CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)

Quattro amici al bar => U.I.T.S. & T.S.N. - Discussione, idee e proposte => Topic aperto da: diamante - Novembre 01, 2018, 16:53:10 pm

Titolo: PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: diamante - Novembre 01, 2018, 16:53:10 pm
E' fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso a qualsiasi titolo il porto di fucile ad uso tiro a volo.Il porto d'armi per difesa personale o la licenza di caccia.

Si sono dimenticati la carta verde :o :o :o :o
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: attiliofanini - Novembre 01, 2018, 18:54:05 pm
E' fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso a qualsiasi titolo il porto di fucile ad uso tiro a volo.Il porto d'armi per difesa personale o la licenza di caccia.

Si sono dimenticati la carta verde :o :o :o :o

......si dimenticano di troppo cose , o forse non ne sono neppure a conoscenza
Confidiamo nei professori di materia , nelle giubbe rosse , nella scienza del tsn.
abbiate fiducia. qua vige la norma , nulla si crea ma tutto si distrugge.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: armageddon - Novembre 01, 2018, 19:30:49 pm
e gli juniores che non hanno porto d'armi?se possono loro può chiunque mi pare,tra l'altro l'art 23 è doppio ,quindi o lo fanno diventare 24 o lo possono cancellare,l'unico controllo che possono fare è indumenti e armi,voglio vedere come faranno quello del porto dato che non è previsto
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: VENDETTA - Novembre 01, 2018, 21:17:37 pm
Ma come lo si fa il controllo, saranno le sezioni TSN o l'uits a mandare l'elenco degli iscritti ad una gara alle Questure per i

rispetto dell'art. 23?

Ma che gran casino e l'amico 10x "l'intelligente autoprofessatosi" (della serie chi si loda s'imbroda) credeva che la lettera del Segretario

Generale di chiarimento alla richiesta di parere del Presidente di Benevento fosse esaustiva.

La richiesta di chiarimento è scaturita a seguito di un esposto ed è strano che l'esposto non si riferisse alle agibiità/inagibilità della

sezione, cosa molto importante per la sicurezza di chi pratica il ns. sport rispetto al fatto che l'avversario, in odore di medaglia,

avesse o meno il porto d'arni.

Siamo proprio gente strana, piccole scaramucce tra noi e noi ....da vigliacchetti ....e pronti a venderci per uno scatolino da 50 cartucce!

Noto che le faide, anche se nelle discipline a corollario di quelle proprie del TSN, sono all'ordine del giorno, grazie ai vecchi consiglieri.

Continuiamo a farci del male e tra qualche tempo parleremo della preistoria ma non del futuro del tiro. 

Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: attiliofanini - Novembre 02, 2018, 04:32:45 am
Ma come lo si fa il controllo, saranno le sezioni TSN o l'uits a mandare l'elenco degli iscritti ad una gara alle Questure per i

rispetto dell'art. 23?

Ma che gran casino e l'amico 10x "l'intelligente autoprofessatosi" (della serie chi si loda s'imbroda) credeva che la lettera del Segretario

Generale di chiarimento alla richiesta di parere del Presidente di Benevento fosse esaustiva.

La richiesta di chiarimento è scaturita a seguito di un esposto ed è strano che l'esposto non si riferisse alle agibiità/inagibilità della

sezione, cosa molto importante per la sicurezza di chi pratica il ns. sport rispetto al fatto che l'avversario, in odore di medaglia,

avesse o meno il porto d'arni.

Siamo proprio gente strana, piccole scaramucce tra noi e noi ....da vigliacchetti ....e pronti a venderci per uno scatolino da 50 cartucce!

Noto che le faide, anche se nelle discipline a corollario di quelle proprie del TSN, sono all'ordine del giorno, grazie ai vecchi consiglieri.

Continuiamo a farci del male e tra qualche tempo parleremo della preistoria ma non del futuro del tiro.  


