differenti vedute nel momento in cui un presidente di sezione al 3° mandato sezionale si presenti in assemblea Uits con diritto di voto qualcuno me lo deve spiegare a modo, perchè sempre la legge è abbastanza chiara quando afferma che la sezione è governata da norme di diritto privato quando non svolge funzioni pubbliche.

Chi è in sezione a svolgere le funzioni pubbliche in nome e per conto di Uits? Forse il presidente e/o il vice presidente?

Visto che la legge sugli enti pubblici non può essere scavalcata da norme di rango inferiore, ripeto l'hanno determinato i giudici  del TAR, qualcuno mi spiegai e mi fa capire come evitare di offrire appigli per altri esposti e/o contestazioni?

Offline pierpu

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #782 il: Ottobre 02, 2020, 09:06:11 am »
Quale legge? La L. 14/78?
Intendi la sentenza TAR sul ricorso numero di registro generale 10730 del 2017 del 03.06.2019?
Quest’ultima  ha statuito (con la classica valenza che ha ogni sentenza secondo il diritto italiano di civil law, ovvero impugnabile e comunque statuente per quel caso, ma non necessariamente avente forza di precedente assoluto) sulla base dei fatti e delle norme al 2016: L. 14/78 (che prevede il limite di due mandati dei vertici degli enti pubblici) e semmai lo statuto UITS 2018 approvato il 21.02.2018.
Il problema è che alla L. 14/78 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici in GU Serie Generale n.31 del 01-02-1978) è sopravvenuta la L. 8/2018 (Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica in (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018), che quindi ha il doppio carattere di jus superveniens e lex specialis, ovvero 1) norma di diritto sopravvenuta e 2) con carattere di specialità rispetto alla precedente norma che regolasse una certa stessa materia.
In forza di questi due parametri se la L. 8/2018 dice che per gli organi del CONI e FSN sono previsti 3 mandati la L. 14/78, che è genericamente regolante gli enti pubblici  e precedente alla 8/2018, è destinata a soccombere.
Alla stessa stregua l’art 60 del DPR 90/2010 pare destinato a soccombere (abrogazione/modifica implicita) alla luce della sopravvenienza della L. 8/2018 poiché jus superveniens e norma di rango superiore (la legge rispetto al DPR).
Quanto allo statuto vigente esso è oggetto di prossimo emendamento, non a caso proprio a mente delle ulteriori recenti modifiche del quadro normativo del diritto sportivo (CONI in primis) ma di fronte a cui peraltro le sezioni TSN, in forza del loro inquadramento giuridico (non sono organi territoriali del CONI né dell’UITS per espressa previsione dello statuto UITS vigente – vds. art 8 statuto UITS 2018 e del medesimo art. 8 della bozza all’esame attuale del MinDifesa; né tantomeno del DPR 90/2010, art. 61), non sono destinate a subirne per intero gli effetti.
Quindi, considerando che l’art 2 L. 8/2018 (citato poco sopra da Enyo) prevede il NUOVO limite di 3 mandati (per presidenti e membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché, prima ancora , degli organismi del CONI e delle FSN, così come degli Enti di Promozione Sportiva, tutte realtà giuridiche nelle quali NON rientrano i TSN), ebbene a quello occorre guardare.
A chiosa, pertanto, pare che la volontà di imporre il limite dei tre mandati anche agli organi sezionali TSN non poggi su norme di legge ma, evidentemente, su altre …volontà ed esigenze.
Per quanto concerne il quesito a chi spetti la funzione pubblica istituzionale nei TSN: può farsi riferimento agli artt. 357, 2° co. C.P. per i presidenti/V. Presidenti (in quanto firmatari dei DIMA e PIMA) e 359, 1° co. n. 2 C.P. per gli istruttori/direttori di tiro (in quanto attuanti i corsi DIMA e PIMA, poiché in possesso di necessaria e speciale licenza tecnica di P.S., abilitante a quelle speciali funzioni).
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Offline Enyo

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #783 il: Ottobre 02, 2020, 09:49:08 am »
Contributo competente, preciso e, certamente, non contestabile.
Però, fino alla bozza del nuovo statuto non si trovava traccia di cosa si intendesse per strutture territoriali della federazione. Mi pare, ma mi piacerebbe essere smentito, che quelle che oggi vengono definite tali, in passato si chiamassero organi periferici. Mi verrebbe da pensare a qualche correttivo propio ad hoc.
Ma al di là della legge, porre un limite di mandati anche in seno alle sezioni sarebbe un atto di democrazia che toglierebbe molto del potere che si auto celebra ma che di fatto in tanti casi è legato a meri interessi di tasca. Questa ovviamente è una opinione che non necessariamente deve essere condivisa.
Si può invece condividere il fatto che nonostante si spendano decine di migliaia di euro a Roma, i tecnici ed esperti per ben due volte hanno operato importanti scelte risultate illegittime, quali elezione di un presidente (annullate) e indizione di elezioni (altrettanto annullate). E mi sembra che in queste scelte scellerate non si siano volute ascoltare nè le critiche degli oppositori nè i suggerimenti degli amici.


