Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN PALERMO  (Letto 66619 volte)

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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #160 il: Gennaio 22, 2020, 22:41:02 pm »
Ovviamente sono cambiate in meglio!!

Se rifiutare il versamento della quota di rinnovo annuale a un socio iscritto e non radiato dal registro dei soci, violando palesemente lo statuto, è da ritenersi un cambio in meglio, allora è tutto dire...

Ma come tu hai scritto, speriamo si tratti appunto e solamente di una minchiata alla quale si provveda a porre rimedio quanto prima.
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a brusa suta l' Susa

Offline VENDETTA

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #161 il: Gennaio 29, 2020, 19:40:56 pm »
Non si sa nulla delle denunzie e della giustizia federale.

Galante sembra averla fatta franca, eppure era così amico dei federali.

Anche Catania non è messa bene!

Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #162 il: Febbraio 26, 2020, 17:04:04 pm »
C'è voluto tempo ma ci siamo arrivati.
Radiato + 3 anni di sospensione.
DI seguito il link al Tribunale Federale con le sentenze:
http://www.uits.it/homepage/giustizia-sportiva/documenti-giustizia-sportiva/tribunale-federale/2020-4.html


Non si sa nulla delle denunzie e della giustizia federale.

Galante sembra averla fatta franca, eppure era così amico dei federali.

Anche Catania non è messa bene!

« Ultima modifica: Febbraio 26, 2020, 17:05:06 pm da Paolo Buscaglia »
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Ing. Paolo Buscaglia
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Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #163 il: Febbraio 26, 2020, 17:07:30 pm »
Ma il sig. Buscaglia si è potuto iscrivere o continuano a negargli l'iscrizione?

Si. Confermo che l'iscrizione annuale è andata a buon fine per mutati rapporti tra le parti.

« Ultima modifica: Febbraio 26, 2020, 17:08:48 pm da Paolo Buscaglia »
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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #164 il: Febbraio 27, 2020, 14:15:22 pm »
azz...  :o :o :o

la procura federale c'ha dato dentro stavolta!!!
però nel secondo dispositivo, quello della radiazione per intenderci, ho il presentimento che si sia voluto insistere un po' troppo sull'indispensabilità dei corsi da istruttore istituzionale UITS, che l'art. 31 del TULPS non prevede affatto, e che infatti è cosa di recente introduzione (2012).

Tra l'altro, proprio nel regolamento pubblicato sul sito UITS http://www.uits.it/homepage/formazione/documenti/formazione-istituzionale/regolamenti-2/14238-ordinamento-istruttori-istituzionali-1/file.html, si fa esplicito riferimento al fatto che per essere ammessi al corso si deve disporre della "attestazione della capacità tecnica" da parte del presidente della sezione ai fini dell'art. 31 110/75.
A tutt'oggi sono parecchi i corsisti che partecipano ai corsi indetti dai vari CR già in possesso della licenza da DT/Istruttore, quindi?!? che facciamo? comminiamo la radiazione a tutti i presidenti di sezione con la presunzione che abbiano dichiarato il falso? Suvvia... la procura federale e gli organi di giustizia federali meglio farebbero a documentarsi su ciò che accade nella realtà e quotidianità delle sezioni e semmai interessarsi a verificare se chi deve vigilare lo faccia nei tempi e nei modi dovuti... senza attendere gli esposti di singoli tesserati.