.....forse già parliamo di preistoria con sprazzi a dei futuri impossibili come la partecipazione a dei mondiali senza averne le strutture adeguate nè tanto meno idonee.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: Alex - Novembre 05, 2018, 18:48:24 pm
Di fatto a chi viene revocato il porto d'armi in teoria non potrebbe essere socio di un TSN.
Nessuno sa, che la iscrizione al TSN, come ad una qualunque ASD dovrebbe essere prima approvata dal CD, che deve valutare il soggetto richiedente l'iscrizione .
Poi si negli anni 70 ci fu un periodo che per iscriversi, su raccomandazione della prefettura, ci voleva la certificazione per la esclusione di eventuali carichi pendenti. Non fu applicata alla lettera ma comunque per il TSN c'è sempre stato il concetto che per associarsi è come richiedete il PA, se non si hanno i requisiti non sarebbe possibile iscriversi.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: attiliofanini - Novembre 06, 2018, 08:02:54 am
Di fatto a chi viene revocato il porto d'armi in teoria non potrebbe essere socio di un TSN.
Nessuno sa, che la iscrizione al TSN, come ad una qualunque ASD dovrebbe essere prima approvata dal CD, che deve valutare il soggetto richiedente l'iscrizione .

Non è proprio così , caro Alex , è vero che la domanda la di nuova iscrizione DOVREBBE ESSERE VALUTATA dal C.D. ma resta di fatto che il C.D. non ha alcuna possibìlità di avere informazioni dirette si casellari giudiziali o provvedimenti della Questura quindo la valutazione avviene solo per sommaria informazione di chiacchere da bar.
Poi , nessun codice civile comprende l'esclusione dal tsn per il ritiro del porto d'armi .
Allora ci sono presidenti di sezione in carica , rattificati dal CD UITS con pendenze di usure aggravate per ora non passate in appello pertanto con valenza di prima condanna , con il conseguente ritiro di porto o trasporto , cosa è peggio ?
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: kricien - Novembre 06, 2018, 17:26:29 pm
confermo Attilio, nella italica visione non ha importanza che a capo di qualche TSN ci sia un condannato per indebita appropriazione o peggio, l'importante che poi voti per bene. E poco importa se poi chi la pensa diversamente in sezione, dove è iscritto da anni, con il veto del consiglio, viene buttato fuori a calci in culo e gli viene impedito in forma perenne di varcare ancora l'uscio.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: gunny - Novembre 06, 2018, 18:17:32 pm
Di fatto a chi viene revocato il porto d'armi in teoria non potrebbe essere socio di un TSN.
Nessuno sa, che la iscrizione al TSN, come ad una qualunque ASD dovrebbe essere prima approvata dal CD, che deve valutare il soggetto richiedente l'iscrizione .
Poi si negli anni 70 ci fu un periodo che per iscriversi, su raccomandazione della prefettura, ci voleva la certificazione per la esclusione di eventuali carichi pendenti. Non fu applicata alla lettera ma comunque per il TSN c'è sempre stato il concetto che per associarsi è come richiedete il PA, se non si hanno i requisiti non sarebbe possibile iscriversi.

Alex, Alex, ma perché una persona con la tua esperienza e anzianità di iscrizione al TSN deve fornire informazioni solo parzialmente corrette???
Con tutto il rispetto, ma a mio avviso fai un torto alla tua persona. Tu scrivi nessuno sa... e invece io ti dico forse tu non sai!!!
Citami con la dovuta precisione le leggi e/o i regolamenti che stabiliscono che a fronte del non rilascio, ritiro o revoca di un PDA non ci si possa iscrivere al TSN... altrimenti le tue, come quelle di 10x sono solo chiacchiere da bar e nulla più.

Ciò che è stato in passato, purtroppo non vale, perché da quanto è entrata in vigore la legge 196 del 2003 (ora GDPR Regolamento UE 2016/679) non è più possibile ottenere le informazioni sul casellario giudiziario così facilmente e con il GDPR, appena entrato in vigore, le maglie si sono strette ancor di più e comunque i dati giudiziari sono dati sensibili.
Inoltre dal 2002 le sezioni hanno uno statuto da ASD che è ben diverso dal quello adottato fino ad allora, quindi:

1) da statuto, l'unica preclusione all'iscrizione presso una sezione (o rinnovo), è l'essere immuni da condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno.
Quindi coloro che risultano condannati per reati di una certa entità/gravità, tra cui è bene ricordarlo oltre all'usura aggravata, da poco esiste anche l'omicidio stradale...

