Art. 17 Commissione elettorale
Si ritiene corretto e per altro buona norma – al fine di garantire la massima trasparenza – non consentire all’amministrazione uscente di gestire le elezioni per le ovvie ragioni legate ai rischi di turbativa.
Attendo i Vs commenti.
NUOVO STATUTOE’ vietato a chiunque abbia, od abbia avuto nel termine conclusosi con le convocande elezioni, un qualsivoglia rapporto con la sezione che possa prefigurare interessi diretti od indiretti nell’esito delle medesime, di partecipare alla Commissione Elettorale o di assumere il ruolo di Segretario.
Identico divieto è in capo a coloro i quali abbiano rivestito ruoli, anche temporanei, nelle seguenti strutture elettive della Sezione: Consiglio Direttivo, Rappresentante degli Atleti, Rappresentante dei Tecnici, Collegio dei Revisori dei Conti ovvero revisore unico, Collegio dei probiviri ovvero proboviro unico.
In regime commissariale parimenti si applica quanto sopra indicato.
1. La Commissione elettorale è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario che non intendano presentare la loro candidatura a cariche elettive.
2. La Commissione elettorale assume le funzioni subito dopo la nomina e riceve dalla Presidenza della Sezione l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Elegge domicilio presso la Sezione, ove dovranno essere inviati eventuali comunicazioni e ricorsi.
3. La Commissione elettorale:
a) verifica le candidature, ai sensi dell’art. 13, accertando l'esistenza e la regolarità della posizione
elettorale dei candidati;
b) provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato eventuali documenti integrativi per verificare
l’ammissibilità della candidatura.
c) accerta il numero degli iscritti volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa; se uno dei due numeri è superiore a 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono sette; se entrambi i numeri non superano 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono cinque; nel computo sono compresi anche i minorenni; accerta altresì il numero degli iscritti obbligati e volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa ai fini della elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro ai sensi dei successivi articoli 29 comma 1 e 30 comma 1;
d) riceve e decide su eventuali ricorsi, di cui all’art. 16, prima di trasformarsi in Seggio elettorale;
e) dispone l'attrezzatura del Seggio elettorale in modo da assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di voto, in piena libertà e segretezza.
4. Di dette operazioni redige regolari verbali.
5. Il Segretario della Commissione elettorale svolge meri compiti di segreteria, non ha diritto di voto sulle decisioni assunte dalla Commissione elettorale su eventuali ricorsi e non può sostituire i membri della Commissione stessa
STATUTO VIGENTE
1. La Commissione elettorale è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario che non intendano presentare la loro candidatura a cariche elettive.
2. La Commissione elettorale assume le funzioni subito dopo la nomina e riceve dalla Presidenza della Sezione l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Elegge domicilio presso la Sezione, ove dovranno essere inviati eventuali comunicazioni e/o ricorsi.
3. La Commissione elettorale:
a) verifica le candidature, ai sensi dell’art. 13, accertando l'esistenza e la regolarità della posizione
elettorale dei candidati;
b) provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato eventuali documenti integrativi per verificare
l’ammissibilità della candidatura.
c) accerta il numero degli iscritti volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa; se uno dei due numeri è superiore a 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono sette; se entrambi i numeri non superano 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono cinque; nel computo sono compresi anche i minorenni; accerta altresì il numero degli iscritti obbligati e volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa ai fini della elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro ai sensi dei successivi articoli 29 comma 1 e 30 comma 1;
d) riceve e decide su eventuali ricorsi, di cui all’art. 16, prima di trasformarsi in Seggio elettorale;
e) dispone l'attrezzatura del Seggio elettorale in modo da assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di voto, in piena libertà e segretezza.
4. Di dette operazioni redige regolari verbali.
5. Il Segretario della Commissione elettorale svolge meri compiti di segreteria, non ha diritto di voto sulle decisioni assunte dalla Commissione elettorale su eventuali ricorsi e non può sostituire i membri della Commissione stessa
Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com