La parola "attestazione" non equivale a "certificazione", infatti come prevede la legge il presidente attesta, sotto la propria responsabilità che il soggetto è idoneo per affidabilità, capacità, competenza ed esperienza a poter esercitare le funzioni di direttore e/o istruttore di tiro, in quanto figura sulla quale il presidente deve investire una fiducia incondizionata, visto che il DT (così come l'istruttore), nell'esercizio delle proprie funzioni si assume oneri elevatissimi sul piano della responsabilità civile e penale, riguardo le attività di tiro svolte nell'impianto da egli presieduto.
Null'altro occorre per il rilascio della licenza di attività di durata triennale rilasciata dal comune, non occorre nemmeno essere titolari di porto d'armi di qualunque tipo, tant'è che si tratta di licenza di "attività" con carattere amministrativo, ex-prefettizia dal 1998 (art.163 D.Leg. 31 marzo 1998, n. 112), e se non è più prefettizia significa che non è più una licenza di pubblica sicurezza.
Poi se un soggetto ha delle pendenze penali rilevanti e incompatibili con l'iscrizione come volontario presso una sezione TSN, va da se che non può nemmeno ambire divenire titolare di licenza da DT/Istruttore.

Si insiste anche sulla funzione pubblica delle "sezioni federali" organi che non esistono, per non dire della delicatezza della funzione UITS nel rilascio delle certificazioni e addestramento degli obbligati!!! pura illusione visto che quello è da sempre compito delle sezioni TSN.

Fermo restando il merito della questione, che fatta la tara dalle osservazioni di cui sopra, non poteva che portare a sanzioni disciplinari pesanti, c'è comunque l'impressione che si sia colta l'occasione per l'ennesimo tentativo di ingerenza da parte di UITS sulle sezioni, quando quest'ultima dovrebbe invece pensare a come esercitare meglio il proprio ruolo di "ente vigilante" per evitare e prevenire situazioni come quella di Palermo, e altre sezioni, dove presidenti di lungo corso "padri padroni" e "unti dal signore", unitamente a buona parte dei consiglieri che li attorniano, fanno "uso" delle sezioni come fossero imprese private anziché enti di servizio per pubblica utilità e/o per promozione sportiva.

Il sig. Galante e tutto il resto del CD da egli presieduto si accolleranno, come è giusto, le proprie responsabilità per aver portato la sezione a non avere i soldi per pagarsi le bollette, ma le responsabilità di chi doveva vigilare? quelle a chi le attribuiamo???
« Ultima modifica: Febbraio 28, 2020, 09:05:46 am da gunny »
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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #165 il: Febbraio 27, 2020, 15:15:34 pm »
Ma il sig. Buscaglia si è potuto iscrivere o continuano a negargli l'iscrizione?

Si. Confermo che l'iscrizione annuale è andata a buon fine per mutati rapporti tra le parti.

questa è un'ottima notizia  ;)
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a brusa suta l' Susa

Offline vincenzo

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #166 il: Marzo 12, 2020, 22:16:25 pm »
Su richiesta del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. CC A. Troia (che, al momento, ha problemi di connessione e non può postare  in prima persona) copio queste sue riflessioni.

