in ogni caso, l'art.31 L.110/75 ha stabilito che i direttori e istruttori di tiro di sezione TSN debbono munirsi di apposita licenza previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi di cui all'art 9 L.110/75
La licenza è gratuita (salvo i bolli di legge), è personale, non ha limiti di territorialità (quindi non è legata al TSN, la chiedo a Milano, ma potrei esercitare a Roma) e dura 3 anni;
l'idoneità tecnica richiesta è la medesima che occorre per richiedere un porto d'armi, anche perché il direttore/istruttore di tiro è di fatto colui che sotto la propria responsabilità affida armi a persone che non sono autorizzare al porto
La competenza del rilascio ora è comunale per effetto della legge Bassanini del 1998.
Il richiedente deve allegare una dichiarazione di un presidente di Sezione TSN nella quale lo stesso dichiara che l'interessato può svolgere tale/i compito/i. E' sbagliata la formula di tale dichiarazione secondo cui il presidente attesta l'idoneità tecnica non esistendo norma al riguardo.
La violazione dell'OBBLIGO di munirsi di licenza è punito con l'arresto da tre mesi a due anni oppure con l'ammenda da euro 206 a 1.032.
Il presidente della Sezione che adibisce a direttore di tiro una persona priva di licenza, potrebbe rispondere di concorso nello stesso reato.