Offline pierpu

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #784 il: Ottobre 02, 2020, 11:58:21 am »
Contributo competente, preciso e, certamente, non contestabile.
Però, fino alla bozza del nuovo statuto non si trovava traccia di cosa si intendesse per strutture territoriali della federazione. Mi pare, ma mi piacerebbe essere smentito, che quelle che oggi vengono definite tali, in passato si chiamassero organi periferici. Mi verrebbe da pensare a qualche correttivo propio ad hoc.
Ma al di là della legge, porre un limite di mandati anche in seno alle sezioni sarebbe un atto di democrazia che toglierebbe molto del potere che si auto celebra ma che di fatto in tanti casi è legato a meri interessi di tasca. Questa ovviamente è una opinione che non necessariamente deve essere condivisa.
beh, ho citato l'art. 8 dello statuto vigente, il quale enumera organi centrali e periferici: esso è perentorio prima che chiaro, e le sezioni non ci sono (e non potrebbero esserci, ope legis). comunque sia, se anche fino al 2018 non era chiarito (riservo ricerca storica, per mia curiosità) ora lo è, e mi pare tranchant.
quanto al limite di mandati sezionali: ho sempre personalmente pensato che l'alternanza e la rotazione siano garantite da quella cosa che si chiamano "votazioni".
Quando esse sono attuate nel rispetto della libertà (di candidatura e di scelta) e segretezza, l'alternanza, se il corpo elettorale lo vuole, è frutto naturale e conseguente. A queste premesse se il corpo elettorale conferma gli uscenti non vedo gran scandalo.
Se poi si vuole introdurre il limite, lo si faccia (previa approvazione di chi ha la competenza a innovare in tal senso: le assemblee federali e sezionali), ma oggi non si cerchi di farlo passare per una norma alla "DEUS LO VULT", perchè occorre lasciare a zio quel che è di zio e a Cesare quel che è di Cesare.
Mi ha colpito un articolo di Armi e Tiro sul web https://www.armietiro.it/il-famoso-statuto-eccolo-13073
il quale non manca di rilevare che per le piccole sezioni il limite dei mandati potrebbe sortire effetti nefasti: tolti gli attuali sciagurati che si accollano rischi ed oneri, non pare troppo probabile che ci siano nuovi volenterosi che intendano tirare avanti una carretta per far contento il carrozzone, alle stesse condizioni ed anzi coi tempi che si profilano...evidentemente questa non è solo la mia percezione.
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Offline pierpu

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #785 il: Ottobre 02, 2020, 13:04:18 pm »
dallo statuto UITS del 15.11.2011:
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Offline gunny

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #786 il: Ottobre 02, 2020, 13:30:43 pm »
Se fosse vero tutto quello che affermate, lo statuto "bozza" pubblicizzato in questi giorni, mi sbaglierò ma a mio personale avviso sarebbe l'ennesimo buco nell'acqua... incompleto e non aderente ai canoni delle stesse direttive CONI
Ma soprattutto non chiarisce quello che ci interessa più di tutto, ovvero quale sia la reale relazione tra UITS e le SEZIONI TSN, e quali siano le regole applicabili all'assemblea nazionale, dato che UITS è ente pubblico a differenza delle FSN ordinarie.

e mi domando come mai il commissario ad-acta già intervenuto lo scorso anno non abbia predisposto le modifiche opportune e necessarie

Qualcosa non torna... o meglio non vedo da nessuna parte la volontà di fare chiarezza, anche se quei pochi che c'hanno provato (i candidati di Alternativa nel 2016) sono stati presi a calci in culo dagli stessi presidenti che evidentemente oggi hanno tempo da dedicare alla causa e sono andati in camera caritatis da Malagò per intercessione della Turisini, mentre quando Obrist & C. imponevano statuti, certificati, commissariamenti e interpretazioni forzate di leggi e statuti, chinavano il capo senza proferire parola...