"Regione Sicilia TSN Palermo – post 27 febbraio 2020, ore 14:15:22 pm

Dopo aver letto nel forum un intervento riguardante una recente Sentenza del Tribunale Federale sul Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, desidero proporre qualche riflessione.
Premetto di essere da tanti anni socio UITS, iscritto presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, che ha partecipato ai corsi Federali acquisendo la qualifica di Istruttore Istituzionale.
Ritengo che le argomentazioni proposte (sulla asserita non obbligatorietà dei corsi di Istruttore Istituzionale UITS per attestare il possesso della “capacità tecnica” finalizzata ad acquisire la Licenza di Istruttore di Tiro prevista dall’art.31 della L. 110/75) non siano condivisibili per i seguenti motivi:
1. IL BUON SENSO.
Non esiste in nessun settore sportivo, che un “allievo” venga affidato per lo svolgimento di attività formative (allenamento / addestramento) a personale non in possesso di una qualifica di Istruttore conseguita con la frequenza di uno specifico corso con una verifica delle competenze e capacità acquisite. Ciò vale anche per tutte le Federazioni Sportive aventi natura giuridica di Enti Pubblici o svolgenti Pubbliche Funzioni, oltre che per tutte le Federazioni /Associazioni puramente ed esclusivamente Sportive.  Appare pertanto, estremamente chiaro che se per apprendere una qualsiasi Disciplina Sportiva (dal tennis al nuoto, alla pallavolo, al calcio, alla arrampicata su roccia, al paracadutismo, al volo aereo, alla attività subacquea, ecc. alla attività di Tiro Sportivo in tutte le sue forme…) occorre rivolgersi ad un Istruttore qualificato, ciò sia oltremodo indispensabile per imparare ad utilizzare un’arma da fuoco per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI fuori dai Poligoni di Tiro ed in assenza di Direttori e Istruttori di Tiro Sportivi e cioè per le ipotesi di impiego dell’arma per difendere la propria vita o proteggere quella di altri con inevitabili implicazioni di carattere morale, civile, disciplinare e penale.
2. LA TECNICA.
Come può svolgere le funzioni di Istruttore di Tiro (che implicano conoscenze di Specifiche norme di Legge in materia di armi, di metodologie didattiche applicate, di fisiologia e psicologia dello scontro a fuoco sempre potenzialmente mortale, del ciclo funzionale meccanico e balistico approfonditi di un’arma da fuoco, delle regole di manipolazioni e di sicurezza per una gestione dell’arma anche e soprattutto in situazioni e contesti operativi, di tecniche di tiro di base ed avanzate sotto stress da sopravvivenza) un soggetto non appositamente qualificato Istruttore UITS mediante la frequenza di un corso selettivo tenuto da Docenti con professionalità ed esperienza nonché comprovate ed adeguate capacità di insegnamento?. Quanto affermato, seppur sicuramente ritengo in buona fede, costituisce una ingiusta mortificazione per la professionalità degli Istruttori qualificati dalla UITS ed è frutto di una riduttiva visione con cui viene considerata l’assegnazione per legge alla stessa UITS ed alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dell’addestramento dei così detti “soci obbligati” (Agenti di Polizia Locale e Guardie Particolari Giurate, che sono oltre 100.000 unità) e dei soci d’obbligo. Invero, nel corso della Storia Umana ci sono state delle epoche in cui nelle società tribali le funzioni religiose, legali e di medicina, di educazione e di istruzione, ecc. venivano svolte da soggetti scelti dai Capi Tribù per i propri interessi ovvero per la loro capacità di imporsi sugli altri, se non addirittura per acclamazione popolare. Appare evidente che nella società attuale tutti i soggetti che in qualsiasi contesto svolgono funzioni di Pubblica Utilità specialmente siano in possesso di Titoli Riconosciuti ed iscritti in appositi Albi pubblici (es medici, avvocati, notai, ecc.).  Anche gli Istruttori di Tiro UITS devono pertanto essere qualificati attraverso un percorso formativo obiettivo e selettivo ed iscritti in un apposito Albo pubblico. A garanzia di tutti e per primi dei Presidenti di Sezione.
3. LO STATUTO TSN ed UITS e i REGOLAMENTI UITS.
a. Statuto UITS, art. 53 “categorie di tesserati”
Gli Istruttori di Tiro istituzionali sono compresi lett. e art 53 fra i Tecnici e pertanto i Presidenti di Sezione come indicato all’art. 44 punto2 “devono sceglierli tra i soci che abbiano partecipato ai corsi Federali UITS e siano inseriti negli appositi albi UITS”. Non è consentita quindi ai Presidenti nessuna possibilità di sceglierli con criteri di soggettività. Invero, ai Presidenti di Sezione è consentito soltanto di proporre i soci ritenuti idonei per l’ammissione ai corsi Federali (art. 5 Ordinamento e Formazione degli Istruttori istituzionali UITS).
b. Statuto TSN: art. 5 “doveri degli iscritti”, art. 25 “Presidente della Sezione”, art. 27 “Attribuzioni del Consiglio Direttivo”.    