2) sempre da statuto, l'ammissione a socio (che avviene una sola volta nella vita, salvo radiazione e successiva riabilitazione), deve passare al vaglio del consiglio direttivo per una questione formale di verifica dei requisiti indicati in statuto, tra i quali non esiste affatto l'essere o meno in possesso di qualsivoglia licenza di PS e/o l'essere o meno in possesso legittimo di armi di qualunque tipo.
In una associazione si è soci a vita, salvo radiazione, espulsione o dimissioni volontarie.
E' stato sancito più volte che non si può negare l'iscrizione e il tesseramento a soci colpiti da sanzioni disciplinari quali la sospensione, e diverse sono state le sanzioni disciplinari comminate dal giudice federale a carico di dirigenti sezionali che hanno rifiutato il rinnovo o l'iscrizione in assenza di valide motivazioni, sempre per il sacrosanto motivo di base che l'associazione non è cosa privata, e che i dirigenti non sono "padroni" (se non a casa loro se la consorte glielo lascia credere).

3) il rinnovo, se non sono intervenute modifiche allo status personale ovvero quanto citato nel punto 1), è una mera formalità che si compie con il versamento della quota annuale, la quale da diritto al socio di esercitare i propri diritti e di partecipare alla vita associativa dalla quale altrimenti si è esclusi; ci si può iscrivere come volontari e poi non rinnovare per 10 anni, all'11esimo si versa la quota e si è in regola, punto e basta!
Il rinnovo della quota annuale oltre il 31 marzo fa perdere l'anzianità/continuità di partecipazione alla vita sociale e quindi il diritto di voto passivo, per il quale occorono almeno due anni.

4) quanto sopra vale anche per il tesseramento UITS, che è cosa disgiunta dall'iscrizione alla sezione TSN checché se ne dica... la quale da diritto a partecipare alle attività sportive indette dalla federazione e alle cariche elettive federali (per quelle sezionali basterebbe l'iscrizione alla sezione)

5) la certificazione di quanto al punto 1) è un'autocertificazione che si compie secondo le leggi vigenti, poi se il CD sezionale ha dubbi in merito alla veridicità di tale auto dichiarazione, non deve far altro che informare gli organi di polizia i quali forniranno o meno conferma ai dubbi, e nel caso i dubbi risultino fondati allora l'aspirante socio si vedrà rigettare l'iscrizione e il socio già iscritto può essere espulso o radiato, oltre che essere denunciato per false dichiarazioni

6) nessuno è obbligato ad avere un porto d'armi, perché tra i requisiti dell'iscrizione alla sezione c'è l'essere in possesso dell'idoneità tecnica all'uso delle armi, la quale ha carattere permanente salvo che la persona venga dichiarata incapace di intendere o di volere, tale idoneità si può conseguire in diversi modi, tra i quali fare il corso DIMA, oppure può essere desunta da un congedo militare non più vecchio di 10 anni oppure l'essere stati titolari si una licenza di PS a qualunque titolo purché non scaduta da più di 4 anni. Nessuno è obbligato ad avere armi proprie visto che tutte le sezioni hanno armi e munizioni cedibili in uso ai soci sulle linee di tiro (e non è comodato, o per le menti più sopraffine "sub-comodato"), infatti i direttori o istruttori di tiro (con licenza) consegnano al socio in linea arma e munizioni dopo averle prelevate dall'armeria della sezione, e ricordiamoci che il responsabile delle armi della sezione (beni dell'associazione), è il presidente a norma dell'art.31 L.110/75.

7) nessuno può sapere se a una persona che ha l'idoneità tecnica di cui sopra, sia stato rifiutato un porto d'armi e per quali motivi, vista l'ampia discrezionalità concessa a prefetto e questore (art. 39 del Tulps), quindi può anche essere che un mancato rilascio, oppure una sospensione o revoca, possano derivare da situazioni che non vedono l'interessato denunciato e/o condannato per alcun ché!!! E se denuciato o candannato potrebbe essere anche per reati di lieve entità per i quali esistono contravvezioni penali (pena pecuniaria) oblabili, quindi cancellabili con la condanna stessa.