Prima di vestirsi da cavalieri della tavola rotonda, addirittura intestandosi abusivamente l'azione di liberazione dal giogo di Obrist, certi personaggi farebbero bene a chiedere scusa a chi prima di loro si è battuto contro l'illegalità e le ingiustizie, per poi farsi da parte data la manifesta incapacità di saper valutare la situazione e le potenziali conseguenze.
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Offline Mario Marisei

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #787 il: Ottobre 02, 2020, 18:44:36 pm »
Quale legge? La L. 14/78?
Intendi la sentenza TAR sul ricorso numero di registro generale 10730 del 2017 del 03.06.2019?
Quest’ultima  ha statuito (con la classica valenza che ha ogni sentenza secondo il diritto italiano di civil law, ovvero impugnabile e comunque statuente per quel caso, ma non necessariamente avente forza di precedente assoluto) sulla base dei fatti e delle norme al 2016: L. 14/78 (che prevede il limite di due mandati dei vertici degli enti pubblici) e semmai lo statuto UITS 2018 approvato il 21.02.2018.
Il problema è che alla L. 14/78 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici in GU Serie Generale n.31 del 01-02-1978) è sopravvenuta la L. 8/2018 (Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica in (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018), che quindi ha il doppio carattere di jus superveniens e lex specialis, ovvero 1) norma di diritto sopravvenuta e 2) con carattere di specialità rispetto alla precedente norma che regolasse una certa stessa materia.
In forza di questi due parametri se la L. 8/2018 dice che per gli organi del CONI e FSN sono previsti 3 mandati la L. 14/78, che è genericamente regolante gli enti pubblici  e precedente alla 8/2018, è destinata a soccombere.
Alla stessa stregua l’art 60 del DPR 90/2010 pare destinato a soccombere (abrogazione/modifica implicita) alla luce della sopravvenienza della L. 8/2018 poiché jus superveniens e norma di rango superiore (la legge rispetto al DPR).
Quanto allo statuto vigente esso è oggetto di prossimo emendamento, non a caso proprio a mente delle ulteriori recenti modifiche del quadro normativo del diritto sportivo (CONI in primis) ma di fronte a cui peraltro le sezioni TSN, in forza del loro inquadramento giuridico (non sono organi territoriali del CONI né dell’UITS per espressa previsione dello statuto UITS vigente – vds. art 8 statuto UITS 2018 e del medesimo art. 8 della bozza all’esame attuale del MinDifesa; né tantomeno del DPR 90/2010, art. 61), non sono destinate a subirne per intero gli effetti.
Quindi, considerando che l’art 2 L. 8/2018 (citato poco sopra da Enyo) prevede il NUOVO limite di 3 mandati (per presidenti e membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché, prima ancora , degli organismi del CONI e delle FSN, così come degli Enti di Promozione Sportiva, tutte realtà giuridiche nelle quali NON rientrano i TSN), ebbene a quello occorre guardare.
A chiosa, pertanto, pare che la volontà di imporre il limite dei tre mandati anche agli organi sezionali TSN non poggi su norme di legge ma, evidentemente, su altre …volontà ed esigenze.
Per quanto concerne il quesito a chi spetti la funzione pubblica istituzionale nei TSN: può farsi riferimento agli artt. 357, 2° co. C.P. per i presidenti/V. Presidenti (in quanto firmatari dei DIMA e PIMA) e 359, 1° co. n. 2 C.P. per gli istruttori/direttori di tiro (in quanto attuanti i corsi DIMA e PIMA, poiché in possesso di necessaria e speciale licenza tecnica di P.S., abilitante a quelle speciali funzioni).


LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. (18G00026) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018