Il primo dovere di ogni iscritto è costituito dall’obbligo della piena osservanza delle disposizioni contenute negli Statuti UITS e TSN e nei Regolamenti UITS, mentre il Presidente di una Sezione, unitamente al Consiglio Direttivo, oltre al rispetto/osservanza è tenuto anche e soprattutto a far rispettare le sopra citate Norme Federali. Come si può giustificare un Presidente o più Presidenti, a prescindere dal numero, che disattendano sistematicamente l’obbligo di avvalersi di Istruttori qualificati mediante la frequenza degli appositi corsi stabiliti dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS ?. Che ciò sia accaduto in passato senza che siano state nel tempo rilevate tali gravi mancanze, ammesso che siano più o meno generalizzate, non costituisce una giustificazione delle omissioni, certamente costituenti pesanti violazioni disciplinari, né tantomeno una legittimazione di comportamenti posti in essere. Il numero più o meno consistente, come peraltro la eventuale assenza di controllo, non giustifica affatto i comportamenti irregolari tuttalpiù evidenzia eventuali connivenze e/o superficialità non della struttura organizzativa Federale ma dei singoli responsabili evidentemente interessati più a mantenere una gestione del potere che sostenuti da un serio e sincero spirito di servizio alla collettività dei soci che utilizzano le armi per lavoro o per sport.
c. Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali.
Tale importante documento stabilisce il “significato della parola Istruttore” idoneo allo svolgimento della “Attività Istituzionale”. Ne distingue le qualifiche, le competenze e, per ogni singola qualifica, i percorsi di formazione, i relativi esami e prove finali, i Docenti, le Commissioni d’esame, nonché le iscrizioni agli albi nazionali ed il mantenimento della qualifica. Anche il riferimento nell’ art.10 “norme transitorie e finali…” all’art. 31 della L.110/75 risulta essere chiaro ed inequivocabile: “…chi possiede la licenza di istruttore dovrà partecipare al corso di aggiornamento senza la necessità di effettuare l’esame finale…” e costituisce una sanatoria della situazione pregressa.
d. Manifesto, linee guida per lo svolgimento dei corsi Istituzionali (Diploma di uso e maneggio; Patentini Polizia Locale e GPG; Corsi di specializzazione).
In tale documento viene indicato con chiarezza che le lezioni devono essere svolte da un Istruttore e l’esito dei corsi viene trascritto e controfirmato da un Istruttore il quale, secondo la capacità dimostrata dall’allievo, illustrerà e farà eseguire esercizi di tiro sempre più avanzati.  Appare pertanto evidente che la figura dell’Istruttore nell’ambito delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali sia soltanto ed esclusivamente quella indicata e stabilita dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS.
4. NORME DI LEGGE.
Una attenta analisi dell’art. 31 della L. 110/1975 evidenzia senza alcun dubbio come il rilascio della Licenza di Istruttore di Tiro, oggi di competenza del Comune, sia subordinato e possa avvenire solamente “previo accertamento della capacità tecnica (requisiti oggettivi) e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 9” della stessa legge.  In modo altrettanto chiaro al comma successivo la Legge 110/1975 afferma che tale capacità tecnica è “presunta” esclusivamente nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle Sezioni del Tiro a Segno all’entrata in vigore della stessa L.110/1975.   Appare estremamente chiaro, pertanto, che la Legge 110/75 non conferisca ai Presidenti di Sezione TSN alcuna valutazione discrezionale nel definire autonomamente il possesso di “capacità tecniche” senza un accertamento (che Egli da Statuto non può svolgere autonomamente) certamente costituito invece dal superamento (mediante verifiche selettive standardizzate, teorico/pratiche) di uno specifico corso di qualifica organizzato dalla UITS e condotto con i propri docenti. Appare quindi aberrante e costituisce interpretazione errata della Norma, quella per la quale il Presidente di Sezione (peraltro socio volontario eletto e quindi non necessariamente qualificato Istruttore, con la frequenza degli appositi corsi, né necessariamente in possesso persino del Porto d’Armi rilasciato dalla Prefettura e/o dalla Questura per le rispettive competenze, ovvero del semplice Diploma di Uso e Maneggio delle stesse…) possa arrogarsi il diritto di stabilire senza alcun accertamento/parametro obiettivo che un socio abbia le Capacità Tecniche per svolgere le mansioni di Istruttore.
Tale possibilità, tra l’altro, non è prevista anche relativamente agli altri Contesti Formativi.
Inoltre, al comma successivo dell’art.31 sono gli “Istruttori delle Sezioni dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale” che devono munirsi della apposita Licenza, pertanto, come già detto la figura dell’Istruttore, già dal 2011, risponde a precisi standard di riferimento UITS e non a determinazioni autonome dei Presidenti di Sezione. 


