Di fatto a chi viene revocato il porto d'armi in teoria non potrebbe essere socio di un TSN.
Nessuno sa, che la iscrizione al TSN, come ad una qualunque ASD dovrebbe essere prima approvata dal CD, che deve valutare il soggetto richiedente l'iscrizione .
Poi si negli anni 70 ci fu un periodo che per iscriversi, su raccomandazione della prefettura, ci voleva la certificazione per la esclusione di eventuali carichi pendenti. Non fu applicata alla lettera ma comunque per il TSN c'è sempre stato il concetto che per associarsi è come richiedete il PA, se non si hanno i requisiti non sarebbe possibile iscriversi.
Alex, Alex, ma perché una persona con la tua esperienza e anzianità di iscrizione al TSN deve fornire informazioni solo parzialmente corrette???
Con tutto il rispetto, ma a mio avviso fai un torto alla tua persona. Tu scrivi nessuno sa... e invece io ti dico forse tu non sai!!!
Citami con la dovuta precisione le leggi e/o i regolamenti che stabiliscono che a fronte del non rilascio, ritiro o revoca di un PDA non ci si possa iscrivere al TSN... altrimenti le tue, come quelle di 10x sono solo chiacchiere da bar e nulla più.
Ciò che è stato in passato, purtroppo non vale, perché da quanto è entrata in vigore la legge 196 del 2003 (ora GDPR Regolamento UE 2016/679) non è più possibile ottenere le informazioni sul casellario giudiziario così facilmente e con il GDPR, appena entrato in vigore, le maglie si sono strette ancor di più e comunque i dati giudiziari sono dati sensibili.
Inoltre dal 2002 le sezioni hanno uno statuto da ASD che è ben diverso dal quello adottato fino ad allora, quindi:
1) da statuto, l'unica preclusione all'iscrizione presso una sezione (o rinnovo), è l'
essere immuni da condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno.
Quindi coloro che risultano condannati per reati di una certa entità/gravità, tra cui è bene ricordarlo oltre all'usura aggravata, da poco esiste anche l'omicidio stradale...
2) sempre da statuto, l'ammissione a socio (che avviene una sola volta nella vita, salvo radiazione e successiva riabilitazione), deve passare al vaglio del consiglio direttivo per una questione formale di verifica dei requisiti indicati in statuto, tra i quali non esiste affatto l'essere o meno in possesso di qualsivoglia licenza di PS e/o l'essere o meno in possesso legittimo di armi di qualunque tipo.
In una associazione si è soci a vita, salvo radiazione, espulsione o dimissioni volontarie.
E' stato sancito più volte che non si può negare l'iscrizione e il tesseramento a soci colpiti da sanzioni disciplinari quali la sospensione, e diverse sono state le sanzioni disciplinari comminate dal giudice federale a carico di dirigenti sezionali che hanno rifiutato il rinnovo o l'iscrizione in assenza di valide motivazioni, sempre per il sacrosanto motivo di base che l'associazione non è cosa privata, e che i dirigenti non sono "padroni" (se non a casa loro se la consorte glielo lascia credere).
3) il rinnovo, se non sono intervenute modifiche allo status personale ovvero quanto citato nel punto 1), è una mera formalità che si compie con il versamento della quota annuale, la quale da diritto al socio di esercitare i propri diritti e di partecipare alla vita associativa dalla quale altrimenti si è esclusi; ci si può iscrivere come volontari e poi non rinnovare per 10 anni, all'11esimo si versa la quota e si è in regola, punto e basta!
Il rinnovo della quota annuale oltre il 31 marzo fa perdere l'anzianità/continuità di partecipazione alla vita sociale e quindi il diritto di voto passivo, per il quale occorono almeno due anni.
