Autore Topic: Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze  (Letto 2743 volte)

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Offline pierpu

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #1 il: Settembre 24, 2010, 22:27:45 pm »
che hanno fatto due errori:
1) il testo manca di una importantissima parte. l'art. 251 in più riporta infatti:
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
(non è la stessa cosa: sennò chiunque abbia il congedo in tasca non sarebbe obbligato).
invece così molte più persone dovranno tornare al TSN: più incassi per le sezioni, maggiore garanzia generalizzata nel maneggio di armi.
2) entra in vigore il 9 Ottobre. 

questo argomento andrebbe comunque integrato col testo del DPR 90/2010....
« Ultima modifica: Settembre 24, 2010, 22:29:43 pm da pierpu »
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Offline diamante

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Offline pierpu

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #3 il: Settembre 25, 2010, 00:37:23 am »
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Offline diamante

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #4 il: Settembre 26, 2010, 12:12:34 pm »
Cara peirpu, ma sei sicuro di quello che hai scritto?
Mi  risulta che i bilanci delle sezioni hanno subito una fortissima flessione in negativo.
Visto che sei così ben documentato e padrone della materia, ho un dubbio e spero che qualcuno me lo chiarisse.
Premesso che, il porto d’armi di tiro a volo e piattello è nato dopo la legge 286/81; come giustamente dice il segretario i contenuti di questa legge abrogata sono richiamati nel codice militare.
Dalla lettura della norma è previsto che i richiedenti porto d’armi uso caccia e uso personale sono obbligati ad iscriversi e frequentare un sezione tsn.
Veniamo al nocciolo del discorso con la domanda da 100milioni di dollari:
i richiedenti porto d’armi uso tiro a volo e piattello( tav-fitav) sono obbligati ad iscriversi e frequentare una sezione de tsn?
Aspetto buone nuove
Ciao

Offline pierpu

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #5 il: Settembre 26, 2010, 13:20:16 pm »
dei bilanci delle sezioni non ho conoscenza (se una sezione sperpera le entrate non dipende da queste nuove leggi) ma, in considerazione di quanto si profila all'orizzonte con l'art. 251 se è vero come è vero che sarà obligata la frequenza per i cacciatori (soprattutto loro, che sono molti) e titolari di porto ad uso personale (la legge non dice esattamente chi siano: se solo porto pistola o anche TAV, ma forse qualche successiva circolare chiarirà) è indubbio che le casse delle sezioni incrementeranno le entrate.
mi pare di logica lapalissiana.
la tua premessa è sbagliata: il porto d'armi uso tiro a volo nasce con la legge 323/69 che riporto:
Legge 18 giugno 1969, n. 323
Tiro a volo.
(Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170)

Articolo unico

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del Questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.


 

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Offline mimmo

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #6 il: Settembre 27, 2010, 10:12:46 am »
Caro Pierpu, l'unica cosa certa è che le sezioni tra qualche tempo perderanno la possibilità di rilasciare le certificazioni per i richiedenti del permesso di porto di fucile per tiro a volo e piattello e non credo minimamente che i cacciatori saranno obbligati a iscriversi e frequentare annualmente le sezioni del TSN.
Le sezioni hanno il percorso caccia?
Non credo proprio!
I bilanci delle sezioni, cadranno in coma irreversibile.
Ciao

Offline pierpu

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #7 il: Settembre 27, 2010, 10:32:58 am »
Caro mimmo, ciò accadrà quando cambieranno l'art. 251 del D.L.vo 66/2010.
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Offline mimmo

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #8 il: Settembre 27, 2010, 11:01:00 am »
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
...


Scusa pierpu ma i richiedenti il permesso di porto di fucile ad uso Tiro a Volo e Piattello da quale comma sono attratti?
Anche per i richiedenti porto d'armi per uso caccia o difesa personale vedo l'iscrizione e la frequenza obbligatoria per la richiesta (rilascio) non già per il rinnovo.
A questo si aggiunga il fatto che con il Ministero dell'interno i rapporti non sono idilliaci e la frittatta è fatta.
Infatti solo un regolamento o una circolare del Ministero Interno che sancisca l'obbligo per tutti i richiedenti porto d'armi o per quelli che rinnovano potrebbe venire incontro al tuo desiderio, ma ad oggi non vedo concreto questo tipo d'obbligo leggendo la norma da te richiamata.
Ciao

Offline pierpu

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Re:Codice Militare e Abrogazione Leggi TSN - Conseguenze
« Risposta #9 il: Settembre 27, 2010, 12:00:58 pm »
indubbiamente il tenore letterale dell'art. meriterebbe una emenda e allo stato lascia ampio campo all'interpretazione.
io (non so tu), nel tentativo di difendere le ragioni del TSN (cioè tutti noi) ritengo (ma senza neanche tanto sforzo) che l'attuale testo letterale nel citare porto d'armi "per uso personale" (dizione generica ed atecnica) potrebbe -e dovrebbe- lasciar intendere sia il difesa personale che il TAV, posto che entrambi sono licenze ad uso personale (del resto tutte lo sono).
quindi auspico che con successivi interventi chiarificatori ministeriali (sarebbe interessante leggere la relazione illustrativa ministeriale dell'art. 251) si possa pervenire a dichiarare che ogni titolare di porto d'arni debba frequentare il TSN.
ciò del resto sembra rispondere alla ratio della norma e dell'attuale trand normativo: quello di incentivare un addestramento "documentato e certificato" dell'uso delle armi per il tramite dei TSN
una sorta di ritorno alle origini delle funzioni del TSN, insomma.
ultima nota: per i porto d'armi si richiede sia il rilascio sia il rinnovo, quindi anche sotto tale profilo, a mio avviso,  chi debba rinnovare deve frequentare.
se invece vogliamo ragionare col "tanto peggio tanto meglio" allora va bene così.

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