5. Responsabilità della gestione dell’Attività istituzionale.
In conclusione, l’art. 1 e art 2 dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali, stabiliscono che la “Sezione è istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dalle relative norme di legge (D.L. 15/3/2010 n. 66; DPR 15/3/2010 n90; L.18/4/1975 n 110; Regio Decreto 18/6/1931 n.773; Regio Decreto 6/5/1940 n 635) e svolge i propri compiti sotto il Coordinamento e la Vigilanza della UITS nonché sotto il Controllo del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno. Appare quindi evidente come siano grandi e gravose le responsabilità in capo al Consiglio Direttivo ed al Suo Presidente in particolare. 
Pertanto, gli stessi Presidenti dovrebbero essere i primi ben contenti di avere degli strumenti normativi, Statuti TSN e UITS e Regolamenti UITS che li supportino nella Attestazione / Certificazione (Sinonimi – secondo il Vocabolario Treccani) delle capacità tecniche, richieste dalla Legge, venendo in loro aiuto l’accertamento effettuato dalle commissioni d’esame individuate dalla UITS e quindi rispondenti a criteri assoluti di obiettività serietà e professionalità. Infatti, non deve essere sottovalutato che l’Addestramento Istituzionale non è uno sport ma una attività formativa di primaria importanza, rivolgendosi ad Enti Pubblici e/o Privati impegnati in servizi di Sicurezza in favore della collettività (Agenti Polizia Locale e GPG), nonché ai cittadini a rischio o possessori di Armi presso le proprie abitazioni (difesa personale e abitativa), per gli eventuali riflessi di responsabilità diretta degli addestratori non qualificati Istruttori UITS ma scelti con criteri sicuramente soggettivi e discutibili dai Presidenti di Sezione con autonome valutazioni."
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« Ultima modifica: Marzo 12, 2020, 22:46:22 pm da vincenzo »

Offline pierpu

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #167 il: Marzo 13, 2020, 09:12:18 am »
intervento condivisibile, sorretto da elementi tecnico-legali e argomentativi in linea con l'attuale comparto normativo nazionale e federale, oltre che logico-sistematici.
vediamo se e come sarà messo a frutto.
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.

Offline diamante

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #168 il: Marzo 13, 2020, 10:54:48 am »
Su richiesta del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. CC A. Troia (che, al momento, ha problemi di connessione e non può postare  in prima persona) copio queste sue riflessioni.

"Regione Sicilia TSN Palermo – post 27 febbraio 2020, ore 14:15:22 pm

Dopo aver letto nel forum un intervento riguardante una recente Sentenza del Tribunale Federale sul Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, desidero proporre qualche riflessione.
Premetto di essere da tanti anni socio UITS, iscritto presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, che ha partecipato ai corsi Federali acquisendo la qualifica di Istruttore Istituzionale.
Ritengo che le argomentazioni proposte (sulla asserita non obbligatorietà dei corsi di Istruttore Istituzionale UITS per attestare il possesso della “capacità tecnica” finalizzata ad acquisire la Licenza di Istruttore di Tiro prevista dall’art.31 della L. 110/75) non siano condivisibili per i seguenti motivi:
1. IL BUON SENSO.
Non esiste in nessun settore sportivo, che un “allievo” venga affidato per lo svolgimento di attività formative (allenamento / addestramento) a personale non in possesso di una qualifica di Istruttore conseguita con la frequenza di uno specifico corso con una verifica delle competenze e capacità acquisite. Ciò vale anche per tutte le Federazioni Sportive aventi natura giuridica di Enti Pubblici o svolgenti Pubbliche Funzioni, oltre che per tutte le Federazioni /Associazioni puramente ed esclusivamente Sportive.  Appare pertanto, estremamente chiaro che se per apprendere una qualsiasi Disciplina Sportiva (dal tennis al nuoto, alla pallavolo, al calcio, alla arrampicata su roccia, al paracadutismo, al volo aereo, alla attività subacquea, ecc. alla attività di Tiro Sportivo in tutte le sue forme…) occorre rivolgersi ad un Istruttore qualificato, ciò sia oltremodo indispensabile per imparare ad utilizzare un’arma da fuoco per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI fuori dai Poligoni di Tiro ed in assenza di Direttori e Istruttori di Tiro Sportivi e cioè per le ipotesi di impiego dell’arma per difendere la propria vita o proteggere quella di altri con inevitabili implicazioni di carattere morale, civile, disciplinare e penale.
2. LA TECNICA.
Come può svolgere le funzioni di Istruttore di Tiro (che implicano conoscenze di Specifiche norme di Legge in materia di armi, di metodologie didattiche applicate, di fisiologia e psicologia dello scontro a fuoco sempre potenzialmente mortale, del ciclo funzionale meccanico e balistico approfonditi di un’arma da fuoco, delle regole di manipolazioni e di sicurezza per una gestione dell’arma anche e soprattutto in situazioni e contesti operativi, di tecniche di tiro di base ed avanzate sotto stress da sopravvivenza) un soggetto non appositamente qualificato Istruttore UITS mediante la frequenza di un corso selettivo tenuto da Docenti con professionalità ed esperienza nonché comprovate ed adeguate capacità di insegnamento?. Quanto affermato, seppur sicuramente ritengo in buona fede, costituisce una ingiusta mortificazione per la professionalità degli Istruttori qualificati dalla UITS ed è frutto di una riduttiva visione con cui viene considerata l’assegnazione per legge alla stessa UITS ed alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dell’addestramento dei così detti “soci obbligati” (Agenti di Polizia Locale e Guardie Particolari Giurate, che sono oltre 100.000 unità) e dei soci d’obbligo. Invero, nel corso della Storia Umana ci sono state delle epoche in cui nelle società tribali le funzioni religiose, legali e di medicina, di educazione e di istruzione, ecc. venivano svolte da soggetti scelti dai Capi Tribù per i propri interessi ovvero per la loro capacità di imporsi sugli altri, se non addirittura per acclamazione popolare. Appare evidente che nella società attuale tutti i soggetti che in qualsiasi contesto svolgono funzioni di Pubblica Utilità specialmente siano in possesso di Titoli Riconosciuti ed iscritti in appositi Albi pubblici (es medici, avvocati, notai, ecc.).  Anche gli Istruttori di Tiro UITS devono pertanto essere qualificati attraverso un percorso formativo obiettivo e selettivo ed iscritti in un apposito Albo pubblico. A garanzia di tutti e per primi dei Presidenti di Sezione.
3. LO STATUTO TSN ed UITS e i REGOLAMENTI UITS.
a. Statuto UITS, art. 53 “categorie di tesserati”
Gli Istruttori di Tiro istituzionali sono compresi lett. e art 53 fra i Tecnici e pertanto i Presidenti di Sezione come indicato all’art. 44 punto2 “devono sceglierli tra i soci che abbiano partecipato ai corsi Federali UITS e siano inseriti negli appositi albi UITS”. Non è consentita quindi ai Presidenti nessuna possibilità di sceglierli con criteri di soggettività. Invero, ai Presidenti di Sezione è consentito soltanto di proporre i soci ritenuti idonei per l’ammissione ai corsi Federali (art. 5 Ordinamento e Formazione degli Istruttori istituzionali UITS).
b. Statuto TSN: art. 5 “doveri degli iscritti”, art. 25 “Presidente della Sezione”, art. 27 “Attribuzioni del Consiglio Direttivo”.    
Il primo dovere di ogni iscritto è costituito dall’obbligo della piena osservanza delle disposizioni contenute negli Statuti UITS e TSN e nei Regolamenti UITS, mentre il Presidente di una Sezione, unitamente al Consiglio Direttivo, oltre al rispetto/osservanza è tenuto anche e soprattutto a far rispettare le sopra citate Norme Federali. Come si può giustificare un Presidente o più Presidenti, a prescindere dal numero, che disattendano sistematicamente l’obbligo di avvalersi di Istruttori qualificati mediante la frequenza degli appositi corsi stabiliti dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS ?. Che ciò sia accaduto in passato senza che siano state nel tempo rilevate tali gravi mancanze, ammesso che siano più o meno generalizzate, non costituisce una giustificazione delle omissioni, certamente costituenti pesanti violazioni disciplinari, né tantomeno una legittimazione di comportamenti posti in essere. Il numero più o meno consistente, come peraltro la eventuale assenza di controllo, non giustifica affatto i comportamenti irregolari tuttalpiù evidenzia eventuali connivenze e/o superficialità non della struttura organizzativa Federale ma dei singoli responsabili evidentemente interessati più a mantenere una gestione del potere che sostenuti da un serio e sincero spirito di servizio alla collettività dei soci che utilizzano le armi per lavoro o per sport.
c. Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali.
Tale importante documento stabilisce il “significato della parola Istruttore” idoneo allo svolgimento della “Attività Istituzionale”. Ne distingue le qualifiche, le competenze e, per ogni singola qualifica, i percorsi di formazione, i relativi esami e prove finali, i Docenti, le Commissioni d’esame, nonché le iscrizioni agli albi nazionali ed il mantenimento della qualifica. Anche il riferimento nell’ art.10 “norme transitorie e finali…” all’art. 31 della L.110/75 risulta essere chiaro ed inequivocabile: “…chi possiede la licenza di istruttore dovrà partecipare al corso di aggiornamento senza la necessità di effettuare l’esame finale…” e costituisce una sanatoria della situazione pregressa.
d. Manifesto, linee guida per lo svolgimento dei corsi Istituzionali (Diploma di uso e maneggio; Patentini Polizia Locale e GPG; Corsi di specializzazione).
In tale documento viene indicato con chiarezza che le lezioni devono essere svolte da un Istruttore e l’esito dei corsi viene trascritto e controfirmato da un Istruttore il quale, secondo la capacità dimostrata dall’allievo, illustrerà e farà eseguire esercizi di tiro sempre più avanzati.  Appare pertanto evidente che la figura dell’Istruttore nell’ambito delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali sia soltanto ed esclusivamente quella indicata e stabilita dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS.
4. NORME DI LEGGE.
Una attenta analisi dell’art. 31 della L. 110/1975 evidenzia senza alcun dubbio come il rilascio della Licenza di Istruttore di Tiro, oggi di competenza del Comune, sia subordinato e possa avvenire solamente “previo accertamento della capacità tecnica (requisiti oggettivi) e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 9” della stessa legge.  In modo altrettanto chiaro al comma successivo la Legge 110/1975 afferma che tale capacità tecnica è “presunta” esclusivamente nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle Sezioni del Tiro a Segno all’entrata in vigore della stessa L.110/1975.   Appare estremamente chiaro, pertanto, che la Legge 110/75 non conferisca ai Presidenti di Sezione TSN alcuna valutazione discrezionale nel definire autonomamente il possesso di “capacità tecniche” senza un accertamento (che Egli da Statuto non può svolgere autonomamente) certamente costituito invece dal superamento (mediante verifiche selettive standardizzate, teorico/pratiche) di uno specifico corso di qualifica organizzato dalla UITS e condotto con i propri docenti. Appare quindi aberrante e costituisce interpretazione errata della Norma, quella per la quale il Presidente di Sezione (peraltro socio volontario eletto e quindi non necessariamente qualificato Istruttore, con la frequenza degli appositi corsi, né necessariamente in possesso persino del Porto d’Armi rilasciato dalla Prefettura e/o dalla Questura per le rispettive competenze, ovvero del semplice Diploma di Uso e Maneggio delle stesse…) possa arrogarsi il diritto di stabilire senza alcun accertamento/parametro obiettivo che un socio abbia le Capacità Tecniche per svolgere le mansioni di Istruttore.
Tale possibilità, tra l’altro, non è prevista anche relativamente agli altri Contesti Formativi.
Inoltre, al comma successivo dell’art.31 sono gli “Istruttori delle Sezioni dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale” che devono munirsi della apposita Licenza, pertanto, come già detto la figura dell’Istruttore, già dal 2011, risponde a precisi standard di riferimento UITS e non a determinazioni autonome dei Presidenti di Sezione. 


5. Responsabilità della gestione dell’Attività istituzionale.
In conclusione, l’art. 1 e art 2 dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali, stabiliscono che la “Sezione è istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dalle relative norme di legge (D.L. 15/3/2010 n. 66; DPR 15/3/2010 n90; L.18/4/1975 n 110; Regio Decreto 18/6/1931 n.773; Regio Decreto 6/5/1940 n 635) e svolge i propri compiti sotto il Coordinamento e la Vigilanza della UITS nonché sotto il Controllo del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno. Appare quindi evidente come siano grandi e gravose le responsabilità in capo al Consiglio Direttivo ed al Suo Presidente in particolare. 
Pertanto, gli stessi Presidenti dovrebbero essere i primi ben contenti di avere degli strumenti normativi, Statuti TSN e UITS e Regolamenti UITS che li supportino nella Attestazione / Certificazione (Sinonimi – secondo il Vocabolario Treccani) delle capacità tecniche, richieste dalla Legge, venendo in loro aiuto l’accertamento effettuato dalle commissioni d’esame individuate dalla UITS e quindi rispondenti a criteri assoluti di obiettività serietà e professionalità. Infatti, non deve essere sottovalutato che l’Addestramento Istituzionale non è uno sport ma una attività formativa di primaria importanza, rivolgendosi ad Enti Pubblici e/o Privati impegnati in servizi di Sicurezza in favore della collettività (Agenti Polizia Locale e GPG), nonché ai cittadini a rischio o possessori di Armi presso le proprie abitazioni (difesa personale e abitativa), per gli eventuali riflessi di responsabilità diretta degli addestratori non qualificati Istruttori UITS ma scelti con criteri sicuramente soggettivi e discutibili dai Presidenti di Sezione con autonome valutazioni."
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Si smetta di raccontare frottole!
Periti ballistici......... istruttori istituzionali ........ma per circa un secolo i direttori / istruttori erano degli abusivi?
Ciao
« Ultima modifica: Marzo 13, 2020, 10:57:43 am da diamante »

Offline pierpu

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #169 il: Marzo 13, 2020, 11:05:59 am »
Si smetta di raccontare frottole!
Periti ballistici......... istruttori istituzionali ........ma per circa un secolo i direttori / istruttori erano degli abusivi?
Ciao
si chiama jus superveniens
« Ultima modifica: Marzo 13, 2020, 11:09:59 am da pierpu »
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.