Infine nelle sezioni, e nei campi di tiro privati dove si praticano attiività sportive in regime di affiliazione con un ente riconosciuto dal Coni, pure i minori posso utilizzare armi, dai 10 anni se AC e dai 14 se a fuoco... nonostante il divieto sancito dall'art. 20bis della legge 110/75!!!


Per tutti questi motivi l'art. 23 (doppio) è un ABUSO bello e buono, una palese DISCRIMINAZIONE a danno di soci in possesso dei requisiti per iscriversi a una sezione e tesserarsi a UITS, ai quali si vuole ILLOGICAMENTE e ILLEGITTIMAMENTE precludere la partecipazione alle gare ufficiali.

Quindi il famigerato art. 23 (doppio) non può che essere lo sterile prodotto dell'onanismo celebrale di una mente malata oppure diabolica e perversa, la quale dimostra una discreta dose di ignoranza e non conoscenza dei fondamentali statutari.
Posso anche avere un idea su chi, tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del nuovo PSF, possa aver materialmente concepito tale ABORTO, e mi sento di escludere a priori il commissario e il segretario generale, che essendo avvocati (il titolo ce l'hanno anche se non ho idea se pratichino o meno), e che quindi nemmeno verrebbero sfiorati dall'idea di applicare una norma cosi ASSURDA, pertanto è lecito auspicarsi che uno dei due, o entrambi, a breve rimuovano tale OBBROBRIO dal PSF ed. 2019, in caso contrario saremo autorizzati a considerarli corresponsabili.

Ci sono presidenti di sezione senza PDA, e ci sono stati tiratori che hanno vinto titoli nazionali pur senza PDA... entrambe le categorie per i motivi più svariati...
quindi? cosa facciamo? li destituiamo dalle cariche e revochiamo i titoli sportivi?

E poi? come verrà verificato lo status dei PDA? e chi lo farà come gestirà queste informazioni??? ma non scherziamo per favore!!!

Questa è l'ennesima CAGATA PAZZESCA di fantozziana memoria concepita da alcuni dei così detti "esperti", perché da sola o per caso non c'è finita nel PSF...
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: gunny - Novembre 07, 2018, 15:00:27 pm
E ora veniamo alla risposta alle stupidaggini scritte dal sig. 10x (Pippo, per gli amici che furono)...

Si leggono stronzate megagalattiche come :
" Chi ha subito il ritiro del porto d'armi non può effettuare gare di tsn "
quale stronzata peggiore si poteva scrivere , ma nulla viene a caso , probabilmente è stata la vendetta personale di un membro di commissione nei confronti di un socio probabilmente della sezione di Parma , è troppo lampante , bene è tanto cretino il provvedimento quanto cretino chi lo ha così pensato e proposto.

Caro Attilio tu le stronzate megagalattiche  le hai lette...io invece le ho sentite (identiche) dalla viva voce dello stesso identico socio della sezione di Parma tale V. orni fin dal 2012... il quale invitava via mail carissimi amici della repubblica marinara vicino livorno a non trasportarmi in giro per l'Europa perchè.... vacci ad intuito.... Purtroppo la negligenza umana (o la divina provvidenza che dir si voglia) serve la vendetta su piatti di platino...

Ma siccome je suis molto più intelligente del parmiggiano ho chiesto già nel 2011 un parere al giudice Mori il quale in più mail ha sempre affermato che tirare in un luogo deputato ad attività sportiva di tiro o a cacciare, ai sensi dell'art 20 bis della 110/75 è perfettamente legittimo sia per i minori che per gli imperiti al maneggio armi figuriamoci per tesserati agonisti in possesso di CIMA ( http://www.earmi.it/diritto/faq/poligoni.htm )....ma si sa il morto insegna a piangere...

Si aggiunga l'art. 55 dello statuto UITS ed il cerchio si chiude...

E in fundus con la riabilitazione si può.... https://www.armietiro.it/anpam-torna-sullarticolo-43-9002

Se le cose non si sanno salle!!!!

Ma veniamo a cose più formali: sull'argomento il data 03.10.2018 il Segretario Generale Avv. Walter De Giusti ha scritto una nota al presidente di del TSN di Benevento (il quale nel bando di una finale di un campionato italiano aveva posto come conditio sine qua non per partecipare alla stessa il regolare possesso del porto d'armi) dove si ribadisce con assoluta fermezza e chiarezza che si può fare attività di tiro senza essere in possesso del porto d'armi (caro Valerio).

