dei bilanci delle sezioni non ho conoscenza (se una sezione sperpera le entrate non dipende da queste nuove leggi) ma, in considerazione di quanto si profila all'orizzonte con l'art. 251 se è vero come è vero che sarà obligata la frequenza per i cacciatori (soprattutto loro, che sono molti) e titolari di porto ad uso personale (la legge non dice esattamente chi siano: se solo porto pistola o anche TAV, ma forse qualche successiva circolare chiarirà) è indubbio che le casse delle sezioni incrementeranno le entrate.
mi pare di logica lapalissiana.
la tua premessa è sbagliata: il porto d'armi uso tiro a volo nasce con la legge 323/69 che riporto:
Legge 18 giugno 1969, n. 323
Tiro a volo.
(Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170)
Articolo unico
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del Questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.