L'articolo si riferisce a:
Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale
Legge n. 47/1948
Legge attualmente in vigore, allego i link ripreso dall'ordine dei giornalisti:
http://www.odg.it/site/?q=category/categoria-leggi/disposizioni-sulla-stampa-diffamazione-reati-attinenti-alla-professione-e-pIl testo della proposta di legge, in particolare l'art.15 che ci interessa:
Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
e ancora:
Roma - I "siti informatici" non sfuggono alle disposizioni che investono la stampa e i media tradizionali, anche la rete dovrebbe adeguarsi agli obblighi che il disegno di legge volto a regolare le intercettazioni insinua nel quadro normativo che investe l'editoria.
La maggioranza ha raggiunto un'intesa, ferve il dibattito sulle disposizioni contenute nel disegno di legge recante "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". Fra quanto previsto in materia di reati intercettabili e quanto previsto in materia di trasparenza, spicca l'articolo 15, mirato a regolamentare le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti. E a incastonare nella legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948 n.47 una disposizione che investe la rete: "Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono".
Coloro che animano un sito Internet appaiono investiti della stessa responsabilità e degli stessi doveri di coloro che operano in maniera professionale con l'informazione veicolata dai media tradizionali. L'avvocato Guido Scorza, raggiunto da Punto Informatico nelle scorse ore, ha espresso perplessità: "Credo, francamente, che se il disegno di legge venisse approvato nella sua attuale formulazione svuoterebbe di significato il dibattito degli ultimi mesi sulla qualificazione giuridica dei blog e di tutti gli altri siti Internet di informazione e non". Nel disegno di legge, formulato prima della proposta con cui l'onorevole Cassinelli si è ripromesso di salvare blog e netizen che si esprimono liberamente online, non si traccia alcun distinguo: tutto ciò che rimbalza in rete dovrebbe sottostare agli obblighi imposti a coloro che dell'informazione fanno una professione.
"La questione di fondo - avverte Scorza - è sempre la stessa, già affrontata in relazione ai ddl Levi prima e Cassinelli poi: i siti Internet non sono equiparabili agli organi di informazione professionale tradizionale o, almeno, non lo sono sempre". Configurando un futuro in cui il ddl proposto da Cassinelli e il ddl sulle intercettazioni, divenuti entrambi legge, dovessero coesistere, blogger e netizen che fanno affidamento sulla rete per raccontarsi e per esprimere la propria opinione potrebbero schivare burocrazie e registrazione, ma non potrebbero sfuggire all'obbligo di rettifica richiesto dalla persona offesa. "In caso di mancata ottemperanza nel termine di 48 ore dalla richiesta - ricorda Scorza a Punto Informatico - si prevedono multe salate (15-25 milioni di vecchie lire) per i gestori del sito che, evidentemente, si vedrebbero costretti a chiudere, con buona pace della libertà di manifestazione del pensiero anche nello spazio telematico".
"C'è un aspetto sul quale ritengo occorra essere molto chiari - avverte l'avvocato Scorza - il punto non è deresponsabilizzare i blogger e/o i gestori di siti informatici rispetto ai contenuti pubblicati ed agli eventuali pregiudizi arrecati a terzi ma, piuttosto, scongiurare il rischio che vengano loro richiesti adempimenti propri dei mezzi di informazione professionali e palesemente sproporzionati rispetto ad attività di tipo amatoriale o, comunque, non lucrativo". Il nodo è il ruolo ricoperto dai netizen, che informano senza essere inseriti in una struttura professionale che sappia innescare tempestivi meccanismi di reazione. Esemplifica Scorza: "pretendere che un blogger per diletto in vacanza, se disconnesso per più di 48 ore, corra il rischio di dover pagare 25 milioni di vecchie lire per non aver rettificato un post asseritamente diffamatorio, sembra eccessivo".