Cordialità 10X.

La tua intelligenza lasciala valutare agli altri, dovresti saperlo bene che chi si loda si imbroda.
Sei così intelligente e scaltro che non ti rendi conto delle porcate che scrivi e di come le scrivi, dimostri che il tuo agire presuntuoso ed arrogante, è intrisio di pochezza umana nel momento in cui invece di esprimere solidarietà (anche fosse per finta), ti compiaci per i problemi altrui (addirittura con orgoglio).

I pareri e i consigli del dott. Mori, di cui io stesso ho abusato a piene mani, sono di valore inestimabile ma purtroppo limitati o vincolati sempre e solo dal "maledetto" art. 39 del Tulps (che ti ricordo essere quello che concede ampia discrezionalità agli organi di poliza).

Le cose noi le sappiamo... le sapevamo, ed è per quello che invece di lanciare invettive gratuite, tu, se fossi davvero intelligente, avresti solo dovuto compiacerti e ringraziare, perché le iniziative e le critiche che vengono mosse su questo Forum ai vertici federali, vengono anche a tuo vantaggio, anche se hai fatto di tutto per risultarci particolarmente antipatico...

A mio modo di vedere, il cav. Cavalluzzo ha sbagliato e De Giusti l'ha corretto, senza però entrare nel merito che la gara pare sia stata fatta in un poligono agibile per 8 linee, utilizzandone 10... se vero è il solito doppio-pesismo italico.

Ma alla fine visto quanto inserito nel PSF2019 (che vale per tutto, e non solo per l'ISSF), direi che il dott. De Giusti o ignora quanto vi sia stato scritto oppure ha cambiato idea repentinamente... a breve sapremo la verità!

Tu ti alteri troppo facilmente...
Tu non sai niente di specialità non ISSF...
Tu hai la tua storia a parlare per TE....
Io non ho nulla a che vedere con il tiro a segno di cui tu hai fatto e fai parte...
Adieu....

Tu, tu, tu... il bel tacer non fu mai scritto!!!

Abbi rispetto delle persone che non conosci e della loro storia (che non conosci), se esistono le discipline ufficiali non-ISSF è anche grazie a Fanini...
Se non lo sai... sallo!!!

Tu non hai nulla a che vedere con il buon senso, più che con il tiro a segno...

Caro Valerio se esigi le scuse quelle le faccio.... Chiedo scusa se ho urtato od offeso la sensibilità o l'onorabilità tua e di Fanini non era mia intenzione farne un fatto personale.... ma ribadire un concetto che tu come ben ricorderai non riuscivi a CONCEPIRE nel 2012 che senza porto d'armi si può fare completa  attività di tiro a segno e le gare UITS in tutti i TSN e campi di tiro.

Per quanto riguarda la tolleranza di questo forum  Quis custodiet ipsos custodes?


Se tu fossi intelligente, chiederesti scusa e basta senza ricamare con ulteriori stupidate e pseudo giustificazioni.
Se non era tua intenzione farne un fatto personale dovevi evitare di scrivere quello che hai scritto, volutamente indirizzato a persone specifiche e ben identificabili (sei stupido due volte!!!)

Mi attribuisci considerazioni che non sono mai state mie, semmai in quel lontano 2012 il problema era una persona che in modo presuntuoso e arrogante, accampava diritti per divinazione neanche fosse Napoleone Bonaparte.

Il presidente di una sezione di cui era socio la persona citata, in via riservata fece delle comunicazioni importanti ad alcuni dirigenti della sezione di Parma, i quali di fronte alla domanda di iscrizione del soggetto in questione, non avendo altri mezzi di riscontro, chiesero lumi alla questura per capire se vi fossero motivi ostativi in relazione a una presunta revoca di PDA.
Un addetto dell'ufficio armi della questura rispose con un generico nulla-osta, senza fornire alcun commento o dettaglio, e fu così che quella richiesta di iscrizione fu evasa come tante altre, visto che appunto a norma di statuto sezionale i requisiti erano soddisfatti.

Questi i fatti.

Nello stesso periodo, anno più anno meno, sempre lo stesso soggetto ebbe l'ardore di infamare l'onorabilità di un tiratore (e dirigente di sezione), tramite una mail che fu inviata a più soggetti e anche in federazione, insinuando che vi fossero appropriazioni indebite riguardo le premiazioni di un trofeo inter-sezionale di bench-rest... solo il senso caritatevole e di pietà dell'offeso, conoscendo la non proprio brillante situazione personale del "presuntuoso e arrogante" soggetto, ha risparmiato a quest'ultimo una querela per diffamazione, che di certo avrebbe ulteriormente aggravato il quadro poco felice.

Poi però, anche i "buoni" prima o poi si stancano di farsi prendere in giro e dopo aver perdonato settanta volte sette, poi un "ceffone virtuale" è inevitabile che scappi.

La libertà di espressione di Concentrica è semplicemente indiscutibile, e inattaccabile, tant'è vero che la cosa ha procurato e continua a procurare parecchio fastidio ai piani alti... la tolleranza dei moderatori quella si ha un limite perché quando la maleducazione e l'ignoranza prendono il sopravvento è dovere morale del moderatore e/o dell'amministratore del forum porvi un freno. Se poi qualcuno si sente danneggiato a sua volta ha la facoltà di denunciare il fatto nelle sedi competenti, e ognuno si assume le proprie responsabilità.

Premetto fin da subito, per dovere di chiarezza, che repliche non appropriate al presente post verranno opportunamente moderate in tutto o in parte e segnalate a chi di dovere se dovesse risultare necessario... uomini, ominicchi e quaquaraquà avvisati...

Chi controlla i custodi? semplice: la polizia postale!!! ormai abbiamo l'abbonamento...
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: gunny - Novembre 13, 2018, 13:19:57 pm
Non ho mai nutrito particolare simpatia per un noto avvocato livornese, per via del suo atteggiamento arrogante e ottuso riguardo la gestione delle specialità non-ISSF, però in una sua recente comunicazione aperta alle sezioni, tra i vari deliranti proclami autoincensanti (almeno questo è quello che ho avuto modo di leggere), vi è un passaggio interessante sull'art.23 del PSF2019, affrontato con l'esperienza di un legale praticante e non solo di "titolo" a differenza di tanti altri che circolano tra funzionari federali e presidenti di sezione.

Di seguito si riporta il passaggio citato, della comunicazione pervenuta da diversi presidenti di sezione che ci hanno girato per conoscenza :

Citazione da:
... omiss...
Bisogna incominciare a valutare la sicurezza attiva.
In modo tale che si pensino con competenza le regole senza cadere in bizantinerie eccessive e solo formali.

In questa ottica rilevo la criticità della norma di cui all'art 23 del programma sportivo. E' non solo illogica, ma anche illiberale.

Si pensi che Stacchio che si difendeva da 4 banditi armati di kalaschicov, non potrebbe fare una gara di tiro a segno. Grazie alla solerzia di PM e Prefettura.
La GAV (guardia venatoria) che ha segnalato errando alcuni cacciatori come aver infranto la legge, avrebbe impedito agli stessi di partecipare alle gare. Se c'è contestazione sul numero dei colpi la prima cosa che PM e Questura fanno è la sospensione e/o ritiro del porto d'armi.
A Livorno due Prefetti, condannati poi entrambi, avevano sospeso i porto d'arma da difesa a molti cittadini. Quanto tempo occorre per vedere riconosciuta la propria innocenza???

Quindi questa norma veramente mal pensata, merita di essere immediatamente cancellata. Nemmeno il peggior nemico del tiro a segno ha mai cercato ci confezionare una norma tanto forcaiola.

Nè è stato inserito nelle proposte contro il tiro a segno. Averlo fatto improvvidamente da soli è uno svarione che evidenzia l'impreparazione ed irragionevolezza di chi l'ha inserita nel programma sportivo.

Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: armageddon - Dicembre 28, 2018, 16:50:33 pm
è stato rinominato l'art 23 bis,per me più fumoso di prima:
Art. 24 Requisiti per partecipare alle gare
È fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso, all’esito di una sentenza di condanna, anche di primo grado, il Porto di Fucile ad uso tiro a volo, di Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia. Non costituisce requisito per la partecipazione alle gare federali la titolarità di Porto di Fucile ad uso tiro a volo, di Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia.

ma se il PA non è un requisito per gareggiare con quale autorità se ne vieta la partecipazione a chi ne ha la sospensione o la revoca?

altra chicca la trovate a pag 60:


Le Sezioni TSN che ospitano le gare, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, devono risultare dotate di impianti agibili e di statuti conformi al modello approvato dal Consiglio Direttivo UITS del 23.04.2015.

sul sito uits hanno ripristinato(bontà loro) i gruppi di merito e le classifiche ranking,le ultime però divise in regioni e non ne capisco il motivo visto che dovrebbero essere nazionali,finalmente c'è una classifica anche per i giovani ma sempre regionale
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: gunny - Dicembre 29, 2018, 13:34:12 pm
Il topic aperto da Armageddon è stato unito a quello preesistente sul medesimo argomento per non disperdere la discussione.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: gunny - Dicembre 29, 2018, 13:53:14 pm
è stato rinominato l'art 23 bis,per me più fumoso di prima:
Art. 24 Requisiti per partecipare alle gare
È fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso, all’esito di una sentenza di condanna, anche di primo grado, il Porto di Fucile ad uso tiro a volo, di Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia. Non costituisce requisito per la partecipazione alle gare federali la titolarità di Porto di Fucile ad uso tiro a volo, di Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia.

ma se il PA non è un requisito per gareggiare con quale autorità se ne vieta la partecipazione a chi ne ha la sospensione o la revoca?

altra chicca la trovate a pag 60:


Le Sezioni TSN che ospitano le gare, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, devono risultare dotate di impianti agibili e di statuti conformi al modello approvato dal Consiglio Direttivo UITS del 23.04.2015.

sul sito uits hanno ripristinato(bontà loro) i gruppi di merito e le classifiche ranking,le ultime però divise in regioni e non ne capisco il motivo visto che dovrebbero essere nazionali,finalmente c'è una classifica anche per i giovani ma sempre regionale

per inciso il riferimento di pag. 60 era già presente nel prg.sp. 2018 ma nonostante ciò parecchie gare si sono svolte in strutture non agibili, il riferimento allo statuto è decisamente superfluo se le sezioni risultano affiliate, perché ciò implica di per se la conformità dello statuto.

mentre per quanto riguarda il neo art. 24 affermare che sia peggio di prima mi sembra azzardato, e non sto a ripetere quanto già ampiamente discusso il questo topic

nella seconda parte dell'art. 24 viene affermato che per partecipare alle gare UITS, e quindi anche per frequentare una sezione, non è affatto necessario essere titolari di una licenza di PS, lo era già ma diciamo che ora così nessuno può più ricamarci interpretazioni!

Sulla prima parte concordo che ci sarebbe da discutere, perché purtroppo per quanto stabilito nell'art.39 del TULPS le autorità di PS possono sospendere o revocare le licenze a loro piacimento, prima ancora che un reato giunga a condanna. Però siccome l'art 24 recita che la revoca deve essere legata a una condanna, ciò significa che prima di questa (reo o non reo) l'interessato può partecipare alle gare

