io aspetterei il 20 febbraio (sentenza del TAR) e gli scenari che ne potrebbero derivare; in ogni caso la relazione del ministero della difesa ,e soprattutto il suo impatto sulla durata dei mandati elettivi, sarebbe opportuno venisse riverberata in qualche documento ufficiale e chiarificaore della UITS.
E aspettiamo qual'è il problema?
Siamo riusciti ad impallinare Obrist e adesso ci divertiremo ad impallinare Presidenti di Comitato e di Sezione.
Lo statuto è chiaro ed è firmato da due ministri, esso va rispettato ed applicato non interpretato ma pur volendolo interpretare non pare
il risultato sia diverso.
Il male del TSN si annida nelle sezioni e va eradicato alla base.
I dirigenti sezionali che alimentano il sistena negano l'iscrizione ai soci dissenzienti (vedi Fidenza), alle richieste di accesso atti o non
rispondono o te li negano (vedi Palermo) non bisogna avere pietà per il vecchio che ristagna e non da spazio al cambiamento.
non mi sembra che lo statuto tratti questo argomento; quello che abbiamo letto è lo stralcio di una relazione fatta dal Mnistero della Difesa e non lo statuto nè federale nè sezionale.
Tra il dubbio e la certezza c'è quanto scritto nello statuto federale del 2011 approvato (incautamente) dagli intelligentoni dei Presidenti
delle sezioni TSN componenti dell'assemblea nazionale poi modificato nel febbraio 2018 per recepirne alcune prescrizioni di legge.
Gli articoli 7-8-9 e 39 c.1 sono chiarissimi e trattano in sintesi il limite dei mandati dei componenti gli organi centrali, periferici e di
giustizia.
Anche i componenti dell'assemlea nazionale (presidenti sezioni TSN) annoverata dallo statuto tra gli organi centrali dell'UITS sono
soggetti al limite di due mandati.
Tutto chiaro sig. Biagio?
Se tutto questo fosse uscito in occasione dell'assemblea nazionale in sessione elettorale, probabilmente, non ci sarebbe stato il
commissariamento - Borgioni era il nostro Presidente e molti dei consiglieri eletti sarebbero stati coloro i quali s'erano candidati sotto
le insegne, l'idea innovativa ed il programma di Alternativa Concentrica.
Invece, errori, leggerezze, attendismo, sfiducia o fiducia in Ricky e passo indetro da mandrake hanno portato a ciò.
.......al Commissariamento.........
Elevo preghiera all'amministratore del forum di spostare questo ragionamento, se possibile, su un apposito topic dedicato, visto, che se
ne parlerà per un bel pò.
I soliti ignoti incollati alle poltrone stanno tentando di buttare acqua sul fuoco.
No non s'interpreta così....no non vale per le ASD.....il mio amico avvocato ha detto....il mio socio esperto lo esclude.
Sapete cosa c'è di nuovo?
Si fa un bel quesito ai ministri che hanno firmato quella schifezza di statuto approvato per "alzata di manina" dei presidenti e staremo a vedere.
Ciao
Forse i "soliti ignoti" chiedono in giro ponendo male la domanda poichè partono dai limiti di mandato che imporrebbe la nuova legge che
riguarda il CONI.
Ebbene l' Art. 6 Disposizioni transitorie e finali - comma 4 stabilisce :" I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e
territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un
ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
E' notorio che le sezioni sono articolazioni periferiche dell'UITS anzi in più di una sentenza sono definite le Sezioni Territoriali dell'UITS,
quindi anche per quanto riguarda questa legge i Presidenti delle sezioni come quelli dei comitati provinciali e regionali ed il direttivo UITS
devono rispettare dei limiti statutari che possono essere addirittura più restrittivi dellalegge stessa (vedi articolo 4 c.4).
CONI: la riforma sui limiti dei mandati in Gazzetta
Legge, 11/01/2018 n° 8, G.U. 12/02/2018
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.
(18G00026)
(GU n.35 del 12-2-2018)
Vigente al: 13-2-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 e' abrogato. Art. 4
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
4.
Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini».
Art. 5
Abrogazioni
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, e' abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando