Atto n. 4-02700
Pubblicato il 25 settembre 2007
Seduta n. 219
MASSA - Ai Ministri della difesa, dell'interno e per le politiche giovanili e le attività sportive. -
Premesso che:
l'Unione italiana di tiro a segno (UITS) è ente pubblico nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni;
l'UITS è altresì Federazione sportiva nazionale di tiro a segno, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
le attività di tiro a segno sono svolte presso le Sezioni di tiro a segno nazionale e sono soggette alla vigilanza degli organi del Ministero dell'interno, a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
l'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, dispone, al primo comma, che coloro che prestano servizio armato presso gli enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno; nonché, al secondo comma, che l'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie anche ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato;
le Sezioni di tiro a segno nazionale sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, ex articolo 8 del regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051, così come ribadito da consolidato orientamento giurisprudenziale della massima autorità giudicante (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 6319 del 22 giugno 1990 e n. 4287 del 20 aprile 1991), nonché dalla circolare del Ministero dell'interno n. 559 del 30 agosto 2000;
le Sezioni di tiro a segno nazionale possono svolgere, oltre alle attività istituzionali di addestramento e certificazione imposte dalla citata normativa, anche, ex articolo 9, comma 5, dello Statuto UITS, attività sportiva di tiro a segno, sia agonistica che amatoriale, previa affiliazione all'UITS;
pertanto, l'affiliazione all'UITS non ha carattere necessario, in quanto è richiesta dalla normativa statutaria soltanto ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva;
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto UITS, ciascuna Sezione, al fine di disciplinare la propria struttura organizzativa, adotta «uno Statuto compilato secondo i criteri informatori stabiliti dal Consiglio direttivo dell'UITS»;
l'UITS, con circolare n. 9808 del 22 dicembre 2005, adducendo la necessità di adeguare gli Statuti delle Sezioni alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alla delibera n. 1273 del 15 luglio 2004 del Consiglio nazionale del CONI, ha fatto pervenire alle Sezioni medesime un nuovo Statuto «con invito ad indire quanto prima l'Assemblea» sezionale per procedere alla sua approvazione;
il menzionato Statuto, non limitandosi al citato adeguamento, prevede che le Sezioni assumano anche la denominazione di «Associazione dilettantistica» e che soltanto le Sezioni affiliate all'UITS, ex articolo 3, comma 3, nonché articolo 38, comma 2, possono svolgere le funzioni pubblicistiche di addestramento e certificazione;
le citate disposizioni contenute nello Statuto proposto dall'UITS subordinano all'avvenuta affiliazione e, quindi, ad un istituto di valenza esclusivamente sportiva e non necessaria, la possibilità per le Sezioni di svolgere i propri compiti istituzionali;
pertanto, questa normativa, a giudizio dell'interrogante, viola, in maniera arbitraria ed ingiustificata, la natura pubblicistica delle Sezioni di tiro a segno;
inoltre, l'applicazione delle richiamate disposizioni determinerebbe istituzioni paradossali e di incertezza, ove si pensi che le Sezioni, proprio in funzione dell'attività prevalentemente istituzionale svolta, sono direttamente assegnatarie a titolo gratuito, ex articolo 11 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, di beni demaniali, quali appunto i poligoni di tiro e le aree di sedime su cui insistono le Sezioni medesime, e sono dotate di potere certificatorio ex legge 286/1981, nonché destinatarie di una serie di norme derogatorie rispetto all'ordinaria
legislazione concernente l'acquisto e la gestione di armi e munizioni;
il Ministero della difesa, con nota n. 8/47579 del 16 novembre 2006 ha comunicato all'UITS che lo Statuto presentato alle Sezioni risulta contraddistinto da «evidenti profili di contrasto con la normativa in vigore» (regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051) e che «in particolare si evidenzia che la costituzione e la natura delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono già disciplinate dal citato regio decreto-legge n. 2430 del 1935 e dalle norme del regolamento di cui al regio decreto n. 2051 del 1932)»;
pertanto, il Ministero della difesa ha invitato l'UITS a «voler provvedere alla modifica dello Statuto tipo delle Sezioni di tiro a segno (...) al fine di armonizzarlo con le citate disposizioni normative»;
in replica alle citate osservazioni, l'UITS, con nota n. 12854 del 23 novembre 2006, ha pretestuosamente chiesto al Ministero della difesa di precisare «quale articolo, delle normative indicate, contrasti con i criteri per gli Statuti delle Sezioni», comunicando l'impossibilità di provvedere, nel frattempo, alle richieste modifiche;
a tutt'oggi, delle 300 Sezioni esistenti, più di 200 hanno adottato lo Statuto proposto dall'UITS,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni per le quali le amministrazioni cui compete la vigilanza non sono ancora intervenute per impedire che un così elevato numero di Sezioni adottasse lo Statuto proposto dall'UITS, che, come evidenziato dal Ministero della difesa con la nota di cui in premessa, presenta «evidenti profili di contrasto con la normativa in vigore»;
se le Sezioni del tiro a segno nazionale che hanno adottato lo Statuto proposto dall'UITS e che, conseguentemente, hanno alterato la loro connotazione pubblicistica acquisendo natura privatistica, possano o meno continuare a rilasciare certificato di idoneità al maneggio delle armi, ai sensi della legge 286/1981;
se le Sezioni di cui al punto precedente possano ancora usufruire delle deroghe previste dall'articolo 31 della legge 110/1975 e dall'articolo 1 della legge 306/1992 in materia di acquisto e gestione di armi e munizioni;
quali iniziative, con particolare riferimento all'istituto del commissariamento, si intendano adottare per soddisfare l'esigenza, ormai improcrastinabile, di ricondurre la gestione dell'UITS nell'alveo della legalità, in conformità alle direttive e prescrizioni del Ministero cui compete la vigilanza.