                       Art. 2
 
 
          Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo
                       23 luglio 1999, n. 242
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.  242,
e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Gli  statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle
discipline sportive associate prevedono le procedure  per  l'elezione
del presidente e dei membri degli organi  direttivi,  promuovendo  le
pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri  degli
organi direttivi  restano  in  carica  quattro  anni  e  non  possono
svolgere piu' di  tre  mandati.  Qualora  gli  statuti  prevedano  la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine  di  garantire  una  piu'
ampia  partecipazione  alle  assemblee,   stabilisce,   con   proprio
provvedimento, i principi generali per  l'esercizio  del  diritto  di
voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare  le
concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione  del  numero
delle deleghe medesime  che  possono  essere  rilasciate,  in  numero
comunque non superiore a  cinque.  Qualora  le  federazioni  sportive
nazionali e le discipline sportive associate non  adeguino  i  propri
statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa  diffida,  nomina
un commissario ad acta che vi provvede entro  sessanta  giorni  dalla
data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate possono prevedere  un  numero  di
mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli
effetti delle disposizioni transitorie in vigore.
La  disciplina  di
cui al presente comma  si  applica  anche  agli  enti  di  promozione
sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri  degli  organi  direttivi
delle strutture territoriali delle federazioni sportive  nazionali  e
delle discipline sportive associate».
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta l'art. 16 del citato  decreto  legislativo
          n. 242 del 1999, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive  nazionali
          e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni
          sportive nazionali e le discipline sportive associate  sono
          rette da norme statutarie e regolamentari  sulla  base  del
          principio  di  democrazia   interna,   del   principio   di
          partecipazione all'attivita' sportiva da parte di  chiunque
          in condizioni di parita' e  in  armonia  con  l'ordinamento
          sportivo nazionale ed internazionale.
              2. Gli statuti delle federazioni sportive  nazionali  e
          delle discipline sportive associate prevedono le  procedure
          per l'elezione del presidente e  dei  membri  degli  organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro anni e non possono svolgere  piu'
          di  tre  mandati.  Qualora   gli   statuti   prevedano   la
          rappresentanza per delega, il CONI, al  fine  di  garantire
          una piu' ampia partecipazione alle  assemblee,  stabilisce,
          con  proprio  provvedimento,  i   principi   generali   per
          l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea  al
          fine, in particolare,  di  limitare  le  concentrazioni  di
          deleghe di voto mediante una  riduzione  del  numero  delle
          deleghe medesime che possono essere rilasciate,  in  numero
          comunque non superiore a  cinque.  Qualora  le  federazioni
          sportive nazionali e le discipline sportive  associate  non
          adeguino i propri statuti alle  predette  disposizioni,  il
          CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che  vi
          provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
          statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e   delle
          discipline sportive associate possono prevedere  un  numero
          di mandati inferiore al limite di cui  al  presente  comma,
          fatti salvi gli effetti delle disposizioni  transitorie  in
          vigore.
La disciplina di cui al presente comma  si  applica
          anche  agli  enti  di  promozione  sportiva,   nonche'   ai
          presidenti  e  ai  membri  degli  organi  direttivi   delle
          strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
          e delle discipline associate.
              3. (abrogato).
              4. (abrogato).
              5.  Negli  organi  direttivi  nazionali   deve   essere
          garantita la presenza, in misura non  inferiore  al  trenta
          per cento del totale  dei  loro  componenti,  di  atleti  e
          tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
          o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
          decennio   alla   federazione   o    disciplina    sportiva
          interessata, in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli
          statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
          tal fine lo statuto assicura forme di  equa  rappresentanza
          di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
          presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
              6. Gli statuti definiscono  i  poteri  di  vigilanza  e
          controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
          associata nei  confronti  delle  articolazioni  associative
          interne alla propria organizzazione.».

Offline gunny

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #788 il: Ottobre 03, 2020, 03:34:14 am »
ecco... appunto

poi posso anche convenire che a livello ASD (quindi sezioni) i limiti previsti per enti pubblici e federazioni possano non essere applicabili, ma se l'affiliazione, di per se comporta l'accettare le norme del soggetto a cui ci si affilia, e UITS prevede limiti dei mandanti ben precisi, allora se nelle sezioni si adottano limiti superiori, va da sè che dal terzo mandato il presidente di sezione perde il diritto di partecipare all'assemblea generale UITS

posso anche sbagliarmi... secondo ineccepibili pareri legali pro-veritate di illustri principi del foro anche Adorni da Parma si sbagliava quando sollevò il dubbio che le elezioni del 2016 non potevano portare alla ratifica di chi (Obrist & c.) aveva superato il limite dei mandati... ma la storia (e le sentenze anche se appellabili) hanno dimostrato altro.
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Offline sgtHartman

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #789 il: Ottobre 03, 2020, 10:47:34 am »
Ringrazio gli utenti Pierpu ed Enyo, per la disamina e la citazione di fonti normative precise.

Ma non posso ignorare quandi scritto da Mario Marise e Gunny, quindi continuo a nutrire forti dubbi su tutta la questione.

Ma come dice Pierpu, se la sentenza del TAR è impugnabile, come mai Obrist non ha proseguito al Consiglio di Stato?

Se TUTTI gli organi Uits hanno il limite di due mandati, le sezioni e i tesserati, non possono non tenerne conto. E far finta di nulla oppure cercare di scavalcare le norme (legge e statuti) ci espone solo al rischio di prolungare il commissariamento, anzichè tornare alla mormalità, se davvero questo è l'obiettivo sincero espresso dai presidenti firmatari.