4) quanto sopra vale anche per il tesseramento UITS, che è cosa disgiunta dall'iscrizione alla sezione TSN checché se ne dica... la quale da diritto a partecipare alle attività sportive indette dalla federazione e alle cariche elettive federali (per quelle sezionali basterebbe l'iscrizione alla sezione)
5) la certificazione di quanto al punto 1) è un'autocertificazione che si compie secondo le leggi vigenti, poi se il CD sezionale ha dubbi in merito alla veridicità di tale auto dichiarazione, non deve far altro che informare gli organi di polizia i quali forniranno o meno conferma ai dubbi, e nel caso i dubbi risultino fondati allora l'aspirante socio si vedrà rigettare l'iscrizione e il socio già iscritto può essere espulso o radiato, oltre che essere denunciato per false dichiarazioni
6) nessuno è obbligato ad avere un porto d'armi, perché tra i requisiti dell'iscrizione alla sezione c'è l'essere in possesso dell'idoneità tecnica all'uso delle armi, la quale ha carattere permanente salvo che la persona venga dichiarata incapace di intendere o di volere, tale idoneità si può conseguire in diversi modi, tra i quali fare il corso DIMA, oppure può essere desunta da un congedo militare non più vecchio di 10 anni oppure l'essere stati titolari si una licenza di PS a qualunque titolo purché non scaduta da più di 4 anni. Nessuno è obbligato ad avere armi proprie visto che tutte le sezioni hanno armi e munizioni cedibili in uso ai soci sulle linee di tiro (e non è comodato, o per le menti più sopraffine "sub-comodato"), infatti i direttori o istruttori di tiro (con licenza) consegnano al socio in linea arma e munizioni dopo averle prelevate dall'armeria della sezione, e ricordiamoci che il responsabile delle armi della sezione (beni dell'associazione), è il presidente a norma dell'art.31 L.110/75.
7) nessuno può sapere se a una persona che ha l'idoneità tecnica di cui sopra, sia stato rifiutato un porto d'armi e per quali motivi, vista l'ampia discrezionalità concessa a prefetto e questore (art. 39 del Tulps), quindi può anche essere che un mancato rilascio, oppure una sospensione o revoca, possano derivare da situazioni che non vedono l'interessato denunciato e/o condannato per alcun ché!!! E se denuciato o candannato potrebbe essere anche per reati di lieve entità per i quali esistono contravvezioni penali (pena pecuniaria) oblabili, quindi cancellabili con la condanna stessa.
Infine nelle sezioni, e nei campi di tiro privati dove si praticano attiività sportive in regime di affiliazione con un ente riconosciuto dal Coni, pure i minori posso utilizzare armi, dai 10 anni se AC e dai 14 se a fuoco... nonostante il divieto sancito dall'art. 20bis della legge 110/75!!!
Per tutti questi motivi l'art. 23 (doppio) è un ABUSO bello e buono, una palese DISCRIMINAZIONE a danno di soci in possesso dei requisiti per iscriversi a una sezione e tesserarsi a UITS, ai quali si vuole ILLOGICAMENTE e ILLEGITTIMAMENTE precludere la partecipazione alle gare ufficiali.
Quindi il famigerato art. 23 (doppio) non può che essere lo sterile prodotto dell'onanismo celebrale di una mente malata oppure diabolica e perversa, la quale dimostra una discreta dose di ignoranza e non conoscenza dei fondamentali statutari.
Posso anche avere un idea su chi, tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del nuovo PSF, possa aver materialmente concepito tale ABORTO, e mi sento di escludere a priori il commissario e il segretario generale, che essendo avvocati (il titolo ce l'hanno anche se non ho idea se pratichino o meno), e che quindi nemmeno verrebbero sfiorati dall'idea di applicare una norma cosi ASSURDA, pertanto è lecito auspicarsi che uno dei due, o entrambi, a breve rimuovano tale OBBROBRIO dal PSF ed. 2019, in caso contrario saremo autorizzati a considerarli corresponsabili.
Ci sono presidenti di sezione senza PDA, e ci sono stati tiratori che hanno vinto titoli nazionali pur senza PDA... entrambe le categorie per i motivi più svariati...
quindi? cosa facciamo? li destituiamo dalle cariche e revochiamo i titoli sportivi?
E poi? come verrà verificato lo status dei PDA? e chi lo farà come gestirà queste informazioni??? ma non scherziamo per favore!!!
Questa è l'ennesima CAGATA PAZZESCA di fantozziana memoria concepita da alcuni dei così detti "esperti", perché da sola o per caso non c'è finita nel PSF...