Personalmente ritengo che se una persona non può partecipare alle gare gli andrebbe anche revocato il tesseramento federale, esattamente come nei casi di doping. Questione di coerenza.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: Enyo - Dicembre 29, 2018, 17:25:58 pm
Negli stessi giorni in cui veniva pubblicata la prima versione del programma sportivo federale (quella con l’articolo 23 doppio) in un documento della segreteria generale, l’UITS dava la seguente interpretazione della normativa nazionale: “è di intuitiva evidenza come debba ritenersi senz’altro lecito effettuare lo sport del tiro a segno anche da parte di chi non è nella titolarità di porto d’armi”. 
Appare evidente che l’articolo 24 sia un maldestro tentativo di conciliare questa affermazione con i desiderata di quanti vogliano mettere fuori dalle competizioni scomodi concorrenti, rendendo ancor più fondati i sospetti che si tratti di una norma “ad personam”, tanto illogica quanto di dubbia applicabilità.
E’ infatti prevedibile che d’ora in poi, chiunque si presenti ad una competizione ufficiale possa pretendere, l’esibizione da parte degli altri tiratori di una dichiarazione personale, se non addirittura di una certificazione della prefettura nella quali si attesti che non si è in possesso del porto d’armi in quanto non gli è stato mai assegnato. E ciò può valere anche alle discipline ad aria compressa, i cui strumenti di tiro non sono catalogati come vere e proprie armi.
E’ alquanto astruso, poi, che il divieto si riferisca alla partecipazione alle gare, sebbene un ritiro del porto d’armi non abbia nulla a che vedere con l’attività sportiva. Non solo, ma interessa esclusivamente quei tiratori cui è stato revocato il porto d’armi e non quelli cui la licenza è stata negata, magari per motivi ben più importanti. Non è certo plausibile che la norma sia stata inserita per garantire una maggiore sicurezza in gara visto che la potenziale pericolosità di un individuo, di fatto, ne impedisce l’iscrizione ad una sezione TSN.
Non mi è mai piaciuto utilizzare i toni forti, ma questa norma, anche per come è stata posta e reiterata, offende l’intelligenza di tutti i tiratori, muniti o meno di porto d’armi.
E non capisco come sia stato possibile che tra tutti gli esperti di Legge posti nei vari punti chiave dell’UITS, nessuno si sia reso conto di quanto l’articolo 24 non solo danneggi l’intero sistema del tiro a segno, ma  stessa immagine di chi lo rappresenta.
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: Enyo - Dicembre 29, 2018, 18:02:51 pm
da sito UITS alla sezione " le tue idee per futuro del toro a segno"

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IL CONTRIBUTO DI ARMANDO FATIGUSO
06 Novembre 2018

Egregio Dott. Soro leggendo il psf 2019 non ho potuto fare a meno di notare che al titolo 1 esistono due articoli denominati 23,il secondo dei quali recita testualmente : Art. 23 Requisiti per partecipare alle gare E’ fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso a qualsiasi titolo il Porto di Fucile ad uso tiro a volo, il Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia. la mia domanda è per quale motivo un socio può essere iscritto al tsn ma gli è impedito di gareggiare e su quale fondamento giuridico avete motivato questa decisione, alla luce del fatto che tra i requisiti per poter gareggiare non c'è l'obbligo del possesso di nessun tipo di P.A. In attesa di una sua risposta cordiali saluti. Armando Fatiguso

Francesco Soro ha risposto:

Caro Armando,
stiamo provvedendo a modificare la numerazione dell’articolo chiarendo il contenuto anche alla luce delle osservazioni  ricevute.

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Meno male che Soro c'è!!!
Titolo: Re:PROGRAMMA SPORTIVO FEDERALE 2019-Art. 24 (ex 23 bis) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE
Inserito da: armageddon - Dicembre 29, 2018, 18:32:16 pm
da sito UITS alla sezione " le tue idee per futuro del toro a segno"

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IL CONTRIBUTO DI ARMANDO FATIGUSO
06 Novembre 2018

Egregio Dott. Soro leggendo il psf 2019 non ho potuto fare a meno di notare che al titolo 1 esistono due articoli denominati 23,il secondo dei quali recita testualmente : Art. 23 Requisiti per partecipare alle gare E’ fatto divieto di partecipare alle gare a chiunque sia stato revocato o sospeso a qualsiasi titolo il Porto di Fucile ad uso tiro a volo, il Porto d’Armi per difesa personale o la Licenza di Caccia. la mia domanda è per quale motivo un socio può essere iscritto al tsn ma gli è impedito di gareggiare e su quale fondamento giuridico avete motivato questa decisione, alla luce del fatto che tra i requisiti per poter gareggiare non c'è l'obbligo del possesso di nessun tipo di P.A. In attesa di una sua risposta cordiali saluti. Armando Fatiguso

Francesco Soro ha risposto:

Caro Armando,
stiamo provvedendo a modificare la numerazione dell’articolo chiarendo il contenuto anche alla luce delle osservazioni  ricevute.

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Meno male che Soro c'è!!!

stiamo ancora aspettando delucidazioni